Oggetto del Consiglio n. 1518 del 26 settembre 1985 - Resoconto
OGGETTO N. 1518/VIII - APPROVAZIONE DI NUOVE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL PROF. PIETRO SAMUELE GERBAZ.
PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:
IL CONSIGLIO
- richiamate la deliberazione della Giunta regionale n. 4699 in data : 5.10. 1981 e le proprie deliberazioni n. 503 in data 28.10.1981 e n. 246/VIII in data 14 dicembre 1983
Delibera
1°) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4699 in data 5.10. 1981;
2°) di approvare le sottoriportate norme per l'assegnazione della borsa di studio istituita alla memoria del prof. Pietro Samuele Gerbaz, per l'anno scolastico 1985/86.
ART. 1
Sono ammessi al concorso gli studenti che:
a) siano cittadini italiani;
b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;
c) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano presso il Liceo Ginnasio di Aosta, riportando una media di almeno 7/10 di profitto, oppure il giudizio complessivo di almeno Buono se trattasi di studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media;
d) appartengano ad una famiglia il cui annuo netto non superi lire 20.000.000 per un nucleo composto di tre persone, elevabile di lire 2.000.000 per ogni altra persona a carico.
Sono ammessi al concorso anche gli studenti che, non avendo potuto per gravi e giustificati motivi sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando la votazione richiesta.
ART. 2
Il legale rappresentante del concorrente, se minorenne, o il concorrente stesso se ha già raggiunto la maggiore età, dovrà presentare all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, unitamente ai seguenti documenti;
a) certificati di residenza, di cittadinanza e stato di famiglia dello studente, rilasciati in carta libera;
b) certificato dei voti riportati per l'ammissione alla classe frequentata;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di altre borse di studio;
d) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 (101,740, ecc.), di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. Deve essere inoltre allegata fotocopia del modello 108/A rilasciato dal competente ufficio al momento della consegna;
e) numero di codice fiscale del concorrente.
Le domande dovranno pervenire direttamente all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, entro e non oltre il 29 novembre 1985, pena l'esclusione.
ART. 3
La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 1, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:
a) i figli di mutilati o invalidi;
b) i figli di agricoltori.
ART. 4
La borsa di studio non può essere assegnata al concorrente che già gode di altre borse o sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso e il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata e assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
ART. 5
Alla designazione del vincitore provvederà una Commissione nominata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione che la presiede e così composta:
- il Preside del Liceo Ginnasio di Aosta Membro effettivo;
- uno studente designato dal Consiglio d'Istituto del Liceo Ginnasio di Aosta - Membro effettivo;
- un rappresentante della famiglia GERBAZ - Membro effettivo;
- il funzionario con la qualifica di vice-dirigente assegnato al competente servizio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione o, in caso di suo impedimento, un impiegato dello stesso servizio appartenente alla carriera di concetto - Membro effettivo.
Non possono far parte della commissione i parenti o affini fino al terzo grado dei partecipanti al concorso.
ART. 6
Il vincitore conserverà il diritto al la borsa di studio sino al termine del corso di studi presso l'istituto frequentato, purchè consegua annualmente, in prima sessione, la promozione alla classe superiore, ottenendo una votazione media complessiva di almeno 7/10.
ART. 7
La borsa di studio è assegnata al vincitore e liquidata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
ART. 8
Al pagamento della borsa di studio si provvede su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Il mandato di pagamento è emesso a favore del legale rappresentante dello studente, se minorenne, o dello studente stesso, se ha raggiunto la maggiore età.
Qualora lo studente dichiarato vincitore abbandoni la scuola, non sarà dato corso al pagamento della borsa e la stessa verrà revocata.
PRESIDENTE: Ricordo che la discussione generale è già stata fatta. Metto in approvazione l'oggetto n. 42:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità