Oggetto del Consiglio n. 2541 del 15 gennaio 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2541/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SULLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA" - (Approvazione di ordine del giorno).
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.): Il mio intervento sarà "energetico".
Viene presentato in Consiglio regionale, per l'approvazione, un disegno di legge che attua la legge n. 308 che ha per obiettivo il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.
Per la nostra Regione la presentazione di questo disegno di legge intende ricondurre ad un unico testo legislativo gli interventi che il Consiglio regionale aveva approvato nel 1980 e nel 1983 (Leggi n. 44 e 33) e che hanno consentito all'Amministrazione regionale di poter operare in questi ultimi anni.
Devo dire che questo disegno di legge è stato ampiamente discusso presso la competente Commissione. Tra le altre cose, esso tiene conto dei pareri e dei contributi di categoria degli ordini professionali. Inoltre, in coerenza ed in aderenza all'invito della Commissione, gli indirizzi e le proposte che sono emersi in sede di esame sono stati trasformati in emendamenti, distribuiti ieri ai Consiglieri regionali.
Approfitto della presentazione della presente legge per proporre al Consiglio regionale l'approvazione di un ordine del giorno che tiene conto del problema dei prezzi che l'ENEL intende praticare agli autoproduttori e che in questi ultimi tempi hanno sollevato numerose discussioni.
Chiedo che le copie del testo vengano date alla Presidenza del Consiglio, perché provveda a farle distribuire in modo che l'ordine del giorno possa essere approvato in questa occasione, sempreché la procedura scelta sia da lei accettata.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Voglio annunciare il nostro voto favorevole perché, come ha già detto l'Assessore, intorno a questo disegno di legge si è già discusso in modo abbastanza approfondito in sede di Commissione e ad esso sono stati apportati diversi emendamenti.
Riteniamo che si tratti di una legge in grado di contribuire validamente al risparmio energetico, anche se, oltre ai contributi, sarebbe necessario intervenire per sensibilizzare in modo più deciso la gente intorno al problema energetico, per convincerla della convenienza di una spesa che potrà essere facilmente ammortizzata nel tempo.
Il contributo del 30% può essere effettivamente una buona cosa, però nella realtà potrebbe rivelarsi di dubbia efficacia, se non sarà accompagnato da una valida opera di persuasione e di convincimento. L'efficacia della legge, infatti, non deve essere data per scontata, perché, di fronte alla necessità di dover affrontare una maggiore spesa immediata, la gente preferisce spendere una cifra leggermente più elevata, ma più diluita nel tempo.
Vorrei sottolineare che la decisione dell'ENEL di diminuire del 33% i prezzi di acquisto dell'energia elettrica dagli autoproduttori, è un colpo non indifferente, perché, di fatto, toglie ogni interesse a coloro che erano abituati a produrre energia per venderla all'ENEL.
Forse sarebbe più opportuno riesaminare con l'ENEL, attraverso l'apposito Comitato, il problema del trasporto dell'energia elettrica.
Oltre alla questione degli imprenditori che hanno prodotto o che ritengono di produrre per l'ENEL (ovviamente la Regione può essere interessata solo fino ad un certo punto), esiste però quella più importante di favorire la produzione di energia elettrica per il consumo interno alla Valle d'Aosta. Questa legge ha quindi una sua particolare validità proprio in tal senso.
Sarebbe opportuno che la Regione, oltre a risolvere il problema più importante, desse anche degli indirizzi perché i Comuni, i consorzi, le cooperative o le società di coloro che ne sono interessati riuscissero a fare qualche cosa in più.
Occorre tener presente che con la produzione diretta dell'energia elettrica si può ottenere l'abbattimento del sovrapprezzo termico e quindi si può produrre una energia pulita a costi competitivi. Al di là della decisione dell'ENEL di diminuire il prezzo di acquisto dell'energia elettrica che essa acquista dagli autoproduttori e che di fatto stronca tutte le iniziative dei privati, c'è da prendere in seria considerazione tutto l'altro aspetto che può interessare l'utenza valdostana e che ha come prospettiva la realizzazione di centrali in grado di produrre energia elettrica da 100 a 3000 KW da consumare in Valle d'Aosta. Rimane aperto e tutto da verificare il problema delle centrali che arrivano sino ai 30.000 KW.
È opportuno precisare che, tutto sommato, anche l'ENEL può trarre un certo beneficio da questa piccola produzione di energia ad uso locale.
Noi voteremo a favore di questo disegno di legge e chiediamo all'Assessore o al Presidente della Giunta di farsi promotore di un nuovo incontro con l'ENEL, in seno all'apposito Comitato, per riproporre anche questo tema all'attenzione dell'Ente per l'energia elettrica.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Sarò molto più breve di quanto non lo sono stato sul problema dell'autostrada.
Ho presentato un emendamento che aggiunge l'articolo 17 bis che recita testualmente:
Gli investimenti di cui al 1° comma dell'articolo 16 e 17, qualora prevedano lavori di costruzione, ampliamento o comunque di intervento sul territorio dovranno essere muniti di una dichiarazione di positiva valutazione di impatto ambientale, rilasciata dal Servizio di tutela dell'ambiente naturale".
