Oggetto del Consiglio n. 568 del 14 maggio 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 568/VIII - RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ALLARGATA AI CAPIGRUPPO INCARICATA DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI E VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Beneforti, ne ha facoltà.
Si dà atto che dalle ore 18,36 alle ore 19,24 assume la Presidenza il Vice Presidente DE GRANDIS; dalle ore 19,24 fino alla fine della seduta presiede il Presidente BONDAZ.
BENEFORTI - (D.C.): Con provvedimento n. 163/VIII in data 24.11.1983, il Consiglio regionale incaricava la Commissione Consiliare Affari Generali allargata ai Capigruppo di:
a) chiarire i rapporti fra Regione e Casa da Gioco di Saint-Vincent attraverso l'analisi di tutti gli aspetti delle convenzioni in atto comprese le opere;
b) accertare gli assetti societari della SITAV e della SAISET allo scopo di raggiungere la completa trasparenza della proprietà;
c) di verificare la congruità del sistema regionale dei controlli;
d) di esaminare eventuali forme diverse di gestione delle attività della Casa da Gioco.
Con successivo provvedimento n. 267/VIII in data 19.12.1983 il Consiglio regionale impegnava la Commissione stessa a presentare nel più breve tempo possibile proposte relative alla gestione della Casa da Gioco, affrontando le questioni del controllo delle mance, delle assunzioni e del sistema dei controlli regionali.
La Commissione da me presieduta e composta dai Consiglieri Aloisi, Baldassarre, Berti, De Grandis, Fosson, Lanivi, Mafrica, Pedrini, Riccarand, Tamone, Torrione e Voyat, si riuniva per il suo insediamento in data 2.12.1983.
La Commissione, nell'adempimento del mandato conferitole dal Consiglio, si avvaleva della consulenza dei sottoindicati esperti:
per gli aspetti giuridici: il Prof. Avv. Claudio Dal Piaz di Torino;
per le questioni di carattere fiscale e per gli accertamenti sull'assetto delle Società interessate: il Prof. Ignazio Manzoni di Torino;
per gli aspetti tecnici: gli Ingg. Cavallero Pietro e Rossetti Roberto - docenti presso il Politecnico di Torino.
La Commissione provvedeva ad acquisire agli atti numerosi documenti e lettere intercorse fra l'Amministrazione regionale e la società SITAV.
La Commissione, dal 2.12.1983 al 9.5.1984, ha effettuato 26 riunioni, nel corso delle quali ha sentito il Commissario regionale presso la Casa da Gioco (10.1.1984), i Componenti del Consiglio dei delegati del personale della società SITAV (16.1.1984 e 1.2.1984), l'Ispettore delle Manifestazioni presso la Casa da Gioco (27.1.1984), il Presidente e il Procuratore speciale della società SITAV (27.1.1984 e 31.1.1984), l'Amministratore unico della società SAISET (27.1.1984), il rappresentante degli addetti al servizio dello "Chemin de fer" (1.2.1984), la rappresentanza sindacale aziendale dello SNALC-CISAL della società SITAV (1.2.1984), i controllori regionali presso la Casa da Gioco sospesi dal servizio (8.2.1984).
Il Presidente della Commissione ha avuto inoltre diversi incontri con i Giudici Istruttori del tribunale di Torino.
RICOSTITUZIONE DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
Analisi delle convenzioni in atto
La Regione Valle d'Aosta con atto ed allegato capitolato del 29 aprile 1957 n. 1552 di rep. registrato in Aosta il 20.5.1957 al n. 1575 ha affidato in concessione alla Società SITAV (Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano) l'esercizio di una casa da gioco in Saint-Vincent.
La concessione con durata decennale aveva scadenza per il 31 marzo 1966.
Il contratto prevedeva l'obbligo della costruzione, a cura della concessionaria, della casa da gioco.
Con successiva deliberazione n. 95 del 12.7.1965 il Consiglio regionale apportava alcune modifiche alla convenzione, intese, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione a cura della concessionaria di importanti opere ritenute necessarie per la migliore valorizzazione e potenziamento turistico di Saint-Vincent.
Per consentire alla SITAV la realizzazione ed il conseguente ammortamento delle opere, si conveniva la proroga della scadenza del contratto sino al 31.12.1977.
Alla scadenza del 31.12.1977 le parti, verificato che i lavori di ampliamento della casa da gioco non erano stati realizzati, davano atto che ciò era avvenuto per cause assolutamente estranee alla volontà dei contraenti. Pertanto, considerando positivi i risultati della gestione della casa da gioco sin dalla sua apertura, convenivano di proseguirne l'esercizio.
E' stato così stipulato il contratto 16.2.1978, n. 5099, con il quale la Regione Valle d'Aosta ha inteso riconfermare la società SITAV nella gestione del "casinò de la Vallée".
La durata della convenzione venne fissata in 12 anni, di cui tre per l'esecuzione delle opere che la SITAV dovrà realizzare così come stabilito nella stessa convenzione, e nove per l'ammortamento delle stesse opere.
Le opere che la concessionaria è impegnata a realizzare sono quelle di cui al programma di opere approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1851 del 28.5.71 (presa d'atto) e del Consiglio regionale n. 195 del 28.7.1972, n. 355 del 7.10.1976 e n. 62 del 24.2.1977.
La realizzazione delle opere è affidata alla concessionaria, la quale provvederà, anche indirettamente, secondo i progetti predisposti dalla stessa e approvati dal Consiglio regionale. La SITAV provvederà ai capitolati, agli appalti e direzione dei lavori, sotto l'alta sorveglianza della Giunta regionale.
La SITAV inoltre è impegnata a trasferire la proprietà di tali opere alla Regione, a carico della quale restano le spese di realizzazione. La Società concessionaria contribuirà alle spese per una quota pari al 4%; tale contributo è versato quale onere straordinario di concessione.
Le opere che saranno così realizzate sono le seguenti:
1) ampliamento della casa da gioco, lati nord e sud;
2) parcheggio nord-ovest;
3) palazzo manifestazioni;
4) parcheggio sud-est;
5) parcheggio dipendenti;
6) centrale termica;
per un importo complessivo di lire 16.837.000.000.
La SITAV trasferirà gratuitamente in proprietà all'Amministrazione regionale i terreni (su cui insistono le costruzioni) per una superficie complessiva di mq 24.490.
Sempre a titolo di onere straordinario di concessione, la SITAV è obbligata a realizzare, a proprie spese, altre opere (albergo, piscina, attrezzature sportive) che rimarranno in proprietà della concessionaria.
Tuttavia le opere sopra indicate non sono state realizzate.
Pertanto con successivo contratto rogato in data 7 agosto 1979, rep. n. 5405, si provvedeva a rifissare la durata della convenzione, sempre in dodici anni (tre più nove) decorrenti dall'effettivo inizio dei lavori.
Con il secondo accordo contrattuale si modificava l'importo dei lavori da assicurare in proprietà regionale (con esclusione ora del parcheggio nord-ovest e del palazzo delle manifestazioni) per un importo di lire 14.987.000.000, da realizzare secondo i progetti già approvati dal Consiglio regionale.
Ai fini di permettere la costruzione dell'intero complesso di opere sopraindicato, la SITAV era impegnata a trasferire gratuitamente in proprietà all'Amministrazione regionale la proprietà dei terreni su cui insistono parte delle opere per complessivi mq 14.474.
La SITAV non è più tenuta al pagamento del 4% per le superiori opere.
Sono modificate anche le quantità delle infrastrutture che la SITAV si impegna a costruire a proprio carico, quale onere straordinario di concessione.
Infine con deliberazione del Consiglio regionale del 14 luglio 1980 è stata confermata nella gestione la società SITAV mentre vengono interamente rinegoziati gli obblighi della SITAV.
Con il conseguente contratto 11.9.1980, rep. n. 5683, si conviene che la SITAV si obbliga a costruire, anche a mezzo di società controllata, i nuovi locali e le opere destinate all'ampliamento della Casa da Gioco già da essa edificata in forza del contratto 29.4.1957, n. 1157, che sono analiticamente specificate.
Dette opere dovranno essere completate entro due anni dal rilascio della concessione edilizia e saranno acquisite dalla Regione per il corrispettivo globale, forfettariamente determinato, di lire 6.500.000.000, da pagarsi in cinque acconti di lire 1.040.000.000, da corrispondere per stati di avanzamento.
Il saldo spettante sarà corrisposto ad avvenuto collaudo definitivo dell'opera. Nella convenzione non è prevista alcuna eventualità riguardo all'esecuzione di nuove o maggiori opere.
Sono rideterminate le infrastrutture che la SITAV si impegna a costruire a proprio carico quale onere straordinario di concessione:
1) ampliamento dell'Hôtel Billia;
2) Centro Congressi;
3) ristrutturazione Hôtel du Parc;
4) centrale termica e frigorifera per alberghi e cabina elettrica;
5) parcheggi;
6) tennis;
7) capannoni e magazzini.
La SITAV non è più tenuta al trasferimento, in questo contratto, gratuito dei terreni.
Gli altri aspetti del rapporto Regione - SITAV disciplinati dalla convenzione, concernono:
- all'art. 4 la determinazione delle percentuali di riparto degli introiti e dei proventi, con possibilità di revisione in caso di verificata flessione degli introiti di gioco superiore al 20% rispetto all'anno precedente, o tali da ridurli al di sotto dei 16 miliardi;
- all'art. 5 la possibilità per la SITAV di concedere anticipazioni ai clienti e la partecipazione della Regione ai rischi conseguenti mediante versamento di un contributo forfettario annuale di lire 200 milioni;
- all'art. 6 l'effettuazione di manifestazioni promozionali con la partecipazione finanziaria della Regione per il 50% delle spese (fino al 10% degli introiti annui di sua spettanza). L'articolo disciplina dettagliatamente le modalità di predisposizione ed approvazione del programma, nonchè quelle di versamento delle quote a carico regionale;
- all'art. 7 le modalità dei versamenti decadali degli incassi dei giochi, con esclusione di quelli relativi al ristorante, bar e guardaroba, le mance, nonchè quelle entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese della concessionaria.
Le variazioni ai prezzi d'ingresso al Casinò dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.
- all'art. 8 l'eventualità di ritardi nei versamenti decadali con la previsione di una "soprattassa" dell'1% per ogni giorno di ritardo e della possibilità di revoca della concessione, trascorso il termine di 15 giorni, entro 7 giorni dalla costituzione in mora della SITAV. L'articolo prevede inoltre per la SITAV l'esonero dal versamento della cauzione;
- all'art. 9 la disciplina degli adempimenti tributari posti a carico delle parti contraenti in conformità alle disposizioni di legge. Nel testo di tale articolo risultante dalla modificazione approvata con il contratto 7.8.1979 risulta espunta la disposizione che faceva immutate le modalità precedentemente praticate per l'assolvimento dell'imposta sugli spettacoli;
- all'art. 10 le modalità dei controlli per la regolarità dei giochi e degli incassi relativi;
- all'art. 11 la impossibilità per la SITAV di cessione dei diritti derivanti dalla concessione, senza il consenso della Regione;
- all'art. 12 le disposizioni relative al buon andamento della casa da gioco;
- all'art. 13 le norme relative alle assunzioni del personale da parte della SITAV da disciplinarsi con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale. L'ultimo comma dell'articolo prevede la possibilità per la SITAV di parziale recupero (fino al 5% delle decadi) dei costi del lavoro superiori al 60% della quota dei proventi di spettanza della società;
- all'art. 14 la precedenza, a parità di condizioni, alle ditte locali per le forniture o appalti;
- all'art. 15, i casi di decadenza e revoca della concessione per causa della società (mancato funzionamento dei giochi, salvo casi di forza maggiore, o accertata sottrazione od occultazione degli incassi), con immissione della Regione nel pieno possesso e nell'assoluto diritto di disponibilità dell'intera consistenza patrimoniale di sua proprietà;
- all'art. 16 la destinazione annuale di una percentuale degli introiti dei giochi ed attività culturali;
- agli artt. 17 e 18 le disposizioni relative agli ingressi alle sale da gioco ed alla vigilanza da parte delle autorità governative;
- all'art. 19 la possibilità di ricorso all'arbitrato per ogni eventuale controversia tra Regione e SITAV;
- all'art. 20 il diritto della Regione, alla scadenza o in caso di rinuncia o di revoca, di rilevare l'arredamento della casa da gioco e il materiale da gioco;
- all'art. 21 il riconoscimento del diritto di prelazione della Regione, alla scadenza della convenzione, per l'acquisto a giusta stima degli immobili, pertinenze, impianti ed aziende di proprietà della SITAV;
- all'art. 22 l'impegno della società concessionaria al rigoroso rispetto dell'art. 7 della legge statale 195/1974, relativa al finanziamento pubblico dei partiti politici;
- all'art. 23 le norme finali relative all'entrata in vigore, alla rinuncia a precedenti diritti, pretese o ragioni.
Il rapporto Regione SITAV ha subito una ulteriore modifica a seguito del recepimento dell'accordo SITAV-SAISET per la gestione dei giochi americani. Tale accordo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29.6.1981, e con il contratto stipulato in data 4.8.1981, rep. n. 5917, prevede l'autorizzazione alla gestione dei giochi americani da parte della SAISET, alle condizioni sotto riportate, ed alle condizioni contenute nella convenzione Regione SITAV:
1) la SAISET si impegna a gestire i giochi sino al 31.12.1991;
2) la suddivisione dei giochi in due gruppi:
a) roulette americana, slots, black jack, craps;
b) punto banco, tout va;
3) l'introduzione dei giochi entro 90 giorni;
4) l'espletamento dei giochi nei locali messi a disposizione dalla SITAV;
5) gli orari di apertura e di chiusura dei giochi;
6) le modalità di organizzazione dei giochi da parte della SAISET;
7) l'assicurazione di un minimo di introiti pari ad un miliardo annuo rivalutabile;
8) le modalità dei versamenti decadali, previa trattenuta da parte della SAISET del 38% a titolo di corrispettivo, alla SITAV, per la successiva ripartizione con la Regione, giusta i criteri di cui all'art. 4 della convenzione. La possibilità di revisione dei criteri di riparto entro il semestre successivo al primo anno solare di esercizio. La forfettizzazione, d'intesa con la Regione, dei proventi di cui al punto B dell'art. 2;
9) le disposizioni relative al buon andamento dei giochi;
10) le modalità per le assunzioni del personale con precedenza e riserva di posti a favore di elementi valdostani;
11) l'eventualità di cessazione dei giochi;
12) gli adempimenti in materia retributiva, fiscale e assicurativa nei confronti del personale;
13) i controlli sugli introiti dei giochi;
14) l'impossibilità di sospendere i giochi;
15) l'impegno della SITAV a mettere a disposizione personale e locali idonei;
16) il richiamo alle norme contenute nella convenzione Regione-SITAV, di cui al contratto 16.2.1978, n. 5099, artt. 7-8-9-10-11-14-15-19-20 e 21.
La Commissione ha rilevato che la Commissione di Coordinamento vistò la deliberazione del Consiglio regionale n. 341 del 29.6.1981 nell'intesa che per la determinazione degli importi di cui al 3° comma dell'art. 8 della convenzione si provveda con atto integrativo della convenzione stessa.
La Commissione ha rilevato altresì che di detta osservazione non si è tenuto conto in occasione della concessione delle autorizzazioni relative all'introduzione dei giochi "punto banco" e "tout va".
In merito alla convenzione suddetta la Commissione ha richiesto un parere legale al Prof. Avv. Dal Piaz, che si riporta integralmente di seguito:
"La successiva stipula della convenzione n. 5917 del 4.8.1981, pare piuttosto configurare un nuovo provvedimento di concessione della gestione di una attività non compresa nel precedente servizio.
Titolare di questa concessione potrebbe ritenersi la SAISET, ma la concessione SAISET rimarrebbe condizionata alla vigenza della concessione SITAV (art. 11 della convenzione).
Inoltre la SITAV appresta le strutture ed i locali, con la sola eccezione della attrezzatura tecnica (cioè le macchine), ricevendone evidentemente un compenso. La SAISET versa ogni dieci giorni gli introiti realizzati dai giochi indicati a) art. 2, trattenendo a corrispettivo del servizio reso la percentuale del 38%. A sua volta, sugli introiti incassati, la SITAV provvederà a versare all'Amministrazione regionale le percentuali stabilite dall'art. 4 del contratto Regione-SITAV del 16.2.1978, rep. n. 5099.
L'aspetto economico del rapporto resta dunque esclusivo fra Regione e SITAV; tuttavia può essere dubbia una responsabilità patrimoniale della SITAV per mancata o imprecisa corresponsione degli introiti realizzati dalla SAISET. Il dubbio è giustificato dalla clausola di cui all'art. 13 del contratto che dà facoltà anche alla Regione di controllo sull'operato della SAISET.
Ciò premesso si potrebbe concludere con il ritenere che a seguito dell'adesione e sottoscrizione del contratto Regione-SITAV-SAISET si sia perfezionato un nuovo rapporto che implica l'affidamento alla SAISET di una attività prima non esercitata che ora viene gestita anche utilizzando beni, personale, locali che prima erano stati concessi alla SITAV".
REVISIONE. CRITERI RIPARTIZIONE INTROITI DEI GIOCHI AMERICANI
In merito al 2° comma dell'art. 8, con il quale "l'Amministrazione regionale si riserva il diritto, trascorso il primo anno solare intero di esercizio, di rivedere entro il semestre successivo, tali criteri di riparto in relazione all'andamento degli introiti conseguiti dai giochi americani in sè e con riferimento a quelli dei giochi tradizionali", la Commissione ha rilevato:
- che la mozione approvata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 14.2.1983 impegnava la Giunta regionale a presentare entro 30 giorni una proposta di revisione in senso più favorevole alla Regione, dei criteri di ripartizione degli introiti;
- che tale proposta non è stata presentata;
- che dopo l'intervento dei Presidenti delle Commissioni consiliari 3^ e 1^, è stato concordato di far slittare il termine previsto dall'art. 8 dal 30.6.1983 al 30.6.1984;
- che a tale rinvio hanno dato il loro consenso la SAISET e il Consiglio di Amministrazione della SITAV (vedi lettera SAISET del 18.4.1983, prot. n. 60 e lettera SITAV del 19.4.1983, prot. n. 854);
- che in merito alla validità della proroga la Commissione ha richiesto il parere del consulente Prof. Dal Piaz che si è espresso come segue:
"... la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SITAV con la quale si è approvata la proroga del termine previsto dall'art. 8 del contratto Regione-SITAV-SAISET impegna certamente questa società ma non anche la SAISET, che almeno formalmente è certo soggetto giuridico autonomo.
La Regione Valle d'Aosta dunque conserva il diritto di chiedere una modifica dei criteri di riparto, ma tale pretesa può essere fatta valere ormai in riferimento ai criteri di riparto fra la stessa e la SITAV, senza poter incidere su criteri di riparto interno SITAV-SAISET.
I rapporti SITAV-SAISET in ogni caso non riguardano l'Amministrazione regionale, che pertanto può ancora negoziare con la SITAV una più favorevole percentuale sugli incassi e cioè un più congruo compenso della concessione".
- Che entro il 30.6.1984, nell'eventualità che non si giunga prima ad una decadenza dei rapporti contrattuali Regione-SITAV-SAISET, la Regione deve esercitare i suoi diritti di revisione dei criteri di riparto con la SITAV per la gestione dei giochi americani.
GIOCO DEL PUNTO BANCO E TOUT-VA
In merito a quanto previsto dal comma B) dell'art. 2, nonchè dall'ultimo comma dell'art. 8 della convenzione Regione SITAV-SAISET e ricordato che la Commissione di Coordinamento, in data 28.7.1981 aveva vistato la relativa deliberazione consiliare "nell'intesa che per la determinazione degli importi di cui al 3° comma dell'art. 8 della convenzione si provveda con atto integrativo della convenzione stessa", la Commissione ha appurato quanto segue:
PUNTO BANCO
- Il gioco è stato introdotto il 4.2.1982. E' infatti del 3.10.1981 la proposta dell'amministratore della SAISET di introdurre tale gioco, mentre è del 10.2.1982 una lettera del Presidente della Giunta, Mario Andrione, alla SAISET in cui si prende atto dell'introduzione del punto banco e dell'assunzione di sei nuovi elementi residenti in Valle d'Aosta per la necessaria conseguente integrazione di organico; la stessa lettera stabilisce che "il corrispettivo forfettario per giornata di funzionamento del gioco stesso venga determinato in via sperimentale, in lire 500.000".
- Che successivamente all'entrata in funzione del punto banco il Presidente della Giunta ne diede comunicazione alla Giunta nell'adunanza del 26.2.1982. La Giunta ne prese atto "concordando unanime sull'introduzione in via sperimentale del punto banco presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent da parte della SAISET, dietro il corrispettivo forfettario per giornata di funzionamento di lire 500.000".
- Che con lettera in data 7.7.1982, il Presidente della Giunta stabilisce che, a decorrere dal 4.8.1982 il nuovo corrispettivo forfettario sarebbe stato di lire 1.000.000 per giornata per i tavoli da 16 posti e di lire 750.000 per giornata per i tavoli da 10/12 posti.
- Che con lettera in data 18.10.1982 il. Presidente della Giunta autorizza "La SAISET ad introdurre un nuovo tavolo di Punto banco da 10 posti al Privé con un corrispettivo forfettario di lire 1.000.000 per giornata di apertura". L'introduzione del nuovo tavolo venne comunicata alla Giunta nell'adunanza del 22.10.1982 e a Giunta ne "prese atto" concordando unanime.
- Che a seguito della richiesta da parte dell'Assessore alle Finanze Maurizio Martin, incaricato dal Presidente della Giunta, di elevare in attesa di rivedere le quote di riparto, il corrispettivo da un milione a 2/3 milioni e alla mancata possibilità di inserire dal 10.12.1983 nel Privé della SITAV, in via sperimentale, un tavolo del "punto banco" deliberato dalla Giunta regionale con una presa d'atto del 22.10.1982, la SAISET decide alla luce dei risultati ottenuti, di procedere alla chiusura del gioco relativo al "punto banco" (vedi lettera SAISET del 10.12.1983).
- Che alla richiesta del Commissario in carica, Comm. Colombi, di mantenere aperto il gioco, la SAISET conferma la chiusura dello stesso richiamandosi all'art. 3 della convenzione SAISET SITAV-Regione (vedi lettera Colombi del 10.12.1983 e lettera SAISET della stessa data).
- Che la chiusura del gioco è avvenuta a seguito del "blitz" della magistratura che, come sostenuto dal Dott. Vegezzi, ha fatto perdere alla casa da gioco i giocatori migliori e più dispendiosi, nonostante la decisione di ridurre le puntate; è anche dipesa dal fatto che il tecnico specializzato che ha seguito il gioco, per motivi familiari è dovuto rientrare in Francia, suo paese d'origine.
- Che il personale di controllo della Regione non aveva il compito, stante quanto previsto dalla convenzione relativa ai giochi americani, di avvicinarsi al gioco del punto banco per qualsiasi verifica e controllo.
- Che il punto banco ha dato un introito di 494.000.587 nel 1982 e di 913.000.383 dal 1.1.1983 al 31.12.1983.
- Che la SAISET è disponibile a riaprire il gioco al momento in cui si ricreano le condizioni economiche per farlo.
- Che il gioco del "punto banco", secondo quanto lasciato intendere dagli impiegati tecnici della SITAV, avrebbe portato ad una diminuzione degli introiti dello "Chemin de fer".
In merito al gioco del "Tout-va" la Commissione ha accertato quanto segue:
- che con lettera del 1.7.1982 indirizzata al Commissario regionale ed al Presidente della SITAV, la SAISET richiedeva di sperimentare il gioco del "Tout-va" inserito nel gruppo B) di cui all'articolo 2 della convenzione SAISET-SITAV-Regione;
- che con lettera prot. n. 358/cm del 2.7.1982 il Commissario comunicava al Presidente della Giunta la richiesta della SAISET sostenendo che l'introduzione del "Tout-va" era utile e proponeva un corrispettivo di lire 500.000 per l'apertura del giorno di venerdì e di lire 1.000.000 per l'apertura dei gironi di sabato, domenica e tutti i giorni festivi;
- che con lettera del 7.7.1982, prot. n. 2935, il Presidente della Giunta regionale autorizza l'introduzione nel Privé di un tavolo del "Tout-va" e fissa il corrispettivo in lire 500.000 per il venerdì (due taglie) e in lire L. 1.000.000 il sabato, la domenica e nei giorni prefestivi;
- che con lettera del 5.10.1982 il Commissario comunica al Presidente della Giunta che l'esperimento del "Tout-va" non è riuscito e di avere invitato verbalmente la SAISET a sospendere il gioco sostituendolo con un tavolo di punto banco da dieci posti;
- che con lettera del 18.10.1982, prot. n. 4010/gab., il Presidente della Giunta comunica che la Giunta stessa ha preso atto della non positività dell'esperimento e pertanto autorizza in via sperimentale la sostituzione del tavolo del "Tout-va" con un tavolo di punto banco da dieci posti;
- che la Commissione non è venuta in possesso di alcuna deliberazione o presa d'atto della Giunta regionale che autorizzi l'introduzione di tale gioco.
-
RAPPORTI REGIONE-SITAV
ACCANTONAMENTO DA PARTE DELLA SITAV DI QUOTA DEGLI INTROITI DI SPETTANZA REGIONALE.
Dalla documentazione acquisita, la Commissione ha rilevato che dal 1.5.1982 la SITAV ha operato sui versamenti che doveva effettuare ogni decade alla Regione una trattenuta del 25%.
Tali trattenute erano state concordate in un colloquio fra la SITAV e il Presidente della Giunta, avvenuto il 28.4.1982.
A detto colloquio infatti fa riferimento la SITAV nelle sue lettere a firma di Bruno Masi, con le quali conferma l'assenso della SITAV stessa a procedere alla realizzazione delle opere complementari e nello stesso tempo comunica che dal 1.5.1982 procederà all'accantonamento "della quota stabilita"(al 25%) (lettera SITAV del 10.5.1982, prot. n. 1735).
A sua volta la SITAV, con lettera del 31.5.1982, prot. n. 1956, indirizzata al Presidente della Giunta, Mario Andrione, ed all'Assessore alle Finanze, Sergio Ramera, conferma il pagamento dell'interesse convenuto pari a quello di tesoreria (13,50) maggiorato di punti 1,5.
Dai conteggi è risultato che la SITAV ha accantonato le seguenti somme:
- dal 1.5.1982 al 31.12.1982 lire 4.826.535.810, che a seguito del conguaglio con i crediti della SITAV nei confronti della Regione (risultante dalla lettera avente per oggetto "chiusura dei conti anno 1982" - prot. n. 711/5 Fin. del 31.1.1983) è stata ridotta a lire 1.693.699.880;
- dal 1.1.1983 al 30.11.1983 la somma di lire 9.207.420.590.
Premesso quanto sopra, la Commissione ha rilevato quanto segue:
1) che l'accantonamento delle quote degli introiti da parte della SITAV è avvenuto senza una regolare revisione della convenzione in atto. Non era competenza del Presidente della Giunta decidere in tal senso e quindi di concedere la relativa "autorizzazione". La competenza era, come è, del Consiglio regionale;
2) che tuttavia non esiste una "regolare" autorizzazione nemmeno del Presidente della Giunta. Infatti non esiste alcun atto specifico indirizzato alla SITAV, con il quale si autorizza l'operazione ed il pagamento dei relativi interessi (13,5 + 1,5 = 15%).
Il tutto si è potuto rilevare dalla corrispondenza inviata dalla SITAV al Presidente della Giunta che fa riferimento solo al colloquio avvenuto fra le parti il 28.4.1982. La SITAV, infatti, non è in possesso di nessuna lettera in tal senso.
3) Che esiste una autorizzazione ad uso interno dell'Assessorato alle Finanze, scritta e firmata dal Presidente della Giunta in calce alla lettera SITAV del 29.3.1983, a firma di Bruno Masi che recita: "Visto si autorizza il versamento del 75% della decade dovuta, salvo conguaglio al 30.6.1983" come esiste copia della lettera sopra richiamata con la quale l'autorizzazione viene prorogata al 31.12.1983.
In merito alla proroga, risultata alterata, i funzionari all'Assessorato alle Finanze, e precisamente il rag. capo e il vice rag. capo, hanno dichiarato che la rettifica dell'autorizzazione è avvenuta dopo un incontro del rag. capo con il Presidente della Giunta; questo ultimo ha comunicato verbalmente il suo assenso a tale procedura. In base a questo assenso il vice rag. capo ha fatto modificare alla dattilografa la data del 30.6.1983 in 31.12.1983.
I funzionari sopra richiamati hanno altresì dichiarato e confermato che l'autorizzazione era "ad uso interno" che non è mai stata protocollata e che non è mai stata trasmessa alla SITAV.
Il rag. capo ha inoltre affermato:
- di essere stato informato della trattenuta da parte della SITAV del 25% nel mese di giugno 1982;
- di non aver partecipato o influito nella determinazione della scelta;
- di aver chiesto al Presidente della Giunta i motivi di tale comportamento nei confronti della SITAV e di aver avuto la risposta che la trattenuta era effettuata a garanzia delle maggiori opere assegnate;
- di avere chiesto al Presidente della Giunta l'autorizzazione scritta affinchè si evidenziasse quale organo regionale aveva autorizzato la SITAV ad operare la trattenuta;
- di aver sempre riferito ai membri dell'esecutivo le questioni di cui è venuto a conoscenza in occasione del suo servizio;
- che la contabilità regionale per quanto concerne le entrate, ha avuto sempre una impostazione tale per cui si è provveduto di fatto ad effettuare gli accertamenti ad avvenuta riscossione, di modo che, secondo la prassi, gli accertamenti definitivi venivano solamente a fine anno.
Nel corso dell'esercizio 1983 pertanto vi era corrispondenza fra accertamenti e riscossioni.
Tale impostazione che non era corretta è stata successivamente modificata a decorrere dall'ottobre 1983.
Successivamente su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con deliberazione n. 356/VIII, in data 9.2.1984, autorizzava la SITAV a dilazionare al 15.4.1984 il versamento dell'importo complessivo di lire 10.901.120.465, oltre interessi e quanto altro conseguente, corrispondente al debito accertato e riconosciuto a favore della Regione, contestando peraltro l'inadempienza della SITAV. La suddetta deliberazione è stata annullata dalla Commissione di Coordinamento che l'ha ritenuta illegittima per violazione di contratto e per eccesso di potere.
In conseguenza di quanto sopra il Consiglio, sempre su proposta della Giunta, con deliberazione n. 452/VIII, in data 27.3.1984, non ammettendo alcuna compensazione fra debiti e crediti, stabiliva di dare applicazione al contratto, mettendo formalmente in mora la SITAV, con invito all'immediato versamento di quanto dovuto, riservandosi ogni altra decisione e provvedimento previsti dalla legge e dalla convenzione.
Il versamento del saldo da parte della SITAV avveniva il 6.4.1984.
Riguardo al versamento delle decadi, è opportuno ricordare altresì che il. Consiglio regionale con provvedimento in data 20.3.1984, ha stabilito che i versamenti decadali debbano avvenire entro e non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade.
VERSAMENTO QUOTE DI SPETTANZA REGIONALE
L'art. 7 della convenzione SITAV-Regione in vigore dal 1.1.1978 prevede che gli incassi di spettanza regionale (come da art. 4 comma 1) devono essere versati ogni 10 giorni all'esattoria della Regione.
L'art. 8 a sua volta prevede che nei casi di ritardato pagamento da parte della società concessionaria quest'ultima sarà soggetta al pagamento di una soprattassa dell'l% (uno per cento) dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardato pagamento.
Dalla documentazione in suo possesso la Commissione ha registrato il mancato rispetto dell'art. 7 nonchè dell'art. 8 da parte della società concessionaria, in quanto le decadi non sono mai state versate regolarmente.
Infatti in merito al versamento delle decadi è stato registrato quanto segue:
Fin dall'apertura della Casa da Gioco, che risale al 1946, da parte della SITAV i versamenti delle decadi avvenivano con un ritardo di oltre 20 giorni.
In data 12.6.1979, con lettera prot. n. 2389/Gab., il Presidente della Giunta richiama la SITAV al rispetto dei termini previsti dall'art. 7 e ricorda quanto previsto al comma dell'art. 8 in merito alla soprattassa dell'1% sull'importo non pagato per ogni giorno di ritardato pagamento.
In data 16.6.1979 l'Amministratore delegato prof. Bruno Masi risponde alla lettera del Presidente della Giunta sostenendo testualmente quanto segue:
"In pronto riscontro alla Sua 12.6.1979, prot. n. 2389/Gab., avente per oggetto "versamento quota regionale introiti Casa da Gioco" facciamo presente quanto segue.
Le disposizioni del contratto Regione-SITAV 16.2.1978, rep. n. 5099, cui nella Sua in questione è fatto riferimento, si mantengono inalterate dalle precedenti convenzioni.
Le stesse clausole hanno avuto, in fatto, fin dall'apertura della Casa da Gioco, UN'APPLICAZIONE DIFFORME DALLA LETTERA, e ciò per motivi tecnico-pratici, peraltro comuni in parte a tutte le Case da Gioco italiane.
E' caratteristica generale infatti, per evidenti esigenze di contabilizzazione e di riparto degli introiti, che il versamento riguarda la decade maturata in precedenza.
Il prolungamento di questo termine, come da noi in atto, alla seconda decade, trae origine e fondamento nell'economa globale al nostro contratto - anche questa è caratteristica costante dei capitolati di Saint-Vincent - impone alla gestione di anticipare varie spese, in particolare quelle per manifestazioni, che vengono rimborsate senza interessi, a posteriori dall'Amministrazione regionale.
Con deferenza
F.to Bruno MASI"
In merito all'affermazione dell'Amministratore delegato della SITAV c'è da rilevare che per nessun motivo la società poteva disattendere l'applicazione letterale di quanto previsto dal contratto Regione-SITAV del 16.2.1978 - Rep. n. 5099 - e che ogni giustificazione richiamata dalla Società è inaccettabile e priva di efficacia di fronte alle norme precise della convenzione.
In data 16.10.1980, la Giunta regionale, con l'approvazione della delibera n. 5239 relativa alla liquidazione delle spese a carico della Regione per le manifestazioni ed iniziative varie organizzate presso la Casa da Gioco nel corso del 1979, riprende l'argomento.
Infatti al comma 5 dell'illustrazione della delibera l'Assessore alle Finanze, Ramera, riferisce testualmente "che in sede di determinazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 1979 occorre tenere presente che, malgrado le richieste in tal senso, la società non ha mai provveduto nel corso dell'anno 1979, a versare le quote degli introiti dei giochi di competenza regionale alla scadenza prevista dal 1° comma dell'art. 7 della già citata convenzione, per cui nei confronti della stessa dovrà essere applicato il dispositivo previsto dal 2° comma dell'art. 8 della convenzione medesima".
Con tale delibera viene, pertanto, recuperata la somma di L. 114.418.240 per ritardato versamento degli importi decadali, ma la stessa deriva dal calcolo effettuato in base agli interessi di tesoreria in vigore e non in base alla soprattassa dell'1% giornaliero come previsto dalla convenzione Regione SITAV.
Detta delibera comunque è approvata dalla Commissione di Coordinamento senza alcuna verifica di merito.
La Commissione di Coordinamento approva altresì le delibere di Giunta n. 2375 del 7.5.1982 e n. 6601 del 3.12.1982, relative alla liquidazione delle spese a carico della Regione per le manifestazioni svolte nel corso degli anni 1980 e 1981, nonostante che in dette delibere vengano addebitati alla SITAV gli interessi sui ritardati versamenti decadali secondo gli interessi di tesoreria (del 12,50% fino al 31.3.1981 e del 13,50% dal 1.4.1981) e non quanto previsto dal 2° comma dell'art. 8.
C'è da tenere presente che nelle delibere n. 2375 e n. 6601 non vengono più richiamati gli artt. 7 e 8 della convenzione SITAV/Regione, come c'è da tenere presente che da parte della SITAV si accetta di pagare gli interessi di tesoreria, certamente più convenienti rispetto alla penale prevista dall'art. 8 della convenzione.
INTROITI GLOBALI DELLA CASA DA GIOCO
La Commissione ha accertato che gli introiti della Casa da Gioco dal 1.1.1978 al 31.12.1983 sono suddivisi come da prospetto di seguito riportato:
GIOCHI TRADIZIONALI
Totale Quota di spett. regionale
1978 29.805.981.300 21.764.186.910
1979 35.571.406.900 25.899.984.830
1980 40.010.565.900 29.007.396.130
1981 40.264.880.400 29.185.422.976
1982 43.740.055.000 31.618.038.500
1983 49.075.809.500 34.381.161.415
GIOCHI AMERICANI
1981 set/dic
totale 2.440.191.500
quota Regione/SITAV 1.512.918.730
quota spettante Regione 1.180.076.610
1982
totale 8.131.168.500
quota Regione/SITAV 4.956.158.050
quota spettante Regione 3.827.666.044
1983
totale 15.726.836.000
quota Regione/SITAV 9.524.808.790
quota spettante Regione 7.160.760.932
Il raffronto dei primi tre mesi del 1984 con i corrispondenti mesi del 1983 emerge dai dati sottoriportati:
PRESENZE ANNO 1983 ANNO 1984
gennaio 61.663 52.738
febbraio 48.344 44.447
marzo 52.663 53.196
INTROITI GLOBALI LORDI
gennaio 4.993.000.459 4.735.835.426
febbraio 4.493.727.757 5.514.247.319
marzo 6.038.141.019 7.158.374.812
15.524.869.225 17.408.457.557
QUOTE DI SPETTANZA REGIONALE
gennaio 3.568.140.826 3.193.829.540
febbraio 3.175.419.353 3.788.870.818
marzo 4.215.293.663 4.767.402.095
10.958.853.842 11.750.102.453
La distribuzione per il 1° trimestre degli importi sopraindicati tra giochi tradizionali e giochi americani è la seguente:
1° trimestre 1983
giochi trad. 12.420.842.225
giochi americ. 3.104.027.000
1° trimestre 1984
giochi trad. 12.045.255.057
giochi americ. 5.363.202.500
ASSUNZIONI PRESSO LA CASA DA GIOCO
Per le assunzioni presso la Casa da Gioco esiste un regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 15.12.1982.
Tuttavia la Commissione ha rilevato che le assunzioni non sono avvenute secondo le norme del suddetto regolamento e quindi tenendo presente lo stato di necessità, le caratteristiche, le capacità e la professionalità degli interessati.
La Commissione ha altresì rilevato che all'interno della SITAV, i passaggi di qualifica e di livello non sempre sono avvenuti secondo le norme previste dai contratti aziendali e integrativi stipulati fra le parti, e che a detta di alcuni rappresentanti sindacali, in forma addirittura antisindacale e paternalistica, oltre che clientelare.
Anche per quanto riguarda il passaggio dalla "Roulette" allo "Chemin de Fer" non sempre si è registrato il passaggio del personale secondo la professionalità che era richiesta.
COSTO DEL LAVORO
Alla luce delle richieste presentate dalla SITAV in base all'ultimo comma dell'art. 13 del contratto di appalto del 15.2.1978 (rep. n. 5099) la commissione ha rilevato che detto comma:
- non stabilisce i tempi in cui la SITAV deve presentare i relativi conteggi.
Per gli anni 1982-83 il conteggio è stato presentato a febbraio 1984 (per un importo di L. 2.129.495.774);
- non prevede alcun controllo della pianta organica, del personale, da parte della Regione, salvo il nullaosta in caso di assunzioni;
- non considera come introito quanto proviene alla società dalle mance che per uso e consuetudine divide a metà con gli impiegati tecnici di gioco.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
L'art. 6 della Convenzione SITAV-Regione del 16.2.1978, modificata in occasione della stipula del contratto 7.8.1979, prevede che per una più alta redditività della Casa da Gioco, la Regione e la SITAV effettuino un programma di manifestazioni di importanza nazionale e internazionale con la utilizzazione di tutte le vecchie e nuove infrastrutture esistenti. Il tutto come supporto alla produzione della Casa da Gioco la cui conduzione deve essere finalizzata a tale scopo.
Dalla documentazione di cui è venuta in possesso, nonchè dalla relazione dell'Ispettorato regionale alle manifestazioni, la Commissione ha rilevato quanto segue:
- che il rendiconto annuale viene presentato e liquidato da parte della Regione sempre in ritardo, tanto è vero che:
a) il rendiconto relativo agli anni 1969-70-71-72-73-74-75-76 è stato deliberato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 27.4.1978, ogg. n. 246;
b) il rendiconto relativo all'anno 1977 è stato deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 20.12.1978, ogg. n. 527;
c) il rendiconto relativo all'anno 1978 è stato liquidato con delibera di Giunta del 18.1.1980, ogg. n. 135;
d) il rendiconto relativo all'anno 1979 è stato liquidato con delibera di Giunta del 16.10.1980, ogg. n. 5239;
e) il rendiconto relativo all'anno 1980 è stato liquidato con delibera della Giunta del 7.5.1982, ogg. n. 2375;
f) il rendiconto relativo all'anno 1981 è stato liquidato con delibera della Giunta del 3.12.1982, ogg. n. 6601;
g) il rendiconto relativo all'anno 1982 è stato approvato con delibera della Giunta del 30.3.1984, ogg. n. 1915;
- che per il ritardato versamento del saldo finale dei rendiconti annuali sono stati conteggiati a decorrere dall'anno 1980 a carico della Regione i seguenti interessi calcolati al tasso di tesoreria del 13,50%:
anno 1980 L. 13.917.000
anno 1981 L. 2.043.895
Da parte della Regione sono stati effettuati i versamenti trimestrali, ma il saldo sul conguaglio non è avvenuto, almeno per gli anni soprarichiamati, entro i due mesi dalla presentazione del rendiconto finale da parte della SITAV come previsto dalla Convenzione.
Tuttavia c'è da tenere presente che la Convenzione stessa non prevede il pagamento di interessi e tanto meno la loro entità in caso di ritardo del saldo da parte della Regione;
- che a decorrere dal rendiconto relativo all'anno 1979 è stato conteggiato un importo annuale per la compartecipazione nella gestione del Centro Congressi così determinato:
anno 1979, contributo straordinario regionale di 150 milioni (delibera Giunta del 16.10.1980, n. 5239);
anno 1980, compartecipazione (50% su 172.500.000) L. 86.250.000 (delibera Giunta del 7.5.1982, n. 2375);
anno 1981, compartecipazione (50% su 172.500.000) L. 86.250.000;
anno 1982, compartecipazione (50% su 172.500.000) L. 86.250.000.
E' da rilevare che le suddette somme relative agli anni 1981 e 1982 non sono state liquidate perchè eccedenti il limite di cui all'art. 6 delle norme contrattuali (10% degli introiti netti devoluti alla Regione);
Dei suddetti interventi finanziari della Regione a favore del Centro Culturale Congressi la Commissione non è riuscita ad appurare le motivazioni e gli estremi di autorizzazione;
- che per gli anni 1981 e 1982 ad ogni singola manifestazione è stata aggiunta sulla base di accordi intervenuti una quota del costo per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Grand Hôtel Billia ad uso Casa da Gioco.
PIANO OPERE PER AMPLIAMENTO CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT
(Contratto SITAV/Regione 11.9.1980-Rep. 5683)
(Deliberazione Consiglio Regionale n. 423 del 14.7.1980)
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 14.7.1980, approvata dalla Commissione di Coordinamento, viene definitivamente dato il via ai lavori per l'ampliamento della Casa da Gioco di Saint-Vincent.
Le opere per l'ampliamento della Casa da Gioco che la SITAV si impegna a costruire anche a mezzo di società controllate, sono precisate nel contratto di appalto SITAV-Regione dell'11.9.80 Rep. n. 5683.
In detto contratto è previsto che i nuovi locali e le opere concesse verranno acquisiti dalla Regione per il corrispettivo globale finale di lire 6.500 milioni, da pagarsi a rate di lire 1.040.000.000 ciascuna secondo gli stati di avanzamento. Il contratto precisa inoltre esplicitamente che se anche il costo dei nuovi locali e delle opere superasse il previsto importo di lire 6.500 milioni, il corrispettivo a carico della Regione resterebbe invariato.
Dall'esame relativo alla convenzione in atto, riguardante le opere, la Commissione ha rilevato:
- che rispetto alle convenzioni stipulate precedentemente e precisamente il 10.2.1978 rep. n. 5099 e 7.8.1979 rep. n. 5405 nell'ultimo contratto dell'11.9.1980 rep. n. 5683 non si trova più l'impegno della SITAV a trasferire in proprietà alla Amministrazione regionale terreni per complessivi mq. 14.474 (in base al contratto del 1979) o per complessivi mq. 24.450 (in base al contratto del 1978).
- che le motivazioni della caduta di tale impegno si ritrovano nella lettera del Presidente della Giunta del 19.8.1980 prot. n. 3347/Gab. indirizzata alla Commissione di Coordinamento, in risposta ai chiarimenti che quest'ultima aveva richiesto prima di dare la definitiva approvazione alla delibera del Consiglio regionale n. 423 del 14.7.1980.
Infatti al punto 2 di detta lettera si afferma testualmente:
"La cessione dei terreni prevista nella precedente convenzione era così finalizzata: "Ai fini di permettere la costruzione del complesso di opere sopraindicato che è (a carico e) di proprietà dell'Amministrazione regionale". Poichè con la nuova Convenzione tutte le costruzioni (compresi i parcheggi sui terreni già da cedere) sono a carico della SITAV, viene meno il presupposto per il quale era prevista la cessione".
- che l'ampliamento dei locali e le opere connesse sono stati realizzati da parte della SITAV anticipatamente rispetto ai tempi previsti dalla Convenzione, eccetto i 4 campi da tennis, la sistemazione delle aree esterne all'Hôtel Billia e di quelle per l'accesso separato al Centro Congressi;
- che la Regione ha provveduto, a seguito delle verifiche e controllo da parte dell'Ing. Capo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, al versamento delle rate di lire 1.040.000.000 ciascuna, oltre l'IVA nella misura del 15%, con deliberazione di Giunta approvata dalla Commissione di Coordinamento dietro presentazione delle relative fatture da parte della SAAV.
Delibere di Giunta:
1) n. 3992 del 14.8.1981
2) n. 5840 del 4.12.1981
3) n. 665 del 12.2.1982
4) n. 4090 del 6.8.1982
5) n. 7115 del 23.12.1982
- che la Regione deve alla Società SAAV la sola rata di saldo di 1.300 milioni oltre IVA, salvo altri anticipi versati in tal senso, di cui la Commissione non può essere venuta a conoscenza. L'ultima rata come previsto dalla convenzione dovrà essere versata ad avvenuto collaudo delle opere costruite;
- che sull'importo di lire 6.500 milioni l'IVA era a carico della Regione, anche se la convenzione poteva lasciare l'interpretazione che fosse compresa nell'importo forfettario stabilito.
In tal senso la Commissione si è avvalsa del parere del Prof. Manzoni di Torino, esperto in materia tributaria, il quale ha rimesso una relazione scritta con la quale chiarisce che l'IVA è a carico comunque dell'Amministrazione regionale (il parere del Prof. Manzoni si intende allegato alla presente relazione);
- che da parte della SITAV si è provveduto alla costruzione diretta e quindi a proprie spese delle opere previste al punto 2 della convenzione 11.9.1980 rep. 5683 con esclusione dei n. 4 campi da tennis.
Il Geom. De Francisco, tecnico della SITAV, ha dichiarato che i campi da tennis non sono stati costruiti perchè "esiste un altro progetto". Non ha chiarito comunque chi ha autorizzato il progetto sostitutivo.
La Commissione non è venuta in possesso di nessuna documentazione che prevedesse una modifica della convenzione o di altro materiale a tale riguardo.
Inoltre come emerso già dalla relazione dei tecnici incaricati dalla Commissione non risultano realizzate le opere relative alla sistemazione delle aree esterne dell'Hôtel Billia e quelle per l'accesso separato al Centro Congressi.
OPERE COMPLEMENTARI EXTRA-CONTRATTO
In merito alle opere complementari extra-contratto relative all'ampliamento della Casa da Gioco, la Commissione ha accertato quanto segue:
- In data 3.2.1982 - prot. n. 442 - la SITAV con lettera indirizzata al Presidente della Giunta e all'Assessore ai Lavori Pubblici, richiede l'approvazione ad effettuare opere complementari. Tali lavori ritenuti in parte necessari, in parte opportuni, sono elencati nella lettera stessa.
- In data 5.3.1982, con una "presa d'atto" la Giunta viene informata delle richieste della SITAV dal Presidente Mario Andrione e concordando su quanto comunicato, si riserva di adottare in un secondo tempo i necessari provvedimenti per il finanziamento delle spese conseguenti, previo accertamento da parte degli uffici della Regione.
- In data 31.3.1982 la SAAV rimette alla Regione il preventivo dei costi per i lavori complementari elencati nella lettera SITAV del 3.2.1982, prot. n. 442.
- In data 15.4.1982 con lettera prot. n. 79 la SAAV integra la lettera del 31.3.1982 facendo alcune precisazioni sui costi delle opere e sollecita la definitiva approvazione da parte della Regione ed aggiungendo all'elenco un ulteriore lavoro per l'arginatura del torrente Zerbion.
- In data 28.4.1982 - con lettera prot. n. 1902/Gab. - il Presidente della Giunta comunica alla SAAV che la Giunta ha dato il suo assenso ai lavori complementari e quindi autorizza la realizzazione delle opere, previa intesa con l'ufficio tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e sulla base dei prezzi aggiornati dal Consorzio Recchi-Marcora e dell'impresa Follioley.
I lavori complementari, citati nella lettera stessa, riguardano: il rivestimento della facciata, l'impianto di riscaldamento, il montacarichi portalettighe e ascensore di servizio, la sostituzione degli infissi della facciata nord, il rifacimento uffici della sala giochi, il rifacimento della hall d'ingresso, la copertura del piazzale nord, la recinzione dell'area regionale attorno alla Casa da Gioco e, infine, la copertura del torrente Zerbion nel tratto antistante l'ingresso del nuovo Centro Congressi.
- Nella suddetta documentazione manca qualsiasi riferimento (lettere, delibere, ecc.) in merito al rifacimento dei locali music-hall e all'impianto di cucina nel salone delle feste.
I suddetti lavori si ritrovano tuttavia nell'elenco riportato nello stato finale dei lavori, presentato dalla Giunta al Consiglio regionale nell'adunanza del 24-25 novembre 1983, per i seguenti importi:
- rifacimento music-hall
£ 559.020.000
- impianto cucina salone feste
£ 390.838.000
- In data 23.12.1982, con deliberazione n. 7016, la Giunta delibera di rimborsare alla SITAV gli importi relativi alle prime otto voci contenute nello stato finale dei lavori presentato al Consiglio e citati nel punto precedente, oltre a £ 98.033.647 come acconto per il piazzale sul torrente Zerbion, che sono state successivamente stralciate dalla delibera perchè pagate a parte. L'importo della delibera era di lire 1.900.000.000 (di cui £ 1.610.169.490 per lavori e £ 289.830.510 per IVA).
La Commissione di Coordinamento in merito alla suddetta delibera chiede di "conoscere per quali ragioni la spesa per l'esecuzione dei lavori, pur non contemplati in convenzione, non sia stata ripartita fra la Regione e la SITAV, mediante eventuale atto integrativo della convenzione stessa".
Il Presidente della Giunta in data 4.1.1983 risponde che "le spese per l'esecuzione dei lavori indicati nella delibera non possono essere ripartiti fra Regione e SITAV in quanto in base alla convenzione l'onere per la costruzione dell'immobile, sede della Casa da Gioco e dei parcheggi è completamente a carico dell'Amministrazione regionale".
La Commissione di Coordinamento, a sua volta, in data 25.1.1983, con lettera prot. n. 252, comunica "che il maggior onere previsto comporta una deroga alla clausola prevista dalla Convenzione circa l'eventuale maggior costo delle opere, per il quale è escluso il concorso della Regione".
Ritiene altresì che l'atto deliberativo è illegittimo per eccesso di potere, e pertanto, annulla la deliberazione.
- In data 31.12.1982 la Giunta ripropone la delibera n. 7397 per lo stesso importo di L. 1.900.000.000 che la Commissione di Coordinamento annulla con le stesse motivazioni.
- In data 11.3.1983 la Giunta approva la delibera n. 1561 per un importo al netto di IVA di L. 2.918.462.100 da pagare ala SITAV.
In detto importo, oltre ai lavori precedenti, vengono aggiunti quelli relativi al rifacimento del music-hall e all'impianto di cucina del salone delle feste, per i quali non esistevano richiami.
Inoltre si ritrova la voce "Piazzale sul torrente Zerbion" per una spesa totale di L. 456.468.257, voce che successivamente non apparirà più in quanto l'opera era stata ammessa a contributo regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26.5.1982 n. 10, come da deliberazione della Giunta n. 7213 in data 31.12.1982.
La Commissione di Coordinamento con lettera del 12.3.1983, riconferma i rilievi precedenti e chiede chiarimenti.
La Giunta regionale non risponde alla Commissione di Coordinamento.
La delibera suddetta comunque viene portata nell'adunanza del Consiglio regionale del 9.5.1983 e ratificata dallo stesso ma non è mai stata vistata dalla Commissione di Coordinamento.
- La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione nell'adunanza del 24 e 25 novembre 1983, lo stato finale dei lavori.
Il suddetto stato finale dei lavori conteneva il riassunto di tutte le opere contenute nel capitolato ed extra-capitolato, per un importo globale di 12.410.843.626 di lire al netto di IVA, così suddivise:
a) L. 6.500.000.000 a carico della Regione quale corrispettivo finale e globale per l'acquisizione delle opere contenute nella convenzione;
b) L. 2.461.993.945 a carico ancora della Regione per le opere complementari;
c) L. 3.448.781 a carico SITAV.
Le opere complementari a carico della Regione comprendevano:
1. Rivestimento di facciata
L. 108.315.416
2. Montacarichi e ascensore di servizio
L. 110.336.057
3. Impianto di riscaldamento
L. 586.850.000
4. Sostituzione infissi lato nord
L. 76.153.484
5. Recinzione Casa da gioco
L. 110.954.073
6. Rifacimento uffici sala giochi
L. 83.979.425
7. Modifica hall
L. 202.947.451
8. Copertura piazzale nord
L. 232.599.937
9. Rifacimento locale music-hall
L. 559.020.000
10. Impianto cucina salone feste
L. 390.838.000
totale L. 2.461.993.843
Il Consiglio regionale decise, in tale occasione, di rinviare ogni decisione in merito.
- In data 23.2.1984, con lettera prot. n. 545, la SITAV rimetteva al Presidente della Commissione Affari generali e al Presidente della Giunta l'estratto conto finale e la descrizione dei lavori supplementari non compresi nel contratto iniziale.
Dalla suddetta descrizione rispetto allo stato finale dei lavori, presentato al Consiglio nella seduta del 24/25 novembre 1983, si evidenzia quanto segue:
Rivestimento facciata
al 23.2.1984 L. 105.320.180
al 24.11.1983 L. 108.315.416
2. Impianto di riscaldamento
al 23.2.1984 L. 586.850.000
al 24.11.1983 L. 586.850.000
3. Montacarichi e ascensore di servizio
al 23.2.1984 L. 118.125.808
al 24.11.1983 L. 110.336.057
4. Sostituzione infissi al lato nord
al. 23.2.1984 L. 76.070.284
al 24.11.1983 L. 76.153.484
5. Recinzione Casa da gioco
al 23.2.1984 L. 139.841.290
al 24.11.1983 L. 110.954.073
6. Rifacimento uffici sala giochi
al 23.2.1984 L. 127.248.004
al 24.11.1983 L. 83.979.425
7. Modifica hall
al 23.2.1984 L. 206.970.754
al 24.11.1983 L. 202.947.481
8. Copertura piazzale nord
al 23.2.1984 L. 259.817.172
al 24.11.1983 L. 232.599.937
9. Rifacimento locali music-hall
al 23.2.1984 L. 822.523.351
al 24.11.1983 L. 559.020.000
10. Impianto cucina salone feste
al 23.2.1984 L.
al 24.11.1983 L. 390.838.000
totale al 23.2.84 L. 2.442.767.043
totale al 24.11.83 L. 2.461.993.843
Dal suddetto estratto conto appare evidente l'aumento dei costi per quasi tutte le opere e non appare più la spesa relativa alla cucina del salone delle feste.
RISTRUTTURAZIONE DELLA SALETTA PRIVE'
L'8 dicembre 1983 è stata inaugurata presso la Casa da gioco di Saint-Vincent una nuova saletta privé più raccolta più elegante e meno disturbata di quella esistente in precedenza. I lavori per la realizzazione di tale locale iniziarono, secondo la relazione dei tecnici incaricati dalla Commissione, nei primi giorni del mese di novembre del 1983.
I lavori sono stati realizzati dalla SITAV senza regolare autorizzazione della Regione. La deliberazione n. 6797 dell'11.11.1983 con cui la Giunta regionale autorizzava la SITAV a realizzare la ristrutturazione del Privé e stabiliva in L. 600.000.000 al netto di IVA il rimborso delle spese sostenute, è stata infatti annullata dalla Commissione di Coordinamento in data 18.11.1983, per eccesso di potere e nello stesso tempo perchè la SITAV non contribuisce alle spese.
In data 23.2.1984 la SITAV ha comunicato al Presidente della Commissione Affari Generali e al Presidente della Giunta Augusto Rollandin, che l'importo delle spese relative al Privé ammontavano a L. 623.056.417 (al netto di IVA).
TRASFORMAZIONE DELLA NUOVA SALA DELLE FESTE IN SALA GIOCHI (Sala Gold-River)
In data 7.5.1983, con lettera prot. n. 1006 la SITAV comunica al Presidente della Giunta l'intenzione della Società di trasformare la nuova sala delle feste inaugurata il 10.9.1982 in sala giochi americani.
Comunica altresì di aver richiesto all'architetto francese Henry Rigal di approntare uno studio secondo le esigenze prospettategli.
Richiede una risposta urgente e si riserva di presentare i preventivi di spesa.
- In data 13.5.1983 con la "presa d'atto" n. 3124 la Giunta autorizza la SITAV a predisporre lo studio richiesto.
- In data 27.5.1983, con lettera prot. n. 1830/Gab. il Presidente della Giunta comunica alla SITAV la "presa d'atto" della Giunta con la riserva di esaminare i costi relativi.
- In data 1.6.1983 l'Ing. Capo dei Lavori Pubblici esprime parere favorevole al preventivo presentato dalla SITAV di L. 785 milioni al netto di IVA.
- In data 21.10.1983 la Giunta regionale con delibera n. 6325 approva la spesa e la relativa liquidazione della stessa previa presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute dalla SITAV S.p.A..
- La Commissione di Coordinamento non approva la delibera della Giunta e con lettera prot. n. 6771 dell'8.11.1983 richiede di conoscere come sia stata autorizzata l'esecuzione dei lavori e, inoltre, dato che le opere risultano eseguite da tempo, di chiarire per quali motivi d'urgenza la deliberazione sia stata assunta dalla Giunta con poteri del Consiglio.
- In data 23.10.1984, con lettera al Presidente della Commissione Affari Generali e al Presidente della Giunta, la SITAV rimette l'estratto conto finale delle opere dal quale si rileva che la spesa finale per la trasformazione della sala Gold-River è di lire 701.249.601 anzichè di L. 785.000.000 come da preventivo (le cifre sono al netto di IVA).
RILIEVI DELLA COMMISSIONE SULLE OPERE
Alla luce della suddetta esposizione e dall'esame della documentazione in suo possesso la Commissione ha rilevato:
- che l'autorizzazione per la costruzione delle opere complementari all'ampliamento della Casa da Gioco era di competenza del Consiglio regionale e non della Giunta;
- che secondo le indicazioni date anche dalla Commissione di Coordinamento per tutte le opere complementari doveva essere rivista la convenzione SITAV/Regione dal momento che tutte le spese non dovevano e potevano essere a carico della Regione.
In merito al giudizio sulla validità o meno delle autorizzazioni concesse dal Presidente della Giunta alla SITAV inerenti la costruzione delle opere complementari, la Commissione si è avvalsa della consulenza del Prof. Avv. Dal Piaz di Torino che sui quesiti che gli sono stati posti ha rimesso una relazione.
Con la sua relazione che si intende allegata alla presente, il Prof. Dal Piaz ha tratto le conclusioni di seguito riportate testualmente:
"E' evidente che le opere realizzate fuori contratto dalla SITAV sono state eseguite senza preventiva approvazione di perizia suppletiva o di variante.
Non ci pare invero che sia mai intervenuta da parte dell'organo competente (il Consiglio della Valle) alcuna efficace approvazione e autorizzazione delle opere realizzate fuori contratto o comunque in variante.
Riscontriamo infatti solo una comunicazione del Presidente della Giunta che comunica al legale rappresentante della Società concessionaria un presunto assenso della Giunta. Tuttavia il contenuto della deliberazione di Giunta n. 1045 del 5.3.1982, al quale si fa riferimento nella comunicazione, è di tenore molto generico e difficilmente si può riferire a tale provvedimento la espressione di una volontà di approvazione.
La deliberazione della Giunta n. 1561 dell'11.3.1983, ratificata con deliberazione di Consiglio n. 298 del 9.5.1983, seppure hanno contenuto di accettazione dei lavori già eseguiti, non sono mai divenuti efficaci; ed anzi sembra siano state abbandonate dall'Amministrazione.
Se così fosse, le opere realizzate dalla SITAV non previste in contratto, possono essere oggi acquisite gratuitamente dalla Regione.
Evidenti ragioni di equità, considerata l'oggettiva utilità delle opere, potrebbe far ritenere opportuno l'adozione di provvedimenti di sanatoria, di approvazione dei lavori già effettuati fuori contratto, disponendo un ristorno delle spese sostenute. In merito si sono già evidenziati i motivi di grave perplessità circa la legittimità di un siffatto provvedimento di sanatoria. E' opportuno ricordare che il compimento tardivo dell'atto omesso intanto è giuridicamente ammissibile in quanto l'alterazione dell'ordine cronologico previsto dalla legge nello svolgimento del procedimento non sia in contrasto con il sistema di garanzia che l'ordinamento ha inteso stabilire attraverso la puntuale osservanza della successione degli atti del procedimento e non urti comunque con norme inderogabili (L. ORUSA in Nuovissimo Digesto sanatoria: SANDULLI, in "Il procedimento amministrativo"). La giurisprudenza ha più volte negato l'ammissibilità di una autorizzazione ex post in ogni caso in cui la legge richiede esplicitamente una autorizzazione preventiva (Cass. Sez. I, 26.11.1958 n. 3787). Nella fattispecie in esame appare invero arduo ritenere la possibilità di un'approvazione ed autorizzazione ex post, proprio perchè il sistema previsto dalla legge tende a garantire il rispetto di principi fissati dall'ordinamento in modo inderogabile, che la successiva pronuncia di sanatoria non potrebbe idoneamente tutelare.
Più convincente invece, ci sembra, qualora la Regione Valle d'Aosta lo ritenesse opportuno, rinegoziare interamente i rapporti con la concessionaria, e risolvere anche questo aspetto all'interno di una più globale contrattazione.
Comunque lo si intenda risolvere, è comunque certo che deve formare oggetto di valutazione e di approvazione non soltanto l'opera nella sua sommaria consistenza, ma deve essere riesaminata la consistenza e la qualità tecnica e funzionale di essa attraverso gli elaborati progettuali e di capitolato".
- che da parte della Giunta regionale, con delibera n. 1985 del 14.4.1981, in base alla legge regionale 27.3.1980 n. 14, con la quale si approvava l'ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent, era stata liquidata alla SITAV la spesa di L. 550.072.358 così suddivisa:
- sostituzione serramenti sala giochi
L. 95.090.681
- ampliamento uffici
L. 76.224.047
- insegna luminosa
L. 25.008.124
- locale valletti e guardaroba
L. 9.586.406
- impianto illuminazione salone delle feste
L. 31.493.131
- rifacimento del night-club
L. 147.149.849
- centralino telefonico IBM
L. 60.000.000
- uscita di sicurezza
L. 35.745.976
- impianto estrazione fumi sala giochi
L. 46.136.125
- rete telefonica nuovo centralino
L. 21.605.280
- adeguamento norme ENPI impianto elettrico
L. 2.032.737
totale L. 550.072.356
- che nonostante l'annullamento delle delibere della Giunta n. 7016 del 13.12.1982 e n. 7397 del 31.12.1982, da parte della Commissione di Coordinamento, il Presidente della Giunta in chiusura dei conti per l'anno 1982, con lettera indirizzata alla SITAV, autorizzava la Società stessa a trattenere da quanto dovuto alla Regione, la somma di L. 1.900 milioni (il dovuto della Regione riportato nella lettera ammontava a L. 5.032.835.930), che corrisponde all'importo di lire 1.693.699.880 trattenuto dalla SITAV sulle decadi a garanzia dei lavori, oltre a L. 206.300.135 corrispondenti ai presunti interessi maturati nel 1982.
La somma sarebbe stata conguagliata dopo la revisione della Convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 423 del 14.7.1980, come indicato dalla Commissione di Coordinamento.
Detto importo concesso alla SITAV come acconto a garanzia per le spese relative alle opere complementari, come affermato dai funzionari dell'Assessorato delle Finanze, è stato restituito dalla SITAV a seguito della deliberazione del Consiglio regionale nell'adunanza straordinaria del 27.3.1984, in quanto compreso nel dovuto della Regione a saldo delle decadi dal 1.5.1982 al 30.11.1983, ammontante a lire 10.901.120.455.
- che dalla SITAV è stata decurtata dall'estratto conto finale la spesa relativa all'impianto di cucina nel salone delle feste dell'importo di L. 390.838.000 poichè il salone delle feste è stato trasformato in sala giochi americani con spesa a totale carico della Regione (Sala Gold-River).
Accertati pertanto i fatti sopraesposti, la Commissione ha deciso di incaricare gli ingegneri Cavallero e Rossetti di Torino affinchè accertassero la congruità delle spese relative ai lavori complementari extra contratto, la trasformazione del salone delle manifestazioni in sala giochi e alla ristrutturazione della saletta Privé.
RISULTATI DELLA PERIZIA TECNICA ORDINATA DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DA GIOCO
I tecnici incaricati dalla Commissione (Ing. Pietro Cavallero e Ing. Roberto Rossetti), in relazione all'incarico ricevuto, a conclusione del proprio mandato, hanno rassegnato, in data 9 aprile 1984 un'ampia e dettagliata relazione tecnica, corredata da tutti gli allegati acquisiti nel corso degli accertamenti.
Tale documento è stato acquisito agli atti dalla Commissione per far parte integrante della presente relazione, ed allo stesso si fa rinvio per una approfondita conoscenza di tutti gli aspetti relativi alla valutazione delle opere realizzate.
In estrema sintesi si indicano qui di seguito i punti principali che possono essere desunti dalla relazione tecnica.
I due esperti, dopo una premessa contenente le vicende contrattuali relative alle opere e la cronistoria dei relativi appalti, hanno correttamente inteso operare una distinzione dei lavori di ampliamento della Casa da gioco in tre categorie:
a) opere previste dal contratto;
b) opere complementari;
c) opere extra.
Tale suddivisione tende a distinguere le opere complementari cioè quelle che pur non risultando comprese specificatamente nel contratto Regione-SITAV, si sono rese necessarie durante i lavori per il completamento ed il buon funzionamento dell'opera globale, da quelle definite "extra" effettuate in sostituzione di opere già realizzate o realizzate ex-novo, ma non indispensabili al buon funzionamento dell'opera globale.
Per tutte le opere i tecnici hanno eseguito un accurato controllo dei preventivi e dei documenti di contabilità, nonchè ove necessario una analisi dei costi delle opere ad alta specializzazione, per addivenire alla valutazione delle cifre esposte dalla SITAV che, salvo alcune differenze di lieve entità sono state ritenute congrue.
Dall'analisi è emerso che tutte le opere sono state eseguite nel rispetto delle caratteristiche contrattuali e con standard di realizzazione nettamente superiori al normale sia per quanto riferito alle opere edili che per gli impianti tecnologici.
A) Opere previste nel contratto.
Il valore delle opere realizzate è stato ritenuto sicuramente commisurato all'entità dell'esborso regionale.
B) Lavori complementari.
In questa categoria i tecnici hanno inserito i lavori che si rielencano nel seguito, per semplice comodità di lettura
a) rivestimento in marmo delle facciate laterali;
b) rifacimento della centrale termica;
c) sostituzione dell'ascensore di servizio ed inserimento dell'ascensore montacarichi e montalettighe;
d) sostituzione degli infissi lato nord;
e) costruzione della recinzione esterna alla Casa da gioco;
f) rifacimento degli uffici della sala da gioco;
g) modifica della hall di ingresso;
h) costruzione della copertura del piazzale nord.
Tali lavori sono tutti attinenti all'ampliamento della Casa da gioco e pertanto, secondo un'interpretazione strettamente letterale del contratto, potrebbero a stretto rigore di termine essere supposti compresi nel contratto principale in data 11.8.1980 vista la limitata e concisa dicitura espressa nella suddetta convenzione per la descrizione dei lavori. Tuttavia i tecnici esaminando con attenzione gli atti progettuali che hanno costituito la base tecnica per la stipula del citato contratto, hanno ritenuto di poter proporre le seguenti ulteriori suddivisioni fra le opere complementari.
OPERE SICURAMENTE GIA' COMPRESE NEI LAVORI PRINCIPALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE DELL'11.09.1980 IN QUANTO INDICATE NEGLI ATTI PROGETTUALI.
b) rifacimento della centrale termica in quanto parte indispensabile del rinnovato impianto termico della Casa da gioco.
A tale proposito i tecnici pur ritenendo congruo il prezzo esposto nella somma di L. 586.850.000 rispetto all'opera realizzata, sostengono che l'opera stessa debba ritenersi compresa nel contratto base ove, fra gli obblighi contrattuali era prevista "la costruzione ex-novo degli impianti termico-frigoriferi, per la Casa da gioco, anche per il fabbricato ora esistente".
OPERE SICURAMENTE ESCLUSE DAI LAVORI PRINCIPALI IN QUANTO NON SPECIFICATAMENTE INDICATE NEGLI ATTI PROGETTUALI E NON ATTRIBUIBILI AUTOMATICAMENTE ALLE OPERE DI AMPLIAMENTO IN QUANTO NON INDISPENSABILI.
e) recinzione esterna della Casa da gioco;
c) rifacimento dell'impianto di ascensori di servizio almeno per la parte relativa alla costruzione del nuovo montalettighe;
f) costruzione dei nuovi uffici per il personale almeno per la parte eccedente i 180 mq., previsti nel progetto a base del contratto;
g) modifiche alla hall di ingresso almeno per tutta la parte di lavori estranei al diretto collegamento della parte esistente al nuovo corpo di fabbricato realizzato per l'ampliamento.
OPERE NON SICURAMENTE ESCLUDIBILI DAL CONTRATTO PRINCIPALE IN QUANTO STRETTAMENTE CONNESSE ALLE SCELTE PROGETTUALI DELL'AMPLIAMENTO, MA NON SICURAMENTE COMPRESE IN TALI OPERE PRINCIPALI O PERCHE' NON SPECIFICATAMENTE INDICATE O PERCHE' NON BEN DEFINITE IN SEDE PROGETTUALE.
a) rivestimento in marmo delle facciate laterali, previsto in progetto in semplice intonaco a similitudine dell'edificio esistente, ma parte fondamentale alla scelta architettonica dell'aspetto esteriore delle nuove opere (facciata continua con vetro a specchio di particolare suggestiva colorazione);
d) sostituzione degli infissi sul lato nord, non previsto in progetto base di convenzione, ma imposto per l'adeguamento del progetto esecutivo di ampliamento ai vigenti regolamenti di sicurezza in caso di incendi;
h) copertura del piazzale nord idem precedente punto d.
A parere dei tecnici tutte le opere complementari sopra indicate, a prescindere dalla categoria di classificazione sopra individuata, risultano eseguite a buona regola d'arte, realizzate con materiali adeguati a quelli utilizzati per il lavori principali, ed atte ad apportare un effettivo aumento di valore dell'edificio della Casa da Gioco.
c) Opere extra.
In quest'ultima categoria, sono stati inseriti i lavori che per le loro caratteristiche specifiche non hanno evidenti o plausibili collegamenti con i lavori principali, regolamentati dalla convenzione dell'11.9.1980.
Essi sono i seguenti:
i) rifacimento music-hall;
l) trasformazione sala delle feste in sala giochi americani "Gold river";
m) ristrutturazione del Privé.
Dal punto di vista costruttivo tutte le opere precedenti presentano caratteristiche nettamente superiori allo standard medio dell'intero fabbricato.
Pertanto in base ai controlli contabili delle opere realizzate, eseguiti a posteriori dai tecnici sui costi ad esse sicuramente attribuibili, il conteggio consuntivo delle opere presenta il seguente quadro dettagliato.
A) Lavori previsti nel contratto Regione/SITAV n. 5683 dell'11.9.1980 costo totale netto
L. 6.500.000.000 (6.500.000.000)
B) Lavori aggiuntivi riconosciuti dai tecnici (tra parentesi sono indicate le somme richieste dalla SITAV)
B1) Opere complementari
a) rivestimento facciata
L. 105.320.180 (105.320.180)
b) rifacimento centrale termica
= (586.850.000)
c) montacarico ed ascensore di servizio
L. 100.366.151 (118.125.808)
d) sostituzioni infissi lato nord
L. 62.852.284 (76.070.284)
e) recinzione Casa da gioco
L. 108.553.873 (139.841.290)
f) rifacimento uffici e sala giochi
L. 122.208.431 (127.248.004)
g) modifica hall di ingresso
L. 177.984.115 (206.970.754)
h) copertura piazzale lato nord
L. 236.375.477 (259.817.172)
Totale opere complementari
L. 913.660.511 (1.620.243.692)
B2) Opere extra
i) rifacimento music hall
L. 821.150.169 (822.523.351)
l) trasformazione sala delle feste in sala giochi americani "Gold River"
L. 687.789.871 (701.249.601)
m) ristrutturazione del privé
L. 594.329.827 (623.056.417)
Totale lavori extra
L. 2.103.269.867 (2.146.829.369)
Totale generale
L. 9.516.930.378 (10.267.073.061)
ASPETTI TRIBUTARI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DA GIOCO.
Il principale motivo per cui la Commissione ha richiesto di avvalersi dell'opera di un consulente tributario, nella persona del prof. Ignazio Manzoni di Torino, era quello di accertare se la Regione fosse tenuta a corrispondere l'IVA in via di rivalsa sul "corrispettivo" di lire 6.500 milioni previsto dal contratto Regione-SITAV.
Il tecnico ha rassegnato in proposito una documentata relazione, che è stata acquisita agli atti della Commissione ed è unita alla presente relazione per farne parte integrante.
La conclusione tratta dall'esperto anche sulla scorta di numerosi precedenti giurisprudenziali è per l'assoggettabilità al tributo del corrispettivo posto a carico della Regione.
Pertanto se tale obbligo sussiste per i lavori compresi nel contratto non possono sussistere dubbi circa l'applicazione del medesimo tributo anche sulle opere definite complementari o "extra contrattuali".
IMPIANTO DI TIRO A VOLO
La Commissione non si è occupata delle opere relative al campo di tiro a volo di Saint-Vincent pur trattandosi di opere realizzate al fine di accrescere la produttività della Casa da gioco.
ASSETTO SOCIETARIO DELLA SITAV E DELLA SAISET
A seguito del mandato ricevuto la Commissione ha verificato ed accertato l'assetto delle società SITAV e SAISET, al fine di giungere alla completa trasparenza della loro proprietà.
In base alla documentazione di cui è venuta in possesso, nonchè delle audizioni dei rappresentanti della SITAV e della SAISET, la Commissione ha rilevato quanto segue:
SOCIETA' SITAV
La Società SITAV era composta al 31.1.1984 da 19 azionisti che si suddividevano n° 16.500.000 azioni del valore di L. 1.000 ciascuna così ripartite:
AZIONI SITAV
n° azioni
SFIT SPA 3.640.000
GR. UFF. RIVELLA SPA 3.250.000
DEGIOVANNI MARCELLO 1.057.810
DEGIOVANNI RINA 1.062.310
TRAVERSA PIERCARLO 28.000
ZORLI PAPINI CAMILLA 910.000
MALLEN MILANO ELISABETTA 544.310
BORZONE GIACOMO 272.155
BORZONE MARIO 272.155
TANI MASSIMO 102.700
COTTA ALBERTO 232.570
COTTA ALBERTO 232.570
COTTA MARIA STELLA 232.570
COTTA MARIA STELLA 232.570
COTTA MARIA ROSA 232.570
COTTA MARIA ROSA 232.570
COTTA GIOVANNI 232.570
COTTA GIOVANNI 232.570
VAL-SER 3.500.000
16.500.000
La società Val-ser è entrata nella società dal 1° giugno 1982, a seguito della decisione della società SITAV di aumentare il capitale sociale della società.
Le azioni in possesso della società Val-ser rappresentano il 21,21% del capitale sociale della SITAV e secondo i rappresentanti della SITAV sarebbero così suddivise:
il 50% di proprietà del Prof. Bruno Masi, il 25% di proprietà di Franco Chamonal ed il 25% di proprietà di Paolo Giovannini.
In merito all'aumento del capitale sociale e all'assetto della società SITAV, i rappresentanti della SITAV stessa hanno dichiarato quanto segue:
1) che l'aumento del capitale sociale è avvenuto per dare al Prof. Bruno Masi un riconoscimento per l'opera svolta a favore della SITAV;
2) che i cambi e le modifiche avvenute all'interno della società sono state tempestivamente comunicate alla Regione;
3) che non esiste concorrenza fra la SAISET e la SITAV, in quanto sono amministrazioni diverse e perchè le due società non si sottraggono ma si integrano l'una con l'altra;
4) che la SITAV non ha mai voluto gestire i giochi americani, ma ha acconsentito che fossero gestiti dalla Saiset perchè egualmente ne traeva un interesse economico.
La Commissione ha accertato che la società Val-ser con sede in Aosta era stata costituita il 31.3.1981 allo scopo di svolgere alcune attività nel settore dei servizi, raccolta rifiuti e sgombero neve.
Sul come e perchè la SITAV ha ceduto il 21,21% delle azioni alla Val-ser, la Commissione, essendo amministrativa, non ha potuto che registrare le dichiarazioni dei rappresentanti SITAV (Conca e Tani).
ASSETTO SAISET
La Società SAISET era stata costituita a Roma nel giugno 1980 e trasferita ad Aosta nel giugno del 1981, quindi l'anno successivo.
Della nuova SAISET, con capitale sociale di L. 500.000.000, facevano parte la società Finanziaria Adica di Milano, in rappresentanza della Sofilo e di Chamonal e Giovannini, e la Società Sisat s.r.l..
La Commissione pertanto ha accertato tramite la documentazione di cui è venuta in possesso e tramite le dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore, dr. Luigi Vegezzi, che l'assetto societario della SAISET è il seguente:
40% delle azioni: alla società SOFILO società finanziaria lombarda con sede in Crema del prof. Bruno Masi e della di lui moglie signora Diana Cima;
30% delle azioni: a Franco Chamonal e Paolo Giovannini, suddivise in parti uguali fra i due (15% per ciascuno);
30% delle azioni: alla società SISAT con sede a Saronno così suddivise:
- 8% alla PANAM s.r.l. con sede ad Aosta di Chamonal e Giovannini;
- 8% all'agente di borsa Signor MASCARZINI Rag. Claudio (acquirente della SOPAMI di cui era amministratore il Dr. Sacco, per 65 milioni di B.T.P.);
- 14% al Signor Luigi Vegezzi e alla di lui moglie signora Ceriani Silvana.
Il numero delle azioni della SAISET del valore di L. 10.000 ciascuna sono, pertanto, così suddivise:
Prof. Bruno Masi e Signora:
n. 20.000 pari a 200.000.000 di lire
Signori Giovannini e Chamonal:
n. 18.875 pari a 188.750.000 di lire
Signor Mascarzini Rag. Claudio:
n. 3.875 pari a 38.750.000 di lire
Dr. Luigi Vegezzi:
n. 4.250 pari a 42.500.000 lire
Signora Ceriani Silvana in Vegezzi
n. 3.000 pari a 30.000.000 di lire
Totale azioni n. 50.000 pari a lire 500.000.000
Dal suddetto assetto societario è risultato evidente che la società SAISET era controllata per il 78% dal Prof. Masi e da Giovannini e Chamonal.
Le altre due aziende che operano nel settore dei giochi americani sono:
La GE-CA s.r.l. costituita per la gestione dei gettoni delle slots-machines.
I soci sono il Sig. Mario Vassoney e la moglie Maria Pia Chamonal.
La GAMES S.p.A. costituita in un primo tempo per l'importazione delle slots-machines e che detiene il monopolio delle macchine automatiche per la conta dei gettoni risulta essere di proprietà di Chamonal e Giovannini.
La Commissione a seguito della documentazione di cui è venuta in possesso e dopo aver sentito l'Amministratore della SAISET, sig. Luigi Vegezzi, ha rilevato inoltre quanto segue:
- che la SAISET ha emesso un prestito obbligazionario di 200 milioni sottoscritto completamente dai soci in base alle azioni di cui erano in possesso.
L'importo delle obbligazioni, convertibili in azioni, era stato versato dall'Adica per il 70%, pari a 140 milioni, e il 30% pari a 60 milioni dalla SISAT.
L'operazione era stata fatta perchè le obbligazioni godono di un trattamento particolare agli effetti fiscali.
- che l'Amministratore della SAISET non aveva mai conosciuto Chamonal e Giovannini e che aveva saputo chi erano i soci rappresentati dall'Adica solo ultimamente.
- che le azioni Adica che sono di Masi e signora nonchè di Giovannini e Chamonal, sono state bloccate dalla Magistratura e che pertanto è stato nominato un custode giudiziario.
- che il Sig. Vegezzi ha tenuto i rapporti direttamente con il Presidente della Giunta e mai con gli Assessori.
- che la SAISET, nonostante l'invito della Magistratura, non si è costituita parte civile nei confronti di Masi, Giovannini e Chamonal.
CONGRUITA' DEL SISTEMA REGIONALE DEI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DELLA CASA DA GIOCO
La Commissione nell'adempimento del mandato conferitole dal Consiglio ha altresì esaminato gli aspetti connessi con la congruità del sistema regionale dei controlli sull'attività della Casa da gioco. A questo scopo la Commissione ha avuto diversi incontri con il Commissario regionale provvisorio presso la Casa da gioco, con l'ispettore regionale addetto alle manifestazioni, nonchè con il personale regionale di ruolo addetto ai controlli sui giochi.
Da quanto emerso nel corso delle riunioni la Commissione ha potuto accertare quanto segue:
- che l'organico del personale regionale presso la casa da gioco è il seguente:
1 Commissario (fuori ruolo)
1 Vice Commissario addetto alle manifestazioni (qualifica vicedirigenziale)
2 Vice Commissari (qualifica vicedirigenziale)
23 controllori (7° livello funzionale)
- che il personale addetto ai controlli sui giochi prestava servizio in quattro turni di lavoro con un orario oscillante fra le 24 e 35 ore settimanali, essendo le "settimane" di quattro giorni lavorativi e due giorni di riposo;
- che non risultano deliberazioni o provvedimenti regionali disciplinanti gli orari di lavoro ed i turni, essendo tale organizzazione disciplinata direttamente dal Commissario;
- che il personale addetto ai controlli non era assegnato a compiti fissi, vigendo il principio della rotazione dei servizi;
- che l'organico dei controllori "Valle" è, secondo numerose dichiarazioni, numericamente insufficiente per un reale controllo sull'andamento dei giochi;
- che le prestazioni del personale regionale avvengono in condizioni di disagio, sia per l'impossibilità materiale di controllare contemporaneamente tutti i tavoli cui ogni controllore è preposto, sia per gli orari di lavoro prevalentemente in ore notturne e sovente in giorni festivi, sia infine per l'ambiente in cui tale lavoro si svolge;
- che un ulteriore elemento di disagio è costituito dalla sproporzione retributiva fra controllori (personale regionale) e controllati (personale tenico SITAV);
- che il personale dell'ultimo turno di ogni giorno deve protrarre il proprio orario di lavoro per assistere all'operazione di conteggio biglietti;
- che, nel rispetto delle disposizioni di forfettizzazione dei proventi, non sono mai stati posti in essere controlli sui giochi americani del punto banco, tout-va e simili;
- che per quanto concerne il controllo sulle manifestazioni non esistono disposizioni circa i compiti del funzionario addetto.
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE DI CONTROLLO PRESSO LA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
Il personale regionale di controllo presso la Casa da gioco di Saint-Vincent è stato ed è regolato dalle seguenti delibere di Giunta e leggi approvate dal Consiglio regionale:
Delibere di Giunta
n. 1905 del 1.12.1948
n. 873 del 13.5.1949
n. 1945 del 10.10.1954
n. 2569 del 1.4.1959
n. 1329 del 17.11.1961
Regolamenti regionali
n. 335 del 24.11.1967
n. 294 del 30.11.1970
Leggi regionali
n. 23 del 3.8.1972
n. 18 del 7.5.1975
n. 49 del 5.11.1976
n. 39 del 6.6.1977
n. 13 del 27.3.1980
Al suddetto personale viene corrisposto lo stesso trattamento economico e giuridico dei dipendenti regionali di pari grado e qualifica, oltre alle indennità e gratifiche speciali previste dall'art. 14 del reg. n. 335/1967 e successive modificazioni.
Fra le suddette indennità esiste quella giornaliera di conteggio che con L.R. n. 39/1977 veniva definitivamente regolarizzata anche se gli importi erano corrisposti mediante prelievo dagli introiti lordi dei giochi.
Il prelievo dagli introiti lordi dei giochi è avvenuto fino al 30.6.1977 e cioè fino a quando non è stata approvata la legge n. 39 del 6.6.1977, che prevedeva la corresponsione diretta su busta paga di dette indennità nella misura di L. 165.000 mensili uguale per tutti e non più collegata come nel passato alle giornate in cui lo speciale servizio veniva prestato.
Fino all'approvazione della legge n. 39 del 6.6.1977 la suddetta "indennità di conta" veniva corrisposta dal Commissario o da un Vice commissario; gli importi corrisposti venivano comunicati dagli stessi all'ufficio personale che provvedeva ad effettuare le relative trattenute di legge (fiscali e previdenziali).
La Commissione ha appurato che tutte le delibere approvate dalla Giunta regionale dal 1.12.1948 al 17.1.1961 contenenti modifiche migliorative all'indennità di conta, non sono mai state approvate dalla Commissione di Coordinamento e, pertanto, sono state applicate per "decorrenza di termini".
La Commissione di Coordinamento ha approvato la delibera del Consiglio regionale n. 335 del 1967, dopo lo scambio di un carteggio tramite il quale l'Amministrazione regionale ha esplicitamente chiarito tutti gli aspetti che erano alla base della corresponsione dell'indennità stessa (lettera della Commissione di Coordinamento n. 4728 del 25.12.1967 e relativa risposta della Giunta regionale del 29.2.1968 prot. n. 52260/4).
La Commissione tuttavia a seguito dei mandati di cattura emessi dalla Magistratura nei confronti del Commissario, Vice Commissari e controllori, in data 6.12.1983, sia dalle audizioni degli interessati, nonchè dei rappresentanti SITAV ha accertato che oltre agli emolumenti previsti dalle leggi regionali i controllori percepivano altre erogazioni di denaro non previste dalle leggi stesse.
Ha infatti appurato anche se nell'impossibilità di verificare l'esattezza delle decorrenze e degli importi corrisposti che:
a) dall'apertura della Casa da gioco, tramite un'apposita "tabellina" in possesso degli interessati, di cui la Commissione non è riuscita ad avere copia, che però è stata acquisita dalla Magistratura, veniva corrisposta un'indennità collegata alle presenze e all'orario di lavoro, che subiva adeguamenti periodici e che oscillava ultimamente dalle 190 alle 220 mila lire mensili. Tale indennità veniva corrisposta anche ad alcune categorie di dipendenti della SITAV.
L'importo totale in base alla tabellina veniva prelevato dalla "Cagnotte" dello "Chemin de fer" e suddiviso fra i controllori regionali e i dipendenti SITAV interessati (70% ai controllori regionali e 30% ai dipendenti SITAV).
Al prelievo erano presenti: l'ispettore dello chemin de fer, un controllo Valle e un controllo d'Amministrazione della SITAV.
b) dall'ottobre 1982 inoltre, è stata corrisposta un'ulteriore somma a tutti i controllori in misura fissa. Tale somma nel tempo avrebbe raggiunto l'importo di L. 450.000 mensili e veniva globalmente prelevata dall'ultimo tavolo che chiudeva il gioco.
In merito alle suddette somme (punto b) prelevate dagli introiti di gioco, su cui sia la Giunta che il Consiglio non avevano adottato provvedimenti, i controllori interessati hanno dichiarato:
1) di aver avanzato richiesta di miglioramento del loro trattamento economico direttamente al Presidente della Giunta regionale, dopo che di fronte ad una proclamazione di uno sciopero erano stati sconfessati dalle Organizzazioni sindacali;
2) di aver trattato, tramite una loro rappresentanza, solo con il Presidente della Giunta regionale e mai con gli Assessori;
3) che i prelievi venivano autorizzati dal Presidente della Giunta e dal Commissario, dopo incontri fra le parti, ma di non conoscere il meccanismo e la procedura che veniva seguita;
4) che gli importi venivano corrisposti il 1° di ogni mese successivo a quello in cui venivano prelevati. I controllori dopo aver ricevuto l'importo, hanno firmato per un certo periodo delle ricevute che sono state sequestrate dalla Magistratura;
5) che gli importi erano giustificati dal raddoppio delle sale da gioco e quindi dal raddoppio del conteggio biglietti, nonchè dalla protrazione fino alle ore tre della chiusura dei tavoli;
6) che da parte del Presidente della Giunta era stato assunto l'impegno di regolarizzare, con apposita legge regionale, l'erogazione degli importi corrisposti "fuori busta" entro il mese di settembre 1983.
In conclusione la Commissione di indagine ha preso atto che, oltre alle L. 165.000 mensili corrisposte in cifra fissa a tutti i controllori tramite busta paga, gli stessi percepivano "illegittimamente" altri importi senza alcun provvedimento di Giunta o di Consiglio che venivano prelevati dagli introiti lordi dei giochi.
Ciò dimostra chiaramente che all'interno della Casa da Gioco esisteva l'abitudine di prelevare importi prima di procedere alla conta degli introiti e della loro suddivisione in base al riparto previsto dalla convenzione Regione/SITAV. Il controllo pertanto non è avvenuto nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge regionali.
ALTRI PROBLEMI INERENTI LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO.
In merito alla gestione della Casa da gioco, alla luce delle relazioni del Commissario, nonchè delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze sindacali del personale SITAV, la Commissione ha rilevato:
GETTONI FUORI CORSO
I gettoni fuori corso, nella misura di n. 2, venivano erogati al cliente all'atto del pagamento dell'ingresso alle sale da gioco, come azione promozionale al gioco stesso.
Detti gettoni di colore giallo avevano un valore nominale di L. 5.000 ciascuno e potevano essere giocati dal cliente ai tavoli oppure dati come mancia al personale SITAV.
Quando erano giocati a chiusura dei tavoli, il numero non costituiva certamente vincita e quindi veniva restituito al Segretariato che teneva il rendiconto dei gettoni in uscita e in rientro.
Quando invece venivano elargiti come mance, il personale che ne veniva in possesso provvedeva a cambiarli ai tavoli da gioco, con gettoni di valore che convertiva in denaro contante alla cassa. L'operazione del cambio ai tavoli avveniva prima della chiusura finale dei giochi nelle singole isole.
I gettoni fuori corso fino al mese di agosto del 1982 potevano essere giocati solo ai giochi tradizionali e quindi a quelli gestiti dalla SITAV.
Dopo tale data, a seguito di una contrattazione interna fra SITAV-SAISET e il Commissario regionale in carica, detti gettoni potevano essere accettati anche dalla SAISET.
La SAISET al termine della giornata, raccoglieva tutti i gettoni e provvedeva al cambio presso i tavoli della SITAV.
Detto prelievo che avveniva ancor prima della chiusura dei tavoli comportava un danno per la Regione anche se la SAISET considerava il ricavo del cambio come introiti di gioco.
Il Commissario Colombi, nominato in sostituzione di Manganone a seguito dell'intervento della Magistratura, sospendeva l'erogazione ai clienti dei gettoni fuori corso in data 7.12.1983.
Tale sospensione veniva confermata dal Commissario Sanchioli in data 22.12.1983.
Sull'estensione dei gettoni fuori corso alla SAISET e sul loro cambio ai tavoli SITAV c'è da registrare una presa di posizione delle rappresentanze sindacali del personale SITAV nei confronti del Prof. Masi e dello stesso Commissario Manganone, senza aver però risposte precise e definitive.
La rappresentanza sindacale nel confronto avuto con la Commissione ha richiesto il ripristino dei gettoni fuori corso da giocare solo ai tavoli SITAV.
Ciò, hanno sostenuto gli interessati, rappresenta un'opera promozionale nei confronti del cliente e nello stesso tempo tiene conto del fatto che le mance sono alla base dello stipendio mensile per alcune categorie di dipendenti.
ORFANELLI
Gli orfanelli sono le vincite non ritirate dal giocatore.
Di tali "vincite non riscosse", in base ad una apposita "tabellina parametrale" predisposta dal controllo regionale in accordo con il personale tecnico della SITAV, una percentuale, fra il 5 e il 10% dell'ammontare, rimaneva come mancia al personale tecnico, e il rimanente veniva introitato dal banco.
La Commissione comunque non è venuta in possesso della suddetta tabellina.
La Commissione ha preso atto che la consuetudine della divisione delle "vincite non riscosse" è stata sospesa il 7 dicembre u.s. dal Commissario e che occorre una definizione del problema.
POUSSETTES
Le poussettes sono le puntate non regolari effettuate dai giocatori dopo l'uscita del numero alla roulette.
Quando la poussette veniva scoperta dagli impiegati addetti al tavolo, la puntata veniva ritirata e convertita in denaro alla cassa e con l'autorizzazione del Commissario regionale accantonata alla SITAV per essere destinata dalla stessa a beneficenza e sussidi.
Dal 4.1.1984 la suddetta procedura è stata sospesa dal Commissario regionale in attesa di disposizioni da parte della Regione.
PRESTASOLDI
La Commissione ha rilevato l'esistenza di "prestasoldi" all'interno della Casa da gioco.
Alcune di queste persone avevano libero acceso nelle sale, mentre altre si installavano nella galleria e altre ancora nella hall o nelle adiacenze della Casa da gioco.
E' risultato che coloro che avevano libero accesso alle sale giochi come all'ufficio fidi della società, erano stati autorizzati.
La Commissione tuttavia non è venuta a conoscenza di chi fosse dietro a queste persone, anche se si può dedurre che l'autorizzazione veniva dai dirigenti SITAV o da altre particolari raccomandazioni.
Ciò si evidenzia dal fatto che come dichiarato dal Presidente della SITAV, Sig. Tani, ad alcuni cambisti venivano affidate pratiche di "affidamento per conoscere la consistenza economica di coloro che richiedevano il fido della casa".
Il problema dei prestasoldi più o meno è sempre esistito. Non si sono rilevate prove che anche dei dipendenti SITAV esercitassero questa professione, come non sono risultate prove di "tangenti" pagate dai prestasoldi per ottenere l'ingresso nelle sale giochi.
In tal senso la Commissione ha usato i mezzi a sua disposizione, ma dalle persone sentite non ha avuto conferma alle voci esistenti.
Gli impiegati tecnici della Casa da gioco, sentiti dalla Commissione hanno espresso un giudizio nettamente negativo sull'operato dei prestasoldi che ha nuociuto al Casinò.
MANCE
Per uso e consuetudine le mance lasciate dai clienti ai tavoli dei giochi tradizionali vengono suddivise in parti uguali fra il personale tecnico di gioco e la società che gestisce il Casinò.
La Regione pertanto è esclusa da ogni partecipazione e da ogni controllo e quindi non è in condizioni di accertare l'importo introitato dalle parti interessate a tale titolo.
In merito al monte mance dei giochi americani, la Commissione ha preso atto come dichiarato dal dr. Luigi Vegezzi, che lo stesso rappresenta il 2% degli introiti e che i proventi a tale titolo di parte societaria (50%) sono stati di L. 138.847.000 nell'anno 1982 e di L. 285.000.604 nell'anno 1983.
CONTEGGIO BIGLIETTI
La Commissione ha accertato che il conteggio dei biglietti per lungo tempo era stato effettuato contestualmente con quello dei gettoni alla chiusura dei giochi.
Al conteggio era incaricato il personale del controllo regionale e quello SITAV, (croupiers e controlli di amministrazione).
Successivamente il conteggio avveniva il mattino seguente con personale esterno alla Casa da Gioco, in quanto dopo una vertenza sindacale i croupiers erano stati esonerati da tale servizio.
Attualmente, da quando è stato ripristinato il cambio dei biglietti ai tavoli da gioco, il conteggio è ritornato ad essere contestuale alla chiusura dei giochi.
BIGLIETTI DI INGRESSO ALLE SALE DA GIOCO
La Commissione in occasione di una visita alla casa da gioco di Saint-Vincent, effettuata in data 14.1.1984, si rese conto che pur essendo il prezzo del biglietto di ingresso di L. 10.000 soltanto 5.000 lire venivano suddivise fra Regione e SITAV in base alla percentuale contrattuale, mentre le altre lire 5.000 venivano incamerate totalmente dalla SITAV.
Poichè tale sistema contrastava con quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del contratto Regione/SITAV (in base ai quali i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere ripartiti in base alle percentuali contrattuali e qualsiasi variazione a prezzi di ingresso deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione) la Commissione chiese al Commissario regionale di effettuare una ricerca sull'argomento.
La relazione del Commissario regionale, trasmessa dalla Commissione in data 15.3.1984, permise di appurare che l'ammontare del biglietto di ingresso nonchè i criteri di ripartizione dei proventi erano stati concordati nel dicembre 1981 fra il Presidente della Giunta regionale Mario Andrione e il Procuratore generale della SITAV, Bruno Masi, e adottati a partire dal 1.1.1982. In base a tale accordo 5.000 lire (su cui gravava un'imposta del 33,50%) erano considerate per l'ingresso vero e proprio alle sale da gioco ripartite fra Regione e SITAV, le altre 5.000 lire (su cui gravava un'imposta del 2,50%) erano invece imputate ad una mostra d'arte collocata nell'ingresso alle sale da gioco e venivano incamerate interamente dalla SITAV.
Il problema è stato successivamente affrontato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 20-21 marzo 1984 con deliberazione n. 445/VIII assunta il 20.3.1984. Il Consiglio regionale fissando in lire 10.000 (diecimila) il biglietto di ingresso a decorrere dal 20.3.1984 ha annullato la quota di lire 5.000 che veniva trattenuta dalla SITAV per l'ingresso alla Mostra d'Arte permanente allestita nella sala di accesso alle sale giochi.
Dal 20.3.1984, il ricavato dei biglietti di ingresso viene quindi suddiviso interamente fra Regione e SITAV secondo le modalità stabilite dal vigente contratto.
BIGLIETTI OMAGGIO
A seguito della relazione del Commissario regionale del 10.2.1984 - prot. n. 90 - la Commissione ha rilevato che l'erogazione dei biglietti omaggio non è regolamentata in modo da evitare, come accaduto, arbitri di qualsiasi genere.
Nel concludere questa relazione, devo far presente che nonostante il mandato ricevuto, la Commissione non ha affrontato l'esame di eventuali forme diverse di gestione dell'attività della Casa da gioco. La Commissione è comunque disponibile ad affrontare anche questo argomento, ed esprimere un parere alla luce di quanto ha verificato ed accertato, anche se in diverse occasioni all'interno ed all'esterno di questo Consiglio, alcune forze politiche hanno già dichiarato e fatto conoscere le loro posizioni e scelte politiche.
Intendo inoltre richiamare l'attenzione di tutti voi sul fatto, anche se noto, che nel corso del lavoro svolto dalla Commissione e quindi alla luce delle verifiche e accertamenti effettuati, questo Consiglio su proposta della Giunta ha già assunto importanti provvedimenti. Detti provvedimenti, già ricordati nella relazione, riguardano il recupero di quanto la SITAV aveva trattenuto dal 1° maggio 1982 al 30 novembre 1983, i versamenti decadali che devono avvenire entro e non oltre il 10° giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade, la suddivisione della quota di L. 5.000 del biglietto di ingresso trattenuta come dicevo prima dalla SITAV per la mostra d'arte che ora viene suddivisa tra Regione e SITAV come previsto da contratto. E' stato provveduto all'allontanamento dei prestasoldi dai locali della Casa da gioco, al ripristino del conteggio biglietti alla chiusura dei giochi, alla sospensione dei gettoni fuori corso, a richiedere alla SITAV il pagamento della soprattassa dell'1% al giorno sulle somme trattenute e versate entro il 6.4.1984 a seguito della messa in mora della società come previsto dalla convenzione.
Certamente altri e importanti sono i provvedimenti da assumere a seguito di quanto è emerso dai lavori della Commissione, per cui penso che la Giunta stia studiando e verificando altre proposte da presentare a questo Consiglio in tempi brevi. Tuttavia come Commissione siamo disponibili a svolgere il nostro mandato fino in fondo, in collaborazione con la Giunta e il Consiglio regionale, ad indicare qualora ci venga richiesto, nostre proposte e osservazioni.
Comunque, anche se si ferma a questa relazione, credo che il lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi sia stato notevole e di grande importanza, in quanto ha permesso di fare chiarezza su tutta la vicenda e ha dato e darà la possibilità all'Amministrazione regionale nel suo insieme di assumere i provvedimenti che si rendono necessari.
Permettetemi alla fine che ringrazi pubblicamente i colleghi della Commissione per la collaborazione che mi hanno dato, nonchè i funzionari e il personale della Presidenza del Consiglio, che con il loro impegno e lavoro hanno facilitato il mio compito di Presidente, come quello di tutti i Commissari. Grazie.
PRESIDENTE: Signori Consiglieri, come da accordi, con la lettura della relazione del Presidente della Commissione il Consiglio viene sospeso ed è riconvocato per domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.
La seduta termina alle ore 19,57.
