Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2513 del 22 dicembre 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 2513/VIII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: RIFORMA DELLA ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE (Disegno di legge n. 306).

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ad interim al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Fosson, ne ha facoltà.

FOSSON (D.C.): La riforma della organizzazione turistica che il Consiglio regionale aveva approvato in una delle scorse sedute, ha avuto dal Presidente della Commissione di Coordinamento una serie di rilievi, che vengono riportati nella relazione, e al riguardo dei quali la legge viene modificata in alcune sue parti. Precisamente i rilievi erano questi:

all'art. 5 comma 8° e 16 comma 4°, la determinazione mediante delibera della Giunta regionale dei compensi per i componenti il comitato regionale per il turismo e dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per i componenti gli organi delle A.P.T., viola la riserva di legge in materia di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il rilievo viene ritenuto fondato, pertanto si procede alla determinazione dei compensi nella legge medesima, ed è recepito negli articoli di legge suddetti.

Art. 7: demandando ad un successivo provvedimento amministrativo, l'individuazione dell'ambito territoriale turisticamente rilevante e la creazione dell'A.P.T. è in contrasto con la norma di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge quadro del turismo, la n. 217 dell'83, che richiede lo strumento legislativo per la creazione delle aziende e la individuazione degli ambiti territoriali; tale art. 4 che, per sua natura di norma di indirizzo e di coordinamento, si applica anche - giusta orientamento giurisprudenza costituzionale - alle Regioni a statuto speciale.

A questo punto si fa rilevare che la previsione contenuta nell'art. 4 della legge quadro del turismo citata va intesa non nel senso letterale che gli ambiti territoriali devono essere definiti nelle leggi regionali, bensì con procedura fissata con leggi regionali. A conferma di tale interpretazione, c'è la circostanza che il Governo ha vistato leggi regionali che prevedono un procedimento amministrativo per la definizione degli ambiti turistici; si veda la legge della provincia autonoma di Trento, la legge della Emilia Romagna. Bisogna comunque chiarire che la funzione di indirizzo e coordinamento richiamata nella lettera di rinvio, non può riferirsi ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge 217/83, dato che detta funzione attiene all'attività amministrativa della Regione, mentre nel caso in specie si tratta di attività legislativa.

All'art. 11 il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento dice che è prevista la presenza in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.P.T. di rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni pro-loco, sempre in contrasto con la legge quadro del turismo.

Ed ancora all'art. 18 il previsto scioglimento degli organi dell'A.P.T. da parte dell'Assessorato regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali è in contrasto con l'art. 34 dello Statuto che affida solo al Presidente della Giunta la rappresentanza esterna.

All'art. 21 la determinazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'A.P.T. e l'organizzazione degli uffici mediante regolamento è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per quanto riguarda la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. di rappresentanti delle associazioni pro-loco, si ritiene di inserire la presenza del rappresentante delle pro-loco nel Consiglio di Amministrazione. Ancora per quello che riguarda la rappresentanza esterna della Regione, inequivocabilmente gli Assessori sono organi esterni della Regione, quindi non si ritiene di dover accettare l'osservazione.

Per quello che riguarda la determinazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale e l'organizzazione degli uffici, è stato modificato l'art. 21 prevedendo uno strumento legislativo per la disciplina dello stato giuridico, quindi una ulteriore norma di legge per quello che riguarda lo stato giuridico ed economico del personale. Invece per la determinazione dell'organico e l'organizzazione degli uffici vengono demandati alle competenze del relativo organo di amministrazione dell'A.P.T. e proprio come norma consolidata è un fatto interno dell'A.P.T.. In particolare, allo stesso modo si comportano la provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto.

Sono state fatte delle modifiche agli articoli 7-8-23-30 e 31. All'art. 7 è stato demandato al Consiglio regionale, anzichè alla Giunta, il compito di definire gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, avuto riguardo all'importanza dei riflessi di tale decisione sulle scelte politiche generali della Regione.

All'art. 8 è stato previsto che in sede di esame ai fini dell'autorizzazione delle iniziative promozionali delle A.P.T. all'estero, la Regione accerti il rispetto di quelle norme della legislazione statale cui essa stessa è tenuta a uniformarsi.

All'art. 23 è stato precisato - era già abbastanza chiaro nella stesura precedente, però si è ritenuto di fare una precisazione ulteriore - che il Commissario liquidatore viene nominato solo per le aziende definitivamente soppresse. C'è un Commissario per le aziende di soggiorno che si trasformano in A.P.T. e c'è un Commissario liquidatore per le aziende di soggiorno il cui ambito territoriale non coinciderà più con quello della nuova A.P.T..

Gli artt. 30 e 31 riguardano articoli finanziari che devono essere modificati, proprio perchè la legge viene approvata alla fine del 1986, quindi devono essere modificati gli articoli finanziari.

C'è un'altra norma che deve essere modificata e che per una dimenticanza non è stata indicata nel testo che è a mano dei Consiglieri regionali, e precisamente all'art. 24 il 10 comma dice: "Ciascuna A.P.T. costituita ai sensi della presente legge adotta, entro sessanta giorni dalla propria costituzione, il regolamento e la pianta organica del personale" - qui è scritto - "di cui all'art. 21". Viene cancellato "di cui all'art. 21" proprio perchè questo articolo è stato modificato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.

ALOISI (M.S.I.): Ritengo di dover fare alcune osservazioni, sia di metodo che di sostanza, sulla ripresentazione in aula di questa legge, relativa alla riforma turistica in Valle d'Aosta.

Sul metodo, debbo constatare che probabilmente la Valle d'Aosta è l'unica Regione del nostro paese nella quale, seguendo la prassi, quindi senza nessuna norma regolamentare, un disegno di legge non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, viene direttamente portato al Consiglio per la riapprovazione, quasi che le osservazioni svolte dall'organo di tutela fossero marginali e superficiali, e non toccassero invece la sostanza di quella che comunemente possiamo ritenere essere l'applicazione "sui generis" della legge quadro 217/83. Invece basta leggere le osservazioni con le quali il Presidente del Coordinamento ha restituito non vistata la legge, per capire che il testo è stato messo in discussione in ben otto aspetti, aspetti sostanziali sotto il profilo costituzionale, essendo il vecchio antitetico sia alle riserve dello statuto sia a quelle della Costituzione stessa, con particolare riferimento all'art. 97.

Nella relazione che accompagna la ripresentazione di questo disegno di legge si sorvola disinvoltamente sulle osservazioni alquanto pesanti delle controdeduzioni dell'organo di tutela e si risponde con molta vaghezza alle principali osservazioni fatte a questa legge. Quindi, in primo luogo, il sottoscritto protesta energicamente per il metodo seguito, e cioè che il disegno di legge sulla riforma turistica regionale è stato riproposto senza prima essere stato preventivamente inviato per un pre-esame alla Commissione competente, che, pur senza far trascorrere i trenta giorni previsti, avrebbe comunque potuto esprimere alcuni pareri motivati sull'articolato.

Mi rendo conto che la protesta è oltretutto inutile, perchè ho il sospetto che questa legge sia quasi un "regalo di Natale" che qualcuno ha inteso fare alle attuali aziende di soggiorno.

Venendo invece alla sostanza, è chiaro che l'art. 7 dell'attuale disegno di legge, demandando ad un successivo provvedimento del Consiglio regionale l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, non accoglie per nulla le osservazioni dell'organo di tutela. Nel testo infatti leggiamo che essi verranno individuati con delibera del Consiglio, quindi con un semplice provvedimento amministrativo, mentre il 2° comma dell'art. 4 della legge quadro recita testualmente: "La legge regionale individua gli ambiti territoriali (...)". È chiaro che gli ambiti territoriali devono essere individuati con legge regionale e non con delibera di Consiglio. Mai indicazione fu più chiara e quindi il fatto che il Governo abbia vistato altre leggi che fissavano gli ambiti territoriali con provvedimenti amministrativi come aveva annunciato prima l'Assessore Fosson, non implica che nella fattispecie si debba perseverare nell'errore.

La seconda osservazione sostanziale concerne l'art. 18, sullo scioglimento degli organi delle aziende da parte dell'Assessorato regionale e non del Presidente della Giunta. Avevamo già visto all'art. 11 di questo disegno di legge che l'Assessore regionale nomina due esperti in materia di turismo (vedi il comma h), mentre nella vecchia legge tuttora valida - la n. 1042 del 27.8. 1960 - gli esperti erano sempre due, ma di nomina uno del Presidente della Giunta e uno dell'Assessore competente. Con questo nuovo disegno di legge si spoglia il Presidente della Giunta delle sue prerogative non solo statutarie, dando troppo potere al singolo Assessore il quale diventa quasi un organo monocratico. Dal controllo degli atti amministrativi delle aziende alla nomina dei membri esperti e allo scioglimento, cioè tutte le fasi più vitali di una azienda sono sottoposte al solo controllo dell'Assessore al Turismo.

Ritornando invece all'art. 18 che non è stato modificato, è pacifico che se è vero come è vero che gli Assessori regionali ai sensi dell'art. 32 dello statuto sono organi esecutivi della Regione, ciò naturalmente esclude che siano organi esterni, cioè con quei poteri di rappresentanza legale e giuridica che lo statuto affida espressamente al Presidente della Giunta e che egli non può nemmeno delegare. Queste sono le osservazioni che pongo all'attenzione del Consiglio su questo disegno di legge.

Faccio un'altra breve considerazione, che riguarda l'art. 23 che è stato modificato, nel senso che ciò che prima non era ovvio adesso invece è diventato lampante. Vi saranno quindi dei casi in cui alcune aziende saranno soppresse, ed è pertanto prevista dall'art. 23 comma 7 la figura del Commissario liquidatore, solo per quelle aziende che verranno soppresse. Si parla in questa legge di riforma, ma a tutt'oggi non sappiamo ancora quali delle attuali 11 aziende saranno eliminate. Alcuni colleghi e Consiglieri, che avevano dei mostruosi dubbi su questa legge, sono stati rassicurati sul fatto che le aziende di Valtournenche, di Brusson e di Antey sarebbero rimaste, ma dopo le precisazioni dell'art. 23 anche il più sprovveduto comprende che le illusioni cadranno di fronte alla scure del Commissario liquidatore.

Mi sembra di aver detto tutto e ritengo che anche il Presidente della Giunta dovrebbe prestare più attenzione a questo disegno di legge, che lo espropria di quelle caratteristiche prefettizie in materia di scioglimento, che risalgono al decreto luogotenenziale del 7.9.1945 n. 545 (ed è proprio sintomatico che debba farlo presente io) e che costituiscono un patrimonio del nostro corpus giuridico.

