Oggetto del Consiglio n. 531 del 26 aprile 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 531/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO, PER L'ESERCIZIO 1984, DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961, N. 2, CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI E ALTRE OPERE ALPINE)".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.
BORBEY (D.C.): Il finanziamento per l'esercizio 1984 del disegno di legge in esame è di Lire 800.000.000. Abbiamo richieste maggiori ma riteniamo che essendo le richieste sempre superiori ai lavori eseguiti, con 800.000.000 di lire dovremmo soddisfare, in linea di massima, le richieste fatte.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Articolo 1
Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine)" è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984, la spesa di Lire 800.000.000.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento"), allegato n. 8 - settore 2 - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento),
Lire 800.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37350 - Contributi e sussidi a enti e privati per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.
L.R. 10 gennaio 1961, n. 2 L.R. 9 maggio 1963, n. 11
Lire 800.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Maggioranza: 18
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Se non ci sono dichiarazioni di voto il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
