Oggetto del Consiglio n. 129 del 30 maggio 1974 - Verbale
OGGETTO N. 129/74 - Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di regolamento recante modificazioni al "Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 maggio 1974:
Il vigente Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'11.1.1962 e promulgato in data 5.2.1962, prevede che alcuni lavori finanziati dall'Amministrazione Regionale possano essere eseguiti in economia diretta quando, per la loro natura o circostanze speciali, tale forma sia ritenuta la più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.
A' sensi del secondo comma dell'articolo 1 di tale Regolamento, l'esecuzione in economia di opere e lavori può essere approvata per importi di spesa non superiori a Lire 5.000.000.
In via generale si deve, anzitutto, osservare che il limite di Lire 5.000.000. stabilito nel 1962 appare oggi assolutamente inadeguato ai costi attuali della manodopera e dei materiali. Una valutazione assai prudenziale dell'incremento di tali costi consente di affermare che da allora ad oggi hanno subito un aumento globalmente superiore al 100%; pertanto, per portare il limite di Lire 5.000.000 fissato dodici anni or sono al valore attuale, occorre aumentarlo almeno a Lire 10.000.000. Ciò consentirà la esecuzione di lavori di ammontare più vicino ad una ragionevole unità minima di lotto.
Nel contempo è opportuno inserire nel regolamento una norma idonea a consentire che il Consiglio possa autorizzare caso per caso eventuali deroghe al suindicato limite di spesa, qualora se ne ravvisi la necessità.
L'articolo 2 del citato Regolamento prevede tra l'altro, che possono essere eseguiti in economia: "" lavori di restauro e di manutenzione di monumenti e lavori per scavi archeologici "" (lettera m) e "" lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e terreni montani "" (lettera l).
Ai lavori di restauro e di manutenzione di monumenti e lavori per scavi archeologici è da aggiungere anche la manutenzione delle aree verdi solitamente istituite a loro protezione ed ornamento e di giardini per ragazzi.
Alla lettera 1) del citato Regolamento, riguardante i rimboschimenti e la sistemazione di zone e di terreni montani, sono da aggiungere le spese di gestione dei vivai forestali.
La Giunta propone quindi al Consiglio di approvare il seguente provvedimento: (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Interviene il Consigliere ANDRIONE.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno, invita il Consiglio a procedere, a scrutinio segreto, alla votazione finale per l'approvazione della sottoriportata proposta di regolamento.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, i1 Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: sei.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di regolamento recante modificazioni al "Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia".
(SEGUE: proposta di regolamento n. 2)
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Proposta di regolamento n. 2
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI, DI OPERE E DI LAVORI IN ECONOMIA: MODIFICAZIONI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
le seguenti norme regolamentari:
Articolo unico.
Al regolamento regionale 5 febbraio 1962 "Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 sono abrogati e sostituiti dal comma seguente:
"Le deliberazioni relative sono adottate dalla Giunta regionale sulla base dei rispettivi atti tecnici. Esse non possono superare la spesa di lire dieci milioni, salvo le eccezioni previste dal regolamento; debbono essere motivate e prevedere il finanziamento delle rispettive spese".
2) Alla lettera l) dell'articolo 3 sono aggiunte le parole: ", e spese di gestione dei vivai forestali;".
3) La lettera m) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "m) lavori di restauro di monumenti, lavori per scavi archeologici e manutenzione aree verdi e di giardini per ragazzi;".
4) L'articolo 4 è abrogato e sostituito dal seguente: "Deroghe al limite di spesa.
Il Consiglio regionale può autorizzare la Giunta a superare il limite massimo di spesa di Lire 10 milioni, ogni volta che la deroga risulti giustificata: il Consiglio indica di volta in volta il limite di spesa negli stessi casi autorizzato."
5) L'articolo 6 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione delle spese per lavori in economia provvede la Giunta, su proposta dell'Assessorato competente. Qualora durante l'esecuzione di un'opera e di un lavoro in economia, si riconosca insufficiente la spesa autorizzata, dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Giunta o al Consiglio motivata proposta di approvazione di perizia suppletiva.
L'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie supplettive non potrà superare i limiti stabiliti in applicazione dei precedenti articoli.".
Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
