Oggetto del Consiglio n. 165 del 10 marzo 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 165/VII - DISEGNO DI LEGGE: "NORME CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI REGIONALI, LA FORMAZIONE DELLE CLASSI, GLI ORGANICI DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE, IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO, L'IMMISSIONE STRAORDINARIA IN RUOLO DI INSEGNANTI PRECARI E L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.Ida VIGLINO - (U.V.): Il s'agit d'une proposition de loi extrêmement technique; c'est pour ce motif que nous avons accompagné notre proposition par une relation qui analyse le texte, article par article, de façon à permettre aux Conseillers de se rendre compte de certains problèmes que nous avons voulu résoudre avec cette proposition. Elle n'est pas seulement l'extension d'une certaine partie de la loi n° 270 pour le personnel non titularisé, mais également cette proposition de loi veut essayer de résoudre certains problèmes qui, jusqu'à présent avaient fait l'objet de quelques spécifications mais n'avaient pas encore connu une forme juridique-législative. Comme c'est une proposition de loi extrêmement technique, je pense qu'il est inutile que je l'illustre à l'avance; je crois que cela pourra se faire article par article, sur la base des demandes que pourront m'adresser les Conseillers présents.
Vu la complexité de cette loi, non seulement il y a quelques amendements proposés par la Commission, mais je suis obligée moi-même à apporter encore des amendements qui concernent les articles 11, 15 et 17.
Je propose également un nouvel article, que nous avons appelé article 17 bis.
Je dirai simplement deux mots sur ces amendements, qui vous seront naturellement distribués: l'article 11 de la loi concerne les concours et les Commissions qui doivent examiner les candidats. Nous avons changé le 4ème paragraphe parce que nous avons voulu permettre que l'épreuve de français puisse s'effectuer ou avant le concours, ou bien dans certaines conditions particulières, après le concours, en admettant, en ce cas, les candidats au concours avec réserve. En effet, nous nous rendons compte de la difficulté de former les Commissions; actuellement nous en avons déjà plus de quarante et cela signifie un professeur de français pour chaque Commission. Surtout lorsque les candidats sont en nombre extrêmement bas et il nous arrive de faire de concours pour un seul candidat, nous avons dû placer ce professeur de français dans plusieurs Commissions et évidemment il y a des dates qui coïncident; de ce fait la difficulté de pouvoir tout faire.
Dans le même article nous devrons ajouter un septième paragraphe, qui doit abroger, dans une loi précédente, le paragraphe où on disait que les épreuves de français doivent toujours se faire avant le concours. Nous proposons l'amendement à l'article 15, mais là l'article reste le même; nous avions laissé un peu dans le vague l'épreuve de français et nous avons pensé qu'il valait beaucoup mieux le spécifier dans cet article. Cet amendement que je propose, retire l'amendement de la Commission parce que c'est une précision.
Ensuite nous proposons un amendement à l'article 17, qui concerne le personnel enseignant qui a été utilisé dans certains bureaux ou pour des initiatives particulières. Là nous changeons complètement le deuxième paragraphe, parce que nous l'avons mieux spécifié dans l'amendement que je présente.
L'article 17 bis est un article tout à fait nouveau et concerne ce que nous appelons, avec un terme qui désormais n'est plus contemplé par la loi n° 270, les assistants des professeurs. Comme nous avions un cas qu'il fallait régulariser, nous proposons au Conseil une régularisation de ce cas sur la base d'une délibération de la Junte, effectuée en 1976; donc s'il aura quelques demandes à ce sujet je serai plus précise.
Un dernier amendement concerne l'article 21; il n'a pas été distribué parce que je l'ai présenté moi-même au dernier moment et consiste à supprimer dans l'avant-dernier paragraphe le mot "linguistico" après "i corsi di aggiornamento". J'ai l'impression qu'il y aura sans doute ce même amendement présenté par quelque Conseiller.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Noi siamo d'accordo con l'Assessore che questa non è solo, così com'è stata stesa, un'applicazione della legge 270, che doveva essere presentata entro il mese di dicembre, ma è qualcosa che va molto più in là, che dà un certo qual riordino ad una serie di questioni che dovevano, secondo noi, essere regolamentate.
In questa legge ci sono delle innovazioni senza dubbio positive, fra le quali quella che, di fronte ad un continuo aumento delle sezioni di scuola materna, si tende a superare la circoscrizione unica e si contempla la possibilità di istituire i circoli didattici. Però non si fissa il numero, ed è un primo punto negativo; su questo problema, come su altri, c'è ancora un'ampia discrezionalità dell'Assessore, mentre noi avremmo preferito vedere tali questioni risolte fino da adesso, non perchè ci aspettiamo qualcosa di diverso da quello che è stato detto in Commissione da parte dell'Assessore, ma perchè, alla fine di una legislatura, ci piacerebbe ritrovare nella legge una serie di principi che sono stati enunciati.
Un altro punto positivo è che in questa legge si tiene conto, come ne è stato tenuto conto d'altronde fino a questo momento, di questa particolarità che abbiamo in Valle, cioè lo spezzettamento in piccole realtà locali; per la formazione delle classi e per gli allievi si tiene giustamente conto di questa realtà.
Pensiamo di poter dare, in linea di massima, un giudizio positivo su questa legge, così come è stato dato anche da parte degli stessi Sindacati che hanno discusso, per parecchie ore, questa legge con l'Assessore.
Ci sono però, a nostro avviso, alcuni punti negativi e forse alcune occasioni mancate; una di queste è che in questa legge, pur tenendo conto di altri ordini e tipi di scuola, non si è tenuto conto dell'Istituto Professionale Regionale e dell'istruzione professionale regionale. Confesso che non so se la Giunta abbia fatto questo in vista della presentazione di una legge futura o se ritenga sufficiente quella che è stata una proposta riguardante l'I.P.R., la quale, secondo noi, non risolverebbe certamente il problema dell'istruzione professionale, perchè la questione è molto più ampia per diverse ragioni.
Un'altra occasione mancata riguarda quello che poteva essere un trasferimento delle scuole materne comunali alla Regione, o riferimenti più precisi alle altre scuole materne esistenti nella Regione, che non sono regionali. Ci sono alcune questioni che avevamo sollevato in Commissione e su cui non siamo riusciti a concordare gli emendamenti, dei punti che sono stati sollevati dalle Organizzazioni Sindacali ed anche da altre parti, ad esempio per ciò che riguarda gli insegnanti che dovrebbero seguire gli alunni portatori di handicap.
Ci sono state delle richieste da parte delle famiglie dei bambini handicappati, tra cui che il rapporto 1/1 venga mantenuto, mentre così com'è espresso potrebbe lasciare spazio a delle interpretazioni diverse.
Su questo ed altri punti presenteremo alcuni emendamenti che illustrerò in maniera più approfondita in seguito.
Un'altra questione che andrebbe chiarita meglio è quella di esami o colloqui di conoscenza del francese, che molte volte vengono ripetuti; avevamo presentato un emendamento, da proporre ai parlamentari e da tenere in considerazione in occasione della discussione della riforma sulla superiore, nel quale proponevamo la parità dell'esame di lingua francese rispetto a quello della lingua italiana, perchè siamo dell'avviso che in prospettiva si dovrebbero ipotizzare degli esami seri, con un,certo preavviso di tempo, su programmi e con una bibliografia più precisi, di modo che i candidati possano prepararsi. Sul preavviso chiederemo anche un impegno da parte dell'Assessore, affinchè venga dato.
Su quello che è un punto particolare della legge, l'art. 10, presenteremo un emendamento perchè ci pare che venga ripetuta una prova di accertamento della conoscenza della lingua francese che non pensiamo sia il caso di ripetere.
Vorrei solo fare un riferimento che riguarda l'art. 23 dove c'è una questione abbastanza delicata. Ci sono due leggi differenti: una dell'agosto 1978, n. 463, che istituisce una Commissione composta anche dalle Organizzazioni Sindacali, che dovrebbe essere convocata per questioni inerenti gli organici. C'è un'altra legge di dieci anni prima, la n. 249, art. 47, dove si parla di permessi che vengono dati a coloro che hanno degli incarichi sindacali di un certo tipo, al fine di poter svolgere questi incarichi. Ci pare che invece in questo articolo siano stati unificati questi due compiti, per cui il monte ore che viene dato dall'art. 47 della legge del 1968 viene sminuito proprio da questa dicitura, in quanto queste rappresentanze sindacali sarebbero tenute ad adempiere, nello stesso monte ore, anche ai compiti previsti per la partecipazione ai lavori della Commissione.
Non voglio dilungarmi leggendo le osservazioni fatte dai Sindacati, con cui si richiede che venga ampliata la possibilità di utilizzo del monte ore. Quindi, anche in riferimento a questo articolo, proporremo degli emendamenti.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale; passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione)
L'istituzione e la soppressione delle scuole materne ed elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica dipendenti dalla Regione sono disposte annualmente dalla Giunta regionale entro i termini fissati per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale docente, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la competente sezione orizzontale del Consiglio scolastico regionale.
Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede all'istituzione e soppressione delle sezioni staccate di scuole ed istituti di istruzione secondaria, all'istituzione di sezioni di diverso tipo, indirizzo e specializzazione presso scuole ed istituti esistenti e alla loro soppressione, alla trasformazione delle sezioni staccate o di tipo diverso, indirizzo e specializzazione in istituzioni autonome, nonchè alla determinazione del numero delle direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari.
Ai fini indicati nei commi precedenti il Sovraintendente agli studi della Regione forma, entro il mese di gennaio, un piano annuale, tenuto conto delle esigenze e delle condizioni accertate sulla base delle norme vigenti in materia, delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle eventuali richieste dei Comuni o di altri Enti interessati.
Alla delimitazione territoriale dei circoli didattici di scuola materna e di scuola elementare provvede con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, tenute presenti le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 4° e 5°, della legge 8.8.1977, n. 595 e sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.
Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo non si applicano all'Istituto Professionale Regionale, di cui alla legge regionale 17.11.1960, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 3.8.1972, n. 22, è abrogato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(Norme particolari relative alla scuola materna)
A decorrere dalla data della prima istituzione dei circoli didattici di scuola materna è soppresso l'ufficio regionale di coordinamento didattico pedagogico, di cui all'art. 4 della legge regionale 21.6.1977, n. 45; sono altresì soppressi gli incarichi di collaboratrice, di cui all'articolo stesso. Ad ogni circolo è preposto un direttore didattico di scuola materna, il quale esercita le funzioni attribuite al personale direttivo delle corrispondenti scuole dello Stato e si avvale, nell'espletamento della sua attività, della collaborazione di insegnanti del proprio circolo eletti nel numero e con le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 31.5.1974, n. 416. Uno degli insegnanti eletti sostituisce il direttore didattico in caso di assenza o impedimento.
