Oggetto del Consiglio n. 111 del 30 marzo 1977 - Verbale

OGGETTO N. 111/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 e 16 marzo 1977:

"Con l'esaurimento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1976 n. 125, l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste non è più in grado di far fronte alle numerose richieste, da parte di agricoltori e di cooperative agricole, di finanziamenti nel settore del credito agrario.

In modo particolare, le domande che pervengono all'Assessorato riguardano:

- prestiti per la conduzione di aziende agrarie da parte di agricoltori singoli nonché prestiti per la raccolta, manipolazione, lavorazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli da parte di cooperative agricole e per le anticipazioni ai soci dei prodotti conferiti;

-prestiti di esercizio per acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole;

- mutui per opere di miglioramento fondiario.

Allo scopo di non cercare ulteriori difficoltà nel campo dell'attività agricola, è dunque necessario il diretto intervento finanziario della Regione nel settore in questione. E' stato pertanto predisposto l'allegato disegno di legge regionale recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

Le norme e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal disegno di legge regionale ricalcano le disposizioni stabilite dallo Stato in materia di credito agrario.

Il disegno di legge stesso ha lo scopo di permettere agli agricoltori, singoli o associati e, in particolare, alle cooperative agricole, di disporre di quei capitali, a tasso di interesse agevolato, necessari allo svolgimento razionale ed economico dell'attività agricola, nonché di favorire la realizzazione di razionali fabbricati rurali, annessi rustici ed impianti zootecnici,

La concessione di prestiti agevolati permetterà alle imprese agricole l'introduzione di mezzi tecnici efficienti ed indispensabili all'esercizio ed alla conduzione di aziende agrarie moderne, le quali trarranno da queste operazioni di credito, soprattutto quando si tratta di associazioni o cooperative, notevoli benefici economici sull'intera gestione.

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Disegno di legge regionale n. 291

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ....... n.,.........: PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione di prestiti di conduzione o di esercizio da parte di istituti esercenti il credito agrario a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi nella misura stabilita nella differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e della legge 23 aprile 1973, n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) per prestiti di conduzione della durata massima di anni uno, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

b) per prestiti di esercizio, della durata massima di anni cinque, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3

Per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta regionale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti a' sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di anni 20 (venti), oltre a anni due di preammortamento, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate a tasso praticato dagli istituti esercenti il credito agrario e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato previsto dalla legge indicate all'art. 1.

Art. 4

Per poter beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli, gli imprenditori agricoli, singoli od associati, devono inoltrare domanda all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, munita della documentazione da stabilirsi dall'Assessorato stesso.

I concorsi negli interessi sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste,

Alla liquidazione del concorso a carico della Regione si provvederà ad avvenuta concessione del prestito o del mutuo sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli Istituti finanziatori.

Art. 5

Nella concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge sarà data la priorità alle cooperative agricole, alle associazioni di agricoltori ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attività alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.

Art. 6

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di legge o provvedimenti dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici.

Art. 7

All'applicazione della presente legge, all'istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici od amministrativi, alla determinazione degli importi ammissibili provvede l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste,

Contro i provvedimenti dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 8

Per gli interventi di cui all'art. 2, lett. a) della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 per l'anno in corso 1977.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b) della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1981.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sui seguenti capitoli che vengono istituiti nella Parte SPESA del bilancio:

Cap. 4076 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5.7.1928, n. 1760.

(ai sensi art. 8, primo comma della legge regionale n.

Cap. 4077 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di esercizio, in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5.7.1928, n.1760.

(ai sensi art. 8, secondo comma della legge regionale n.

Cap. 4078 Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910.

(ai sensi art. 8, terzo comma della legge regionale n.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della SPESA dello stesso esercizio finanziario 1977.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per successivi esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e 4 lettera b) della legge 3.7.1928, n. 1760.

(ai sensi art. 8, primo comma della legge regionale n. )

L. 80.000.000

Cap. 4077 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di esercizio in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n.2 della legge 5.7.1928, n. ,1760.

(ai sensi art. 8, secondo comma della legge regionale n. )

L. 50.000.000

Cap, 4078 Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910.

(ai sensi art. 8, terzo comma della legge regionale n. )

L. 70.000.000

TOTALE

L. 200.000,000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745 Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

L 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione,

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Il Vice Presidente CHABOD informa il Consiglio che, sul sopracitato disegno di legge, la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura ha espresso il sottoriportato

PARERE

sul disegno di legge n. 291, presentato dalla Giunta il 16 febbraio 1977 concernente: "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".

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La Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, nella riunione in data 8 marzo 1977, presenti il Presidente Clusaz ed i componenti Crétier, Lustrissy, Marcoz e Tamone, ha preso in esame il sopracitato disegno di legge.

Dopo attento esame ed approfondita discussione, la Commissione propone, all'unanimità, la sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

I Commissari si sono espressi sul predetto disegno di legge modificato nel modo seguente:

- Clusaz, Marcoz e Tamone: Parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte;

- Crétier: Parere favorevole alla discussione in aula con le modifiche proposte;

- Lustrissy: Parere contrario, per questioni di principio, trattandosi di una materia già regolamentata dalla legge regionale sui fondi di rotazione, per cui era sufficiente incrementare detti fondi senza ricorrere all'emanazione di una legge apposita.

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Art. 1 - il testo dell'articolo 1 è sostituito con il seguente:

Per la concessione di prestiti di esercizio da parte di Istituti esercenti il credito agrario a favore di cooperative agricole e di imprenditori agricoli, singoli od associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi nella misura stabilita nella differenza tra il tasso di riferimento fissato dagli appositi Decreti interministeriali ed il tasso agevolato previsto ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974 n. 397 e della legge 23 aprile 1975 n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2 - il testo dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) per prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni uno, per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) per prestiti di dotazione, della durata massima di anni cinque, per gli scopi previsti dall'art. 2, n.2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e degli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3 - il testo dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

Per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta regionale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti a' sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima dì anni venti, oltre a anni due di preammortamento, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento stabilito dagli appositi Decreti interministeriali e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato previsto dalle leggi indicate all'art. 1.

I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario di Garanzia" di cui all'art. 36 della L. 2.6.1961 e all'art. 56 della L. 27.10.1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - il testo dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

Per poter beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli le cooperative agricole e gli imprenditori agricoli, singoli od associati devono inoltrare all'Assessorato Agricoltura e Foreste apposita domanda corredata della documentazione che sarà stabilita con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessorato stesso.

I concorsi negli interessi sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste.

Alla liquidazione del concorso a carico della Regione si provvederà ad avvenuta concessione del prestito o del mutuo sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli Istituti finanziatori.

Art 6 - il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di legge o provvedimenti dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7 - il testo dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:

All'applicazione della presente legge, all'istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici o amministrativi, alla determinazione degli importi ammissibili da proporre alla Giunta provvede l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Contro il provvedimento dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 8 - al quarto comma, Cap. 4076, secondo rigo dopo le parole: "prestiti di conduzione" aggiungere la dizione: "e di anticipazione..."

Al quarto comma Cap 4077, secondo rigo le parole "prestiti di esercizio" sono sostituite con le seguenti: "prestiti di dotazione".

Art. 9 - modificare come per l'art. 8 le denominazioni dei capitoli 4076 e 4077.

Aosta, li 8 marzo 1977,

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione, facendo presente che non si è ritenuto opportuno di far ricorso, peri finanziamenti di cui trattasi, ai fondi regionali di rotazione, in quanto, a parità di costo dei due tipi di operazione, rimane il vantaggio che, nel caso del credito di cui al disegno di legge in esame, viene dato in prestito capitale degli istituti bancari e non della Regione.

Il Consigliere MANGANONI esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame, concernente interventi a favore del settore agricolo, ritenendo che sia giusto aumentare gli incentivi nei confronti degli operatori agricoli, dal momento che i fondi, destinati a tali scopi, dalla legge sui fondi di rotazione, si sono dimostrati insufficienti.

Il Consigliere TONINO considera che con il disegno di legge in esame, la cui comprensione ed interpretazione, da parte degli agricoltori, non saranno certo agevoli, viene ulteriormente aumentata l'intricata selva di disposizioni in materia di agricoltura.

Ritiene pertanto necessario che, da parte degli organi tecnici dell'Assessorato dell'Agricoltura, siano raccolte tutte le disposizioni esistenti in materia e coordinate in un modo organico.

Il Consigliere LUSTRISSY esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, considerandolo un provvedimento dispersivo, quindi contrario alla logica che vorrebbe vedere l'unificazione di tutti gli interventi economici dell'Amministrazione regionale.

Fa presente che sarebbe assai più opportuno un rifinanziamento della legge regionale sui fondi di rotazione per quanto concerne il settore agricolo.

Pertanto annuncia che il Gruppo dei Democratici Popolari si asterrà dalla votazione.

Il Consigliere TAMONE giudica positivamente il disegno di legge in esame.

Il Consigliere MANGANONI, pur condividendo le affermazioni secondo le quali il progetto di legge sarebbe di non facile comprensione, ribadisce il proprio giudizio favorevole,

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ, in risposta alle osservazioni formulate, vuole precisare che le procedure per l'ottenimento dei benefici di cui al disegno di legge in esame sono assai semplici e che, peraltro, gli uffici competenti dell'Assessorato predisporranno una apposita circolare illustrativa di facile comprensione.

Quindi, su specifica richiesta del Consigliere Monami precisa che le domande di finanziamento, attualmente giacenti presso gli uffici del suo Assessorato, saranno soddisfatte nel giro di due mesi,

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 e 4

Si dà atto che agli articoli da 1 a 4 sono stati proposti, da parte della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura, altrettanti emendamenti sostitutivi, come risulta dal parere riportato in premessa.

Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati nei testi emendati, con voti favorevoli venticinque espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatre; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 5

Si dà atto che l'articolo 5 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli venticinque, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatre; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articoli 6 e 7

Si dà atto che agli articoli 6 e 7 sono stati proposti, da parte della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura, altrettanti emendamenti sostitutivi, come risulta dal parere riportato in premessa.

Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati, nei testi emendati, con voti favorevoli venticinque espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatre; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournìer, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articoli 8 e 9

Si dà atto che agli articoli 8 e 9 sono stati proposti, da parte della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura, gli emendamenti risultanti dal parere riportato in premessa.

Si dà atto che gli articoli 8 e 9 sono approvati, nei testi emendati, con voti favorevoli venticinque espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatre; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trentadue;

Consiglieri votanti: venticinque;

Voti favorevoli: ventidue;

Voti contrari: tre;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura".

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Disegno di legge regionale n. 291

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..... n. ......: PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione di prestiti di esercizio da parte di Istituti esercenti il credito agrario a favore di cooperative agricole e di imprenditori agricoli, singoli od associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi nella misura stabilita nella differenza tra il tasso di riferimento fissato dagli appositi Decreti interminìsteriali ed il tasso agevolato previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 23 aprile 1975, n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) per prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni uno, per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n-1760, e dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) per prestiti di dotazione, della durata massima di anni 5, per gli scopi previsti dall'art-2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3

Per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta regionale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di anni venti, oltre a anni due di preammortamento, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento stabilito dagli appositi Decreti interministeriali e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato previsto dalle leggi indicate all'art. 1.

I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario di Garanzia" di cui all'art. 36 della L. 2.6.1961, n. 454 e all'art. 56 della L. 27.10.1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Per poter beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli le cooperative agricole e gli imprenditori agricoli, singoli od associati, devono inoltrare all'Assessorato Agricoltura e Foreste apposita domanda corredata della documentazione che sarà stabilita con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessorato stesso.

I concorsi negli interessi sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste.

Alla liquidazione del concorso a carico della Regione si provvederà, ad avvenuta concessione del prestito o del mutuo, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli Istituti finanziatori.

Art. 5

Nella concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge sarà data la priorità alle cooperative agricole, alle associazioni di agricoltori ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attività alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.

Art. 6

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di legge o provvedimenti dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7

All'applicazione della presente legge, all'istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici o amministrativi, alla determinazione degli importi ammissibili da proporre alla Giunta provvede l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Contro il provvedimento dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 8

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, è autorizzata la spesa di Lire 80.000000 per l'anno in corso 1977.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b) della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1981.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sui seguenti capitoli che vengono istituiti nella Parte Spesa del bilancio:

Cap. 4076 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. l e n. 4, lettera b) della legge 5.7.1928, n. 1760.

(ai sensi art. 8, primo comma della legge regionale n. ).

Cap. 4077 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5.7.1928, n. 1760.

(ai sensi art. 8, secondo comma della legge regionale n. ).

Cap. 4078 Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910.

(ai sensi art. 8, terzo comma della legge regionale n. ).

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della Spesa dello stesso esercizio finanziario 1977.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Capo 4076 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lett. b) della legge 5.7.1928, n. 1760. (ai sensi art. 8, primo comma della legge regionale n. )

L 80.000,000

Cap. 4077 Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5.7.1928, n. 1760. (ai sensi art. 8, secondo comma della legge regionale n.)

L. 50.000.000

Cap. 4078 Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910 (ai sensi art 8, terzo comma della legge regionale n. )

L. 70.000.000

TOTALE

L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore venti e minuti tredici e che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e trenta.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Chabod Guido)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Mappelli Angelo)

IL SEGRETARIO ROGANTE DEL CONSIGLIO

(Pramotton Costantino)