Oggetto del Consiglio n. 327 del 11 giugno 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 327/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1976, N. 43, CONCERNENTE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEFROPATIE, PER L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI E L'ESERCIZIO DELLA DIALISI DOMICILIARE ED EXTRAOSPEDALIERA".
Presidente - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (UV) - Si tratta di dire finalmente, secondo il famoso motto "finalmente", che dopo molte discussioni stanno per essere terminati i lavori del reparto di dialisi e con questa legge si stabilisce la parte principale, cioè l'organo del futuro reparto di dialisi che speriamo cominci a funzionare bene; e d'altra parte si stabiliscono le nuove norme anche in relazione ai progressi che sono stati fatti per la dialisi domiciliare e per la minore ospitalizzazione possibile dei nefropatici.
Presidente - Prima di aprire la discussione generale ricordo che esiste il parere favorevole della Commissione competente per la sicurezza sociale e dell'Assessorato alle Finanze.
È iscritto a parlare il Vice Presidente Mappelli.
Ne ha facoltà.
Mappelli (DC) - Non posso che felicitarmi con la Giunta per aver affrontato e risolto un problema umano così delicato e finalmente anche perché ci sono dei problemi che si innestano su questo tipo di intervento sanitario e mi spiego. Anche le altre regioni hanno i loro problemi e diventava sempre più difficile mettere a disposizione gli strumenti necessari per la dialisi ai nostri nefropatici in Valle d'Aosta. Pertanto mi sento, con serena e fraterna amicizia, di poter dire: avete affrontato un problema che era in ritardo su certi interventi sanitari ed ha trovato la sua giusta soluzione e me ne compiaccio.
Presidente - Altri chiedono la parola? Passiamo quindi all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Alle norme concernenti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare od extraospedaliera, approvate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 modificata ed integrata dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
1) l'art. 2, è così modificato: "In conformità alle indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, tenuto conto delle esigenze cliniche, psicologiche e socio-lavorative dei soggetti nefropatici residenti in Valle d'Aosta nonché ai fini di cui al successivo articolo 3, nei presidi dell'unità sanitaria locale possono essere costituite unità-dialisi che si avvalgono di personale sanitario operante nell'ambito del presidio, debitamente addestrato. Tali unità dialitiche operano sulla base degli schemi di trattamento predisposti dall'unità operativa di nefrologia e dialisi di cui alla presente legge, in costante collegamento con detta unità".
2) l'art. 7 è sostituito dal seguente nuovo articolo: "È costituito presso l'ospedale generale regionale di Aosta il servizio di nefrologia e dialisi. Tale servizio è l'unità operativa che nell'ambito della organizzazione e funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, svolge compiti per la prevenzione, accertamento e cura delle nefropatie e per il trattamento dialitico dei pazienti degenti, ambulatoriali, domiciliari, acuti o cronici.
Sino all'approvazione della pianta organica della unità sanitaria locale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 il servizio si avvale del personale di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo le esigenze connesse all'espletamento dei compiti attribuiti".
3) l'art. 7/bis è così modificato: "al primo e secondo comma la parola 'sezione' è sostituita dalla dizione 'unità operativa'";
al secondo comma, punto 1), la dizione "al coordinamento degli interventi" è sostituita con "ai compiti";
al secondo comma, punto 7, dopo la parola "domiciliari" è aggiunta la dizione "secondo l'organizzazione e funzionamento del distretto interessato ed in collaborazione con il relativo personale competente".
4) - l'art. 7/ter è soppresso.
Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 1.
Metto in approvazione l'art. 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti: 26
Maggioranza: 14
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciali ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 2.
Metto in approvazione l'art. 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'allegato alla legge regionale n. 283.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE N. 283 CONCERNENTE: "ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1976, N. 43 CONCERNENTE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEFROPATIE, PER L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI E L'ESERCIZIO DELLA DIALISI DOMICILIARE E EXTRAOSPEDALIERA".
- 1 primario (specialista in nefrologia e dialisi)
2 aiuti
3 assistenti
- 1 capo sala o operatore professionale coordinatore
16 infermieri professionisti o operatori professionali collaboratori.
(In sede di prima costituzione del servizio un terzo dei posti di infermiere professionale possono essere ricoperti con il personale in possesso del titolo di infermiere generico in corso di riqualificazione professionale ai sensi della legge n. 243/1980)
- 1 aggiunto o assistente amministrativo
- 1 perito elettronico o assistente tecnico
- 1 operaio ad alta specializzazione tecnologica - elettricista (4^ livello) o operatore tecnico
- 6 ausiliari o agenti tecnici.
Presidente - Nessuno chiede la parola sull'allegato alla legge regionale n. 283.
Metto in approvazione l'allegato.
Esito della votazione:
Presenti, votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva l'allegato.
Presidente - Nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Se non vi sono richieste in tal senso, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, e del relativo allegato.
Votazione segreta
Esito della votazione:
Presenti, votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente - La seduta è tolta. Il Consiglio sarà convocato a domicilio e come d'accordo con la Conferenza dei Capi Gruppo per il 29 giugno.
La seduta termina alle ore 18,41.
