Oggetto del Consiglio n. 118 del 31 marzo 1977 - Verbale

OGGETTO N. 118/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLE NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:

"Presso il Centro Meccanografico dell'Amministrazione regionale, le funzioni di programmatore sono, attualmente, espletate da ragionieri rivestenti la qualifica di "Ragionieri Centro Meccanografico".

Se il titolo di studio di ragioniere era necessario quando il Centro si occupava solo della contabilità generale dell'Amministrazione, ora che al Centro stesso sono attribuite altre funzioni, tale titolo non appare più indispensabile.

In effetti, risulta che attualmente numerosi programmatori, in possesso di una adeguata esperienza di lavoro presso Centri Elettronici, siano in possesso di titoli di studio di scuola media superiore diversi da quello di ragioniere.

Poiché è prevedibile che, a breve termine, venga bandito un concorso per l'assunzione di un programmatore, è di interesse della Regione fare sì che al concorso stesso partecipi il maggior numero di candidati, in modo da avere la più ampia possibilità di scelta.

A tale scopo, la Giunta regionale ha predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 78 delle vigenti norme sullo stato giuridico del personale regionale e la trasformazione della qualifica di Ragioniere Centro Meccanografico in quella di Programmatore, in modo tale da consentire la partecipazione ai concorsi per l'assunzione di programmatori di tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Gli articoli 2 e 3 modificano le norme concernenti la valutazione del servizio di ruolo e non di ruolo, nel caso di avanzamento del personale.

Tali modificazioni sono motivate dalla necessità di eliminare le disparità attualmente esistenti, nel caso di avanzamento nell'ambito della stessa carriera, tra il trattamento riservato ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altri Enti pubblici (valutati rispettivamente all'80% e al 60%) e quelli prestati presso la Regione (valutati rispettivamente al 50% e al 40%).

La Giunta regionale ha rilevato l'illogicità del meccanismo sopra descritto il quale permette di valutare il servizio reso presso altri Enti in misura maggiore del servizio, dello stesso tipo, reso presso l'Amministrazione regionale e propone, pertanto, al Consiglio regionale opportune modificazioni delle relative norme".

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore alle Finanze RAMERA, nell'illustrare brevemente il progetto di legge, propone che l'articolo 1 sia così formulato:

Art. 1

La qualifica di Ragioniere Centro Meccanografico, prevista dalle tabelle annesse, quali allegati A e B, alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla qualifica di Programmatore.

La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, ad un Programmatore, il compito di coordinare l'attività del personale assegnato al Centro meccanografico dell'Assessorato alle Finanze.

II 16^ e il 17^ alinea dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n.3 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

16) diploma di Ragioniere: Ragioniere Economo - Ragioniere

17) diploma di scuola media superiore: Segretario - Archivista Capo - Ispettore dell'Ufficio Turismo - Programmatore - Catalogatore - Animatore - Assistente di biblioteca.

sia così sostituito dal seguente:

Art. 1

La tabella organica, di cui agli allegati A e B alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai posti del Centro Meccanografico è modificata come segue:

Centro Meccanografico

Capo Centro coordinatore

1

di concetto

B

Programmatori

3

di concetto

B

Coadiutori

6

C

La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, ad un Programmatore la qualifica di Capo Centro Coordinatore con il compito di coordinare l'attività del personale assegnato al Centro Meccanografico dell'Assessorato alle Finanze.

Il 16^ e il 17^ alinea dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

16) diploma di Ragioniere: Ragioniere Economo - Ragioniere

17) diploma di scuola media superiore: Segretario - Archivista Capo - Ispettore - dell'Ufficio Turismo - Programmatore - Catalogatore - Animatore - Assistente di biblioteca.

Il Consigliere MONAMI riconferma il parere contrario del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge di cui trattasi, per questione di principio, trattandosi di un provvedimento parziale che serve solo a svuotare il discorso della ristrutturazione globale dell'apparato burocratico regionale.

Il Consigliere CHANU, nel rilevare che la proposta, concernente la ristrutturazione di un servizio così delicato quale è il centro meccanografico, andrebbe studiata nel contesto più ampio della ristrutturazione di tutti i servizi regionali, annuncia il voto contrario del Gruppo dei Democratici Popolari.