È vero che l'energia elettrica è meno "polluante" di quella elettrotermica, però è anche vero che nei lavori di costruzione delle condotte per il trasporto dell'acqua, e delle stesse centrali, si possono avere degli impatti notevoli, specie perché queste opere sono fatte in genere ad alta quota ed in territorio spesso esclusivo per l'equilibrio ecologico e con delle biocenosi molto precarie.
Per questo motivo e per la presenza, all'interno dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale, di un Servizio di tutela dell'ambiente naturale, che dovrebbe essere quello preposto a preservare il territorio con appositi studi, io propongo di sottoporre i progetti che richiedano un finanziamento regionale, "anche" al parere preventivo sull'impatto ambientale dell'opera, rilasciato da questo Servizio.
PRESIDENTE: Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Assessore Lanivi:
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Visto il 3° comma, punto 2), della legge 27 giugno 1964, n. 452 che stabilisce: "l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L. può essere ritirata solo dall'E.N.E.L. secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso;
Visto l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308 che prevede: "la cessione, lo scambio, ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolate da apposite convenzioni con l'E.N.E.L., conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.
Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario di fornitura;
Vista la convenzione tipo per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 maggio 1983;
Accertato che il C.I.P. non ha ancora stabilito il prezzo di cessione dell'energia elettrica;
Considerato che l'E.N.E.L. a decorrere dal 1 agosto 1986, ha, di sua iniziativa, ridotto del 33% i prezzi di acquisto dell'energia elettrica dagli autoproduttori:
CHIEDE
- che il C.I.P. determini, con urgenza, i prezzi di cessione dell'energia elettrica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308;
- che l'E.N.E.L., in attesa del provvedimento del C.I.P., corrisponda agli autoproduttori anticipazioni adeguate al valore dell'energia prodotta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'Assessore Lanivi testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie potestà legislative previste dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, promuove, incentiva e coordina iniziative destinate alla conservazione dell'energia; in particolare, alla razionalizzazione della produzione, distribuzione e uso dell'energia, al contenimento dei consumi energetici ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Si intendono per fonti rinnovabili di energia o assimilate quelle indicate dall'art. 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2
Procedure
1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta Regionale, la quale provvede altresì alla loro revoca per le violazioni di cui all'articolo 23.
2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria con riferimento alle domande presentate ogni trimestre.
3. Le modalità per la liquidazione del contributo, la documentazione necessaria ed eventuali condizioni aggiuntive saranno determinate con provvedimenti della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge, dovrà sottoscrivere un impegno a non asportare o utilizzare per fini diversi gli impianti e le attrezzature realizzati per il periodo di 6 anni e a non destinare ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di concessione dei contributi. Dovrà dichiarare inoltre che le opere, per le quali si chiede il contributo non hanno ricevuto o non costituiscono oggetto di analoghe domande per ottenere incentivazioni previste da altre leggi.
5. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati secondo i criteri indicati nella domanda e nelle prescrizioni della Regione.
6. Le domande che, pur essendo state iscritte nelle rispettive graduatorie, non sono state accolte per carenza di fondi, sono inserite nelle graduatorie relative al trimestre successivo.
7. Le domande relative ad interventi iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge e dopo il 30 giugno 1981, devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
8. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione e manutenzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
TITOLO II
Contributi in conto capitale per interventi nell'edilizia.
Art. 3
Interventi ammessi a contributo.
1. In attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982 n. 308 sono concessi, a favore di soggetti pubblici e privati, contributi per interventi di:
a) coibentazione negli edifici esistenti tale da consentire un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e da effettuarsi secondo le regole tecniche contenute nell'allegato A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, negli edifici esistenti; le caratteristiche che individuano i generatori di calore ad alto rendimento sono contenute nell'allegato B;
c) installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione maggiore o uguale a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili, che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento, nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178 e successive modificazioni;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) utilizzazione di impianti fotovoltaici e/o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati;
f) installazione di sistemi di controllo, integrati in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila kcal/h., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i quali è stato ottenuto il certificato di abitabilità e/o agibilità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4
Caratteri dei contributi.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, i contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata.
2. Il contributo può essere elevato fino all'80 per cento della spesa documentata per gli interventi di cui al punto e) dell'articolo 3.
3. Per ciascun intervento non può comunque essere concesso un contributo superiore a 15 milioni di lire.
4. Quando i soggetti richiedenti sono cooperative o forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni di lire deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:
Art. 5
Limiti del contributo.
1. Il provvedimento di incentivazione è riferito ad ogni singolo intervento, come indicato nell'allegato A e non al complesso degli interventi eseguibili su un edificio.
2. La percentuale del risparmio di energia o di copertura del fabbisogno termico annuo richiamata nei punti a e c dell'articolo 3 è riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o impiantistico sul quale si interviene.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:
Art. 6
Piano di interventi.
1. I finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono ripartiti fra i seguenti settori di intervento con le percentuali a fianco di ciascuno indicate:
a. edilizia residenziale 35%
b. edilizia agricola non residenziale 5%
c. edilizia pubblica 25%
d. edilizia ad uso turistico, commerciale e dei servizi 15%
e. edilizia ad uso industriale e artigianale 15%
2. Il restante 5% è destinato al finanziamento di particolari iniziative a carattere sperimentale nei settori del risparmio energetico e nello sviluppo delle fonti energetiche alternative, che possono trovare diffusa applicazione nel settore dell'edilizia pubblica e privata.
3. I fondi non impegnati in un settore, sulla base delle domande pervenute ogni trimestre, sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori, ovvero per finanziare il piano di interventi successivo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:
- Art. 7 -
Graduatoria di priorità.
1. Nella definizione della graduatoria sono considerate prioritarie le seguenti iniziative:
A) in relazione ai settori di intervento di cui all'art. 6:
1) Per l'edilizia residenziale:
a) edilizia agevolata e convenzionata;
2) Per l'edilizia agricola non residenziale:
a) interventi di cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e consorterie;
b) interventi di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della lettera f) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49;
3) Per l'edilizia pubblica:
a) edilizia ad uso sanitario, sociale e scolastico;
4) Per l'edilizia ad uso turistico, commerciale e dei servizi:
a) alberghi e ristoranti;
b) interventi interaziendali di cooperative e di operatori agrituristici;
5) Per l'edilizia ad uso industriale e artigianale:
a) interventi di cooperative, di consorzi di imprese o interventi a carattere interaziendale;
B) in relazione alle caratteristiche tecnico-economiche ed alla resa energetica degli investimenti, ferme restando le priorità individuate all'interno di ciascuno dei settori:
1) interventi che conseguano una quantità maggiore di risparmio energetico per unità di capitale investito;
2) interventi che si associno ad iniziative atte ad aumentare il grado di monitoraggio e controllo periodico dei consumi del sistema energetico dell'edificio;
C) nel quadro delle priorità indicate nei precedenti punti A e 8:
2. interventi che associno il risparmio energetico al recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici;
2) interventi che associno il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio in genere;
3) interventi che comportino una documentata riduzione dell'inquinamento atmosferico.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli; 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:
TITOLO III
Contributi per il contenimento dei consumi energetici nell'industria, nell'artigianato e nell'agricoltura.
Art. 8
Interventi ammessi a contributo.
1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono concessi contributi nei settori industriale, artigianale ed agricolo, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali sia per usi industriali o di processo.
2. Il termine "intervento" è riferito ai singoli provvedimenti effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale.
3. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi è considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:
Art. 9
Carattere dei contributi.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 sono concessi contributi sugli interessi per mutui della durata massima di 10 anni assegnati da istituti di credito a medio termine.
2. In alternativa a quanto previsto dal primo comma, sono concessi contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ammessa.
3. Per ciascun intervento i contributi non possono eccedere il limite di lire 500 milioni.
4. Il contributo in conto interessi è pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, arrotondato di mezzo punto superiore.
5. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.
PRESIDENTE: All'articolo 9 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:
EMENDAMENTO 1
1. Il quarto comma dell'articolo 9 è così sostituito;
"Il contributo in conto interessi è concesso in misura tale che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 Novembre 1976, n. 902".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 9 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato:
Art. 9
Carattere dei contributi.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 sono concessi contributi sugli interessi per mutui della durata massima di 10 anni assegnati da istituti di credito a medio termine.
2. In alternativa a quanto previsto dal primo comma, sono concessi contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ammessa.
3. Per ciascun intervento i contributi non possono eccedere il limite di lire 500 milioni.
4. Il contributo in conto interessi è concesso in misura tale che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
5. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo emendato testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:
Art. 10
Piano di interventi.
1. I finanziamenti, assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono ripartiti secondo il seguente piano:
a) il 75% agli interventi nel settore industriale e artigianale;
b) il 20% agli interventi nel settore agricolo;
c) il 5% al finanziamento di particolari iniziative a carattere sperimentale nel campo del contenimento energetico e nello sviluppo delle fonti energetiche alternative che possano trovare diffusa applicazione nel settore industriale, artigianale e agricolo.
2. I fondi non impegnati in un settore, sulla base delle domande pervenute ogni trimestre, sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori, ovvero per finanziare il piano di interventi successivo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:
Art. 11
Graduatoria di priorità.
1. Nella definizione della graduatoria sono considerate prioritarie le seguenti iniziative:
A) In relazione ai settori di intervento, di cui all'articolo 10;
1) Per le imprese industriali-artigianali
a) interventi che introducano innovazioni tecnologiche di processo tali da comportare un minor consumo di energia, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie e all'artigianato;
b) iniziative che comportino un miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro o una riduzione dell'inquinamento ambientale;
2) Per le imprese agricole:
a) interventi di cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario e consorterie.
B) In relazione alla tipologia dell'intervento:
1) iniziative di carattere interaziendale finalizzate a realizzare impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore o impianti di integrazione o interconnessione dei singoli sistemi energetici aziendali;
2) iniziative qualificanti per l'alto livello tecnologico incorporato o che assumano carattere dimostrativo in singoli settori produttivi o in specifiche aree territoriali o che tengano particolarmente conto della tutela ambientale o che si basino su sistemi integrati ed automatici di controllo, regolamentazione e contabilizzazione dei flussi energetici;
C) In relazione alle caratteristiche tecnico-economiche degli investimenti:
1) iniziative che realizzino un maggiore risparmio di energia per unità di capitale investito;
2) iniziative che realizzino il maggior potenziale di sostituzione dei derivati del petrolio.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:
Art. 12
Convenzioni con istituti di credito.
1. La Giunta regionale, per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito per gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, le procedure e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo, per l'erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per la estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia o revoca dei benefici.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:
TITOLO IV
Produzione di energia idroelettrica.
Art. 13
Contributi per impianti relativi a piccole derivazioni d'acqua.
1. Per favorire gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare o costruire impianti idroelettrici che utilizzino concessioni o sub concessioni di piccole derivazioni di acqua (con potenza nominale media annua fino a 3.000 kw) per usi civili o industriali, sono concessi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai soggetti ed alle società consorziate contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento.
2. Per l'individuazione degli impianti idroelettrici da riattivare, si applica il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982 n. 308.
PRESIDENTE: All'articolo 13 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:
EMENDAMENTO 2
1. Il primo comma dell'articolo 13 è così sostituito:
"Per favorire gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare o costruire impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d'acqua (con potenza nominale media annua fino a 3000 KW) per usi civili o industriali, sono concessi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai soggetti ed alle società consorziate contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13 nel testo emendato:
TITOLO IV
Produzione di energia idroelettrica.
Art. 13
Contributi per impianti relativi a piccole derivazioni d'acqua.
1. Per favorire gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare o costruire impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d'acqua (con potenza nominale media annua fino a 3000 KW) per usi civili o industriali, sono concessi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai soggetti ed alle società consorziate contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento.
2. Per l'individuazione degli impianti idroelettrici da riattivare, si applica il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982 n. 308.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo emendato testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:
Art. 14
Presentazione della domanda e istruttoria.
1. La domanda di ammissione ai contributi, di cui all'articolo 13, redatta su appositi moduli che indicano la documentazione richiesta dai relativi decreti ministeriali, deve essere presentata all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
2. La domanda, previo accertamento della rispondenza del progetto agli obiettivi regionali, è trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEL, per la prosecuzione dell'istruttoria tecnico-economica.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:
Art. 15
Impianti con potenza nominale media non superiore a 100 chilowatt.
1. Qualora la domanda di contributo di cui all'articolo 13, per il potenziamento, la costruzione e la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media non superiore a 100 chilowatt, non sia accolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per carenza di fondi, sono concessi contributi regionali in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento ammessa.
2. Per favorire gli investimenti indicati al primo comma, sono altresì concessi contributi in conto interessi per mutui della durata massima di quindici anni, deliberati dagli istituti di credito, per il finanziamento di non più del 50 per cento della spesa ammessa. L'ammontare dei contributi è determinato con le modalità indicate nell'articolo 9.
3. I contributi in conto interesse di cui al precedente comma sono cumulabili con i contributi in conto capitale di cui al primo comma o di cui all'articolo 13.
4. Per la presentazione e l'istruttoria delle domande sono applicabili le norme di cui all'articolo 2.
5. Gli oneri relativi, saranno determinati a decorrere dall'anno 1987 con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979 n. 68.
PRESIDENTE: All'articolo 15 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento sostitutivo del quale do lettura:
EMENDAMENTO 3
3. L'Articolo 15 è così sostituito:
Art. 15
Anticipazioni
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni totali o parziali del contributo previsto dall'articolo 14 della legge 29 Maggio 1982, n. 308, per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nomina le media fino a 3000 chilowatt, previa istruttoria dell'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e collaudo con le modalità di cui all'articolo 21.
2. Le somme anticipate dalla Regione e non liquidate dallo Stato, sono poste a carico del bilancio regionale.
3. I beneficiari delle anticipazioni dovranno restituire alla Regione le somme ricevute dallo Stato, a titolo di contributo, entro sette giorni dalla riscossione delle stesse; se non adempiono nei termini le anticipazioni dovranno essere restituite maggiorate degli interessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23, per tutto il periodo dell'anticipazione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16:
- Art. 16 -
Impianti con potenza nominale media da 101 a 3000 chilowatt.
1. Per favorire gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare o costruire impianti idroelettrici con potenza nominale media compresa tra 101 e 3000 chilowatt, che utilizzino concessioni o subconcessioni di piccole derivazioni d'acqua, per l'espletamento di attività terziarie e industriali, è autorizzata la partecipazione azionaria della Regione in società elettriche locali nella misura massima del 35 per cento del capitale sociale.
2. Le società di cui al primo comma potranno usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 13.
PRESIDENTE: All'articolo 16 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento sostitutivo del quale do lettura:
EMENDAMENTO 4
4. L'articolo 16 è così sostituito:
Art. 16
Contributi in conto interessi e partecipazioni azionarie.
2. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media non superiore a 100 chilowatt, sono concessi contributi in conto interessi per mutui della durata massima di anni 15, deliberati dagli istituti di credito per il finanziamento di non più del 50 per cento della spesa ammessa. L'ammontare dei contributi è determinato con le modalità indicate nel quarto comma dell'articolo 9.
