Oggetto del Consiglio n. 455 del 23 aprile 2026 - Verbale

Oggetto n. 455/XVII del 23/04/2026

APPROVAZIONE DI MOZIONE: "REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI".

Il Presidente AGGRAVI dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri JORDAN, BORRE, MARTINET, TRIONE, CAMPOTARO, CARREL, MINELLI e MANFRIN e iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere JORDAN.

Intervengono i Consiglieri CAMPOTARO, MANFRIN, DOMANICO, TRIONE, ZUCCHI, l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, GIROD, l'Assessore al bilancio, finanze e politiche creditizie, BACCEGA, i Consiglieri CARREL, JORDAN e GUICHARDAZ.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere ZUCCHI.

Prende la parola, per mozione d'ordine. il Consigliere CARREL.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli ventinove e voti contrari quattro (presenti e votanti: trentatré);

APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione europea;

VISTO, in particolare, l’articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio;

VISTO, altresì, l’articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata e che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

CONSIDERATO che il criterio dell’origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica e fiscale" delle merciai fini dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune, ma non è di per sé idoneo a garantire ai consumatori un’informazione chiara e trasparente sulla reale provenienza geografica delle materie prime e delle fasi produttive;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa doganale dell’Unione europea le operazioni minime o non economicamente giustificate non assumono rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine dei prodotti, ma l’attuale disciplina non sempre impedisce fenomeni di trasformazioni marginali finalizzate esclusivamente all’ottenimento di un’indicazione di origine formalmente conforme;

CONSIDERATOche nel settore agroalimentare tali meccanismi possono generare disorientamento nei consumatori e favorire pratiche di "Italian sounding" o falsa evocazione dell’origine, con danno economico e reputazionale per le produzioni autentiche;

CONSIDERATOche la normativa doganale sull’origine non disciplina direttamente le informazioni destinate ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi all’identificazione delle merci nei rapporti commerciali internazionali;

RILEVATO inoltre che il processo di negoziazione e ratifica di accordi commerciali internazionali dell’Unione europea, tra cui l’accordo di associazione tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur, pone con crescente evidenza il tema della tutela delle produzioni agroalimentari europee e della trasparenza sull’origine delle materie prime e dei processi produttivi;

CONSIDERATO che in tale contesto risulta ancora più rilevante garantire che le regole sull’origine dei prodotti e l’informazione ai consumatori assicurino adeguati livelli di trasparenza, tracciabilità e tutela delle produzioni territoriali di qualità e un maggior allineamento tra disciplina doganale, normativa sull'etichettatura e obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale;

ATTESOche il diritto dei consumatori a un'informazione corretta, completa e non ingannevole costituisce presupposto essenziale per scelte consapevoli e per la valorizzazione delle produzioni territoriali di qualità;

RITENUTOche la tutela delle produzioni agricole e alimentari regionali, legate al territorio valdostano, rappresenta un elemento culturale, identitario ed economico strategico per la Regione;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni ha incaricato la Commissione Politiche Agricole, su indicazione della Regione Marche, di approfondire la questione oggetto di questa mozione;

VISTO lo Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale;

IMPEGNA

la Giunta regionale

  1. a sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, nazionali ed europee, ogni iniziativa volta alla revisione e al rafforzamento della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di garantire una maggiore coerenza tra origine doganale, provenienza geografica delle materie prime e informazione al consumatore;

  1. a promuovere, in sede europea, un'evoluzione normativa che colleghi in modo più stringente le regole sull'origine anche a criteri di trasparenza ambientale e sociale, e che favorisca sistemi di etichettatura chiara e visibile sull'origine delle materie prime e sulle principali fasi di trasformazione;

  1. a promuovere il riconoscimento e la tutela delle nostre produzioni agricole e alimentari regionali, valorizzandone la qualità, la tracciabilità chiara e trasparente e il legame con il territorio valdostano quale elemento distintivo e competitivo delle filiere produttive locali, anche attraverso iniziative di formazione e informazione, in collaborazione con organizzazioni di categoria, enti di tutela e associazioni dei consumatori;

  1. a contrastare, nell’ambito delle proprie competenze e in collaborazione con gli organi statali e dell’Unione europea, i fenomeni di falsa evocazione dell’origine e di Italian sounding, anche in relazione alle criticità che l’accordo tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur comporterà per le produzioni agroalimentari locali, chiedendo che in sede negoziale e attuativa siano introdotte salvaguardie efficaci a tutela delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e delle filiere produttive locali legate al territorio.

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