Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 408 del 8 marzo 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 408/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE NELL'INTERESSE DI ENTI LOCALI".

PRESIDENTE: Poiché la discussione generale si è esaurita durante la trattazione dell'oggetto precedente, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

(Piano triennale di finanziamento -

Modalità dell'intervento)

1) Per favorire, nell'ambito regionale, una più incisiva azione degli enti locali, la Regione interviene, per il triennio 1984/85/86, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali stessi.

2) I finanziamenti di cui al 1° comma sono utilizzati dagli enti locali per. far fronte alle spese necessarie per la realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo art. 2.

3) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 82.500 milioni ripartiti in ragione di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1984, lire 27.500 per l'esercizio 1985 e lire 30.000 per l'esercizio 1986.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2

(Opere finanziabili)

1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti;

c) fognature ed impianti di depurazione delle acque;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) opere destinate ad istituzioni culturali ed ad attività sociali (artistiche, culturali, ricreative e del tempo libero);

g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al 1° comma;

i) cimiteri;

l) attrezzature antincendi e per la protezione civile;

m) orologi pubblici;

n) acquisto di mezzi meccanici.

2) Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto degli immobili necessari per la costruzione o l'ampliamento delle opere previste al comma precedente.

3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

PRESIDENTE: All'art. 2 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand: aggiungere al ° comma "o) edilizia economico - popolare".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

RICCARAND - (N.S.): Ho sentito le motivazioni addotte dal Presidente della Giunta per non accettare questo emendamento e sinceramente non le ritengo valide.

Il Presidente dice che non si può inserire questa nuova voce in bilancio perché c'è già un capitolo che permette alla Regione di acquistare degli immobili, anche su segnalazione dei Comuni, e poi cederli ai Comuni stessi. Però il fatto che il Comune intervenga per conto suo, utilizzando i fondi di questa legge, non impedisce alla Regione di intervenire, come già avviene ad esempio nel campo dell'acquedotto e delle strade.

Non riesco a capire per quale motivo non si voglia inserire questo punto, che resta una facoltà del Comune.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 9

Contrari: 15

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: All'art. 2 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Torrione: aggiungere "p) Attrezzature per cantieri" ed "q) Arredamenti per edifici pubblici di nuova costruzione".

Essendo stato respinto il punto o), i punti p) e q) diventano rispettivamente o) e p).

Metto in approvazione l'emendamento testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 nel testo emendato:

ART. 2

(Opere finanziabili)

1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti;

c) fognature ed impianti di depurazione delle acque;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) opere destinate ad istituzioni culturali ed ad attività sociali (artistiche, culturali, ricreative e del tempo libero);

g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al 1° comma;

i) cimiteri;

l) attrezzature antincendi e per la protezione civile;

m) orologi pubblici;

n) acquisto di mezzi meccanici;

o) attrezzature per cantiere;

p) arredamento per edifici pubblici di nuova costruzione.

2) Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto degli immobili necessari per la costruzione o l'ampliamento delle opere previste al comma precedente.

3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Riccarand, Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3

(Criteri di suddivisione del fondo)

1) La Giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun comune adottando i seguenti criteri:

1° 30% in parti uguali fra tutti i comuni;

40% in base alla superficie con la riduzione dei terreni sterili (alta quota) e con i seguenti limiti:

20 kmq fino a 300 abitanti

25 " da 301 a 400 "

30 " da 401 a 500 35 " da 501 a 600 40 " da 601 a 700 45 " da 701 a 800

50 " da 801 a 900 "

55 " da 901 a 1000 "

60 " da 1001 a 1100 "

65 " da 1101 a 1200 "

70 " oltre i 1201

3° 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal servizio vigilanza anagrafica della Regione al 31 dicembre dell'anno precedente quello interessato dal piano.

2) I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono validi per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

3) Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4

(Approvazione dei progetti)

1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo regionale utilizzato e l'eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

2) Qualora per le opere di cui al 1° comma sia prevista l'utilizzazione

di finanziamenti regionali di importo superiore a lire 300 milioni, l'organo regionale di controllo deve richiedere il parere tecnico della Commissione regionale esame e progetti di cui al successivo art. 5.

3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

4) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

5) Per le opere di cui al 1° comma del presente articolo il parere della Commissione sostituisce il parere del comitato regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso b) del penultimo comma dell'art. 18 della L.R. 15.6.1978, n. 14 come modificato dall'art. 6 della L.R. 9.6.1981, n. 32.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5

(Commissione regionale esame progetti)

1) La Commissione regionale esame progetti è costituita con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

- il dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo sostituto, con funzione di Presidente;

- il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

- il dirigente dell'Assessorato alle Finanze o suo sostituto.

2) La commissione è integrata da:

- il sovraintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;

- un funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario;

- un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore per l'esame di opere di interesse agricolo.

3) Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da segretario.

