Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 559 del 14 maggio 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 559/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE APPROVATE CON LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V. ): La loi est assez claire: il s'agit de modifier l'art. 4 de la loi 1978, n° 1, là où on prévoit la possibilité d'embaucher aussi des saisonniers pour les travaux en archéologie.

Avec cette modification de la loi ce sera possible de faire des travaux que la Junte et le Conseil même retiennent nécessaires.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Nel secondo comma dell'art. 4 della L.R. 9.2.1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l'assunzione di personale operaio a paga oraria per l'esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari e per l'esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti".

PRESIDENTE: Comunico che la Commissione Paritetica aveva proposto un emendamento che è stato fatto proprio dalla I Commissione, che prevede all'art. 1, al punto b), dopo le parole "agrari e" l'aggiunta delle seguenti parole: "limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi,".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 1 nel testo così emendato:

Art. 1

Nel secondo comma dell'art. 4 della L.R. 9.2.1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'assunzione di personale operaio a paga oraria per l'esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari e, limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi, per l'esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 22

Votanti 22

Maggioranza 18

Favorevoli 22

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 24

Votanti 24

Favorevoli 24

Il Consiglio approva all'unanimità