Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2269 del 6 ottobre 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 2269/VIII - APPROVAZIONE DI NUOVE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DELLA SIGNORA ANAIDE RONC DESAYMONET.

PRESIDENTE: Do lettura della delibera in oggetto:

IL CONSIGLIO

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4700 in data 5 ottobre 1981, ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 503 in data 28 ottobre 1981;

DELIBERA

1°) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4700 in data 5 ottobre 1981;

2°) di approvare le sottoriportate norme per l'assegnazione della borsa di studio istituita alla memoria della Signora Anaide RONC DESAYMONET, per l'anno scolastico 1986/87.

ART. 1

Sono ammessi al concorso gli studenti che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;

c) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano presso l'Istituto Magistrale di Aosta o di Verrès, riportando una media di almeno 7/10 di profitto, oppure il giudizio complessivo di almeno Buono se trattasi di studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media;

d) appartengano ad una famiglia il cui reddito annuo netto, da cui verrà detratta la somma di Lire 2.000.000 per ogni persona a carico del capo famiglia, non superi Lire 20.000.000.

Sono ammessi al concorso anche gli studenti che, non avendo potuto per gravi e giustificati motivi sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando la votazione richiesta.

ART. 2

Il legale rappresentante del concorrente, se minorenne, o il concorrente stesso se ha già raggiunto la maggiore età, dovrà presentare all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, unitamente ai seguenti documenti:

a) certificati di residenza, di cittadinanza e stato di famiglia dello studente, rilasciati in carta libera;

b) certificato dei voti riportati per l'ammissione alla classe frequentata;

c) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di altre borse di studio;

d) fotocopia della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 1985 (101, 740, ecc.) di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. Deve essere inoltre allegata fotocopia del modello 108/A rilasciato dal competente ufficio al momento della consegna;

e) numero di codice fiscale del concorrente.

Le domande dovranno pervenire direttamente all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, entro e non oltre il 28 novembre 1986, pena l'esclusione.

ART. 3

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 1, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i figli di mutilati o invalidi;

b) i figli di agricoltori.

ART. 4

La borsa di studio non può essere assegnata al concorrente che già gode di altre borse o sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso e il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata e assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

ART. 5

Alla designazione del vincitore provvederà una commissione nominata dal l'Assessore alla pubblica istruzione che la presiede e così composta:

- i Presidi dell'Istituto Magistrale di Aosta e di Verrès - Membri effettivi;

- due studenti, uno per Istituto, designati dai rispettivi Consigli d'istituto - Membri effettivi;

- un rappresentante della famiglia Ronc - Membro effettivo;

- il funzionario con la qualifica di vice-dirigente assegnato al competente servizio dell'Assessorato alla pubblica istruzione o, in caso di suo impedimento, un impiegato dello stesso servizio appartenente alla carriera di concetto - Membro effettivo.

Non possono far parte della commissione i parenti o affini fino al terzo grado dei partecipanti al concorso.

ART. 6

I vincitore conserverà il diritto alla borsa di studio sino al termine del corso di studi presso l'Istituto frequentato, purchè consegua annualmente, in prima sessione, la promozione alla classe superiore, ottenendo una votazione media complessiva di almeno 7/10.

ART. 7

La borsa di studio è assegnata al vincitore e liquidata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del l'Assessore alla pubblica istruzione.

ART. 8

Al pagamento della borsa di studio si provvede su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

Il mandato di pagamento è emesso a favore del legale rappresentante dello studente, se minorenne, o dello studente stesso, se ha raggiunto la maggiore età.

Qualora lo studente dichiarato vincitore abbandoni la scuola, non sarà dato corso al pagamento della borsa e la stessa verrà revocata.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la delibera in oggetto testé letta:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26.

Il Consiglio approva all'unanimità.