2. I contributi in conto interessi di cui al comma precedente sono cumulabili con i contributi in conto capitale di cui all'articolo 13.
3. Per la presentazione e l'istruttoria delle domande si applicano le norme di cui all'articolo 2.
4. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media da 101 a 3000 chilowatt, per l'espletamento di attività terziarie e industriali, è autorizzata la partecipazione azionaria della Regione in società elettriche locali nella misura massima del 35 per cento del capitale sociale.
5. Gli oneri relativi ai contributi in conto interessi di cui al primo comma saranno determinati a decorrere dall'anno 1988 con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:
Art. 17
Impianti con potenza nominale media superiore a 3000 chilowatt.
1. La Regione favorisce gli investimenti, effettuati da enti locali, da imprese o loro consorzi aventi sede legale nella Regione, finalizzati a riattivare, potenziare o costruire impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore a 300 chilowatt che utilizzino subconcessioni di derivazioni idroelettriche rilasciate ai predetti enti ai sensi della legge 5 luglio 1975 n. 304 e dell'articolo 20 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
2. La natura degli aiuti è stabilita con legge regionale e assume carattere surrogatorio ed integrativo degli eventuali aiuti previsti per gli stessi fini da leggi dello Stato o da provvedimenti della Comunità Economica Europea.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato all'articolo 17 dal Consigliere Sandri:
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17 bis
"Gli investimenti di cui al 1° comma degli artt. 16 e 17, qualora prevedano lavori di costruzione, ampliamento o comunque di intervento sul territorio dovranno essere muniti di una dichiarazione di positiva valutazione di impatto ambientale, rilasciata dal Servizio di tutela dell'ambiente naturale".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Astenuti: 22 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:
TITOLO V
Iniziative, contributi e incentivi diversi.
Art. 18
Incentivi per la produzione combinata di energia elettrica e di calore e per progetti dimostrativi.
1. L'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti predispone adeguate iniziative di informazione, divulgazione e dimostrazione allo scopo di promuovere interventi ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge e dagli articoli 10 e 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
2. L'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti promuove, altresì, le iniziative regionali sussidiabili ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:
Art. 19
Partecipazioni azionarie.
1. La partecipazione azionaria della Regione in società elettriche locali di cui all'articolo 16 è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.
2. La disponibilità finanziaria per la partecipazione azionaria di cui al primo comma è determinata per l'anno 1986 in lire 665.550.000 e, per gli anni successivi, con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
3. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui al primo comma si provvede con le modalità indicate agli articoli 55, 57 e 58 della legge regionale 7 dicembre 1979, n° 68 ai sensi degli statuti delle società elettriche di cui si tratta ed in conformità alle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di amministrazione delle Società medesime.
PRESIDENTE: All'articolo 19 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:
EMENDAMENTO 5
5. Il secondo comma dell'articolo 19 è così sostituito:
"La disponibilità finanziaria per la partecipazione azionaria di cui al primo comma è determinata per l'anno 1987 in lire 665.000.000 e, per gli anni successivi, con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19 nel testo emendato:
Art. 19
Partecipazioni azionarie.
1. La partecipazione azionaria della Regione in società elettriche locali di cui all'articolo 16 è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.
2. La disponibilità finanziaria per la partecipazione azionaria di cui al primo comma è determinata per l'anno 1987 in lire 665.000.000 e, per gli anni successivi, con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
3. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui al primo comma si provvede con le modalità indicate agli articoli 55, 57 e 58 della legge regionale 7 dicembre 1979, n° 68 ai sensi degli statuti delle società elettriche di cui si tratta ed in conformità alle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di amministrazione delle Società medesime.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo emendato testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20:
TITOLO VI
Norme transitorie e finali.
Art. 20
Varianti al progetto.
1. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il richiedente il contributo deve presentare la documentazione relativa alla variante, atta a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell'intervento.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21:
Art. 21
Certificazione - Collaudo.
1. Per ogni intervento di importo inferiore a 50 milioni di lire, deve essere presentato un certificato di regolare esecuzione e di conformità dell'opera al progetto ed alla relazione tecnico-economica dell'intervento ammesso all'agevolazione.
2. Tale certificato dovrà essere sottoscritto da un tecnico iscritto ad una albo di un ordine o collegio professionale e che ne abbia la competenza.
3. Per ogni intervento di importo superiore a 50 milioni di lire, deve essere effettuato un collaudo da tecnici nominati dall'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, con spese a carico dell'utente.
4. Le spese relative alla progettazione ed ai certificati di cui ai precedenti commi rientrano tra le spese ammesse a contributo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22:
Art. 22
Rinuncia ai contributi.
1. Qualora il beneficiario ammesso al contributo, intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
2. Se il rinunciante ha beneficiato del contributo in conto capitale, deve, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, restituire alla Regione l'intero ammontare dello stesso.
3. In caso di concessione del contributo in conto interessi, è ammessa l'estinzione anticipata del relativo mutuo ed il concorso della Regione cessa a decorrere dalla data di estinzione dello stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23:
Art. 23
Revoca dei contributi.
1. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni per la costruzione degli impianti o l'avere fornito indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'Amministrazione comporta le revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa, civile o penale.
2. La violazione della disposizione di cui al 5° comma dell'art. 2 comporta, in relazione all'entità della violazione stessa, la restituzione totale o parziale del contributo.
3. Comporta altresì revoca del beneficio concesso, l'aver distolto dall'uso previsto i macchinari e gli impianti nei 6 anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di concessione dello stesso.
4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di 30 giorni dalla notifica, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24:
Art. 24
Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni di cui al primo e terzo comma dell'art. 23, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa di lire 1.500.000 e per le violazioni di cui al secondo comma dell'articolo 23, la sanzione è di lire 900.000.
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo n° 07700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrate dei rispettivi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25:
Art. 25
Abrogazione di norme.
1. Le leggi regionali 25 agosto 1980, n. 44 e 10 maggio 1983, n. 33, sono abrogate.
2. Le domande già presentate in applicazione delle leggi di cui al precedente comma sono istruite secondo le disposizioni della presente legge.
3. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; le relative spese graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1986.
PRESIDENTE: All'articolo 25 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:
EMENDAMENTO 6
6. Il terzo comma dell'articolo 25 è così sostituito:
"Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; le relative spese graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25 nel testo emendato:
Art. 25
Abrogazione di norme.
1. Le leggi regionali 25 agosto 1980, n. 44 e 10 maggio 1983, n. 33, sono abrogate.
2. Le domande già presentate in applicazione delle leggi di cui al precedente comma sono istruite secondo le disposizioni della presente legge.
3. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; le relative spese graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 nel testo emendato testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 26:
Art. 26
Applicazione di norme dello Stato.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 308.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 26 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 27:
Art. 27
Disposizioni finanziarie.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, finanziate con le assegnazioni spettanti alla Regione a seguito delle ripartizioni effettuate dal CIPE, saranno iscritte nei bilanci regionali, così come le somme assegnate, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
2. Le disponibilità finanziarie relative agli interventi regionali in materia di risparmio energetico e di fonti alternative di energia, previste dalla legge regionale 10 maggio 1983 n. 33 e facenti carico al bilancio della Regione, sono utilizzate per lire 200.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 18 della presente legge.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 28:
Art. 28
Oneri finanziari.
1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli o titoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:
Titolo II: L. 1.749.200.000 per l'anno 1986
Titolo III: art. 9, 1° comma L. 992.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1995 art. 9, 2° comma L. 1.900.000.000 per l'anno 1986
Titolo IV: art. 16 L. 665.550.000 per il 1986
art. 18 L. 300.000.000 per l'anno 1986; a decorrere dall'anno 1987 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
2. Gli oneri di complessive L. 5.606.750.000 di cui al comma precedente graveranno sui seguenti capitoli che si istituiscono sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
cap. 38250 per L. 874.600.000
cap. 38225 per L. 874.600.000
cap. 38260 per L. 1.900.000.000
cap. 38265 per L. 992.000.000
cap. 38270 per L. 300.000.000
nonché sul capitolo n° 38200 per L. 665.550.000
3. Alla copertura degli oneri si provvede:
a) per l'esercizio 1986:
- quanto a L. 4.641.200.000 con iscrizione dei fondi assegnati dallo Stato in applicazione degli artt. 6 e 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
- quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso:
Cap. n. 38100 per L. 100.000.000
cap. n. 38140 per L. 100.000.000
cap. n. 38150 per L. 100.000.000
- quanto a L. 665.550.000 mediante utilizzo del fondo disponibile proveniente dall'esercizio 1983 di cui alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 33 art. 5.
Per gli esercizi 1987-1988 mediante iscrizione del limite di impegno di annue L. 992.000.000 derivante dall'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sul bilancio pluriennale 1986-1988.
PRESIDENTE: Agli articoli 27 e 28 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento sostitutivo del quale do lettura:
EMENDAMENTO 7
7. Gli articoli 27 e 28 sono così sostituiti dal seguente:
"Art. 27
Disposizioni finanziarie.
1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli o titoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:
titolo II: £. 1.749.200.000 per l'anno 1987.
titolo III: art. 9, 1° comma - è autorizzato il limite di impegno di f. 992.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1996;
art. 9, 2° comma - £. 1.900.000.000 per l'anno 1987.
titolo IV: Art. 15 - £. 400.000.000 per l'anno 1987; a decorrere dall'anno 1988 gli oneri relativi saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68;
art. 16 - £. 665.000.000 per l'anno 1987; a decorrere dall'anno 1988 gli oneri relativi saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
titolo V: art. 18 - £. 200.000.000 per l'anno 1987; a decorrere dall'anno 1988 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979; n. 68.
2. Gli oneri di complessive £. 5.906.200.000 di cui al comma precedente graveranno sui seguenti capitoli che si istituiscono sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
cap. 38255 per £ 1.749.200.000
cap. 38260 per £ 1.900.000.000
cap. 38265 per £ 992.000.000
cap. 38268 per £ 400.000.000
cap. 38270 per £ 200.000.000
nonché sul cap. 38225 per £ 665.000.000
3. Alla copertura degli oneri si provvede:
- quanto a £. 3.649.200.000 mediante utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provenienti dall'esercizio 1986;
- quanto ad annue £. 992.000.000 mediante iscrizione del limite di impegno sui fondi assegnati dallo Stato in applicazione dell'articolo 8, 1° comma della legge 29 Maggio 1982, n. 308, dando atto che la residua disponibilità in conto 1986 derivante dall'articolo 8 della legge sopraindicata è destinata alle provvidenze di cui all'articolo 9, 1° comma della presente legge;
- quanto a £. 500.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie, già iscritte sul bilancio per l'anno in corso, relative agli interventi regionali in materia di risparmio energetico e di fonti alternative di energia previste dalle leggi regionali 25 Agosto 1980, n. 44 e 10 Maggio 1983, n. 33;
- quanto a £. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 38201 del bilancio per l'anno 1987;
- quanto a £. 665.000.000 mediante utilizzo del fondo disponibile proveniente dall'esercizio 1983 di cui all'art. 5 della legge regionale 10 Maggio 1983, n. 33.
Ulteriori assegnazioni spettanti alla Regione per le finalità di cui alla presente legge, saranno iscritte nei bilanci regionali, così come le relative spese, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo degli articoli 27 e 28, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 29:
Art. 29
Variazioni al bilancio.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento:
Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.
Categoria 6: Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate.
Capitolo 6750 (di nuova istituzione)
codificazione 2.4.2. "Fondi per contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nel settore dell'edilizia legge 29 maggio 1982, n. 308 art. 6
L. 1.749.200.000.
Capitolo 6755 (di nuova istituzione)
codificazione 2.4.2. "Fondi per il concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.
Limite di impegno, legge 29 maggio 1982, n. 308 art. 8 1° comma,
L. 992.000.000.
Capitolo 6760 (di nuova istituzione)
codificazione 2.4.2. "Fondi per contributi in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.
Legge 29 maggio 1982, n. 308 art. 8 - 5° comma
L. 1.900.000.000
Totale in aumento L. 4.641.200.000
Parte Spesa
Variazioni in diminuzione:
Capitolo 38100 "Spese per la individuazione e la definizione delle potenziali fonti energetiche
L. 100.000.000
Capitolo 38140 "Contributi per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici L.r. 10.5.1983, n. 33 art. 4
L. 100.000.000
Capitolo 38150 "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici - prime rate
L.r. 10.5.1 983, n. 33 art. 4
L. 100.000.000
Tot. in
diminuz.
L. 300.000.000
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
Capitolo 38250 (di nuova istituzione)
codificazione 2.2.2.4.1.3.10.28.05 "Contributi a privati sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia per il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili.
L.r. n. Titolo II L. 29 maggio 1982, n. 308 art. 6.
L. 874.600.000
Capitolo 38255 (di nuova istituzione) codificazione 2.2.2.4.3.3.10.28.05 "Contributi a imprese ed enti per interventi nel settore dell'edilizia per il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
L.r. n. Titolo II L. 29 maggio 1982, n. 308 art. 6
L. 874.600.000
Capitolo 38260 (di nuova istituzione)
codificazione 2.2.2.4.3.3.10.28.05 "Contributi sui fondi assegnati dallo Stato nei settori industriale, artigianale ed agricolo per la riduzione dei consumi energetici.
L.r. n. Titolo III art. 9, 2° comma L. 29 maggio 1982, n. 308 art. 8 - 5° comma
L. 1.990.000.000
Capitolo 38265 (di nuova istituzione)
codificazione 2.2.2.4.3.4.10.28.05 "Contributi sui fondi assegnati dallo Stato nei settori industriale artigianale ed agricolo per concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per la riduzione dei consumi energetici
- prime rate
L.r. n. art. 9, 1° comma
L. 29 maggio 1982, n. 308 art. 8, 1° comma L. 992.000.000
Capitolo 38270 (di nuova istituzione)
codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05
"Spese per iniziative collaterali per il contenimento dei consumi energetici
L.r. n. art. 18
L. 300.000.000
Tot. in aumento L. 4.941.200.000
Le denominazioni dei seguenti capitoli sono così modificate:
capitolo 38110 "Contributi a privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25.8.1980, n. 44 abrogata dalla L.r.n.
capitolo 38111 "Concorso nel pagamento di interessi a favore di privati per l'installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico.
- prime rate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25.8.1980, n 44 abrogata dalla L.r. n.
capitolo 38140 "Contributi per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.r. 10.5.1983, n. 33 art. 4 abrogata dalla L.r. n.
capitolo 38150 "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici - prime rate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.r. n. 10.5.1983, n. 33 art. 4 abrogata dalla
L.r. n.
capitolo 38200 "Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettriche locali
L.r. n. art. 16
PRESIDENTE: All'articolo 29 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento sostitutivo del quale do lettura:
EMENDAMENTO 8
8. L'articolo 29 è così sostituito:
"Art. 29
Variazioni al bilancio.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrate
Variazioni in aumento:
Titolo 2: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.
Categoria 6: Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate.
Capitolo 6760 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.4.2. "Fondi per il concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.
Limite di impegno, legge 29 Maggio 1982, n. 308 art. 8, 1° comma
£ 992.000.000
Vengono altresì istituiti i seguenti nuovi capitoli:
n. 6750
codificazione 2.4.2 "Fondi per contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nel settore dell'edilizia, legge 29 Maggio 1982, n. 308 art. 6;
n. 6755
codificazione 2.4.2 "Fondi per contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale ed agricolo, legge 29 Maggio 1982, n. 308 art. 8, 5° comma
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Capitolo n. 38201 "Spese per l'individuazione e la definizione delle potenziali fonti energetiche.
£. 100.000.000
Capitolo n. 38205 "Contributi a privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico.
L.r. 25.8.1 980, n. 44
£. 80.000.000
Capitolo n. 38210 "Concorso nel pagamento di interessi a favore di privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico - prime rate - L.r. 25.8.1980, n. 44
£. 120.000.000
Capitolo n. 38215 "Contributi per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici, L.r. 10.5.1983, n. 33 art. 4
£. 200.000.000
Capitolo n. 38220 "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici - prime rate - L.r. 10.5.1983, n. 33 art. 4
£ 100.000.000
Totale variazioni in
Diminuzione £. 600.000.000
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2 Sviluppo economico Programma 2.2.2.15 Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
Capitolo n. 38265 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.2.2.4.3.4.10.28.05 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato nei settori industriale, artigianale ed agricolo per concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per la riduzione dei consumi energetici
- prime rate - L.r. n. art. 9,
1° comma
L. 29 Maggio 1982, n. 308 art. 8, 1° comma.
£ 992.000.000
Capitolo n. 38268 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.1.2.4.3.3.10.2 8.05 "Contributi a titolo di anticipazione sulle provvidenze di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici"
L.r., n.
art. 15
£ 400.000.000
Capitolo n. 38270 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05 "Spese per iniziative collaterali per il contenimento dei consumi energetici".
L.r., n.
art. 18
£ 200.000.000
Totale in aumento £ 1.592.000.000
2. La denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
Cap, n. 38209 "Concorso nel pagamento di interessi a favore di privati per l'installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico rate consolidate per provvidenze in corso erogare ai sensi della legge regionale 25.8.1980, n. 44 abrogata dalla legge regionale, n. art. 16
Cap. n. 38225 "Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettroniche locali.
L.r., n. art. 16
3. Sono altresì istituiti i seguenti nuovi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1987:
Settore 2.2.2. Sviluppo economico Programma 2.2.2.15 Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
Cap. n. 38255 codificazione
2.2.2.4.3.3.10.28.05
"Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia per il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili".
L. 29.5.1982, n. 308 - art. 6.
Cap. n. 38260 Codificazione 2.2.2.4.3.3.10.28.05 "Contributi sui fondi assegnati dallo Stato nei settori industriale, artigianale ed agricolo per la riduzione dei consumi energetici.
L. 29.5.1982, n. 308 - Art. 8 5° comma.
4. A seguito di dette variazioni il bilancio di previsione della Regione pareggia nell'importo complessivo di £. 1.293.542.000.000".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 30:
Art. 30
Variazioni al bilancio pluriennale.
1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi 1986/1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento:
Titolo 2. Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio Statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.
Categoria 6. Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate
anno 1987 L. 992.000.000
anno 1988 L 992.000.000
Totale in aumento L. 1.984.000.000
Parte Spesa
Variazione in aumento:
Settore 2.2.2 - Sviluppo economico Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
anno 1987 L. 992.000.000
anno 1988 L. 992.000.000
Totale in aumento L. 1.984.000.000
PRESIDENTE: All'articolo 30 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento sostitutivo del quale do lettura:
EMENDAMENTO 9
9. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Variazioni al bilancio pluriennale.
1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi 1987/1989 sono state apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento:
Titolo 2. Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio Statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.
Categoria 6. Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate
anno 1988 £. 992.000.000
anno 1989 £. 992.000.000
Totale in aumento £. 1.984.000.000
Parte Spesa
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.15. - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
anno 1988 £. 992.000.000
anno 1989 £. 992.000.000
Totale in aumento £ 1.984.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé etto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 31:
Art. 31
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: All'articolo 31 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:
EMENDAMENTO 10
10. L'articolo 31 concernente la dichiarazione di urgenza cambia la propria numerazione diventando: "Art. 30".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 31 nel testo emendato:
Art. 30
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 31 nel testo emendato testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'allegato A al disegno di legge:
ALLEGATO A
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI - ART. 3 - a)
STRUTTURE DA COIBENTARE L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. ?t (m' °C h/kcal), dove ?t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti a = 0, 1
Terrazzi e porticati a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno a = 0, 04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno a = 0, 04
Doppi vetri Ammessi all'incentivo purchè sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di
adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato A testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'allegato B al disegno di legge:
ALLEGATO B
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI GENERATORI AD ALTO RENDIMENTO ART. 3 - b)
Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
- in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
- nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato B testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva.