Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 444 del 20 marzo 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 444/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per l'illustrazione del disegno di legge, il Presidente della Giunta regionale Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Selon les accords pris avec les représentants des différents groupes et mouvements et à la suite des accords obtenus par la Commission chargée d'examiner l'affaire Casino, on est arrivé à ce projet de loi qui prévoit d'augmenter la subvention actuelle (qui est dans la mesure du 33%) aux dépendants de l'Administration régionale suspendus de leur charge. Comme je disais, c'est un accord sur lequel tous les groupes se sont déclarés disponibles.

En tenant compte du fait qu'il y avait la possibilité de présenter ce projet de loi, on a eu la disponibilité de la part du Bureau du Personnel d'apporter des modifications liées à des nécessités concrètes. En effet il y a toute une série de concours à faire et il faut avoir la possibilité de donner aux dépendants de l'Administration régionale certaines charges qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu leur être confiées. Je pense que la relation est assez claire; il y a les avis des différentes Commissions et surtout les explications motivées à propos de l'emploi du personnel des niveaux inférieurs pour certaines charges.

Je pense que sur ce projet de loi tout le monde pourra être d'accord, en tenant compte aussi de l'urgence de cette disposition, qui a été soulignée pendant la séance qu'on a eu avec les différents contrôleurs.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): In linea di massima sono favorevole a questa proposta di legge, anche perché è molto importante l'adeguamento da parte della Regione agli organi statali.

Io presento un emendamento che sostituisce il 3° comma dell'art. 2 con il seguente:

"In caso di sostituzione, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti, di qualifica o di livello superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata ad 1/5 dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è consentito l'incarico".

Invece il 3° comma dell'art. 2 presentato citava che l'indennità veniva corrisposta dopo il terzo mese dall'incarico. Io ritengo che il personale che svolge delle mansioni di una qualifica superiore, abbia diritto a questa indennità dal momento in cui assume il nuovo incarico. Ufficializzo, quindi, questo emendamento e lo porterò alla Presidenza del Consiglio in sostituzione del 3° comma dell'art. 2.

PRESIDENTE: Informo il Consigliere Baldassarre che il suo emendamento è già stato recepito dalla Commissione, quindi è già in possesso della Presidenza del Consiglio e dei Consiglieri.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Il nostro gruppo è in linea di massima favorevole a questo disegno di legge. Già in sede di Commissione d'inchiesta per la Casa da Gioco avevamo ritenuto che la normativa riguardante i dipendenti oggetto di procedimento giudiziario, dovesse essere adeguata a quella valida per i dipendenti dello Stato.

Nel merito degli articoli vorremmo un chiarimento dal Presidente della Giunta. Con l'articolo n. 3 si ritorna alla normativa precedente, perché le graduatorie vengono considerate valide per un anno e possono essere chiamati in servizio gli idonei, senza alcun limite. La normativa dell'art. n. 16 della legge n. 32, permetteva invece di chiamare in servizio soltanto un numero di idonei pari a quello dei posti messi a concorso. Ora, visto che ci sono delle riserve da parte del personale, vorremmo sapere se sono state superate e se questo meccanismo vale solo per i concorsi che si faranno da oggi in poi o se vale anche per le graduatorie dei concorsi già espletati.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Noi avevamo formulato un emendamento, che ripresentiamo in aula, e che ci sembra più chiaro rispetto alla formulazione del primo comma dell'art. 2 così come è formulato nel disegno di legge. L'emendamento è stato inserito nella bozza e lo sottoponiamo all'attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale ricordando ai Consiglieri che non possono più essere presentati emendamenti. Cedo la parola al Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Pour ce qui concerne les amendements, vu qu'on n'a pas discuté avec les représentants du Personnel et vu l'article 3, on revient à la vieille loi. On a précisé que c'était à cause du fait que, jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire tous les concours. Cette attitude doit être valable dès maintenant, donc aussi pour les concours qui ont déjà été faits, car les représentants du Bureau du Personnel nous ont expliqué que c'est depuis un an qu'il y a du personnel qui va en retraite et, pour cette raison, on est en train de faire des concours. On sait que pour faire les concours, il est nécessaire une période d'organisation de six mois, environ, alors il serait pratiquement impossible d'avoir toujours en service tout le personnel prévu.

C'est justement à cause de cette situation que, pendant une année, on aura la nécessité d'employer, surtout au cinquième niveau, personnel qui doit taper à la machine et pour les autres niveaux on prendra des décisions analogues. C'est une exigence qui a été présentée par le Bureau du Personnel. Nous pensons que, en tenant compte que elle n'est valable que pour une année, à la fin de cette année, comme le Conseiller Mafrica sait, on n'aura plus la possibilité d'employer le personnel qui se trouve dans la liste des concours précédents. Toujours à propos des amendements, j'ai vu les différents propositions pour l'article 2: les amendements présentés par les Conseillers Torrione et De Grandis peuvent être acceptés; au contraire, pour les amendements qui ont été prévus et présentés par le Conseiller Baldassarre, je tiens à souligner que, si c'est vrai que pendant les premiers deux mois on ne prévoit pas une intervention financière, pour les nouvelles charges on doit considérer que cette attitude est correcte, parce que ça dépend du fait que l'employé qui a cette charge supérieure soit ou non à même de l'occuper. Alors, si ensuite, par exemple à la suite des concours, l'employé occupera encore cette charge, il y aura un titre de mérite pour lui. Selon les représentants du personnel cela serait suffisant. C'est à cause de ça que je pense ne pas accepter cette observation; au contraire, pour les deux points que j'ai soulignés, je suis d'accord de les accepter comme modification de l'article 2.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, all'art 1 alla 3 riga c'è un errore di battitura, infatti c'è scritto: "come modificato dall'art. 7 della legge regionale 10 novembre 1966", si tratta invece dell'art. 1.

Do ora lettura dell'articolo 1, con la correzione testè precisata:

ART. 1

I punti 2) e 3) dell'art. 88, primo comma, della l.r. 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 1966, n. 13, sono rispettivamente, così modificati:

"2j da due Consiglieri, membri effettivi, di cui uno della minoranza consiliare, e da due Consiglieri, membri supplenti, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;

3) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale della Regione o da un altro dirigente regionale, oppure da un Segretario Generale o Vice Segretario Generale o dirigente di altra Regione o di Provincia;"

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do ora lettura dell'articolo 2.

ART. 2

L'articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1981, n. 68, è così ulteriormente modificato:

"Le supplenze del personale e le reggenze di posti di ruolo, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate a personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo.

L'incarico di supplenza o reggenza può essere affidato esclusivamente a personale di pari livello o qualifica oppure appartenente alla qualifica immediatamente inferiore o alla fascia che comprende il livello immediatamente inferiore rispetto al posto cui si riferisce l'incarico. L'incarico per posti di vi ce-dirigente può essere affidato a personale inquadrato nella terza fascia funzionale.

Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, se costituito.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurate ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l'incarico.

L'indennità mensile d'incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell'indennità di cessazione del servizio ed in qualsiasi al tra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa.

I compensi per lavoro straordinario so no corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito."

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'art. 2. Ha chiesto la parola il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Dopo l'intervento del Presidente della Giunta, credo che non abbia più validità mantenere l'emendamento proposto al 3° comma dell'art. 2, pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE: Prendiamo atto che l'emendamento del Consigliere Baldassarre è ritirato. Qualcuno chiede la parola?

Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (N.S.): Io ho presentato in Commissione un emendamento all'art. 2 che riguarda la questione delle "reggenze". Si tratta di una nota che può avere aspetti dolenti, nel senso che, se può essere necessario per dei periodi brevi prevedere delle reggenze, è però opportuno evitare che queste abbiano durata estremamente lunga, perché altrimenti si vanificano le norme regolamentari, non si fanno i concorsi e si possono verificare anche degli abusi. Propongo quindi di inserire il seguente ultimo comma all'art. 2:

"L'incarico di reggenza non può avere una durata superiore agli otto mesi e non può essere rinnovato".

Questo darebbe il tempo all'Amministrazione di bandire i concorsi per i posti vacanti, e non si creerebbero così disservizi e situazioni che possono avere anche carattere di abuso. Credo che questo emendamento sia abbastanza semplice e che possa anche essere accettato.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Tout en partageant les préoccupations de Monsieur Riccarand, je dois dire qu'il pourra constater en se renseignant à niveau de bureau, que tous les concours qu'on a eu la possibilité de faire sont en train d'être exécutés. Donc, il n'y a pas le risque de donner des charges qui durent des années, s'il y a la possibilité matérielle de faire les concours.

Ce sont là les assurances qu'on a eu de la part des responsables du Bureau du Personnel, et Monsieur Riccarand peut très bien aller interroger ou aller constater la véracité de mes affirmations. On n'a jamais cherché à renvoyer les concours qu'on pouvait faire. Je pense alors qu'en tenant compte de ça, il est impossible d'accepter sa proposition car, en disant huit mois ou neuf, il risquerait pour un seul mois de créer à nouveau une situation difficile à gérer à niveau d'Administration Publique. Si on tient compte des déclarations qu'on a eu jusqu'à present, je pense qu'il est inutile de mettre cette note qui fixe la durée de huit mois pour la charge dont il est question. C'est une confiance qu'on doit avoir, en considérant les compétences révélées et les nécessités que nous avons.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Torrione all'art. 2 che recita:

Il primo comma è sostituito dal seguente: "Le supplenze del personale e le reggenze di posti di ruolo in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza di posti, sono affidate a personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo. L'incarico di supplenza o reggenza può essere affidato esclusivamente a personale appartenente alla stessa qualifica o fascia retributiva o a quella immediatamente inferiore".

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva.

Si dà atto che dalle ore 16,59 presiede il Presidente Bondaz.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 2 presentato dal Vice Presidente De Grandis che recita:

Il secondo periodo del 1° comma è completato con le seguenti parole: "Perché il personale stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per il posto per il quale l'incarico è conferito".

Qualcuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto ora in votazione l'emendamento all'art. 2 presentato dal Consigliere Riccarand che recita:

Dopo il 2° comma è inserito il seguente nuovo comma:

"L'incarico di reggenza non può avere una durata superiore agli otto mesi e non può essere rinnovato".

Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 19

Favorevoli: 1

Contrari: 18

Astenuti: 10 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione.)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Do ora lettura dell'articolo 2 emendato:

ART. 2

L'art 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1981, n. 68, è così ulteriormente modificato:

"Le supplenze del personale e le reggenze di posti di ruolo, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate a personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo.

L'incarico di supplenza o reggenza può essere affidato esclusivamente a personale appartenente alla stessa qualifica o fascia retributiva o a quella immediatamente inferiore, purché il personale stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per il posto per il quale l'incarico è conferito.

Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, se costituito.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l'incarico.

L'indennità mensile d'incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell'indennità di cessazione del servizio ed in qualsiasi altra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 2 così emendato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Riccarand e Tonino)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3

L'art. 16 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 28

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4

Il terzo comma dell'art. 160 e il quarto comma dell'art. 161 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 sono sostituiti dal seguente nuovo comma:

"All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà degli emolumenti, con esclusione di quelli corrisposti in relazione all'effettiva presenza in servizio, oltre gli assegni per carichi di famiglia se dovuti".

Al quinto comma, sesto rigo, dell'art. 161 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 sono soppresse le parole "... alla di lui famiglia...".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 4.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5, relativo alla dichiarazione d'urgenza:

ART. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 5.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 18

Favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: L'articolo 5 è approvato con la maggioranza prescritta dall'articolo 31 - III comma - dello Statuto.

Procediamo alla votazione segreta sul disegno di legge n. 49 all'ordine del giorno.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva.