Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 222 del 29 novembre 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 222/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: ''NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1981, N. 54, CONCERNENTE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Marcoz, ne ha facoltà.

MARCOZ (U.V.): Per l'anno 1983 sono stati programmati diversi corsi, che sono elencati nella relazione, e cioè: - corso presso la cooperativa "Nella" per 9 soggetti portatori di handicap da avviare a lavorazioni su seta, decorazioni su ceramica e legno;

- corso per 12 soggetti da avviare all'attività legatoria;

- corso di 10 soggetti da avviare all'attività lavorativa presso vivai regionali;

- corso per 4 soggetti da avviare ad una attività presso le amministrazioni comunali;

- corso per 5 soggetti da avviare ad una attività presso aziende private;

- corso per 2 soggetti per i cantieri archeologici.

Come si vede, tra i corsi sono inserite anche diverse cooperative, le quali però, purtroppo, non rientrano tra i soggetti destinatari di questa legge.

Pertanto si propone al Consiglio una modifica di questa legge affinchè anche le cooperative possano beneficiare degli interventi previsti e quindi favorire l'inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap.

Quindi proponiamo l'introduzione di una norma transitoria che consenta la concreta attuazione della legge nel Disegno di legge in esame.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): In linea di massima noi siamo favorevoli al provvedimento perchè riteniamo che anche le cooperative possono avere un ruolo nell'opera di inserimento dei portatori di handicap nel mondo del lavoro. Però avremmo due emendamenti da proporre al testo di legge.

All'art. 2 si dice: "Alle cooperative con scopi di assistenza sociale che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicap ...... ecc. il contributo può essere concesso al 100%; a noi sembra che scrivere: "Alle cooperative con scopi di assistenza sociale" sia usare una formulazione ambigua, perchè non è chiaro esattamente che cosa si intenda per cooperative di assistenza sociale. Ci sembra invece che tutte le cooperative che assumono tra i loro dipendenti portatori di handicap dovrebbero potere usufruire di questi benefici, altrimenti si corre il rischio di arrivare ad una forma di ghettizzazione.

Quindi proponiamo di eliminare all'art. 2 le parole: "con scopi di assistenza sociale" in modo che il testo rimanga: "Alle cooperative che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicap".

Il secondo emendamento da noi proposto si riferisce alla particolare struttura delle cooperative le quali possono avere un numero di soci che varia dai 9 (caso della realtà valdostana) ai 10.000.Valutare l'importanza delle organizzazioni cooperative dal numero dei soci è forse usare un criterio che non è sufficientemente comprensibile e chiaro.

Per le organizzazioni sindacali, normalmente si dice "le organizzazioni sindacali più rappresentative" per le cooperative si tratta di vedere se si riferisce al numero dei soci o al numero delle cooperative. Pertanto proponiamo che alle parole: "gli organismi cooperativi maggiormente rappresentativi a livello regionale" si sostituisca con "organismi cooperativi legalmente riconosciuti presenti a livello regionale" in maniera che poi, siano queste strutture tra loro a verificare quali siano i rappresentanti. Presento gli emendamenti alla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Marcoz, ne ha facoltà.

MARCOZ (U.V.): Accettiamo gli emendamenti.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

Tra gli enti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 2, lettera a) della stessa legge regionale, sono comprese le cooperative che abbiano sede nel territorio regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. i testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

Alle cooperative, con scopi di assistenza sociale, che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo può essere concesso sino al 100% dell'onere complessivo sostenuto per la persona occupata.

Possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, gli oneri derivanti dall'affiancamento agli handicappati di personale di sostegno.

PRESIDENTE: All'art. 2 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Mafrica: al 1° comma vengono eliminate le parole ''con scopi di assistenza sociale".

Lo pongo in votazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 nel teso così emendato:

ART. 2

Alle cooperative che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo può essere concesso sino al 100% dell'onere complessivo sostenuto per la persona occupata.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può derogare alla procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei contributi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione

l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

La Commissione prevista dall'arti colo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi maggiormente rappresentativi a livello regionale.

PRESIDENTE: All'art. 4 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Mafrica: alle parole " maggiormente rappresentativi" vengono sostituite le parole "legalmente riconosciuti, presenti".

Lo pongo in votazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4 nel testo così emendato:

ART. 4

La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi legalmente riconosciuti, presenti a livello regionale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

ART. 5

La copertura di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata dalla autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 41660 "Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap - L.R. 11 agosto 1981, n. 54, e L.R. 24 agosto 1982, n. 52 del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 29

Votanti 29

Maggioranza 18

Favorevoli 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione il disegno. di legge regionale n. 23 nel suo complesso.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 31

Votanti 31

Favorevoli 29

Contrari 2

Il Consiglio approva