Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 295 del 11 gennaio 1984 - Resoconto

OGGETTO N. 295/VIII - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE FEMMINILE AI SENSI

DELL'ART. 9 DELLA L.R. 23.6.1983, N. 65.

PRESIDENTE: Do lettura del testo delle delibera:

IL CONSIGLIO REGIONALE

ai sensi dell'art. 9 della L.R. 23.6.1983, n. 65,

DELIBERA

di approvare nel sottoriportato testo il regolamento interno della Consulta regionale per la condizione femminile.

ART. 1

La Consulta regionale per la condizione femminile è un organo istituito in base alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

Sono organi della Consulta.

L'Assemblea

La Presidente

Il Comitato esecutivo

ART. 2

L'Assemblea della Consulta è costituita dalle rappresentanti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto le consultrici nominate ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva o, in loro assenza, le rispettive supplenti.

Fanno parte del Comitato esecutivo:

La Presidente della Consulta

La Vice-Presidente

La Segretaria

Due Consigliere

ART. 3

Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche, salvo diversa decisione del Comitato esecutivo o dell'Assemblea.

Il pubblico ammesso non ha diritto di intervento né può manifestare approvazione o dissenso.

Alle rappresentanti supplenti viene riconosciuto il diritto di intervento.

La persona che turbi l'ordine è, su ordine della Presidente, immediatamente allontanata.

ART. 4

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata, rivolta alla Presidente, di almeno un quinto delle componenti l'Assemblea. In tal caso la convocazione deve essere fatta entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Comitato esecutivo convoca l'Assemblea qualora lo ritenga necessario e ogni volta che alla Consulta vengano richiesti pareri dagli organi regionali.

In apertura di seduta, nuovi punti potranno essere iscritti all'ordine del giorno previa approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

ART. 5

La seduta dell'Assemblea è aperta e chiusa dalla Presidente e di essa è redatto verbale che viene distribuito, letto e approvato, salvo osservazioni all'inizio della seduta successiva.

ART. 6

La seduta dell'Assemblea è valida quando sia presente la metà più una delle sue componenti in carica.

In mancanza del numero legale la Consulta sarà riconvocata con uguale ordine del giorno e la seduta sarà valida quando sia presente un terzo delle aventi diritto al voto.

La Consultrice che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle sedute dell'Assemblea e non si fa sostituire, decade dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea e non opera nei confronti della associazione o del gruppo di appartenenza, se quest'ultimo nominerà entro trenta giorni una nuova rappresentante.

ART. 7

La Consulta verifica annualmente per mezzo di un apposito gruppo di lavoro la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

Analoga verifica sarà effettuata per l'ammissione alla Consulta dei nuovi gruppi organizzati che saranno ammessi con l'approvazione della maggioranza

assoluta delle componenti l'Assemblea.

ART. 8

L'elezione della Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta delle componenti l'Assemblea.

Se nessuna candidata ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletta la più anziana di età.

L'elezione della Vice-Presidente, della Segretaria e delle due Consigliere avviene con votazioni separate a scrutinio segreto e risulta eletta la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La Presidente e le altre componenti il Comitato esecutivo rimangono in carica un anno e possono essere immediatamente rielette una sola volta.

ART. 9

La Presidente ha la rappresentanza della Consulta. Assicura il buon andamento dei suoi lavori garantendo il rispetto delle norme della legge e del regolamento della Consulta.

utela le prerogative delle rappresentanti ed assicura l'esercizio dei loro diritti.

La Vice-Presidente collabora con la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato esecutivo ha compiti di coordinamento, cura il funzionamento dei Gruppi di lavoro mantenendo i rapporti di questi con l'Assemblea e coordina l'attività del centro di informazione e consulenza di cui al punto 8 dell'art. 2 della legge istitutiva.

La Segretaria cura la stesura dei verbali dell'Assemblea e l'amministrazione dei fondi a disposizione della Consulta aggiornando l'Assemblea sulla situazione finanziaria.

ART. 10

L'Assemblea può nominare Gruppi di lavoro a seconda del proprio programma e di tali gruppi definisce le finalità.

Possono far parte dei Gruppi di lavoro rappresentanti effettive e supplenti.

Ogni Gruppo nomina una sua coordinatrice che ha il compito di regolarne i lavori e di mantenerlo in costante rapporto con il Comitato esecutivo. I Gruppi di lavoro per svolgere le proprie attività possono avvalersi dei contributi e collegamenti esterni che ritengono necessari per assolvere il mandato ricevuto dall'Assemblea.

ART. 11

Le proposte di modifiche al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dei due terzi delle componenti l'Assemblea.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme del regolamento del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Si tratta di un atto dovuto in relazione alla legge che è stata approvata all'unanimità da questo Consiglio, sulla condizione femminile. La Consulta ha provveduto a redigere un regolamento, che per legge deve essere approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la delibera in oggetto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità