Oggetto del Consiglio n. 130 del 30 maggio 1974 - Verbale

OGGETTO N. 130/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1974, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1974, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 maggio 1974:

Con legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura, veniva autorizzata a tal fine la spesa annua di lire 500.000.000 per il quinquennio 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Con successiva legge regionale 10 settembre 1973, n. 32, venivano approvate le norme di applicazione della precitata legge regionale.

In base alle domande presentate all'Assessorato Agricoltura e Foreste dai conduttori di aziende agro-pastorali tendenti ad ottenere l'indennità prevista dalle citate leggi regionali per l'anno 1974, la spesa autorizzata risulta però del tutto insufficiente. Infatti, per dare corso alle domande di tutti gli aventi diritto è necessaria una spesa complessiva di lire 1.300.000.000.

Per questo motivo, si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge che autorizza, per l'anno finanziario 1974, una maggiore spesa di lire 800.000.000 per la pratica applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, allo scopo di consentire la corresponsione di detta indennità a tutti coloro che realmente forniscono un sostanziale e continuativo contributo alla conservazione dell'ambiente rurale montano e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane in Valle d'Aosta.

La spesa di cui sopra è già stata prevista nel fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, di cui all'allegato E alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

(Segue disegno di legge regionale n. 35) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, TONINO, MANGANONI, CHABOD e BORDON e l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventitre;

- Voti contrari: cinque.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1974, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 35)

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Disegno di legge regionale n. 35

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... n. ...: AUMENTO, PER L'ANNO 1974, DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 7, RECANTE NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, per l'anno 1974, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 342 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte SPESA del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in aumento:

- Capitolo 342 - "Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura" - L. 800.000.000

Variazione in diminuzione:

- Capitolo 206 - "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" (Spese correnti - Allegato E) - L. 800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,46.