Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2267 del 6 ottobre 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 2267/VIII - ISTITUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITÀ RI PER L'ANNO ACCADEMICO 1986/87. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

PRESIDENTE: Do lettura della delibera in oggetto:

IL CONSIGLIO

- richiamate le proprie deliberazioni n. 248/VIII in data 14 dicembre 1983, n. 853/VIII in data 25 ottobre 1984 e n. 1521/VIII in data 26 settembre 1985;

DELIBERA

1°) di approvare l'istituzione per l'anno accademico 1986/87, degli assegni di studio di cui in oggetto per una spesa complessiva di Lire 100.000.000;

2°) di impegnare la suddetta spesa di Lire 100.000.000 con imputazione del la stessa al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 corrispondente al capitolo 44200 del bilancio di previsione per l'anno 1986 ("Concessione di borse, assegni e sussidi straordinari di studio");

3°) di stabilire che all'eventuale ulteriore impegno di spesa, qualora le domande fossero superiori al previsto, e alla liquidazione degli assegni si provveda con deliberazioni di Giunta;

4°) di confermare le norme approvate con i provvedimenti consiliari citati in premessa, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 1

- dopo il punto 4), si aggiunge la seguente nota:

N.B. - tale condizione non è richiesta agli iscritti alle libere Università.

- punto 5): i riferimenti all'anno 1985 e al 31.8.1985 devono intendersi fatti rispettivamente al 1986 e al 30.9.1986;

nnnn

- punto 6): il riferimento all'anno 1984 deve intendersi fatto al 1985; il reddito è elevato a L. 25.000.000.

ART. 2

- i riferimenti all'anno 1984 devono intendersi fatti al 1985.

ART. 4

- penultimo comma: i riferimenti all'anno 1984 devono intendersi fatti al 1985; le lettere c) e d) sono sostituite dal seguente punto unico: c) Lire 3.000.000 per ogni alunno/ studente, incluso il richiedente, che per motivi di studio deve risiedere fuori Valle.

ART. 5

- la data di scadenza è fissata al 30 gennaio 1987;

- i riferimenti all'anno accademico 1985/86 e all'anno 1984 devono intendersi fatti rispettivamente al 1986/87 e al 1985;

- lettera d): sono abrogate le seguenti parole "o fotocopia, firmata dallo studente, del libretto universitario".

ART. 7

- il riferimento all'anno 1986 deve intendersi fatto al 1987; la data del 31 agosto 1986 è sostituita con 30 settembre 1987.

TABELLA A (anno accademico 1986/87) lettera a): è così sostituita

a) Punteggio da attribuire in base al reddito:

fino a L. 10.000.000 = 60 p.

da L. 10.000.001 a L. 12.000.000 = 50 p.

da L. 12.000.001 a L. 14.000.000 = 40 p.

da L. 14.000.001 a L. 16.000.000 = 35 p.

da L. 16.000.001 a L. 18.000.000 = 30 p.

da L. 18.000.001 a L. 20.000.000 = 25 p.

da L. 20.000.001 a L. 22.000.000 = 20 p.

da L. 22.000.001 a L. 24.000.000 = 10 p.

da L. 24.000.001 a L. 25.000.000 = 5 p.

Punteggio supplementare per redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente = 15 p.

lettera b): il riferimento al 31.8.1985 deve intendersi fatto al 30.9.1986;

lettera c): gli ultimi due punteggi, unificati, sono sostituiti da: 8 p. per ogni alunno/ studente, incluso il richiedente, che per motivi di studio deve risiedere fuori Valle.

TABELLA C

La parte descrittiva viene così riformulata:

Conc.: esami - riferiti all'ultimo piano di studi approvato dalla facoltà - richiesti entro il 30.9.1986 per la concessione dell'assegno di studio regionale.

Liq.: esami - riferiti all'ultimo piano di studi approvato dalla facoltà - richiesti entro il 30.9.1987 per la liquidazione dell'assegno di studio regionale.

Per i corsi di laurea non indicati nella presente tabella, gli studenti dovranno aver superato per la concessione e la liquidazione degli assegni di studio gli esami sottoriportati:

Concessione:

- se iscritti al secondo anno, almeno 2 esami entro il 30.9.1986;

- se iscritti ad anni successivi al secondo, almeno 2 esami previsti dal piano di studi per l'anno 1985/86 ed un numero di esami pari a quello previsto per gli anni accademici precedenti, entro il 30.9.1986;

Liquidazione:

- se iscritti al 1° anno, almeno 2 esami entro il 30.9.1987;

- se iscritti ad anni successivi al primo, un numero di esami pari a quello previsto dal piano di studi per gli anni accademici precedenti e almeno 2 - ovvero uno solo se gli esami sono meno di quattro - di quelli dell'anno accademico in corso.

NOTA: Gli esami semestrali, con validi di mezzo punto, vengono conteggiati mezzo esame.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la delibera in oggetto testé letta:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26.

Il Consiglio approva all'unanimità.