Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 60 del 27 gennaio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 60/VII - PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE STATALE N. 1998. NUOVO ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE STATALE.

PRESIDENTE: Questa mattina avevamo sospeso i lavori nel corso della discussione generale abbinata sugli oggetti nn. 33 e 36; l'Assessore Viglino si era riservato di dare una risposta sulle proposte del Gruppo comunista.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.

MARIA IDA VIGLINO - (U.V.): Per quanto riguarda il 4° comma dell'articolo 11 abbiamo verificato; infatti eravamo a conoscenza delle cosiddette tabelle di equipollenza, che non sono il riconoscimento legale dei titoli di studio conseguiti all'estero, se non nell'ambito dell'articolo 5 della legge n. 153 sugli emigrati. E poichè vogliamo dare una possibilità più ampia di riconoscimento, chiediamo che venga mantenuto "licenza elementare e titolo di terza media", perchè supponiamo per esempio che una famiglia voglia mandare il proprio figlio a studiare per due anni in una scuola di un paese francofono, presso un parente: non possiamo definire questo studente come figlio di emigrati perchè la famiglia resta qui; ma se consegue un titolo di studio deve essere possibile per noi ottenerne il riconoscimento legale senza che abbia bisogno di fare privatamente l'esame di terza media. Lo stesso si può dire a livello di licenza elementare ed anche a livello di scuola secondaria di secondo grado, poichè se non si è figli di emigrati non si può avere il riconoscimento. Infatti il decreto di cui eravate in possesso è un decreto interministeriale del 20 febbraio 1973 che inizia: "visto l'articolo 5 1° e 3° comma della legge 3 marzo 1971, n. 153, considerata l'opportunità di stabilire con priorità tabelle di equipollenza dei titoli di studio rilasciati a lavoratori italiani e loro congiunti dalle scuole di paesi stranieri in cui più intenso risulta il flusso migratorio italiano". Questo era a complemento de11a legge n. 153 per mettere a disposizione - in particolare al Provveditore agli Studi - una tabella con la quale stabilire con più facilità l'equipollenza dei titoli, ma sempre per lavoratori e loro congiunti emigrati.

Quindi chiedo che rimanga, con la speranza che venga votato, "licenza di scuola elementare e di scuola media".

Per quanto riguarda l'altra richiesta accettiamo l'emendamento, cioè all'articolo 15 alla lettera a) del 1° comma, aggiungere dopo "alle finalità di cui all'articolo 1" le parole "secondo le modalità previste dalla prova di lingua italiana.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Proprio per essere precisi, visto che siamo ancora in tempo prima di votare, all'articolo 15 questo punto "secondo le modalità previste per la prova di lingua italiana" sarebbe meglio inserirlo a metà della lettera a), subito dopo "la prova di esame della lingua francese".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viglino, ne ha facoltà.

MARIA IDA VIGLINO - (U.V.): Senz'altro; lo avevo addirittura inteso così.

PRESIDENTE: Metto in approvazione gli emendamenti, che concernono la legge statale, per gli articoli 11, 15, 18, 25 in un'unica votazione. Ne do lettura.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 aprile 1948, n. 4 e relative norme di attuazione la Regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 30, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la regione medesima.

Ai cittadini italiani, originari della Valle d'Aosta e loro congiunti, che abbiano conseguito in un paese di lingua francese un titolo di studio corrispondente alla licenza di scuola elementare o di scuola media o un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale, si estendono le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 15

Alla lettera a) del primo comma aggiungere dopo "ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese" l'inciso "secondo le modalità previste per la prova di lingua italiana".

Art. 18

Comma aggiuntivo:

Per le esigenze dalle scuole dipendenti dalla Valle d'Aosta provvede la Regione.

Art. 25

Comma aggiuntivo:

Dei quaranta parlamentari, uno dev'essere valdostano.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità