Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 530 del 26 aprile 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 530/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1978, N. 22 CONCERNENTE L'ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ALBERGATORI DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): L'allegato disegno di legge ripropone sostanzialmente il disegno di legge del 16 giugno 1978, con il quale viene stabilita l'adesione della Regione al Consorzio fidi tra gli albergatori. Possiamo dire che l'unica diversità è che è stata eliminata rispetto alla precedente impostazione, la divisione degli importi di contributo a breve termine e a medio termine (50 milioni a breve termine e 75 milioni a medio termine). Inoltre i 75 milioni, come massimale a medio termine, sono stati portati a 100 milioni. La legge, da 200 milioni, passa ad un finanziamento stabilito a 345 milioni. Se però non verranno usufruiti tutti i 345 milioni si potrà fare il trasferimento all'esercizio successivo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola passiamo ora alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ARTICOLO 1

La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, al quale aderisce, ai sensi della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, un contributo annuale per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, fino ad un massimo di lire 345 milioni all'anno.

Per lo stesso periodo la Regione è autorizzata a rinnovare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 2 della predetta legge.

PRESIDENTE: Metto n approvazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

ARTICOLO 2

Le decisioni relative all'attuazione della presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale preposto al settore turismo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

ARTICOLO 3

Il contributo di cui all'art. 1 è destinato ai seguenti fini:

a) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per affidamenti a breve termine da concedersi alle aziende alberghiere aderenti;

b) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per finanziamenti a medio termine - di norma quinquennali da concedersi alle aziende alberghiere aderenti per operazioni di acquisto, sistemazione o ammodernamento debitamente documentate e inerenti le aziende medesime.

Le modalità di ripartizione del contributo regionale tra i due impieghi sopra specificati sono deliberate dal Consorzio.

Le somme versate dalla Regione non utilizzate entro l'anno di competenza vengono automaticamente portate in disponibilità per l'esercizio successivo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

ARTICOLO 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350.000.000 sino al 1986; graverà quanto a lire 345.000.000 sul capitolo 37850 e quanto a lire 5.000.000 sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese di investimento (Allegato n. 8 Settore II - Sviluppo economico) del bilancio per l'esercizio in corso;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.13 Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra alberghiere - del bilancio pluriennale 1984/1986.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento".

Lit. 350.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 37850 "Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori ".

Lit. 345.000.000

Cap. 51000 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L.R. 1.4.75, n. 7".

Lit. 5.000.000

Nell'allegato n. 9 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 è aggiunto quanto segue:

L.R. n. "Garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione il complesso della legge con votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, la Presidenza vorrebbe chiedere se ci sono dei Consiglieri che intendono prendere la parola e discutere il disegno di legge n. 53 iscritto all'oggetto n. 43.

Se il Consiglio è d'accordo, l'Assessore Borbey chiede di procedere all'esame di questa legge che è composta da 3 articoli e poi chiudere i lavori.