Oggetto del Consiglio n. 280 del 4 maggio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 280/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA L.R. CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE REGIONALE IN AOSTA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Dans la relation nous expliquons d'une façon que je retiens suffisamment claire, les modifications que nous avons apportées au premier texte. Nous avons accueilli certaines observations, en particulier nous avons insisté sur le fait - et cela a été introduit à l'art. 1 - que l'Institut musical est une école privée de la Région.
Nous avons expliqué que si les Communes avaient la possibilité de créer des Instituts musicaux, la Région ne pouvait pas être privée d'une compétence de ce genre. Nous avons retiré le paragraphe qui parlait de l'institution des cours régionaux, mais cela ne veut pas dire que nous ne les instituerons pas, car il existe une délibération du Conseil qui les prévoit. On nous a fait observer que la loi devait parler simplement "delle scuole" et alors nous avons retiré ce petit alinéa. Pour le restant nous avons répété ce que nous avions dit et j'espère qu'avec cette petite modification la loi puisse être approuvée par la Commission de Coordination.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): C'era parso di aver capito nella discussione precedente che, al limite, mancasse solo un timbro (così almeno diceva anche il Consigliere Lustrissy) affinchè questa scuola potesse diventare a tutti gli effetti una scuola parificata. Invece abbiamo visto che ancora una volta questo non è stato possibile, anzi dobbiamo indicare che questo è un Istituto privatistico con tutto quello che ne consegue. Quindi continuano a rimanere in piedi i problemi più grossi che avevamo già messo in evidenza, fra i quali quello che gli alunni dovranno continuare a dare gli esami fuori sede e per gli insegnanti non ci sarà una graduatoria regionale ma una graduatoria a parte, che verrà fatta di anno in anno da parte della Giunta, dei Sindacati, con i requisiti che vengono richiesti. E' da auspicare che si riesca comunque in futuro a definire la questione, cercando di parificarlo o di trovare una soluzione affinchè anche questi, che erano i problemi essenziali, possano essere risolti.
Per il momento pensiamo che questa proposta possa essere votata, anche perchè non vediamo attualmente altra alternativa.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Je pense que nous avions des beaux rêves peut-être pas par mon compte, parce que j'avais déjà exprimé des forts doutes qu'il suffisait d'un timbre pour que le titre d'étude soit valable sur tout le restant du territoire national. La démonstration nous l'avons eu: non seulement nous n'avons pas le droit de mettre le timbre su des certificats, mais on nous a même contesté la possibilité d'ouvrir une école de ce genre. Donc je crois que c'est le devoir de tous les Conseillers de voter de nouveau cette loi qui affirme au moins le principe que nous avons le droit d'instituer un Institut musical. Il est évident que c'est le premier pas, d'autre part cette loi nous permet de commencer à faire des concours, c'est-à-dire d'avoir du personnel titulaire et immédiatement après de pouvoir commencer la documentation pour demander le fameux "pareggiamento", seulement je crois qu'il faudra encore un an ou deux avant d'arriver à ce résultat.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
A decorrere dall'anno scolastico 1982 1983 è istituito un Istituto musicale regionale con sede in Aosta.
L'Istituto ha carattere privatistico.
L'Istituto musicale regionale ha lo scopo di promuovere l'educazione musicale quale mezzo di sviluppo culturale e di curare la preparazione artistica dei propri allievi.
Presso l'Istituto musicale regionale funzioneranno le seguenti scuole: pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone. Oltre alle scuole principali sono previsti il corso fondamentale di teoria, solfeggio e dettato musicale, i corsi complementari e le esercitazioni obbligatorie per gli alunni delle diverse scuole.
Per quanto concerne la durata dei corsi di studio e la loro suddivisione in periodi, i requisiti di età e di cultura degli alunni per ottenere l'ammissione ai diversi corsi, la durata del corso fondamentale e dei corsi supplementari obbligatori per ciascuna scuola, si fa espresso riferimento alle tab. A e B allegate al R.D. 11.12.1930, n. 1945, nonchè alle norme relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura de11'art. 2:
ART. 2
A capo dell'Istituto è un direttore dispensato dall'insegnamento, che provvede al funzionamento didattico e disciplinare dell'Istituto stesso e ne ha la direzione amministrativa.
All'assunzione in ruolo del direttore dell'Istituto musicale regionale si provvede mediante concorso per titoli; all'assunzione in ruolo del personale docente si provvede mediante concorsi per titoli ed esami.
