Oggetto del Consiglio n. 841 del 24 ottobre 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 841/VIII - COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON CERNENTE LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI INDUSTRIA, COMMERCIO, ANNONA E DI UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE.
PRESIDENTE: Do lettura dello schema di decreto del Presidente della Repubblica:
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, annona e utilizzazione delle miniere.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visto l'articolo 97, comma quinto, della Costituzione;
visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e l'art. 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
vista la proposta della Commissione paritetica di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;
udito il parere della Commissione par lamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive integrazioni;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
EMANA
il seguente decreto:
CAPO I
(Industria)
Art. 1
In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 in relazione all'articolo 3, lettera a), della legge costituzionale medesima, e dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla Regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.
Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dal la legge 16 maggio 1978, n. 196 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Art. 2
Le funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 1 riguardano le attività svolte, in qualunque forma, nel territorio della regione concernenti la produzione di beni esclusi quelli dell'agricoltura, della zootecnia, della caccia, della pesca e delle foreste - e la trasformazione di beni in generale. Concernono altresì la produzione e la trasformazione di energia, le attività di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia, nonché la promozione, il coordinamento, la vigilanza e la tutela di tutte le attività precedentemente indicate.
Art. 3
La Regione deve essere sentita dai competenti organi statali in sede di determinazione degli obiettivi, dei pro grammi e dei piani di attuazione della politica industriale che interessino la Valle d'Aosta.
Art. 4
Per consentire un efficace coordinamento delle attività industriali, come individuate al precedente articolo 2, nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi alle attività delle società a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la Regione per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.
Art. 5
Per la promozione delle attività industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, le funzioni amministrative in materia di incentivi finanziari e di servizi reali alle imprese previsti da leggi dello Stato sono esercitate, per delega, dalla Regione.
La Regione è sentita in ordine a programmi, piani e criteri generali con cernenti le modalità di determinazione degli incentivi alle imprese industriali operanti in Valle d'Aosta.
Art. 6
I competenti organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato esercitano, nell'ambito dei poteri loro spettanti, ogni attività intesa ad assicurare:
un'adeguata partecipazione della Regione ai procedimenti decisionali degli organi degli enti, istituti e aziende di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale o interregionale, che riguardino direttamente, anche se non esclusiva mente, attività industriali nel territorio valdostano, anche, eventualmente, attraverso la modificazione dei rispettivi statuti;
un'adeguata partecipazione della Regione ai procedimenti di approvazione dei piani pluriennali relativi all'attività degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano;
la nomina di almeno un membro designato dalla Regione nel consiglio di amministrazione delle imprese a partecipazione statale che svolgono attività industriale di rilevante interesse per l'economia della Valle d'Aosta.
CAPO II
(Commercio ed annona)
Art. 7
In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3 lettera a) ed n) della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative nelle materie relative al commercio ed all'annona esercitate nel territorio regionale, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla Regione o, comunque, da essa esercitate nelle predette materie.
Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Art. 8
Le funzioni delle materie di cui all'articolo 7 del presente decreto con cernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci, nonché i relativi controlli.
CAPO III
(Disciplina dell'utilizzazione delle miniere)
Art. 9
In attuazione dell'articolo 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 in relazione all'articolo 3, lettera e), della legge costituzionale medesima, e dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e tenuto conto del disposto dell'articolo 11 della legge costituzionale citata, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni, già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla Regione o, comunque, da esse esercitate nella predetta materia.
Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Art. 10
Le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere concernono la ricerca, la coltivazione e la polizia delle miniere.
La Regione per l'esercizio, delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del corpo nazionale delle miniere.
Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nel territorio della Valle d'Aosta avviene, in ogni caso, previa consultazione della Regione, la quale, altresì può richiedere al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato attività di ricerca di base nel proprio territorio.
CAPO IV
(Disposizioni finali)
Art. 11
Nelle materie di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e negli articoli 70, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Art. 12
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale;
il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
il servizio metrico e dei metalli preziosi;
gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale.
Restano, altresì, di competenza del lo Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni modelli e marchi.
Le funzioni concernenti 11 servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla Regione.
Ferme restando le competenze della Regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare è esercitata d'intesa con la Regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.
Art. 13
Il parere della Regione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 si ha per acquisito se non è espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Il y avait déjà eu à ce sujet une rencontre entre les représentants des différents partis et mouvements et entre les chefs de groupes pour examiner les propositions qui sont le résultat du travail de la Commission Paritaire qui avait été nommée par le Conseil. Je dois avant tout remercier soit le représentant régional que les deux autres représentants qui ont travaillé pendant des mois en maintenant le contact avec l'Administration régionale et surtout avec les représentants des différents ministères.
Comme tout le monde peut comprendre, c'est une matière assez complexe. Il y avait la difficulté et, en même temps, l'intérêt de la part de l'Administration régionale, de faire valoir certains droits, en particulier (la relation est assez claire) pour les inter ventions au niveau d'industrie, annona et commerce. Je crois que tout le monde a depuis toujours souligné la nécessité que en tant que Région, on puisse être au moins entendu (c'est la formule écrite dans ce dossier) vis-à-vis des grandes entreprises à participation de l'Etat et surtout vis-à-vis des possibilités de développement industriel, car, depuis quelques années, nous avons pu observer quelques difficultés dans le domaine de la sidérurgie dans notre Région.
Il était donc indispensable, au moment où on allait discuter de cette matière avec l'Etat, de faire valoir les droits de l'autonomie, qui est la meilleure façon de discuter avec le pouvoir central des compétences et des possibilités de développement de notre économie, car, malgré les difficultés de ces dernières années, l'industrie doit rester un point important de notre développement. Je crois que nous l'avons déjà dit autrefois, s'il est important de développer les différents secteurs économiques (le secteur touristique, le secteur agricole, le secteur artisanal) il est aussi important de prévoir un développement ou au moins la possibilité de reprendre le discours au niveau industriel.
C'est justement à cause de ces observations qu'on retient nécessaire de porter à l'attention du Conseil cette relation et l'ensemble des notes que la Commission même soumettra au Conseil des Ministres. Comme vous le savez, l'approbation de la part du Conseil régional n'est pas nécessaire; il y a déjà eu un débat entre les représentants des différentes forces politiques, mais je crois qu'il est nécessaire de souligner que, maintenant, avec cette relation, avec ces points qui seront soumis au Conseil des Ministres, on porte ces observations et ces articles sur les différents chapitres de l'industrie avec l'accord des différents membres de la Commission. C'est-à-dire que l'on n'arrivera pas à présenter, au niveau de Conseil des Ministres, deux relations parallèles, une des représentants régionaux, et une autre des représentants de l'Etat. Au contraire, il y a eu la possibilité d'arriver à un texte qui représente déjà un point de départ pour une discussion.
Je crois qu'il est indispensable d'insister sur la nécessité de présenter ce projet le plus tôt possible, pour avoir les décrets suivants du Président de la République, en exécution de la loi 196. Je n'entre pas dans les détails car je crois que la relation est assez claire et en tenant compte du fait qu'on a éclairci la validité de ce projet de loi.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Non so se nel passato ci sia stata la possibilità, da parte dei Capigruppo o di chi per essi, di dare una valutazione su una materia come que sta, prima che i membri della commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, dessero il loro assenso. Si tratta in ogni caso di avere fiducia in quello che è stato fatto.
L'unico aspetto che vorremmo sottolineare, anche se mi rendo conto che ci si riserva sempre di distinguere le varie competenze, è la necessità che ci sia l'impegno, da parte del Presidente e della Giunta di far sì che il Governo approvi sollecitamente questo schema in modo che la Regione Valle d'Aosta possa lavorare in tal senso evitando l'insabbiamento o cambiamenti nel testo.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Tamone; ne ha facoltà.
TAMONE (U.V.): Je voudrais poser une question au Président du Gouvernement régional que j'avais déjà posée en Commission: est-ce qu'il a une idée des temps d'approbation du "schema" de la part du Gouvernement? On a quelques idées ou on ne sait pas encore du tout quand les choses se résoudront?
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): On prévoyait de porter, à l'attention du Conseil des Ministres, le projet dans le délai d'un mois, ensuite pour les temps techniques, on ne peut pas faire de prévisions.
Il Consiglio prende atto.
