Oggetto del Consiglio n. 311 del 9 maggio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 311/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA L.R. CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25.8.1980, n. 43, RECANTE ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Je pense que la relation qui accompagne la nouvelle présentation de la loi qui n'avait pas été signée par la Commission de Coordination, est suffisamment claire, mais je vous fais présent qu'il y a encore un amendement à ceux que nous avons présentés au Conseil, et précisément l'article 5, ex art. 6, est complètement remplacé par l'amendement que nous venons de distribuer maintenant.
Après avoir revu encore la question, nous avons préféré, au lieu de spécifier la somme qui est indiquée à l'art. 5 distribué au Conseil, exprimer une formule plus générique, en nous rattachant davantage aux dispositions du Ministère à ce propos, parce que nous avons crainte qu'en spécifiant une somme, on puisse encore nous trouver à dire.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
All'art. 2 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è aggiunto il seguente comma quarto:
"In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice-presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno, dopo l'elezione del presidente".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: L'art. 2 viene soppresso con l'emendamento presentato dall'Assessore. Metto in approvazione la soppressione dell'art. 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3, che diventa art. 2:
ART. 3
Dopo il 2° comma dell'art. 4 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:
"I responsabili di sezione scelti al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo devono far parte del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del successivo art. 7".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4, ora art. 3:
ART. 4
L'art. 7 della L.R. 25.8.1980, n. 43 è modificato nel modo seguente:
al 1° comma sono soppresse le parole "ai ruoli regionali del personale amministrativo";
al 3° comma sono soppresse le parole "o ad altri ruoli del personale regionale".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5 che diventa art. 4:
ART. 5
Dopo l'art. 7 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 7/bis - Personale amministrativo
Per il funzionamento dell'Istituto sono istituiti nell'organico del personale dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione i seguenti posti di ruolo:
un posto di segretario (5° livello - ruolo del personale amministrativo);
un posto di ragioniere (5° livello - ruolo del personale di ragioneria);
tre posti di coadiutore (4° livello - ruolo del personale amministrativo);
un posto di usciere (2° livello - ruolo del personale di custodia).
Nei confronti del personale inquadrato nei posti di cui al precedente comma le competenze attribuite dalla vigente normativa regionale ai dirigenti e ai vice-dirigenti sono esercitate dal segretario dell'Istituto; gli atti di competenza della Giunta regionale o del suo presidente sono adottati sentito il preventivo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto."
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6, che diventa art. 5:
ART. 6
Dopo l'articolo 14 della Legge Regionale 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis - Indennità di carica, gettoni di presenza. -
L'importo dell'indennità di carica eventualmente stabilita per il presidente, il vice-presidente ed il segretario sarà determinato dal consiglio direttivo dell'Istituto con onere a carico del bilancio dell'Istituto medesimo in misura non superiore al limite fissato con propria delibera dalla Giunta regionale.
Nel caso di personale distaccato dall'insegnamento l'importo dell'indennità di carica di cui al precedente comma sarà ridotto alla metà.
La misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri, al segretario dell'Istituto e ai revisori dei conti per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo dell'Istituto e quella spettante ai membri delle Commissioni interne dell'Istituto medesimo, formalmente costituite con delibera del consiglio direttivo, sarà determinata nella stessa misura prevista per i corrispondenti incarichi degli istituti di cui al D.P.R. 31.5.1974, n. 419".
PRESIDENTE: All'art. 6 c'è l'emendamento dell'Assessore Viglino per cui dopo l'art. 14 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis
Indennità di carica, gettoni di presenza
Eventuali indennità di carica e compensi al Presidente, al vice-presidente, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti potranno essere corrisposti dal consiglio direttivo dell'Istituto alle condizioni e negli importi massimi previsti dalle norme statali per i corrispondenti incarichi negli istituti di cui al D.P.R. 31.5.1974, n. 419.
Con analoghe modalità potranno essere corrisposti ai consiglieri, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e alle sedute delle Commissioni interne dell'Istituto, formalmente costituite con deliberazione del consiglio direttivo".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Questo emendamento forse chiarisce alcuni problemi che avevamo perchè se è vero che c'era una difficoltà a stabilire una cifra massima proprio perchè così veniva richiesto dalla Commissione di Coordinamento, il fissare una quota in questo modo di 3 milioni annue lorde per ciò che riguarda l'indennità di carica per il Presidente, Vice-Presidente e Segretario, richiedeva di interpretare se questi tre milioni erano individuali, anche perchè se fosse stata omnicomprensiva delle varie cariche questa cifra sarebbe stata abbastanza bassa. Tra l'altro fissare una volta per tutte 3 milioni è una cosa abbastanza discutibile, perchè si può verificare il momento in cui, proprio per l'impegno che deve essere dato per seguire l'attività di questo ufficio, si richiederebbe magari una indennità molto maggiore. Penso che lasciarlo con questa modifica forse è la soluzione migliore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento all'art. 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 che diventa art. 5 nel testo così emendato:
ART. 6
Dopo l'art. 4 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis - Indennità di carica, gettoni di presenza. -
Eventuali indennità di carica e compensi al presidente, al vice-presidente, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti potranno essere corrisposti dal consiglio direttivo dell'Istituto alle condizioni e negli importi massimi previsti dalle norme statali per i corrispondenti incarichi negli istituti di cui al D.P.R. 31.5.1974, n. 419.
Con analoghe modalità potranno essere corrisposti ai Consiglieri, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e alle sedute delle commissioni interne dell'istituto, formalmente costituite con deliberazione del consiglio direttivo".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7, che diventa art. 6:
ART. 7
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue £ 90.000.000 a decorrere dall'anno 1983, graverà sul capitolo dei bilanci futuri corrispondente al capitolo 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, per gli anni 1983 e 1984 si provvede mediante utilizzo per £ 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1-2. Personale regionale del bilancio pluriennale 1982/84
A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: All'art. 7 vi è l'emendamento sostitutivo dell'articolo, proposto dall'Assessore; ne do lettura:
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000 per l'anno 1983 e in lire 90.000.000 annui per i futuri esercizi, graverà sul cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1983, con prelievo di £ 45.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti), iscritto al capitolo 50000 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, e, per gli anni 1984 e 1985, mediante utilizzo per £ 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1-2 - Personale regionale del bilancio pluriennale 1983/85.
Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7, che diventa articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8 che diventa art. 7:
ART. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
£ 45.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£ 45.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité
