Oggetto del Consiglio n. 308 del 14 luglio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 308/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 9 luglio 1976, prot. n. 509:

Con provvedimento n. 435, in data 16 dicembre 1975, il Consiglio aveva approvato il disegno di legge regionale n. 165, concernente: "Modifìcazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".

Con nota in data 21 gennaio 1976, prot. n.363, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, il disegno di legge di cui si tratta con le stesse motivazioni adottate in ordine al disegno di legge regionale n. 167, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 355, in data 28 novembre 1975.

Il Consiglio regionale con provvedimento n. 39 in data 10 febbraio 1976 ha riapprovato il sopracitato disegno di legge, con conseguente ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per questione di legittimità in relazione alla determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità.

La Giunta regionale concorda con la richiesta dei rappresentanti sindacali del settore, sull'opportunità di proporre al Consiglio regionale l'approvazione di un nuovo disegno di legge che riproduca il precedente testo, con l'esclusione dell'aumento della tredicesima mensilità e con la rettifica dell'articolo 11, riguardante il finanziamento in relazione all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra dettagliatamente il disegno di legge.

Il Vice Presidente CHABOD, preso atto che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli e degli allegati del disegno di legge.

Articoli da 1 a 11.

Si dà atto che gli articoli da 1 a 11 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).

Allegati A, B e C.

Si dà atto che gli allegati A, B e C sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame ed i relativi allegati A, B e C sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Chincheré e Clusaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: diciannove;

Voti favorevoli: diciannove.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente:

"Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent".

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Disegno di legge regionale n. 228

REG IONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......... n. ...: MODIFICAZIONE DELLE TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA A RUOLO APERTO, DEI POSTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 1976 le tabelle A, B e C annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B. La tabella D annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Art. 2

Alla copertura dei posti di Vice Commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al Titolo IV, capo I, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o equipollente.

Art. 3

Con decorrenza dal 1 gennaio 1976 al Vice Commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allega to A, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed all'assegno pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere a b c, e, f, g, dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, e successive modificazioni.

Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al Vice Commissario, l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'articolo 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967.

Art. 4

Al Vice Commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 5

Ai titolari dei posti di Capo controllore sarà riconosciuta, nella qualifica unificata di controllore in servizio continuativo, una anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.

Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte sino ad ora.

Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell'80%.

Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge, l'attuale titolare dell'incarico di Vice Commissario sarà inquadrato, in via straordinaria, nel relativo posto di ruolo. I controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonché l'incaricato di funzioni ispettive presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, saranno inquadra ti a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di controllore.

Nell'accesa della revisione delle norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopracitata continueranno ad essere svolte dall'addetto al servizio ispettivo con le modalità e le mansioni stabilite con la deliberazione stessa.

All'inquadramento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 7

L'inquadramento a ruolo in via straordinaria dei controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 8

Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali e del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza della misura dell'80%.

Il servizio presta to in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 9

Con decorrenza dal 1gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio prevista dalla lettera g) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di lire novantaquattromila.

Art. 10

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul capitolo 71 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

A copertura della maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge è approvata la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

Parte ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13 Entrate sostitutive dei proventi delle quote di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - L. 8.000.000

Parte SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 71 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di Saint-Vincent - L. 8.000.000

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e 1978 troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11, parte Entrata, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 ed un ulteriore incremento del 10% per il 1978 (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638); le maggiori spese per gli esercizi successivi troveranno copertura nelle relative entrate sostitutive.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Allegato A alla legge regionale

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto del personale direttivo presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica

carriera - gruppo

N.

posti

Sviluppo della carriera a ruolo aperto

Stipendi annui lordi

n. anni

Vice Commissario (carriera direttiva - gruppo A/3)

1

4.840.000

dopo 14 anni

4.290.000

dopo 10 anni

3.800.000

dopo 6 anni

3.370.000

dopo 2 anni

2.990.000

iniziale

Allegato B alla legge regionale

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto dei controllori in servizio continuativo presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica

carriera - gruppo

N.

posti

Sviluppo della carriera a ruolo aperto

Stipendi annui lordi

n. anni

Controllore in servizio continuativo (carriera di concetto - Gruppo B)

22

1.830.000

iniziale

2.120.000

dopo 4 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.830.000

dopo 12 anni

3.330.000

dopo 16 anni

3.800.000

dopo 20 anni

Allegato C alla legge regionale

Tabella dei posti e del trattamento economico dei controllori in servizio di fine settimana presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica

carriera - gruppo

n. posti non di ruolo

Indennità annua di incarico

Controllore incaricato in servizio di fine settimana (carriera esecuti- va - gruppo C)

1

1.300.000