Nella determinazione dei circoli didattici di scuola materna, in presenza di particolari situazioni ambientali il numero degli insegnanti di ruolo assegnati all'organico di un circolo potrà essere inferiore al limite indicato nel 4° comma dell'art. 1 della legge 8.8.1977, n. 595, purchè non inferiore a trenta.
Ad ogni direzione didattica di scuola materna sarà assegnato, per i compiti di segreteria, personale non insegnante nelle quantità organiche previste dalle vigenti norme regionali per i corrispondenti servizi nelle scuole elementari.
Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 21.6.1977, n. 45. Essi sono sostituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla legge regionale 5.11.1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse.
Le attribuzioni degli organi collegiali suddetti sono le stesse indicate dal D. P. R. 31.5.1 974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni per i corrispondenti organi delle scuole materne statali e quelle demandate da altre leggi dello Stato e della Regione.
I consigli di circolo di scuola materna, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano all'assegnazione dei contributi regionali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'art. 14, 3° comma, della legge regionale 5.11.1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ogni volta che nella legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori alla entrata in vigore della presente legge sono indicati la "coordinatrice didattico-pedagogica", l"ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico" ed il "consiglio di gestione", tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con "direttore" o "direttori didattici di scuola materna", "direzione" o "direzioni didattiche di scuola materna" e "consiglio" o "consigli di circolo di scuola materna".
L'art. 3, 3° comma, della legge regionale 27.6.1977, n. 45 è abrogato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Norme generali sulla formazione delle classi)
A partire dall'anno scolastico 19831984 il numero delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti in ogni scuola o istituto, è determinato annualmente secondo i criteri di cui ai successivi artt. 4, 5, 6 e 7. Le relative operazioni sono effettuate dal Sovraintendente agli Studi della Regione, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo art. 24. Ogni diversa disposizione è abrogata.
Variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni, che si verifichino dopo l'inizio dell'anno scolastico, non comportano, di norma, contrazioni o sdoppiamenti di classi o sezioni; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Sovraintendente regionale agli Studi, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo art. 23, nei casi in cui sia accertata la possibilità di grave pregiudizio al regolare funzionamento didattico delle classi o sezioni.
A richiesta del capo di istituto, il Sovraintendente agli Studi può autorizzare eccezionalmente anche la costituzione di classi con un numero di alunni inferiore ai limiti normalmente previsti, nei casi in cui accerti una insufficiente capienza dei locali e tenuto conto, altresì, della possibilità di assorbire eventuali eccedenze in classi parallele.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(Costituzione delle sezioni di scuola materna)
Il numero delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascuna scuola è determinato secondo le norme di cui all'art. 3 della legge regionale 3.8. 1972, n. 22; nel relativo testo la parola "frequentanti" è sostituita con la parola "iscritti".
Su proposta del consiglio di circolo territorialmente competente, può essere autorizzato annualmente il funzionamento di sezioni con orario di apertura prolungato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere, quando sia accertata la presenza nella scuola di almeno dieci bambini interessati al prolungamento di orario, oppure siano interessati al prolungamento d'orario tutti i bambini di una stessa sezione, se il loro numero complessivo è inferiore a dieci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
(Costituzione delle classi di scuola elementare)
Per la formazione delle classi di scuola elementare si osservano le norme di cui all'art. 12 della legge 24.9. 1971, n. 820, con le integrazioni contenute nel presente articolo.
Per ciascun plesso si costituisce una sola classe prima sino a 25 alunni. Qualora il numero degli alunni sia superiore a 25 si costituiscono due classi sino ad un massimo di 40 alunni. Se il numero degli alunni è superiore a 40, si aggiunge una classe per ogni successivo gruppo di non più di 20 alunni.
In presenza di alunni portatori di handicap il numero degli alunni di una stessa classe non potrà superare in nessun caso il limite di venti.
Il numero di classi successive alle prime rimane invariato negli anni scolastici seguenti rispetto alla determinazione iniziale, indipendentemente dalle variazioni in più o in meno del numero degli alunni frequentanti, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma e sempre che il numero degli alunni per classe non scenda al di sotto di dieci e non salga al di sopra di 25.
Nel caso di più classi affidate in orario normale ad un unico insegnante, è consentito superare il numero complessivo di dieci alunni ogni volta che ciò sia necessario per evitare che ad un insegnante siano affidati meno di cinque alunni, purchè le classi affidate ad uno stesso insegnante non siano più di tre.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
(Costituzione delle classi di scuola media)
Le classi prime di scuola media si costituiscono in ragione di una classe ogni 25 alunni o gruppo residuo.
Nei Comuni in cui funzionano più scuole medie la ripartizione degli alunni tra le diverse scuole terrà conto delle zone di provenienza degli alunni medesimi, per quanto possibile e compatibilmente con la capacità ricettiva delle singole scuole. I capi d'istituto definiranno di comune accordo i criteri territoriali di ripartizione degli alunni secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale.
In presenza di alunni portatori di handicap il numero degli alunni di una stessa classe non potrà superare in nessun caso il limite di venti.
Le classi seconde e terze si costituiscono in numero uguale alle corrispondenti classi prime e seconde funzionanti nella stessa scuola nell'anno scolastico precedente, indipendentemente da qualsiasi variazione in più o in meno nel numero degli alunni iscritti, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma e sempre che il numero degli alunni per classe non scenda al di sotto di dodici e non salga al di sopra di 30.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
(Costituzione delle classi nella scuole e istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica)
Le classi prime delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica si costituiscono in ragione di una classe ogni 25 alunni o gruppo residuo. Con lo stesso criterio si costituiscono le classi terze delle scuole ed istituti il cui corso di studi ha durata quinquennale, nonchè le classi seconde dei corsi di durata inferiore e le classi prime dei corsi sperimentali degli istituti professionali.
Se il numero complessivo degli alunni iscritti alla prima classe di un istituto, scuola, sezione o sede coordinata, compresi i corsi sperimentali di istituto professionale, è inferiore a dieci, la classe non si costituisce quando nel territorio del distretto scolastico o nella regione funzionano altre classi parallele dello stesso tipo.
Le classi seconde e quelle successive alla terza dei corsi di durata quinquennale, le classi successive alla seconda dei corsi di durata inferiore e le classi seconde dei corsi sperimentali di istituto professionale si costituiscono in numero uguale a quello delle classi immediatamente inferiori dello stesso corso, funzionanti nella stessa scuola o istituto nell'anno scolastico precedente, indipendentemente da qualsiasi variazione in più o in meno nel numero degli alunni iscritti, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal comma seguente e sempre che il numero degli alunni per classe non salga al di sopra di 30 e non scenda al di sotto di 12, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di una classe unica.
In presenza di alunni minorati della vista o dell'udito o portatori di altri gravi handicap fisici il numero degli alunni di una stessa classe non potrà superare in nessun caso il limite di venti.
Nelle sedi di istituto professionale in cui funzionano sezioni di diversa qualifica, il preside o direttore, alla occorrenza, curerà, per le materie comuni, gli opportuni abbinamenti tra classi parallele di diversa qualifica.
Classi con orario serale per studenti lavoratori possono essere costituite negli istituti di istruzione secondaria superiore, in presenza di non meno di dodici iscritti che si trovino nelle condizioni di frequenza richieste dalle disposizioni vigenti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
Art. 8
(Dotazioni organiche dei ruoli del
personale docente ed educativo)
Le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo articolo 23.
Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna ed elementare, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap potrà essere determinato, distintamente per minorati della vista, minorati dell'udito e altri minorati psicofisici, in ragione di un posto per meno di quattro bambini o alunni portatori di handicap, con riferimento a quelle scuole materne ed a quei plessi di scuola elementare nei quali i bambini o gli alunni portatori di handicap sono in numero inferiore a quattro.
Nel disporre l'utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno nella scuola media, fermo restando il rapporto medio tra posti di sostegno e alunni portatori di handicap indicato dall'art. 12, 6° comma, della legge 20.5.1982, n. 270, il Sovraintendente regionale agli Studi, ove non sia possibile procedere ad abbinamenti tra scuole diverse, provvederà a ridurre l'orario di cattedra di ciascun insegnante assegnato all'attività di sostegno proporzionalmente al numero degli alunni portatori di handicap presenti nella scuola.
PRESIDENTE: All'art. 8 c'è un emendamento proposto dal Consigliere Cout che riguarda il 2° comma: sostituire dopo le parole "e altri minorati psicofisici" e fino alla fine del comma con le parole "in ragione di un posto per ogni bambino o alunno portatore di handicap".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Ne abbiamo già accennato prima, si tratterebbe di non creare confusione quando si dovrà definire il numero di insegnanti che dovrebbe seguire gli alunni portatori di handicap. C'è la stessa richiesta di emendamento anche da parte sindacale e cioè sostituire dopo le parole "minorati psicofisici" fino alla fine del comma, le parole "in ragione di un posto per ogni bambino o alunno portatore di handicap", mentre qui si dice "in ragione di un posto per meno di quattro bambini o alunni portatori di handicap, con riferimento a quelle scuole materne e a quei plessi di scuole elementari nei quali gli alunni portatori di handicap sono inferiori a quattro".
E' una richiesta che è stata avanzata anche dalle famiglie dei bambini portatori di handicap. Non penso sia necessario illustrare più ampiamente una discussione che avevamo avuto in Consiglio anche in altre occasioni; si tratta di mettere in chiaro che il rapporto che è esistito fino adesso continuerà praticamente ad esistere.
Si fa riferimento tra l'altro ad handicap di un certo tipo, per cui non si potrebbe seguire questi bambini se non con il rapporto di 1:1.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Ho già spiegato in Commissione il motivo per cui non abbiamo potuto inserire questa espressione. Voglio ricordare al Consiglio che purtroppo per quanto riguarda la scuola materna, elementare, media ed artistica non abbiamo potestà primaria ma solo potestà integrativa, a tal punto che la legge sull'Istituto Musicale, che mi lasciava perfettamente tranquilla, e quella sulle modifiche all'IRRSAE sono state rimandate dicendo che noi non avevamo certe possibilità. Allora, specificare 1:1 è inutile, quando la legge 270 indica chiaramente (per la prima volta in forma di legge, perchè finchè lo Stato non ha legiferato noi abbiamo sempre seguito il rapporto 1:1) che il rapporto è 1:4; noi abbiamo cercato di trovare una formula che permetta alla Regione di mantenersi all'avanguardia per quanto riguarda l'inserimento degli handicappati, ma facendo in modo che non sia rinviata immediatamente, ricordando che noi non abbiamo in materia potestà primaria ma solo integrativa.
Ora, mi sembra che dicendo chiaramente per meno di 4 bambini e spiegando il perchè, a causa cioè di quelle scuole materne e di quei plessi di scuole elementari nei quali i bambini o gli alunni sono in numero inferiore a quattro, si dia alla Regione una grande possibilità di azione e si eviti la sicurezza del rinvio da parte della Commissione di Coordinamento. Purtroppo temo che sarà rinviata per tanti altri motivi però, almeno in questa parte, si potrebbe lasciare una formulazione che non potremo più inserire perchè, in caso di rinvio, ci diranno che dobbiamo attenerci alle disposizioni della 270.
Vorrei anche aggiungere che ormai l'espressione "un insegnante aggiunto per ogni bambino handicappato" l'abbiamo eliminata già da due anni; li chiamiamo insegnanti di sostegno e abbiamo manovrato in modo che, fra le dotazioni organiche e le dotazioni aggiuntive, le scuole ricevano per l'anno prossimo un numero di insegnanti di sostegno pressochè identico a quello di questo anno; in seguito è il Collegio dei docenti (assieme all'équipe psico-pedagogica) che dispone sulla dislocazione di questi insegnanti. D'altra parte, sfido chiunque a stabilire quando un handicap è grave o leggero. Per di più, avevamo già accettato di modificare la prima stesura del disegno di legge inserendo un'aggiunta che ci permette di agire ancora meglio, perchè non era stato specificato il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o alunni portatori di handicap: il numero potrà essere determinato e abbiamo aggiunto "distintamente per minorati della vista, minorati dell'udito ed altri minorati psicofisici". Abbiamo, cioè, stabilito tre categorie, cosicchè se esiste un minorato dell'udito, uno solo nella sua categoria, questo avrà il suo insegnante di sostegno. E' una questione che ho già spiegato e spero di averla chiarita ulteriormente; io per prima non intendo affatto modificare quello che ha portato la Regione Valle d'Aosta all'avanguardia in questo campo. Semplicemente vorrei evitare di avere una legge che venga immediatamente rinviata con l'annotazione che la potestà della Regione deve essere esercitata in base all'art. 3, e non all'art. 2, dello Statuto Speciale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dal Consigliere Cout:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 8
Contrari: 17
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo originario:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici)
Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'articolo 13 della legge 20.5.1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, aumentando la consistenza di ciascun ruolo nella misura del cinque per cento.
Per l'anno scolastico 1983-1984 le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna, 54 unità per la scuola elementare, 48 unità complessive per la scuola media e 40 unità complessive per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi gli istituti professionali e gli istituti d'arte.
Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonchè alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il Sovraintendente regionale agli Studi in proporzione alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo articolo 24.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
Art. 10
(Accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)
Fatte salve le norme sui trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato, di cui all'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, l'accesso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta avviene mediante concorsi per esami e titoli, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per l'accesso ai corrispondenti ruoli dello Stato e previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi previsti dai primi tre commi dell'art. 6 della legge regionale 20.4.1977, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, con le eccezioni di cui all'8° comma dell'articolo stesso.
Sino al termine indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 20.5. 1982, n. 270, le prove scritte e orali dei concorsi di cui al precedente comma hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti, qualora tale titolo sia richiesto per l'accesso al ruolo. A tal fine sono ammessi alle prove di concorso anche i candidati che non avessero superato con esito positivo l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la Commissione sindacale di cui al successivo art. 23, in relazione al 50% delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio dello Stato; ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento i concorsi sono indetti, limitatamente ai tipi di cattedre e posti di insegnamento esistenti nelle scuole dipendenti dalla Regione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti.
A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il Sovraintendente regionale agli Studi, compresa l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, l'assegnazione della sede ed il rilascio dei titoli di abilitazione.
Le graduatorie conservano validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati di ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione, valido come periodo di prova.
Durante l'anno di formazione l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione assicura, mediante le opportune intese con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione con carattere bilingue.
PRESIDENTE:: all'art. 10 vi è un emendamento del Consigliere Cout, di cui do lettura:
Dopo il 1° comma inserimento di un nuovo comma: "Sono esonerati dal ripetere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese i candidati che abbiano superato analoga prova in un concorso per l'accesso a cattedre di insegnamento".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Penso che il comma sia abbastanza chiaro; ne avevo già fatto cenno prima. Si tratta di non far ripetere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese quando si tratta di una prova analoga in casi diversi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Posso anche essere d'accordo che bisognerà affrontare il problema. Avevo tentato, con l'articolo inserito nella prima stesura di questa proposta di legge, di arrivare ad una soluzione, ma nel corso della riunione che abbiamo avuto con i Sindacati sono venute fuori tante di quelle eccezioni che, evidentemente, ho ritenuto di togliere dalla proposta di legge in oggetto l'articolo che riguardava la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese in modo da farne uno studio molto più approfondito ed accurato, così da presentare, in un secondo tempo, al Consiglio regionale una proposta di legge su questo argomento. In questo momento non posso accettare l'emendamento perchè, come dico, è un argomento che deve essere ulteriormente approfondito.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Concordiamo con l'Assessore su una futura revisione di questa legge, ma intendiamo mantenere l'emendamento e continuiamo ad essere convinti che tale prova è una ripetizione molte volte inutile.
Chiediamo ancora una volta l'impegno da parte dell'Assessore affinchè per questi esami ci sia un certo preavviso visto che è stato detto che il candidato viene posto in ritardo di fronte ad una scelta per la preparazione di alcuni esami, e che i programmi siano dati in tempo e contengano riferimenti precisi ad una bibliografia, visto che molte volte è difficile reperire i testi, soprattutto quando si tratta di riferimenti alla cultura locale.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Sono ormai anni che noi distribuiamo a tutti gli insegnanti, ad uno ad uno, degli opuscoli sulla cultura locale. Talvolta abbiamo fatto fare addirittura delle pubblicazioni in 3000 copie. Mi chiedo cosa devo ancora fare!
Il testo classico, che si chiama "Traditions et renouveau", è stato dato praticamente a tutti gli insegnanti, sebbene il suo prezzo sia molto superiore a quello degli altri opuscoli. D'altra parte tutti sanno che, prima di un concorso, c'è la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese ed il programma viene unito al bando di concorso, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Trenta giorni dopo si devono presentare le domande e passa ancora un bel pò di tempo prima che ci sia la prova. Comunque, se tutto questo non basta, aggiungeremo questa bibliografia non appena sarà stabilita.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto dal Consigliere Cout:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26 Votanti: 26 Favorevoli: 8 Contrari: 18
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il
Consigliere Cout. Ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Solo per spiegare che votiamo questo articolo, come abbiamo già votato il precedente, anche se non è stato accettato il nostro emendamento, perchè pensiamo che questa sia una legge di interesse generale e questi piccoli emendamenti non influiscano su quello che è il contenuto essenziale della legge.
Per la questione degli handicappati, si tratterà di vedere cosa effettivamente verrà realizzato in seguito.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
Art. 11
(Modalità di svolgimento dei concorsi e Commissioni giudicatrici)
Con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministero per la Pubblica Istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente in Regione.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica fra italiano e francese nella Valle d'Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente, le prove relative all'insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.
L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il candidato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Sovraintendente agli Studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, successive all'accertamento della conoscenza della lingua francese, con voto consultivo.
Il Presidente ed i componenti delle Commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
Ai membri delle Commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20.5.1982, n. 270.
PRESIDENTE: All'art. 11 c'è l'emendamento del Consigliere Cout e due emendamenti dell'Assessore Viglino. Seguendo l'ordine, l'emendamento del Consigliere Cout riguarda il 2° comma: dopo le parole "almeno uno degli argomenti della prova orale" inserire le parole "a scelta del candidato".
Gli emendamenti proposti dall'Assessore Viglino riguardano il 4° comma dell'art. 11 che viene sostituito dal seguente:
"Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Sovraintendente agli Studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, con voto consultivo".
Inoltre vi è un comma aggiuntivo che prende il nome di 7°: "Il 4° comma dell'art. 6 della legge regionale 26. 4.1977, n. 23 è abrogato".
Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Per quanto riguarda i miei emendamenti, li ho già illustrati nella discussione generale. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Consigliere Cout, devo dire che trattandosi di una legge-quadro, non scendiamo nei dettagli; quanto richiesto dal Consigliere Cout è già stato inserito in tutti i bandi di concorso che abbiamo pubblicato fino ad oggi, quindi chiedo di continuare con questa prassi per non scendere troppo nei dettagli in una legge che detta criteri generali.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout. Ne ha facoltà.
COUT - (P.C.I.): Visto che tale indicazione è stata già riportata altre volte nei bandi di concorso, speriamo che lo sarà anche in futuro e ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE: L'emendamento del Consigliere Cout è stato ritirato; metto in approvazione gli emendamenti proposti dall'Assessore Viglino, in un'unica votazione, se il Consiglio non ha obiezioni.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo emendato:
Art. 11
(Modalità di svolgimento dei concorsi e Commissioni giudicatrici)
Con proprio decreto l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente nella Regione.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d'Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingue, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente, le prove relative all'insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.
L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il candidato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Sovraintendente agli Studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, successive all'accertamento della conoscenza della lingua francese, con voto consultivo.
Il Presidente e i componenti delle Commissioni saranno scelti fra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
Ai membri delle Commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 20.5.1982, n. 270. Il 4° comma dell'art. 6 della legge regionale 26.4.1977, n. 23, è abrogato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
Art. 12
(Norme transitorie sui concorsi)
Ai concorsi ordinari indetti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato il 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al precedente art. 9, secondo comma.
Ai predetti concorsi si applicano le riserve previste dagli artt. 27 -1 ° comma, 31 - 1° comma, e 38 - 1° comma della legge 20.5.1982, n. 270.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
Art. 13
(Organico degli ispettori tecnici periferici e norme particolari per i concorsi ispettivi e direttivi)
Le variazioni di organico del ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
La ripartizione funzionale per ordini di scuola e settori di insegnamento dei posti di organico del ruolo suddetto è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, tenuto conto prioritariamente delle esigenze della scuola materna, elementare e media.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici periferici e del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione sono nominate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione. A detti concorsi si applicano le disposizioni riportate nel precedente arti colo 11.