Il Consigliere TAMONE, nel dichiarare che il Gruppo dell'Union Valdôtaine voterà a favore del disegno di legge, ritenuto indispensabile per garantire il buon funzionamento del centro meccanografico, polemizza con i Consiglieri dell'opposizione i quali solo nell'adunanza di ieri hanno caldamente sostenuto una proposta di provvedimento settoriale, quale la mozione per l'istituzione, presso l'Ospedale regionale, del dipartimento di emergenza, mentre ora criticano, definendolo settoriale, il disegno di legge in esame.

Il Consigliere MONAMI replica sostenendo che la proposta di istituzione, presso l'Ospedale, del dipartimento di emergenza era estremamente seria, mentre il disegno di legge di cui si tratta non è che uno dei tanti provvedimenti demagogici e disorganici, relativi al personale regionale, sottoposti all'esame del Consiglio regionale.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato nel nuovo testo, come da soprariportata proposta dell'Assessore alle Finanze, con voti favorevoli diciotto e voti contrari quattordici espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Articoli 2, 3, 4 e 5

Si dà atto che gli articoli da 2 a 5 sono approvati, nei testo originario, con voti favorevoli diciotto e voti contrari quattordici espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

Voti favorevoli: venti;

Voti contrari: tredici.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale".

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Disegno di legge regionale n. 281

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..................n. .........: MODIFICAZIONI DELLE NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La tabella organica, di cui agli allegati A e E alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai posti del Centro Meccanografico è modificata come segue:

Centro Meccanografico

Capo Centro coordinatore

1

di concetto

B

Programmatori

3

di concetto

B

Coadiutori

6

C

La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, ad un Programmatore la qualifica di Capo Centro Coordinatore con il compito di coordinare l'attività del personale assegnato al Centro Meccanografico dell'Assessorato alle Finanze.

Il 16^ e 17^ alinea dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n.3 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

16) diploma di Ragioniere: Ragioniere Economo - Ragioniere

17) diploma. di scuola media superiore: Segretario - Archivista Capo - Ispettore dell'Ufficio Turismo - Programmatore - Catalogatore - Animatore - Assistente di biblioteca.

Art. 2

L'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di avanzamento in seguito a concorso o per effetto di promozione oppure di sistemazione disposta in via straordinaria, l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della stessa carriera è riconosciuta nella misura dell'80%, a decorrere dal 1 gennaio 1976 o dalla data della successiva nomina, promozione o sistemazione straordinaria, agli effetti della determinazione del trattamento economico nella nuova qualifica e del successivo sviluppo della carriera a ruolo aperto; l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuta nella misura del 50%.

Per anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza si intende l'anzianità riconosciuta utile ai fini economici, con esclusione dei soli benefici la cui valutazione è limitata per espressa disposizione di legge.

Nei casi di fusione di gradi per anzianità nella qualifica di provenienza si intende l'intera anzianità di ruolo maturata complessivamente nei gradi soppressi.

Al personale nominato, promosso o sistemato in via straordinaria a posti di gruppo o di carriera superiori, al quale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, competerebbe nella nuova qualifica, al 1 gennaio 1976 o alla data del successivo avanzamento. uno stipendio o salario di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se la nomina, promozione o sistemazione straordinaria non fossero avvenute, è attribuita, dalla predetta data, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza. In tale caso l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dal 1 gennaio 1976 o dalla data del successivo avanzamento.

Le valutazioni previste dal presente articolo assorbono ogni altro riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite".

Art. 3

Con decorrenza dal 1 gennaio 1976, il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, è modificato come segue:

"Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi della carriera superiore, il servizio non di ruolo è valutato nella misura del 40%".

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti del personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Per il finanziamento della spesa di Lire 8 milioni sono apportate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:

A) Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corsi di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)

8.000.000

B) Variazioni in aumento:

Cap. 80

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio

300.000

Cap. 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria Particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

1.600.000

Cap. 465

Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione. di beni immobili della Regione

2.000.000

Cap. 2940

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'Agricoltura

700.000

Cap.4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

500.000

Cap. 4960

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

1.000.000

Cap. 4975

Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade

400.000

Cap. 7670

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

900.000

Cap. 8930

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti

200.000

Cap. 9100

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo

400.000

Art. 5

La spesa a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute in applicazione della presente legge per il periodo dal 1.1.1976 al 31.12.1976, prevista in complessive lire 8.000.000, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 540 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire 8.000.000 mediante prelievo della somma stessa dal capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio preventivo per l'anno 1977 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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