I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione. La Commissione giudicatrice è composta di tre membri esperti nel campo musicale, nominati dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, i candidati debbono dimostrare la piena conoscenza della lingua francese. L'accertamento relativo si attua con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 6 della L.R. 26.4.1977, n. 23. A tal fine le Commissioni di esame, limitatamente allo svolgimento delle prove per l'accertamento della lingua francese, saranno integrate da un professore di francese.
La tabella organica di cui all'all. n. 1 alla presente legge indica il numero di posti di ruolo del personale docente.
Tutti gli altri posti di insegnamento dell'Istituto musicale saranno conferiti per supplenza.
La Giunta regionale, tenuto conto dei requisiti per l'insegnamento, stabilisce annualmente le modalità per la nomina del personale supplente, sentite le Organizzazioni sindacali. Per il conferimento delle supplenze è richiesta, di norma, la piena conoscenza della lingua francese, da accertarsi mediante il possesso di titoli idonei o esami.
Il direttore ed i docenti dell'Istituto possono svolgere attività artistica musicale, purchè detta attività non abbia carattere continuativo e sia compatibile con l'orario e gli obblighi scolastici dell'interessato.
Le norma di cui al DPR 31.10.1975, n. 1861, non trovano applicazione nei confronti del personale dell'Istituto musicale regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'Art. 3:
ART. 3
Al personale docente e direttivo dell'Istituto musicale regionale si applicano
in quanto a stato giuridico, il vigente ordinamento del personale regionale. Nei confronti del personale in servizio nei posti di insegnamento le competenze attribuite dalla vigente normativa regionale ai dirigenti ed ai vice-dirigenti sono esercitate dal direttore dell'Istituto;
in quanto a trattamento economico e di carriera, le norme concernenti il personale delle scuole secondarie di 2° grado della Regione.
Il direttore ed i docenti dell'istituto musicale regionale sono iscritti alla C.P.D.E.L. e a l l I. N. A. D. E. L. e seguono la normativa in atto per i dipendenti della Regione.
L'orario di servizio del personale docente è fissato in ore 16 settimanali ripartite come segue:
12 ore di insegnamento della materia specifica;
2 ore di partecipazione alle attività concertistiche ed orchestrali dell'Istituto e 2 ore a disposizione dell'Istituto, in periodo di apertura dell'Istituto stesso.
Al personale docente supplente si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 19.3.1955, n. 160.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
L'organico del personale non docente addetto all'Istituto musicale regionale, che prevede le qualifiche di segretario, coadiutore e bidello, è determinato entro il 31 marzo di ogni anno con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, in conformità dei criteri previsti dalla tabella A) annessa alla legge regionale 24.10.1977, n. 64, sulla base della situazione esistente al 31 gennaio dello stesso anno.
Per gli incarichi e supplenze del suddetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2° e seguenti, della L.R. 24.10.1977, n. 64, succitata.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale ed assistenziale e l'orario di servizio del personale non docente dell'Istituto sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.
Per l'assunzione nella qualifica di bidello si utilizza la graduatoria permanente di cui all'art. 2 della L.R. 24.10.1977, n. 64.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5;
ART. 5
Alla gestione dell'Istituto musicale regionale provvede il Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta regionale e del quale fanno parte:
il direttore dell'Istituto, che lo presiede;
un rappresentante della Regione;
due docenti dell'Istituto designati dal collegio dei docenti;
due genitori degli alunni dell'Istituto eletti dai genitori degli alunni;
un alunno dell'Istituto, maggiorenne, eletto dagli alunni in possesso dei requisiti richiesti agli alunni delle scuole secondarie di 2° grado per l'accesso al diritto di voto.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
L'ufficio di componente del Consiglio è gratuito.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
Il Consiglio di amministrazione;
delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonchè il conto consuntivo;
delibera e provvede alle spese ordinarie occorrenti al buon funzionamento dell'istituto e propone le spese straordinarie alla Giunta regionale;
propone annualmente alla Giunta regionale con motivata relazione l'istituzione o la chiusura di scuole e di corsi dell'Istituto. Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, per quanto compatibili, le competenze dei consigli di istituto previste dall'art. 6 del D.P.R. 31.5.1974, n. 416.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
ART. 7
L'Istituto musicale regionale è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
ART. 8
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 155.000.000=, graverà sul cap. 43860 del bilancio della Regione per l'anno 1983, che presenta la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere per gli anni 1984 e 1985 si provvede con la disponibilità relativa al programma 2.2.4.02 "funzionamento scuole" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1983-85.
Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
ART. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 18
Favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella A:
(...omissis...)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents: 31
Votants: 31
Avis favorables: 29
Avis contraires: 2
Le Conseil approuve.