Queste sono le motivazioni per cui il Movimento Sociale Italiano dichiara il suo voto contrario a questo disegno di legge e mi auguro che anche le altre forze politiche analizzino con attenzione, perchè sarà mio dovere proseguire in questa battaglia, che ritengo sia giusta e corretta, per far sì che non venga preso in giro l'organo di tutela e venga rispettata quella che è la prassi normale, la legge vigente della nostra Costituzione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.): Voglio motivare perchè noi ci asterremo su questo provvedimento, come abbiamo fatto durante la discussione due Consigli or sono.

Intanto l'Assessore nella sua esposizione ha dimenticato di dire, per quanto riguarda l'art. 7, là dove è pervenuta l'osservazione più corposa relativa alla competenza o meno della Giunta di delimitare gli ambiti territoriali delle nuove A.P.T., che la questione fu sollevata in questo Consiglio non da un solo Gruppo o da un solo Consigliere, ma da più Consiglieri; sono stati respinti emendamenti presentati anche dal nostro Gruppo relativi a questa questione che mi pare essenziale.

Nella relazione che oggi abbiamo di fronte, si cerca da un lato di giustificare in un modo piuttosto strampalato la scelta operata allora dalla Giunta, salvo poi concedere - perchè di concessione si tratta così come è presentata nella relazione - che sia il Consiglio regionale a determinare gli ambiti territoriali delle nuove aziende. Credo che la lettura attenta della legge quadro in realtà davvero preveda che quel tipo di provvedimento deve essere attuato attraverso leggi regionali; quindi se nella sostanza la formulazione così come è presentata oggi può andare incontro alla legittima esigenza del Consiglio di determinare gli ambiti territoriali, esprimo ancora dei dubbi che questa formulazione risponda alle indicazioni della legge quadro.

Una osservazione "en passant" si può fare anche sulla questione dei cosiddetti organi esterni della Regione. L'art. 32 dello statuto dice espressamente che gli Assessori sono organi esecutivi, nei concorsi ho sempre sentito chiedere ai candidati quali sono gli organi esterni della Regione e la risposta esatta è sempre stata: il Presidente della Giunta e la Giunta nel suo complesso. Apprendo oggi per la prima volta che anche gli Assessori sarebbero considerati organi esterni 'inequivocabilmente' si dice nella relazione "per il combinato disposto degli artt. 32 e 33 dello statuto speciale". Non ho competenze giuridiche, mi pare che questa sia la prima volta che lo affermiamo in questa aula.

Permangono rispetto al disegno di legge presentato dalla Giunta alcune osservazioni di tipo generale che abbiamo fatto la volta scorsa; le ripeto sinteticamente. Il progetto di riforma, che sta alla base della legge quadro nazionale, riguarda complessivamente l'organizzazione turistica e la capacità della organizzazione turistica regionale di fare promozione. Non è possibile discutere di un provvedimento di questa portata senza che la Giunta esprima quale è il disegno di riforma che intende attuare in questa Regione. Vogliamo mantenerle così come sono le aziende di soggiorno, cambiando loro il nome? Questa può essere una posizione. Altre posizioni possono essere invece quelle di rivedere drasticamente il numero delle aziende di soggiorno e di trasformarle in efficienti aziende di promozione turistica. Lamento qui la difficoltà di esprimerci su questo disegno di legge in assenza di un pronunciamento da parte della maggioranza regionale rispetto alla questione di fondo, che poi sta alla base della necessità di riformare l'organizzazione turistica regionale.

C'erano altre osservazioni più puntuali che non ripeto perchè rischio di riproporre qui l'intervento fatto la scorsa volta. Mi pare complessivamente di poter dire che il disegno di legge, anche per la quantità di osservazioni che ha ricevuto, è stato preparato in modo imperfetto ed abbastanza improvvisato. La materia meritava un approfondimento maggiore e ricordo che nel passato Consiglio avevamo chiesto ancora un rinvio per approfondire il tutto, ma così non è stato.

Complessivamente mi pare che il disegno di legge, così come uscirà dal voto di questo Consiglio, sarà ancora imperfetto; comunque non sono stati sciolti i nodi che stanno alla base dei problemi che ha l'organizzazione turistica regionale. Per queste ragioni voglio fin da adesso dire che confermiamo l'astensione del nostro Gruppo sulla votazione degli articoli e nella votazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Molto brevemente perchè quanto hanno già detto i colleghi è sufficiente per quanto riguarda questo disegno di legge. Avremmo preferito anche noi un approfondimento forse in sede di Commissione, approfondimento che sarebbe stato necessario anche alla luce delle considerazioni che ha fatto il Presidente della Commissione di Coordinamento.

Le modifiche con le quali viene riproposta la legge, a nostro avviso sono marginali. Esprimo anche qualche dubbio sulla procedura per la individuazione degli ambiti che mi sembra una forzatura: era molto meglio approvarli con legge, però se l'Assessore è sufficientemente tranquillo in quanto stabilita la procedura, poi possa essere l'individuazione degli ambiti determinata dalla Giunta regionale.

La nostra è una posizione critica, riconfermiamo la nostra astensione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Sono stato incaricato dal Gruppo consiliare della D.C. di esprimere la soddisfazione del nostro partito - perchè non ho avuto occasione di dirla quando ero Assessore - perchè una legge importante a livello di organizzazione turistica sia venuta in questa sede.

Questa legge è stata presentata a tutti i gruppi consiliari già prima delle vacanze estive e ci stupisce la posizione di un Gruppo come quello del Partito Comunista, che ha dato grosso rilievo al fatto che il Segretario del PCI è stato ottimo relatore ad un grosso convegno turistico, dove ha concordato pienamente con il collega di Trento dell'Assessore Fosson, sull'indirizzo turistico della provincia di Trento, ed è stato accusato pesantemente dai suoi compagni del Trentino, perchè concordava in pieno con gli indirizzi turistici, organizzativi e di promozione.