PRESIDENTE: All'art. 5 vi è l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta per cui alla fine dell'art. 5 viene aggiunto un nuovo comma che recita: "La stessa commissione, opportunamente integrata dal dirigente del servizio n. 1 dell'U.S.L. o da un suo sostituto, esprime anche il parere su tutti i progetti di edifici pubblici che le vengano trasmessi per l'esame, unitamente alle deliberazioni di approvazione, a cura della Commissione regionale di controllo".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

ART. 5

(Commissione regionale esame progetti)

1) La Commissione regionale esame progetti è costituita con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

- il dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo sostituto, con funzione di Presidente;

- il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

- il dirigente dell'Assessorato alle Finanze o suo sostituto.

2) La commissione è integrata dal sovraintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;

- un funzionario dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario;

- un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore per l'esame di opere di interesse agricolo.

3) Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da segretario.

4) La stessa commissione, opportunamente integrata dal dirigente del servizio n. 1 dell'U.S.L. o da un suo sostituto, esprime anche il parere su tutti i progetti di edifici pubblici che le vengano trasmessi per l'esame, unitamente alle deliberazioni di approvazione, a cura della Commissione regionale di controllo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

ART. 6

(Affidamento dei lavori a terzi)

1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può, a specifica richiesta dei Comuni interessati, essere curata direttamente dalla Regione che provvederà all'appalto e conduzione delle opere.

2) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che possiedano i requisiti necessari.

3) In questo caso la Regione tratterrà dal contributo annuale assegnato l'importo dell'opera o lo trasferirà all'ente esecutore secondo modalità da definirsi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7

(Concessione del contributo -Anticipazione)

1) Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del 1° comma dell'art. 4 l'Assessore ai Lavori Pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'Ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

2) Un ulteriore 40% del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

3) Qualora un Comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Regione con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro Comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

4) Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in un'unica soluzione su richiesta del Comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il Comune si impegna al relativo acquisto.

5) I decreti dell'Assessore ai Lavori Pubblici devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'Ente beneficiario.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8

(Appalto dei lavori)

1) Le imprese che eseguono i lavori finanziari con la presente legge come pure altri lavori pubblici di interesse regionale, devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57 o all'Albo delle imprese artigiane della Valle d'Aosta, tenuto inoltre conto delle norme previste dalla legge n. 646 del 13.9.1982.

2) Qualora si siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono essere eseguiti in economia.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9

(Obbligo del rendiconto)

1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

2) Con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici si provvederà di conseguenza alla liquidazione del residuo 10% a saldo del contributo regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10

ART. 10

(Accesso al credito)

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla L.R. 25.8.1980, n. 38, interventi regionali per favorire l'accesso al credito della cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11

ART. 11

(Interventi diretti della Regione)

1) La Regione sulla base di un suo programma di lavori, approvato dal Consiglio regionale, può intervenire direttamente per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall'Amministrazione regionale.

2) La Regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi in misura non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50% possono essere concessi qualora il Comune o il consorzio di Comuni interessato partecipi al finanziamento dell'opera con almeno il 20%.

3) I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

4) Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi per gli anni 1985 e 1986.

Per l'anno 1984 sono confermati gli stanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 18.1.1984, n. 2, recante finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e del pluriennale 1984-1986 (legge finanziaria per gli esercizi 1984-1986).

PRESIDENTE: All'art. 11 c'è un emendamento presentato dai Consiglieri Baldassarre e Riccarand: sopprimere i commi 2-3-4.

Lo metto in votazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 10

Contrari: 16

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 11 nel testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 23

Favorevoli: 16

Astenuti: 3 (Breuvé, Pascale e Torrione)

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12

(Norme finanziarie)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22701 (Contributi ai Comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni 1985 e 1986.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede:

- per l'anno 1984 mediante prelievo della somma di lire 25.000.000.000 dal cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese di investimento" (Allegato n. 8 - interventi a carattere generale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 57.500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1.1.. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1984/1986.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il. Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13

(Variazioni al bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento:

cap. 22701 "Contributi ai Comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse" £ 25.000.000.000

- Variazione in diminuzione:

cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento" £ 25.000.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta;

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Maggioranza: 18

Favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

RICCARAND - (N.S): Per dichiarazione di voto sull'insieme del d.l., dichiaro l'astensione del nostro Gruppo perché i due emendamenti che erano stati proposti non sono stati accettati.

Quindi, pur rimanendo il giudizio fondamentalmente positivo sul d.l., ci sono molti aspetti sia per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, sia sul mancato inserimento di alcuni principi che avevamo richiesto di inserire, che ci inducono ad un atteggiamento di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

BALDASSARRE - (P.S.D.I.): Pur rimanendo alquanto favorevole sul complesso della legge, la proposta di sospensione dell'art. 11 dei commi 2-3-4 non è stata accettata per cui come Gruppo mi astengo sul complesso della legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 24

Astenuti: 2 (Baldassarre, Riccarand)

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Il Consiglio approva