Oggetto del Consiglio n. 333 del 10 maggio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 333/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 30.1.1981, N. 6, RECANTE PROVVIDENZE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DI TRASPORTO, MISTE E LORO CONSORZI".
PRESIDENTE: La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod; ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): A questo proposito la questione sta in questi termini: avevamo inserito, nella legge che era stata approvata da questo Consiglio, il requisito del 70% dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno, quali soci della cooperativa. Abbiamo visto che con questo limite del 70% non riuscivamo più a mandare avanti nessuna cooperativa e lo abbiamo pertanto ridotto dal 70% al 30%.
Inoltre abbiamo elevato lo stanziamento complessivo da 40 a 50 milioni.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione.
La parola al Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. Nuova Sin.): Non ho particolari perplessità su questo disegno di legge, volevo solo avere delle delucidazioni sul grosso sbalzo di percentuale che mi sembra molto importante e significativo, tanto da modificare profondamente l'essenza stessa di queste cooperative di produzione e lavoro. In pratica, in questo modo, diventa non solo più facile, ma molto più facile di quanto non fosse prima metterle in piedi, e si potrebbero verificare condizioni di abuso.
PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta; ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Ciò che espone il Consigliere Carlassare è esatto. La nostra preoccupazione è di permettere che ci sia l'insegnamento, cioè che un passaggio della capacità artigianale dagli uni agli altri. Con le leggi attuali, se una cooperativa deve avere questi requisiti, non c'è un apprendista che possa entrare. Purtroppo concordo con Carlassare che questo limite, sotto certi profili è troppo basso e che potrà permetter degli abusi, ma d'altra parte però quegli abusi ci sembrano meno gravi rispetto al grosso vantaggio di permettere che queste capacità siano trasmissibili, altrimenti l'artigianato in Valle d'Aosta si fermerebbe ad una certa generazione e poi morirebbe.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
L'art. 3 della L.R. 30.1. 1981, n. 6, è così modificato: "La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, nonchè ai consorzi tra le medesime, contributi per le spese di avvio in misura pari al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di 50 milioni per cooperativa.
Per l'ammissione dei contributi di cui al comma precedente, le cooperative devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
essere iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Regione Valle d'Aosta;
almeno il 30% dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno in ciascuna cooperativa devono rivestire la qualità di soci della cooperativa stessa;
avere sede e svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta".
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
ART. 2
L'art. 6 della L.R. 30.1.1981, n .6, è così modificato: "I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto lo stesso intervento".
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
L'art. 7 della L.R. 30.1.1981, n. 6, è modificato come segue:
"La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte del legale rappresentante della società, di domanda corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e da una relazione indicante le presumibili spese d'avvio.
Nel caso in cui la domanda sia riconosciuta ammissibile a contributo, l'erogazione del contributo stesso è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
Qualora la Cooperativa non abbia iniziato l'attività, senza giustificato motivo, entro un anno dalla erogazione del contributo, la Giunta regionale revocherà la concessione e la Cooperativa beneficiaria restituirà alla Regione il contributo stesso".
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
E' revocata, a decorrere dall'anno 1984, l'autorizzazione di spesa per Lire 250 milioni disposta dell'art. 12 della L. R. 30.1.1981, n. 6, sul Cap .35725 del bilancio preventivo della Regione.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
ART. 5
L'onere annuo previsto in lire 100.000.000 graverà sul Cap. 35720 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede con l'autorizzazione di spesa già iscritta sul bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1983-1985, in base alla L.R. 30.1.1981, n. 6.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
Sono abrogati gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10 della L.R. 30.1.1981, n. 6.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è ora chiamato a pronunciarsi, per votazione segreta, sul complesso della legge.
VOTAZIONE SEGRETA
PRESIDENT.: Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n°29. Il s'agit de la loi 511.
Présents: 29
Votants: 29
Avis favorables: 27
Avis contraires: 2
Le Consei approuve