Di questa legge si può dire che è stata copiata male, ma in effetti è stato ritenuto da parte della maggioranza che la legge del Trentino aveva delle grosse impostazioni innovative e portava avanti un discorso valido a livello di promozione turistica, anche senza che a monte venisse dato un indirizzo preciso, poichè è giusto che la Regione si confronti con le nuove A.P.T., dove - lo sappiamo - territorialmente sarà difficile stravolgere tutto.

Termino ribadendo la soddisfazione per una legge che è stata confrontata lo ripeto, dal sottoscritto con i suoi colleghi Assessori, per dare un indirizzo comune a livello nazionale. Ci siamo stupiti come maggioranza delle annotazioni che sono venute dall'attuale Presidente della Commissione di Coordinamento, seguendo alcuni indirizzi dei vari uffici legislativi dei vari Ministeri, però possiamo dire che anche alcuni di questi uffici hanno fatto alcune annotazioni che invece ad altre Regioni non hanno fatto.

È stata rivista la cosa, da parte della Giunta regionale, da parte di questa maggioranza, ci si è confrontati e si è convinti che quanto presentato in questo momento abbia un indirizzo politico importantissimo.

Pensiamo che la legge possa essere approvata anche perchè chi ha dato questo parere sono i giuristi, in modo particolare il Segretario generale della Regione, e non vorremmo dire come il Consigliere del P.R.I. che l'altro giorno era un po' scandalizzato: finalmente qui in questa aula abbiamo uno che sa tutto. Noi, da semplici Consiglieri, diciamo che ci affidiamo al parere dei giuristi, ma noi politici abbiamo fatto una ottima legge, e possiamo capire che ciò dia un po' fastidio alla minoranza, perchè questa è una legge valida per la riorganizzazione turistica in Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

TITOLO I

(Disposizioni generali)

ART. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la riforma della organizzazione turistica regionale allo scopo di promuovere e sviluppare il turismo inteso come attività economica fondamentale della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 20

Favorevoli: 18

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

(Attività di promozione turistica)

1. La Regione provvede, secondo le disposizioni recate dalla presente legge, alle attività di promozione turistica ed in particolare a:

a) promuovere, propagandare, pubblicizzare in Italia e all'estero l'immagine turistica dell'intero territorio regionale;

b) partecipare a scopi di promozione turistica a fiere, mostre, rassegne o convegni nazionali ed esteri;

c) effettuare studi, rilievi, ricerche per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

d) individuare e delimitare gli ambiti turistici nonchè istituire le aziende di promozione turistica (A.P.T.);

e) regolamentare le associazioni pro loco.

2. Le attività di promozione turistica all'estero, di cui alle lettere a) e b) sono svolte con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, 2° comma, del D.P.R. 22.2.1982, n. 182.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

TITOLO II

(Comitato regionale per il turismo)

ART. 3

(Comitato regionale per il turismo)

1. È istituito, quale organo consultivo in materia di turismo e industria alberghiera, il Comitato regionale per il turismo.

2. Il parere del Comitato di cui al comma precedente deve essere richiesto:

a) sui progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale afferenti la materia del turismo e dell'industria alberghiera.

b) sui programmi di promozione turistica da svolgersi in Italia e all'estero elaborati annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

(Composizione del comitato regionale per il turismo)

1. Il Comitato regionale per il turismo è composto da:

a) l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali che lo presiede;

b) un presidente di A.P.T. o suo sostituto permanente, designati dai presidenti di A.P.T. in apposita riunione;

c) un rappresentante delle associazioni pro-loco, o suo sostituto permanente, designati dalle associazioni stesse in apposita riunione;

d) il dirigente dell'ufficio regionale per il turismo, o suo delegato permanente;

e) un direttore di A.P.T. o suo sostituto permanente, designati dai direttori in apposita riunione;

f) due rappresentanti delle aziende alberghiere, o loro sostituti permanenti, designati d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale;

g) un rappresentante, o suo sostituto permanente, di ciascuna delle seguenti categorie, designati d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale;

- campeggi e villaggi turistici

- commercio

- cooperazione

- ristorazione

- artigianato

- impianti a fune

- aziende termali

- agenzie di viaggio

- aziende agrituristiche

- maestri di sci

- guide di alta montagna

- guide turistiche

h) un lavoratore del settore del turismo, o suo sostituto permanente, designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione;

i) tre esperti in materia di turismo e industria alberghiera, designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

2. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

ART. 5

(Nomina e funzionamento del Comitato regionale per il turismo)

1. Il Comitato per il turismo è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

2. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. I pareri sono adottati a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il comitato, su proposta del Presidente, nomina tra i componenti il comitato stesso un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per il turismo.

6. Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta regionale dovrà ugualmente provvedere alla nomina del comitato prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, ferma restando la possibilità della successiva integrazione. Il comitato si intende validamente costituito anche nell'ipotesi di mancata nomina di uno o più componenti.

7. I membri del comitato che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

8. Ai componenti il comitato estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire trentamila a seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per i dipendenti della Regione, in quanto applicabili.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

TITOLO III

(Aziende di promozione turistica - A.P.T. )

Capo I

(Istituti e compiti delle A.P.T.)

ART. 6

(Aziende di promozione turistica - A.P.T.)

1. Ai fini di una più razionale organizzazione del settore turistico, da attuarsi in armonia con i principi sanciti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono istituite le aziende di promozione turistica (A.P.T.).

2. Le A.P.T. sono organismi tecnico-operativi e strumentali costituiti per il conseguimento di finalità turistiche, hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge 17 maggio 1983 n. 217, dalla presente legge e dagli atti di indirizzo politico-amministrativo della Regione Valle d'Aosta; operano sotto la vigilanza della Regione, che può sempre esaminarne l'andamento e emanare direttive, e in collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

3. Ogni A.P.T. opera in uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati a norma dell'art. 7.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

ART. 7

(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti)

1. Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono individuati con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari competenti; essi possono comprendere il territorio o parte del territorio, di uno o più Comuni limitrofi.

2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell'esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/o complementari, nonchè di adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale; saranno in particolare tenuti in considerazione i seguenti indicatori:

a) attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 1000 posti letto ufficialmente censiti;

b) movimento turistico alberghiero ed extralberghiero non inferiore a 100.000 presenze annue;

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, formula una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti e la trasmette alle Comunità Montane e ai Comuni interessati, i quali devono esprimere il loro parere entro il termine di 30 giorni; in mancanza di risposta entro tale termine la proposta si riterrà approvata.

4. La proposta di cui al comma precedente, eventualmente modificata alla luce dei pareri espressi dalle Comunità Montane e dai Comuni, è quindi sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio regionale.

5. Le località incluse negli ambiti di cui al presente articolo sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

6. Con la delibera di individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti si provvede altresì alla costituzione delle relative A.P.T., individuandone la denominazione e la sede.

7. Alla successiva individuazione e delimitazione di ambiti turistici, nonchè alla modifica territoriale di quelli già individuati e delimitati, si provvede con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi cui ai commi precedenti, sentito inoltre il parere delle A.P.T. competenti per territorio, nonchè del Comitato regionale per il turismo, di cui all'art. 3, qualora già costituito.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

ART. 8

(Compiti delle A.P.T.)

1. Le A.P.T. hanno il compito di promuovere e incrementare lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di competenza.

4. In particolare:

a) svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, con esclusione delle iniziative autonome di promozione all'estero, che devono essere autorizzate dalla Regione, previa verifica della loro conformità alla legislazione vigente.

b) istituiscono servizi ed uffici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza ai turisti;

c) promuovono e attuano manifestazioni, spettacoli ed iniziative di interesse turistico;

d) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali;

e) promuovono la realizzazione di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, di cui possono altresì assumere la gestione, stipulando all'uopo le eventuali convenzioni necessarie.

f) contribuiscono alla valorizzazione e alla difesa del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico.

3. L'assunzione delle gestioni di cui al punto e) e, in generale, l'esercizio di attività economiche da parte della A.P.T. dovranno essere previamente autorizzati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

ART. 9

(Uffici di informazione ed accoglienza turistica I.A.T.)

1. Le A.P.T. possono istituire, previo nulla-osta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati I.A.T., nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

2. È consentito l'uso della medesima denominazione (I.A.T.) anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni turistiche "pro-loco" d'intesa con il Comune interessato, previo nulla-osta della Regione, cui spetta valutare l'idoneità dei locali, attrezzature e personale addetto.

3. Tutti gli I.A.T. devono adottare il medesimo segno distintivo, elaborato dalla Regione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

Capo II

(Amministrazione delle A.P.T.)

ART. 10

(Organi dell'A.P.T.)

1. Sono organi dell'A.P.T.:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 10 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:

ART. 11

(Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T.)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle A.P.T. è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali ed è composto da:

a) il Sindaco, o un Consigliere comunale da questi delegato, di ciascuno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T.

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa tra le associazioni di categoria operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

- albergatori,

- esercenti pubblici diversi dagli albergatori,

- esercenti parchi di campeggio e villaggi turistici,

- esercenti impianti a fune,

- commercianti.

c) un rappresentante delle associazioni pro-loco esistenti nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T..

d) un rappresentante dei maestri di sci, qualora nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T. risulti regolarmente autorizzata ed operante almeno una scuola di sci; a dette scuole spetta la relativa designazione.

e) un rappresentante delle guide di alta montagna, qualora nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T., risulti costituita e operante una società locale di guide e aspiranti guide; a detta società spetta la relativa designazione.

f) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 24.8.1982, n. 47, aventi sede nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T..

g) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione.

h) due esperti in materia di turismo designati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dipendente dell'A.P.T. di grado più elevato.

3. Le designazioni dei nominativi dei rappresentanti devono essere effettuate entro trenta giorni dalle richiesta; in mancanza di designazione entro tale termine l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, previo un ulteriore invito a provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni, provvede alla nomina anche in mancanza di designazione, al fine di garantire il funzionamento dell'A.P.T..

4. I componenti del Consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei rappresentanti dei Comuni, devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e, benchè scaduto continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e quando se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta che ne venga fatta almeno da un terzo dei membri del Consiglio stesso.

7. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo o quando non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

9. Nei casi di cessazione dalla carica, l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza dei criteri di rappresentatività stabiliti dal presente articolo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi,Mafrica, Millet,Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

ART. 12

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione emana le direttive e adotta gli atti di carattere generale per lo svolgimento dei compiti dell'A.P.T.; in particolare delibera sulle seguenti materie:

a) elezione del Presidente;

b) elezione dei membri del comitato esecutivo;

c) approvazione dello statuto;

d) determinazione dei programmi e delle direttive generali concernenti l'attività dell'A.P.T.;

e) bilancio preventivo, conto consuntivo e variazioni di bilancio;

f) approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici, la pianta organica dell'A.P.T., nonchè il funzionamento degli organi amministrativi;

g) acquisti, alienazioni e in genere disposizioni relative al patrimonio immobiliare dell'A.P.T. che comportano spese o preventivi superiori a L. 20. 000.000;

h) le spese superiori a L. 20.000.000 e quelle vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

i) istituzione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.); l) le liti attive e passive.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvè, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

ART. 13

(Comitato esecutivo dell'A.P.T.)

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente dell'A.P.T. di grado più elevato.

2. Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

3. Esso attua le direttive e i programmi del Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'A.P.T. e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente.

5. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 13 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:

ART. 14

(Presidente dell'A.P.T.)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo del Consiglio stesso.

2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.T., convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività dell'A.P.T., vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

5. Adotta, in caso d'urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Comitato da sottoporre alla ratifica del comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 14 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:

ART. 15

(Collegio dei revisori dell'A.P.T.)

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente;

b) due funzionari dell'amministrazione regionale esperti in materia giuridico-amministrativa e finanziaria.

2. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione delle A.P. T., riferendone al Consiglio di amministrazione e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

4. Possono in qualunque momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. Sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano in facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al collegio.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 15 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:

ART. 16

(Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferte)

1. Al Presidente compete un'indennità di carica di lire duecentocinquantamila mensili.

2. Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese di trasferta nella misura prevista all'ottavo comma dell'art. 5.

3. Ai revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua di lire trecentomila, con la maggioranza del 30% per il Presidente del Collegio; spetta altresì il rimborso delle eventuali spese di trasferta nella misura prevista all'8^ comma dell'art. 5.

4. Le spese relative alla corresponsione delle somme di cui al presente articolo sono poste a carico del bilancio dell'azienda.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 16 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:

ART. 17

(Controlli)

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo devono essere inviate all'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, entro quindici giorni dalla loro adozione, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al successivo terzo comma che sono trasmesse direttamente alla Commissione regionale di controllo prevista dalla L.R. 15.5.1978, n. 11, recante disciplina dei controlli sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le deliberazioni concernenti i programmi di attività, lo statuto, le assunzioni stagionali, gli incarichi di consulenza, l'istituzione di uffici I.A.T. diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, decorsi trenta giorni dal loro ricevimento senza che siano stati formulati rilievi o ne sia stata motivata la mancata approvazione. Per l'assunzione di gestione di impianti, opere, attrezzature e servizi e, in generale, per l'esercizio di attività economiche valgono le norme di cui all'art. 8, 3° comma.

3. Le deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, alla pianta organica e ai regolamenti del personale, agli acquisti e alle alienazioni di beni immobili sono sottoposte al controllo della Commissione regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, secondo le modalità e procedure di cui alla L.R. 15.5.1978, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'esercizio di tali funzioni la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, designato dall'Assessore.

4. Le deliberazioni non soggette ai controlli di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutive; possono tuttavia essere annullate o la loro esecutività può essere sospesa a seguito di richiesta di chiarimenti qualora vengano formulati rilievi di legittimità entro venti giorni dal loro ricevimento dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

5. Ove siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio il termine di 20 giorni inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento di questi; decorso inutilmente detto termine le deliberazioni divengono definitivamente esecutive.

6. L'articolo 38 della L.R. 15.5.1978, n. 11, è abrogato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 17 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:

ART. 18

(Scioglimento degli organi dell'A.P.T.)

1. Gli organi dell'A.P.T. possono essere sciolti con provvedimento dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'A.P. T.; lo scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza del Presidente e del Comitato esecutivo.

2. L'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina contestualmente un commissario per l'amministrazione dell'A.P.T..

3. I nuovi organismi devono essere nominati entro tre mesi.

4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un commissario per il compimento dell'atto stesso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 18 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:

ART. 19

(Entrate dell'A.P.T.):

1. Le entrate delle A.P.T. sono costituite da:

a) i proventi di natura tributaria ed extratributaria previsti dalle leggi vigenti;

b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione, degli enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 19 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:

ART. 20

(Gestione finanziaria e contabilità dell'A.P.T.)

1. I bilanci dell'A.P.T. sono redatti nel rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, in quanto applicabili.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo di un esercizio devono essere trasmesse alla Commissione regionale di controllo entro il 1° novembre dell'anno precedente; quelle relative al rendiconto consuntivo devono essere trasmesse entro il mese di maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferiscono.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 20 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:

ART. 21

(Personale delle A.P.T.)

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle A.P.T. sono definiti con legge regionale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 21 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:

Capo III

(Norme transitorie)

ART. 22

(Nomina Commissario)

1. L'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina, per ciascuna delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, un commissario, previo scioglimento dei consigli di amministrazione delle aziende stesse.

2. Gli organi dell'azienda, compresi gli eventuali commissari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data di nomina del predetto commissario. Resta salva la possibilità di nominare i commissari ai sensi dell'art. 15, 1° comma, del D.P.R. 27.8.1960, n. 1042, per tutto il tempo necessario alla nomina dei commissari delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui al presente articolo.

3. Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al successivo comma.

4. Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'ente fino alle consegne agli organi delle nuove A.P.T..

5. Spetta altresì al commissario provvedere in ordine al conto consuntivo dell'azienda relativo all'ultimo esercizio finanziario, qualora lo stesso non sia stato ancora approvato. L'approvazione di detti conti, verificati dal collegio dei revisori dei conti e soggetti al solo controllo della Giunta regionale, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei conti consuntivi pregressi.