Sino a quando non saranno costituite le direzioni didattiche della scuola materna statale, i concorsi a posti di direttore didattico di scuola materna saranno indetti, in presenza di posti vacanti, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 17.7.1981, n. 42.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
Art. 14
(Norme transitorie di immissione in ruolo del personale docente ed educativo)
Gli insegnanti incaricati, di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della legge regionale 3.12.1982, n. 86, che abbiano superato con esito positivo la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, e gli insegnanti incaricati, di cui ai commi 5° e 6° dello stesso articolo, sono immessi in ruolo con le decorrenze giuridiche previste dagli artt. 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36 e 37 della legge 20.5.1982, n. 270, e con le modalità indicate negli articoli citati e negli articoli 58, commi 3° e seguenti, e 59 della legge medesima, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.
Per il personale immesso in ruolo ai sensi del comma precedente, che superi la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese in data posteriore alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido, agli effetti del compimento del periodo di prova, l'anno scolastico nel quale la prova di verifica è sostenuta con esito positivo, sempre che il servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico non sia inferiore a 180 giorni.
Agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato presso scuole di grado superiore, si applicano le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 33 della citata legge 20.5.1982, n. 270.
Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 27, 2° comma, 31, 2° comma, e 38, 2° comma, della legge 20.5.1982, n. 270, hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei corrispondenti ruoli regionali, con le decorrenze, le modalità e nei limiti previsti dai predetti commi, qualora abbiano prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione il periodo minimo di servizio in essi prescritto.
L'inclusione nelle apposite graduatorie regionali, da compilare secondo le dette modalità, è subordinata al superamento di una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese,da effettuarsi con modalità che saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale; dalla verifica sono esonerati i docenti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del concorso ordinario indetto dalla Regione in data 21 gennaio 1980.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale educativo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 48, 2° comma, della legge 20.5.1982, n. 270.
I provvedimenti di nomina in ruolo del personale di cui al presente articolo e quelli di assegnazione della sede sono adottati dal Sovraintendente agli Studi della Regione. L'assegnazione della sede di servizio può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dalla legge 20.5.1982, n. 270, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria cui spetta a tal fine la precedenza ai sensi della legge medesima.
Nell'ordine di assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di ruolo che ne sono ancora sprovvisti, di cui all'art. 33, 7° comma, della legge 20.5.1982, n. 270, l'assegnazione della sede agli insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo per effetto dell'art. 13, 13° comma, della legge 9.8.1978, n. 463, sarà disposta dopo l'esaurimento del ruolo istituito ai sensi del 5° comma dell'art. 16 del decreto legge 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30. 3.1976, n .88. I passaggi a ruolo dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado degli insegnanti ancora inquadrati nel ruolo ad esaurimento potranno essere disposti, per l'anno scolastico 1983-1984, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417.
I provvedimenti di nomina in ruolo, di assegnazione della sede e gli atti da essi presupposti sono definitivi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): J'avais posé, en Commission, une question à propos de cet article, concernant les instituteurs des écoles dites "sussidiate". On m'avait dit que j'aurais eu une réponse, j'aimerais l'entendre, si possible.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): J'ai fait faire une recherche dans mes bureaux à ce sujet dont le résultat est que la Région n'a aucun rapport de travail avec les enseignants des écoles subventionnées. La Région se limite à verser une subvention qui est actuellement de 300.000 lires nettes; sur cette somme la Région, pour faciliter l'enseignant, verse directement les contributions à l'INPS et les recettes. Mais il n'y a absolument aucun rapport de travail.
D'autre part, la loi 270 est extrêmement claire à ce sujet, parce qu'elle parle à l'article 31 - qui est celui que l'on demandait d'appliquer pour les écoles subventionnées - exclusivement de "supplente nella scuola elementare statale". Or, les écoles subventionnées n'ont jamais été des écoles "scuola elementare statale" et voilà le motif pour lequel nous ne pouvons pas inclure les enseignants qui avec beaucoup de sacrifice ont enseigné dans ces écoles, mais nous ne pouvons pas leur attribuer les "agevolazioni" qui sont prévues à l'article 31 parce que je le répète l'école subventionnée est une école privée et la Région se limite à verser une subvention et à donner l'autorisation d'ouvrir l'école, mais elle n'a jamais nommé l'enseignant.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
Art. 15
(Esperti nell'Istituto professionale regionale)
Gli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6.9.1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8.11.1979, n. 566, e non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 41, commi 10, 2° e 3°, della legge 20.5.1982, n. 270, sono immessi nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in sovrannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, in conformità delle vigenti disposizioni regionali per l'accesso ai ruoli predetti. L'immissione in ruolo decorre dal 10.9.1983.
Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma il servizio non di ruolo prestato in qualità di esperto è riconosciuto nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 30.4.1980, n. 18.
Il personale stesso, a domanda, può continuare ad essere utilizzato nelle attività che svolgeva in qualità di esperto, a condizione che vi sia disponibilità di posti; in tal caso a detto personale compete, a titolo di indennità non pensionabile, l'eventuale differenza tra il trattamento iniziale previsto per il posto di insegnamento ricoperto e la retribuzione in godimento nel posto di titolarità.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): A ce sujet je dois dire que je suis aujourd'hui extrêmement satisfait parce que, en Commission, on m'a lavé la tête sur cette question; quand même, avoir présenté le problème de ces assistants techniques a créé soit le problème que la possibilité de trouver une solution.
PRESIDENTE: All'art. 15 abbiamo un emendamento sostitutivo del 1° comma proposto dall'Assessore Viglino:
"Gli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla legge regionale 17.11.1960, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6.9.1979, n. 434, convertito con modificazioni, nella legge 8.11.1979, n. 566, e non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 41, commi 1°, 2° e 3°, della legge 20.5.1982, n. 270, sono immessi nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in soprannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese.
L'immissione in ruolo decorre dal 10.9.1983".
Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15 nel testo emendato:
Art. 15
(Esperti nell'Istituto professionale regionale)
Gli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla legge regionale 17.11.1960, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6.9.1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8.11.1979, n. 566 e non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 41, commi 1°, 2° e 3° della legge 20.5.1982, n. 270, sono immessi nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in soprannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese. L'immissione in ruolo decorre dal 10.9.1983.
Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, il servizio non di ruolo prestato in qualità di esperto è riconosciuto nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 30.4.1980, n. 18.
Il personale stesso, a domanda, può continuare ad essere utilizzato nelle attività che svolgeva in qualità di esperto, a condizione che vi sia disponibilità di posti; in tal caso a detto personale compete, a titolo di indennità non pensionabile, l'eventuale differenza fra il trattamento iniziale previsto per il posto di insegnamento ricoperto e la retribuzione in godimento nel posto di titolarità.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
Art. 16
(Norme particolari per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale)
Ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale, sprovvisti dello specifico titolo di studio o diploma, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-1981 e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che siano in possesso dei titoli di servizio prescritti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 della legge 20.5.1982, n. 270.
L'immissione in ruolo del personale di cui al precedente comma è subordinata alla verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi che saranno stabiliti con ordinanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 19801981 senza il possesso dello specifico titolo di studio e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che abbiano conseguito il titolo di studio nel corso dell'anno scolastico 19801981 o successivamente, hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esame di abilitazione all'insegnamento indette ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3.12.1982, n. 86, fermo restando che la loro immissione in ruolo dei docenti di cui all'art. 38 della legge 20.5.1982, n. 270.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
Art. 17
(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)
Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 28.7.1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il passaggio è effettuato in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella pianta organica nel livello di inquadramento.
Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31.8.1983 ed avrà effetto dal 10.9. successivo.
PRESIDENTE: All' art. 17 vi sono due emendamenti dell'Assessore Viglino riguardanti il 2° e 4° comma, che vengono sostituiti come segue:
(2° comma) "Il passaggio è effettuato in una qualifica vice-dirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex-carriera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati".
(4° comma) "La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31. 8.1983 ed avrà effetto dal 10.9. successivo".
Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Aggiungerò semplicemente che l'emendamento al 2° comma serve a specificare meglio le condizioni di un'eventuale scelta fra l'insegnamento e la possibilità di inserirsi nei ruoli regionali; il secondo emendamento sostituisce solo quattro mesi di tempo con tre.
PRESIDENTE: Metto in approvazione gli emendamenti proposti dall'Assessore Viglino, se il Consiglio è d'accordo, in un'unica votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17 emendato:
Art. 17
(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)
Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il passaggio è effettuato in una qualifica vice-dirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex-carniera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.
Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31.8.1983 ed avrà effetto dal 10.9. successivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17 bis proposto dall'Assessore Viglino:
Art. 17 bis
(Aiutanti tecnici degli istituti tecnici)
Gli aiutanti tecnici assunti a titolo precario, negli Istituti tecnici dipendenti dalla Regione, da data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 24.10.1977, n. 64, che prestino servizio nei predetti Istituti nel corrente anno scolastico, possono essere inquadrati, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale, anche in soprannumero, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio di scuola media.
La relativa domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31. 8.1983 ed avrà effetto dal 10.9. successivo.
Al personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione è riconosciuto nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 30.4.1980, n. 18.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino. Ne ha facoltà.
M.IDA VIGLINO - (U.V.): Je remercie M.Tamone d'avoir soulevé la question parce que cela nous a permis de faire, et également à travers ce que nous a été dit par un autre Conseiller, le Conseiller Voyat, une recherche dans les fascicules qui étaient à notre disposition et nous croyons avoir trouvé une solution qui permettra à cette personne de se trouver dans les meilleures conditions demain pour pouvoir participer à un concours ordinaire, s'il entend reprendre son service d'enseignant.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17 bis:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Devo fare una precisazione che evita poi tutta una serie di ulteriori richiami. Con l'approvazione dell'articolo 17 bis cambia tutta la numerazione degli articoli successivi, non solo, ma tutti gli articoli anche precedenti che si richiamano agli articoli della legge devono essere variati. La Presidenza propone di continuare a riferirsi alla numerazione del testo originario e poi d'ufficio si provvederà a modificare l'indicazione di tutti gli articoli.
Do lettura dell'art. 18 (che diventa articolo 19):
Art. 18
(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico)
Per particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico ritenuti di rilevante interesse regionale, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione può disporre l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova, presso organi dell'amministrazione scolastica regionale, presso istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonchè presso enti e associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella Regione, che, per finalità statutarie, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione nelle attività di cui al precedente comma può essere disposta, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, anche per periodi di tempo determinati, ma comunque di durata non superiore a quella indicata nell'art. 14, penultimo comma, della legge 20.5. 1982, n. 270, in numero non superiore a 30 unità, ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola.
A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984 sono soppressi i comandi di cui all'art. 1 della legge regionale 24.7.1979, n. 48.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19 (che diventa art. 20):
Art. 19
(Norme sui collocamenti fuori ruolo)
I collocamenti fuori ruolo del per