Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1519 del 26 settembre 1985 - Resoconto

OGGETTO N. 1519/VIII - APPROVAZIONE DI NUOVE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DELL'ON. CORRADO GEX - ANNO ACCADEMICO 1985/86.

PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:

IL CONSIGLIO

- richiamate le proprie deliberazioni n. 548 in data 27.10.1982 e n. 245/VIII in data 14.12.1983;

Delibera

di approvare le sottoriportate norme per l'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria dell'On. C. Gex, per l'anno accademico 1985/86.

ART. 1

Possono partecipare al concorso gli studenti che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano frequentato, nell'anno scolastico precedente, l'ultima classe presso una scuola secondaria di 2° grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) della Regione, oppure presso una scuola secondaria di tipo non esistente nella Regione e siano stati dichiarati MATURI con un voto non inferiore a 42/60;

c) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;

d) abbiano intrapreso nell'anno accade mito 1985/86 gli studi universitari presso una qualsiasi facoltà;

e) appartengano ad una famiglia il cui reddito annuo netto non superi £ 20.000.000 per un nucleo familiare composto di tre persone, elevabile di £ 2.000.000 per ogni altra persona a carico.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dovranno pervenire all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione unitamente alla seguente documentazione, entro e non oltre il 17.1.1986, pena l'esclusione:

- certificati di residenza, cittadinanza e stato di famiglia dello studente rilasciati in carta libera;

- certificato rilasciato dalla scuola di provenienza dello studente con l'indicazione della votazione riportata agli esami di maturità;

- fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 (101 , 740, ecc.,) di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito; da suddetta fotocopia, firmata dal dichiarante, deve risultare il numero cronologico assegnato dal competente ufficio comunale al momento della consegna. Se tale numero non è riportato sull'apposito spazio del frontespizio della dichiarazione, deve essere presentata una fotocopia del modello 108/A rilasciato dal competente ufficio al momento della consegna o, nel caso in cui la dichiarazione sia stata spedita per posta, una fotocopia del tagliando postale;

- dichiarazione resa sotto la personale responsabilità dello studente attestante la presentazione o meno della domanda per ottenere l'assegno di studio statale o altri benefici analoghi;

- certificato di iscrizione al corso di laurea prescelto;

- numero di codice fiscale dello studente.

ART. 3

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste al precedente art. 2, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) agli studenti che appartengano a famiglia bisognosa, con precedenza per i figli di agricoltori e di operai;

b) gli orfani per causa di lavoro;

c) ai figli di mutilati o invalidi per causa di lavoro.

ART. 4

Alla designazione del vincitore della borsa provvede una Commissione, nominata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, che la presiede e composta da:

- due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza - Membri effettivi;

- il funzionario con qualifica di vice-dirigente assegnato al competente servizio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione o, in caso di suo impedimento, un impiegato dello stesso servizio appartenente alla carriera di concetto

- membro effettivo.

ART. 5

La borsa di studio non può essere assegnata ad un concorrente che già gode di altre borse o benefici analoghi, qualora si verifichi questo caso il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la stessa dovrà essere revocata ed assegnata ad altro studente, secondo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

ART. 6

Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla stessa sino al termine degli studi universitari, purchè sostenga e superi annualmente tutti gli esami previsti dal piano di studi della Facoltà intrapresa. In caso contrario perderà il diritto alla borsa, che sarà nuovamente messa a concorso.

ART. 7

La borsa di studio sarà assegnata e liquidata dalla Giunta regionale in un'unica soluzione a condizione che lo studente superi, entro la sessione estiva, almeno due esami del piano di studi dell'anno accademico in corso.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'oggetto n. 43:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità