Oggetto del Consiglio n. 201 del 25 marzo 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 201/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA PER L'ANNO 1983 DELLA LEGGE REGIONALE 9.5.1977, N. 26, RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Anche questo è un provvedimento ricorrente, lo facciamo ogni anno ed ha avuto un notevole successo. Anche qui la Commissione competente si è espressa ad unanimità in senso favorevole.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
Gli interventi previsti dall'art. 2 lettera b) della L.R. 9.5.1977, n. 26, sono prorogati per l'anno 1983, con le stesse norme e modalità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
Per le finalità previste dal precedente articolo, è autorizzata la spesa di £. 100.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1983 all'anno 1987.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue £ .100.000.000 graverà sul cap. 31051 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per il 1983 mediante riduzione di £. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento), allegato n. 8 alla legge regionale 30.12.1982, n. 104 - Settore II - Sviluppo economico, all'uopo integrato, di Lire 50.000.000 previsti per il rifinanziamento della legge regionale 9.5. 1977, n. 26, per concorso nel pagamento interessi per prestiti di conduzione e anticipazione in agricoltura;
- per gli esercizi 1984/85 mediante utilizzo per £ 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al program ma 2.2.2.01 - strutture agricole - del bilancio pluriennale 1983-85.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate del seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 100. 000. 000
Variazione in aumento:
Cap. 31051 - Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5.7.1928, n. 1760. Prime rate
L.R. 9.5.1977, n. 26, art. 8
L.R. 23.4.1979, n. 22
L.R. 13.5.1980, n. 20
L.R. 17.7.1981, n. 39
L.R. 4.8.1982, n .35
L.R. £ .100.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents et votants: 22
Avis favorables: 21
Avis contraires: 1
Le Conseil approuve