6. Il Commissario approva inoltre, a termini delle disposizioni recate dal D.P.R. 27.8.1960, n. 1042, uno o più conti consuntivi relativi al periodo della propria gestione e per la parte di esercizio finanziario eventualmente non ricompresa nel conto consuntivo di cui al comma precedente. Il conto consuntivo della gestione commissariale è presentato al Consiglio di amministrazione della nuova A.P.T., in tempo utile per consentire l'inclusione delle relative risultanze nel bilancio di previsione dell'A.P.T. medesima, previa verifica del collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione della nuova A.P.T. dispone per i successivi adempimenti a termini dell'art. 17 assumendo quale data di riferimento quella di consegna del consuntivo stesso.

7. Il Commissario provvederà anche ad effettuare la consegna al direttore della nuova azienda o a funzionari designati dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'azienda soppressa, in relazione alle disposizioni recate dall'art. 23.

8. Al Commissario è corrisposta una indennità di carica di lire 600.000 pro mese o frazione di mese. Allo stesso spetta inoltre l'indennità di trasferta nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito all'art. 16, ultimo comma.

9. Le indennità ed i rimborsi di cui al precedente comma sono posti a carico dell'azienda.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 22 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:

ART. 23

(Soppressione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)

1. Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti alla data della entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuiti fino alla data di costituzione delle nuove aziende ai sensi dell'art. 7.

2. Alla stessa data le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è trasferito alle nuove A.P.T., che subentrano in ogni rapporto attivo e passivo.

3. I beni mobili ed immobili delle aziende soppresse, che sono totalmente destinati ad attività diverse da quelle di istituto, sono trasferiti alla Regione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale i beni di cui al precedente comma saranno trasferiti a titolo gratuito in uso o in proprietà ai Comuni per essere destinati a finalità turistiche.

5. Nel caso di aziende il cui ambito territoriale di competenza non sia ricompreso in alcun ambito turisticamente rilevante, le aziende stesse sono soppresse dalla data di individuazione e delimitazione degli ambiti ai sensi dell'art. 7 e sono poste in liquidazione.

6. Fermo rimanendo quanto disposto dal terzo e quarto comma, la Regione succede alle aziende di cui al precedente comma nella proprietà dei rispettivi beni mobili ed immobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati ed acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

7. Per ciascuna azienda di cui al 5° comma, l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali nomina un commissario liquidatore per la durata massima di sei mesi, con il compito di approntare e approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 22, nonchè ad ogni altro adempimento connesso con la gestione dell'azienda stessa.

8. Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere all'Assessore regionale al turismo la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dell'azienda soppressa, corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare, nel contempo, il versamento di Tesoriere della Regione dell'eventuale giacenza di cassa residua. Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dall'Assessore regionale al turismo, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenga all'azienda soppressa. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

9. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Regione saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai Commissari liquidatori di cui al precedente comma.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 23 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:

ART. 24

(Personale delle aziende)

1. Ciascuna A.P.T. costituita ai sensi della presente legge adotta, entro sessanta giorni dalla propria costituzione, il regolamento e la pianta organica del personale.

2. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento e dell'approvazione della pianta organica ciascuna A.P.T. utilizza provvisoriamente il personale già addetto alle disciolte aziende di soggiorno il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito entro l'ambito turistico della nuova A.P.T..

3. Nel caso di aziende disciolte, il cui ambito territoriale di competenza non sia stato assorbito entro l'ambito turistico di una delle nuove A.P.T., ai fini della provvisoria utilizzazione del relativo personale la Giunta regionale provvede assegnando alle A.P.T. il predetto personale, su domanda del medesimo da presentarsi entro sessanta giorni dallo scioglimento dell'azienda ed in base a conforme proposta della commissione di cui all'art. 25, la quale provvederà mediante apposite graduatorie per titoli formulate secondo criteri stabiliti dalla commissione stessa.

4. Il personale che non presenti domanda ai fini del precedente comma cessa la propria attività a far data dalla scadenza del termine di cui al comma medesimo ed è ammesso al trattamento di previdenza e quiescenza cui abbia diritto.

5. In sede di prima applicazione della presente legge i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna A.P.T. sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso la disciolta azienda già ubicata entro l'ambito turistico della nuova A.P.T.

6. In caso di più aventi diritto ovvero di mancata corrispondenza fra i posti della disciolta azienda di provenienza e quelli previsti nell'organico della nuova A.P.T., i posti sono assegnati dalla Giunta regionale su proposta della Commissione richiamata al precedente terzo comma da formularsi analogamente a quanto previsto nel comma medesimo.

7. Il personale non collocato negli organici delle A.P.T. ai sensi dei commi precedenti può, a domanda e in relazione ai posti disponibili, essere assegnato presso altra A.P.T. con provvedimento della Giunta regionale su proposta della commissione richiamata al 3° comma. In mancanza di domanda il personale è collocato entro ruoli speciali ad esaurimento ed inquadrato in sovrannumero presso le A.P.T. il cui ambito turistico abbia assorbito l'ambito territoriale di competenza delle aziende di provenienza.

8. Il personale inquadrato, anche in sovrannumero, negli organici delle nuove aziende conserva la posizione economica giuridica acquisita.

9. Qualora il personale goda di un trattamento economico superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con le successive classi o aumenti biennali di stipendio e con i futuri miglioramenti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 24 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:

ART. 25

(Commissione per l'inquadramento)

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 24, con deliberazione della Giunta regionale viene nominata la Commissione proposta alla definizione dei criteri ed all'espressione delle relative proposte per la provvisoria utilizzazione del personale dipendente dalle disciolte aziende presso le A.P.T. e per la collocazione del personale stesso nei nuovi organici, in base alla corrispondente qualifica e livello funzionale-retributivo secondo la tabella di equiparazione adottata dalla Giunta regionale su indicazione della commissione medesima.

2. La commissione è composta da:

- l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali che la presiede;

- il dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o suo delegato;

- un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo designato dall'associazione delle aziende stesse;

- un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella Regione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 25 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 21

Favorevoli 19

Contrari 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:

Titolo IV

(Associazioni pro-loco)

ART. 26

(Elenco delle associazioni pro-loco)

1. Assumono la denominazione di pro-loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali l'elenco delle associazioni pro-loco della Valle d'Aosta.

3. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente devono concorrere le seguenti condizioni:

a) la pro-loco deve essere costituita in località in cui non operi altra associazione iscritta nell'elenco e che non sia sede di una A.P.T. o di un ufficio di informazioni e assistenza turistica (I.A.T.) costituito da una A.P.T..

b) l'ambito operativo dell'associazione deve coincidere con l'intero territorio di un Comune.

c) lo statuto deve essere approvato dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 26 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco,Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:

ART. 27

(Iscrizione nell'elenco delle associazioni pro-loco)

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 26, l'associazione interessata deve presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali una domanda corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di un elenco nominativo dei soci.

2. L'Assessorato provvede alla iscrizione nell'elenco dopo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 26.

3. Qualora l'Assessorato accerti la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui all'art. 26 o la inosservanza dello statuto o la non operatività degli organi dell'associazione per un periodo superiore a sei mesi, dispone la cancellazione dell'associazione stessa dall'elenco.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 27 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:

Titolo V

(Contributi della Regione)

ART. 28

(Fondo per il finanziamento delle A.P.T.)

1. Per conseguire una efficiente organizzazione aziendale secondo criteri volti a un uso efficace delle risorse disponibili e per sviluppare la realizzazione dei progetti di attività e di promozione turistica delle A.P.T. la Regione concorre al finanziamento delle strutture operative e dei progetti delle A.P.T. stesse.

2. A tal fine è istituito il "Fondo per il finanziamento delle A.P.T.", la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria e che viene ripartito come segue:

a) per il 35% in proporzione diretta ai proventi dell'imposta di soggiorno di ciascuna azienda accertati nell'anno antecedente a quello del bilancio cui si riferisce il finanziamento;

b) per il 65% tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione sul territorio dei servizi di informazione e di assistenza turistica;

- programmi di attività e di investimento;

- partecipazione finanziaria di Comuni e di altri enti, nonchè di privati.

3. La concessione dei finanziamenti di cui ai commi precedenti è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:

ART. 29

(Interventi a favore delle pro-loco)

1. La Regione interviene a sostegno dell'attività delle pro-loco mediante l'erogazione di idonei contributi.

2. Tali contributi sono destinati a iniziative finalizzate; possono inoltre essere destinati al riequilibrio finanziario per le pro-loco che non dispongono di adeguati mezzi finanziari autonomi per perseguire le finalità turistiche assegnate dalla presente legge e dagli indirizzi e direttive programmatiche della Regione.

3. I contributi sono assegnati con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 29 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:

Titolo VI

(Norme finanziarie)

ART. 30

(Finanziamento)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati per il 1987 con apposita legge regionale e per gli esercizi successivi con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della L.R. 7.12.1979, n. 68, tenuto anche conto delle entrate di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti.

2. Per la prima applicazione della presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, 8° comma, è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.

L'onere relativo graverà sul cap. n. 37165, che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione per detto esercizio, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla relativa copertura si provvede per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per L. 20.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2. 12. - Interventi promozionali per il turismo - del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 30 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.): Volevo confermare la nostra astensione ed assicurare il Consigliere Borbey che non ci dà affatto fastidio questo tipo di provvedimento. Anzi non vuole essere questo un augurio, ma abbiamo l'impressione che se la maggioranza non scioglie il nodo della organizzazione turistica e della articolazione territoriale di questa organizzazione turistica sul territorio regionale, la presente legge non produrrà nessun effetto e quindi non darà fastidio a nessuno per anni. Il problema è ben altro: è che una legge di questo tipo, che è tutto sommato una legge quadro che ricalca come ha detto l'ex Assessore Borbey molte altre leggi regionali, se non è riempita di contenuti - vale a dire di un progetto regionale studiato e discusso a tutti i livelli - resta un guscio vuoto che non produrrà nessun effetto.

Ultima precisazione: mi corre l'obbligo di ricordare al Consigliere Borbey che non siamo stati noi ad andare a Trento a dire che quello che fa l'Assessore Malosini va bene, ma abbiamo avuto la piacevole sorpresa di avere l'Assessore Malosini che è venuto al nostro convegno a dire che la politica elaborata dal P.C.I. in mesi di lavori in gruppi interdisciplinari che hanno raccolto le esperienze che abbiamo fatto in tutto l'arco alpino, è una politica giusta e che è stata lì valutata positivamente. Sono disponibile, dopo questa convergenza con l'Assessore Malosini, a fare un confronto fra le cose che noi là abbiamo detto e quanto viene fatto in Valle d'Aosta; sono sicuro di trovare delle diversità.

Adesso non so fra Malosini e Borbey, per riferirci al passato, quale dei due sia stato meglio: lascio a voi le conclusioni.

PRESIDENTE: Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 21

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva