Oggetto del Consiglio n. 1510 del 26 settembre 1985 - Resoconto
OGGETTO N. 1510/VIII - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO, DELLA L.R. CONCERNENTE: "INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Je crois qu'on avait déjà expliqué au moment de la présentation de la loi les raisons qui justifiaient cet achat de la part de l'Administration régionale. Ce n'est absolument pas que l'Administration veuille acheter à tout prix des maisons n'importe où. Je crois qu'on avait donné une explication assez valable du fait que l'Administration régionale retenait que c'était nécessaire, soit pour des problèmes sociaux, soit pour des raisons d'emploi que tout le monde connaît, de prévoir cet achat.
A ce moment donné la Commission de contrôle n'a pas accepté cette proposition: à présent on la représente, en donnant des explications supplétives de ce qui est à la base du choix de l'Administration régionale.
Je crois que le Conseil, comme il l'avait déjà fait dans la première séance, voudra accepter cette représentation de ce projet de loi.
PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola?
Se non ci sono richieste di intervento, si passa subito alla votazione per scrutinio segreto, trattandosi di riapprovazione di legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 28
Contrari 1
Favorevoli 27
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: In base al risultato della votazione, dichiaro che il Consiglio ha riapprovato la L.R. concernente: "Intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali":
Art. 1
Per l'anno 1985 è autorizzato un intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali per un complesso di spesa di lire 15 miliardi.
Art. 2
La Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della L.R. 7.12.1979, n. 66.
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 23250 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.
Alla copertura dell'onere di cui allo art. 1 si provvede mediante utilizzo della maggiore entrata derivante alla Regione dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 accertata sul cap. 01300 della parte Entrata del bilancio stesso.
ART. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
PARTE ENTRATA
Cap. 01300 "Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'art. 3 della legge 26.11.1981, n. 690.
01 imposta sul valore aggiunto
02 imposta di registro
03 imposta di bollo
04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel P.R.A.
05 imposte ipotecarie
06 tasse su concessioni governative
07 tasse di pubblico insegnamento
08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione"
L. 15.000. 000. 000
PARTE SPESA
Cap. 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali"
L. 15.000.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.