Oggetto del Consiglio n. 202 del 25 marzo 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 202/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUS SORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI ROISAN-VALPELLINE CON SEDE IN COMUNE DI VALPELLINE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Si tratta di garantire al Consorzio una fideiussione per il migliore utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione e dalla CEE. L'importanza di questo acquedotto è che oltre a servire in particolare Roisan, la parte alta di Porossan, avendo acqua sufficiente verrà prolungato fino a Beauregard e qui risolverà una parte dei problemi anche di Saint-Christophe.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio Intercomunale Roisan-Valpelline, con sede in Comune di Valpelline fino alla concorrenza massima di Lire 508.482.000 per la stipulazione di un mutuo integrativo di £ .391.140.000 da contrarre dal Consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35 - IV° e V° comma della legge 27.10.1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione di un acquedotto intercomunale.
La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto Mutuante.
Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno da parte del Consorzio di sottoporre la propria contabilità, agli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;
- all'impegno, da parte del Consorzio
di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto intercomunale, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27.10.1966, n. 910;
- all'impegno, da parte dell'Istituto Mutuante di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somma al Consorzio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale del Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempesti va comunicazione al Consiglio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1.4. 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in lire un milione faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte per l'anno 1983 mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 - altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale per gli anni 1983-1985.
La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30.12. 1982, n. 104, relativa al rifinanziamento della legge regionale 9.5.1977, n. 26 per prestiti di conduzione ed anticipazione è destinata per £. 1.000.000 alla copertura della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£. 1.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - Legge regionale 1.4.1975, n. 7
£. 1.000.000
Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 approvato con legge regionale n. 104 del 30.12.1982 è aggiunto quanto segue:
Legge regionale.....................
Garanzia fideiussoria della Regione. presso gli Istituti di credito o aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio intercomunale di Roisan e Valpelline.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
