Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 326 del 11 giugno 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 326/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PREVISTE DALLE LEGGI 30 MARZO 1971, N. 118, 26 MAGGIO 1970, N. 381 E 27 MAGGIO 1970, N. 382".

Presidente - Colleghi Consiglieri, anche per questo disegno di legge vi è il parere favorevole dell'Assessorato, il parere unanime della competente Commissione.

La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Si tratta semplicemente di progetti di legge con i quali vengono razionalizzati i differenti compensi per commissioni sanitarie esistenti e vengono portati tutti allo stesso livello.

Presidente - È aperta la discussione. Ci sono chiarimenti, interrogazioni?

Poiché nessuno prende la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1.

Art. 1

Ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382 per l'accertamento, rispettivamente dell'invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, salvo le esclusioni previste dalle leggi, è corrisposto con decorrenza dal 1 gennaio 1981 un gettone di presenza di lire 10.000 lorde per seduta nonché un compenso lordo di lire 1.000 per ogni soggetto visitato.

Ai componenti delle commissioni sanitarie predette, non aventi l'abituale domicilio nel comune sede della commissione, è corrisposta una indennità di accesso per chilometro percorso, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 1.

Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, come modificato dalla legge 12 dicembre 1975. n. 43, è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato.

Presidente - Nessuno chiede la parola sull'art. 2.

Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire dodici milioni, si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in votazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Se non vi sono richieste in tal senso, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo quindi all'esame dell'oggetto iscritto al n. 22 dell'ordine del giorno.