Oggetto del Consiglio n. 307 del 14 luglio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 307/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adattamento della norma dell'articolo3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 9 luglio 1976, prot. n. 509:
L'Ente Ospedaliero regionale della Valle d'Aosta che amministra l'Ospedale generale regionale e l'Ospedale specializzato Maternità, incontra gravi difficoltà nel garantire una adeguata assistenza infermieristica ai ricoverati, a causa della carenza di personale infermieristico a tutti i livelli di qualificazione.
Pur funzionando da quattro anni presso l'Ente una regolare scuola per infermieri professionali che abilita a tali mansioni 15/20 soggetti all'anno, da impegnare su tutto il territorio regionale, è sempre insufficiente il personale infermieristico qualificato che possa far fronte alle esigenze di assistenza dei degenti.
D'altra parte, in assenza di operatori abilitati, alle insostituibili prestazioni infermieristiche l'Ente Ospedaliero regionale deve far fronte impiegando personale sprovvisto dei titoli professionali.
Per porre riparo, nel superiore interesse della collettività, ad una tale situazione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero regionale lo scorso anno ha impostato un piano programmatico per la qualificazione di circa 150 dipendenti ausiliari nell'arco di un triennio ed è stato autorizzato dalla Regione ad istituire un corso per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, secondo i programmi di studio indicati nel decreto ministeriale 15 febbraio 1972.
È stata consentita l'iscrizione a tale corso, il primo di tre programmati, riservato al personale ausiliario in servizio presso l'Ente, anche a dipendenti privi del diploma di licenza di scuola media inferiore, purché avessero assolto all'obbligo scolastico cui erano tenuti per ragioni di età.
È stato cioè derogato al requisito per l'ammissione al corso indicato nell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, tenendo conto però della norma contenuta nello stesso articolo, avente applicazione sino all'inizio dell'anno scolastico 1973/1974, di esenzione del requisito stesso.
La deroga di cui sopra era giustificata dal fatto che presso l'Ente Ospedaliero regionale i corsi di sanatoria per infermieri generici, di cui all'articolo 4 della predetta legge, sono stati tenuti per soli due armi, a causa di obiettive difficoltà di organizzazione interna e che l'articolo 8 dell'allegato H del vigente contratto nazionale unico per i dipendenti ospedalieri, siglato nel 1974, prevede l'ammissione senza limiti di età, ai corsi di cui si tratta personale dipendente che abbia assolto all'obbligo scolastico al quale era tenuto in ragione di età.
Tuttavia, la mancanza del requisito del possesso del diploma di licenza di scuola media, esclude, per coloro che ne sono privi, la possibilità di conseguire il regolare certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, dopo avere superato l'esame previsto.
Considerata la inderogabile necessità di migliorare l'assistenza infermieristica ospedaliera locale, attraverso l'impiego di operatori qualificati, si rende necessario adottare un provvedimento legislativo regionale che permetta a tutti i dipendenti in servizio, dichiarati idonei alla frequenza dei corsi interni di cui si tratta e che abbiano superato il previsto esame finale, di ottenere il certificato di abilitazione.
Per giungere a tale obiettivo occorre rendere operante w1a norma regionale, di carattere transitorio, che, adattando alle particolari condizioni regionali l'articolo 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, permetta l'ammissione ai corsi, riservati a dipendenti in servizio presso l'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta, per il conseguimento del certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico anche a coloro i quali, per ragioni di età, non erano tenuti a frequentare, come scuole dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purché siano in possesso della licenza elementare.
La Giunta propone, quindi, al Consiglio regionale di approvare l'allegato disegno di legge regionale recante: "Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale".
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere POLLICINI annuncia voto favorevole pur lamentando il ritardo con il quale il provvedimento viene assunto. Chiede, poi, che analoga soluzione venga data al problema del personale infermieristico professionale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE informa che per il personale infermieristico professionale vi sono maggiori difficoltà che, comunque, la Giunta sta esaminando con le Organizzazioni sindacali e gli organi competenti dello Stato.
Il Vice Presidente CHABOD, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio stesso a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: ventisei;
Voci contrari: uno.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente:
"Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale".
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Disegno di legge regionale n. 227
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......... n. ....: ADATTAMENTO DELLA NORMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DELLO STATO 25 FEBBRAIO 1971, N. 124, ALLE CONDIZIONI REGIONALI DELLA VALLE D'AOSTA, Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO SPECIALE.
Il Consiglio regionale ha approvato:
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per le finalità previste dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione, fino al 31 dicembre 1978, possono essere ammessi ai corsi, riservati a dipendenti in servizio presso l'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta, per il conseguimento del certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico coloro i quali, per ragioni di età, non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purché siano in possesso della licenza elementare.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
