Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 331 del 10 maggio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 331/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11.11.1977, N. 66, RECANTE NUOVE NORME SULL'ORDINAMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL RELATIVO PERSONALE".

MARCOZ - (U.V.): Questa legge affronta il problema dell'indennità d'istituto del corpo forestale. Dopo le trattative avvenute con i rappresentanti sindacali delle guardie forestali, si è stabilita un'indennità forfettaria fissa d'istituto di L. 60.000 mensili. I punti qualificanti della legge sono: la definizione dei limiti di età per l'entrata in servizio e per il collocamento a riposo; le norme relative al servizio e all'obbligo della reperibilità; infine si è stabilito l'adeguamento alle nuove esigenze dell'organico dei sottoufficiali.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. La parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): Noi abbiamo sollecitato ieri mattina l'iscrizione di questo oggetto nonostante fosse stato presentato il 3 maggio e ancora qualche ora fa ne abbiamo chiesto una sollecita discussione. Perchè? Abbiamo voluto, in questo modo, venire innanzitutto incontro ad alcune esigenze del corpo forestale valdostano e questo è doveroso per un personale che svolge compiti così importanti. Ma abbiamo anche voluto evitare

che su questo provvedimento, giunto all'ultimo minuto, si strumentalizzasse una nostra possibile non accettazione all'iscrizione, per motivi di parte. Perchè voglio sottolineare questo aspetto? Perchè l'indennità che qui riconosciamo, è una indennità di istituto che è riferita ad una legge del '78. Ora, che la Giunta regionale aspetti il 3 maggio '83 per proporre il riconoscimento di un'indennità che poteva essere concessa ormai da cinque anni, ci sembra eccessivo. Quindi noi siamo favorevoli e abbiamo insistito in questo modo anche per sottolineare l'aspetto del ritardo della Giunta nell'applicare dei vantaggi per il personale e per evitare, appunto, che in questa confusione finale si possa far ricadere sull'opposizione il ritardo di cui invece aveva responsabilità la Giunta.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola, possiamo passare all'esame dell'articolato; do lettura dell'art. 1:

ART. 1

L'art. 5 della legge 11.11.1977, n. 66, è sostituito dal seguente: "(Personale del Corpo forestale valdostano): Il personale del Corpo forestale valdostano comprende:

il personale delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali del servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste e del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato Agricoltura e Foreste;

il personale della carriera di concetto ed esecutiva di c:i all'allegato alla presente legge".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione per alzata di mano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

Il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.11.1977, n. 66, è modificato come segue:

ai requisiti previsti dal paragrafo d) è aggiunto il seguente: "non aver carichi pendenti";

il paragrafo g) è sostituito dal seguente: "avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 26, salve le eccezioni di legge".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

All'art. 32 della legge regionale 11.11.1977, n. 66, sono aggiunti i seguenti commi:

"La continuità del servizio deve essere garantita oltre l'orario di servizio mediante la permanenza nel proprio domicilio di almeno un dipendente degli uffici centrali del Corpo Forestale Valdostano e di ogni stazione forestale, sulla base di ordini di servizio dei rispettivi dirigenti o comandanti di stazione.

Il nominativo del dipendente, che assicura la presenza di cui al comma precedente, dovrà essere annotato su apposito registro ".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 11.11.1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Le norme dell'art. 129 della legge regionale 28.7.1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale del Corpo Forestale Valdostano".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

ART. 5

Il 1° comma dell'art. 36 della legge regionale 11.11.1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Il servizio esterno deve essere eseguito, di norma, da due dipendenti forestali insieme o collegati con ricetrasmittente e deve essere assicurato anche nei giorni festivi".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

ART. 6

Il 1° ed il 2° comma dell'art. 46 della L.R. 11.11.1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

"Il servizio di competenza del personale del Corpo Forestale Valdostano svolto nel territorio regionale, tanto all'interno quanto all'esterno della giurisdizione, non comporta il trattamento saltuario di missione, fatta eccezione per il rimborso delle spese per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici o personali.

In luogo del trattamento saltuario di missione, a tale personale è corrisposta una indennità forfettaria mensile di L. 60.000 lorde".

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio effettuate per qualsiasi causa.

L'art. 1 della legge regionale 19.12.1978, n. 66, modificato dalla legge regionale 25.8.1980, n. 41, è abrogato.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

ART. 7

Dopo l'art. 46 della L.R. 11.11.1977 n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 46/bis (indennità per servizio di istituto). Al personale del Corpo Forestale Valdostano è corrisposta l'indennità mensile per servizio di istituto secondo le modalità e nelle misure corrisposte ai pari grado del Corpo Forestale dello Stato, a norma della legge 23.12.1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

ART. 8

Il 2° e il 3° comma dell'art. 59 della L.R. 11.11.1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

"Il personale contemplato nel presente articolo potrà transitare nel ruolo ordinario, conservando l'anzianità maturata, qualora superi con esito positivo apposito concorso interno. Il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, che sia transitato nel ruolo ordinario, sarà ammesso alla qualifica di brigadiere secondo le norme indicate nell'art. 12".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

ART. 9

Il 2° comma dell'art. 177 della L.R. 28.7.1956, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Sono, inoltre, collocati a riposo di ufficio i dipendenti delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo Forestale Valdostano e i cantonieri o capi cantoniere, che abbiano compiuto il 60° anno di età e abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario gli stessi saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il 65° anno di età".

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Dà lettura dell'art. 10:

ART. 10

La pianta organica dei posti e del personale della carriera di concetto ed esecutiva del Corpo Forestale Valdostano, allegato A) alla L.R. 11.11.1977, n. 66, è sostituita dall'allegato alla presente legge.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:

ART. 11

Il maggior onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge valutato in annue Lire 169.500.000 graverà sul cap. 29070 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede: per l'anno 1983 mediante riduzione per L. 169.500.000 dal cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo-spese di investimento" sullo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 relativo al collegamento stradale Aosta-Courmayeur del bilancio preventivo per l'esercizio stesso; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo di L. 339.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma "2.2.1.07 Forestazione e difesa dei boschi" del bilancio pluriennale 1983-1985.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

ART. 12

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento

L. 169. 500. 000

Variazione in aumento:

Cap. 29070 - Spese per il corpo forestale regionale-stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente

L. 169. 500. 000

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

ART. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Con l'approvazione dell'articolo 13 è approvata anche la dichiarazione d'urgenza contenuta in esso.

Approvato è anche l'allegato che riguarda la qualifica e il numero dei posti a livello funzionale e per quello che riguarda le indennità mensili di istituto dovuti rispettivamente al personale Ufficiali, Ispettori e Sottufficiali. Gli allegati sono approvati con lo stesso risultato.

Se non ci sono dichiarazioni di voto, si passa all'approvazione sul complesso della legge.

VOTAZIONE SEGRETA

PRESIDENT: Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n°27/sexties. Il s'agit de la loi 537:

Présents: 31

Votants: 31

Avis favorables: 28

Avis contraires: 3

Le Conseil approuve.