Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 362 del 25 marzo 2026 - Resoconto

OGGETTO N. 362/XVII - Interpellanza: "Conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2026".

Aggravi (Président) - Point n° 27 à l'ordre du jour. Per l'illustrazione, la parola al collega Bellora.

Bellora (LEGA VDA) - Grazie Signor Presidente, nuovamente buonasera signor Presidente della Regione. Questa è un'interpellanza molto diversa dalla precedente, nel senso che non ha alcuna volontà polemica o critica, come invece aveva quella che l'ha preceduta. È una questione molto tecnica, tecnico-giuridica, di quelle che a me personalmente piacciono, anche per i miei trascorsi professionali, ma che mi incuriosisce molto perché io non sono evidentemente un esperto di diritto pubblico, quindi ci sono delle problematiche di tipo giuridico che, secondo me, vanno chiarite.

L'oggetto dell'interpellanza è il medesimo di quella che l'ha preceduta di un paio di numeri, che è quella del collega Carrel e cioè la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 19 febbraio 2026, sentenza recentissima che ha sostanzialmente, anche formalmente più che sostanzialmente, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali con riferimento alle elezioni dei Consigli comunali.

Quello che io mi chiedevo e che chiedo a lei - immagino la risposta le sia stata data dall'Ufficio legale della Regione - è che cosa farà concretamente proprio da un punto di vista tecnico-giuridico la Regione autonoma Valle d'Aosta a seguito di questa sentenza, perché io leggo la sentenza a pagina 10 che dice: "Le norme impugnate hanno previsto…" e si parla sostanzialmente della non immediata ricandidabilità alla carica di Sindaco e Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, cioè praticamente tutti, per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati, il divieto di scelta degli Assessori comunali al di fuori dell'insieme dei Consiglieri comunali, il divieto di determinati legami di parentela tra coniugi, parenti e affini in primo grado del Sindaco o del Vicesindaco".

La sentenza, dopo aver affrontato e risolto alcune questioni procedurali legate all'ammissibilità del ricorso, alla sua tempestività, all'ampiezza della delega che ha dato facoltà a chi ha promosso il ricorso di proporlo, entra in medias res e va appunto a trattare le questioni di merito, a partire dal punto 6, mentre i punti procedurali sono i punti 5, 5.01 e 5.02. Il punto 6, che si apre con la locuzione: "Venendo ora al merito delle censure", pone una serie di principi che sono quelli che mi hanno spinto a farle questa domanda, a fare quest'interpellanza perché si dice la sentenza, che è una sentenza precedente, ma tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha stabilito che i principi costituzionali applicabili in materia devono armonizzarsi in base a uno specifico punto di equilibrio, la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. Qui mi riallaccio a quello che diceva il collega Carrel con le problematiche legate alla nostra autonomia legislativa e normativa in materia, ripeto, problematiche che non sono oggetto di questa specifica interpellanza, ma lo erano di quella molto puntuale, peraltro, del collega Carrel. Si parla di una necessità di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale e si conclude dicendo che è necessaria un'esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi della legislazione dello Stato, dei quali, come si è detto, possono far parte anche (incomprensibile) puntuali e specifiche purché siano espressione di esigenze generali. Ecco che quindi sembrerebbe da questo inciso, da questa premessa, perché poi è una seconda premessa, che ci sia una sorta di chiamata alle armi del legislatore regionale, cioè gli si dica: "Attenzione, io ti ho detto che questo, questo e questo è incostituzionale, tu evidentemente devi intervenire e devi tappare questi 'buchi', o comunque normare in modo che questa discrasia rispetto alla costituzione, che io ti ho individuato, venga eliminata".

C'è poi un passaggio molto forte, secondo me, al punto 5.02 a pagina 19 della sentenza, dove si dice che non è manifestamente irragionevole la logica graduale che ispira il nuovo testo dell'articolo 51, Enti locali, dove si disegna un sistema contemplante nessun limite di mandato nei Comuni più piccoli o un limite dei tre mandati consecutivi nei Comuni intermedi, eccetera. Quest'uniformità di legislazione che viene evidenziata, che è la base, è il presupposto sul quale si fonda la dichiarazione di incostituzionalità, sembrerebbe - e sottolineo sembrerebbe perché non sono un costituzionalista - dire all'Ente regionale: "Intervieni su questa materia e vai a colmare queste lacune".

Stesso discorso sull'altra dichiarazione di incostituzionalità, cioè quella relativa al vincolo di parentela tra gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali, Sindaco e Vicesindaco, si arriva poi evidentemente … tant'è vero che a un certo punto la sentenza dice: "La norma regionale impugnata priva del tutto i Comuni della possibilità di stabilire diversamente, mediante i loro Statuti, risolvendosi quindi in una pura indiretta compromissione del diritto dei cittadini di accedere alla carica di Assessore". Sembrano quindi tutte delle indicazioni, sembrano tutti dei suggerimenti, come accade, per esempio, con le sentenze della Corte costituzionale in materia penale, sembra quasi una manipolativa di rigetto, ma in realtà è una manipolativa di accoglimento, sembrerebbe appunto dire al legislatore: "Intervieni".

Io vorrei solo sapere e, ripeto, è una mia curiosità, se mi è consentito il termine di tipo scientifico, ma poi evidentemente che ha delle ricadute pratiche importanti, se la Presidenza della Regione si è posta il problema e come lo ha risolto, cioè se ritiene che la sentenza della Corte costituzionale sia semplicemente un'indicazione e non ci sia bisogno di modificare in alcun modo le norme, oppure se invece, come mi parrebbe, ma, ripeto, è solo una mia opinione, sia necessario intervenire per colmare queste lacune e in questo caso evidentemente come si intenda farlo. Grazie Signor Presidente.

Presidente - Per la risposta, la parola al presidente Testolin.

Testolin (UV) - Intanto faccio i complimenti al collega Bellora perché, a fronte di un'interpellanza di tre righe, il mal di gola e una richiesta, è riuscito a parlare sapientemente dieci minuti e questo le fa onore da un punto di vista professionale, perché penso che rispecchia esattamente l'arte oratoria che si usa in certi contesti, quindi non posso che farle i complimenti per quest'aspetto. Non è una boutade, ma è per smorzare un attimo anche dei temi che abbiamo già trattato e la risposta rispetto a quello che lei mi chiede non può che essere sovrapponibile a quella che abbiamo già dato al collega Carrel, con l'aggiunta della specifica che lei chiedeva rispetto a come bisogna comportarsi.

Ne approfitto anche per dire che la competenza, anche perché poi in replica il collega Carrel aveva esplicitato la mancanza di volontà da parte dell'Amministrazione di andare a intervenire… le sentenze vanno a indicare alcuni punti sui quali non si può legiferare in maniera autonoma, quindi su quelli ci sono delle preclusioni che non è che si possono bypassare in qualche modo, quindi non è una mancanza evidentemente di volontà, ma è una mancanza di possibilità. Si può legiferare su altri aspetti, su altre sfumature, su altri contesti, ma non su quelli declinati all'interno delle sentenze, come non su quelli che sono stati riconosciuti come incostituzionali.

Per venire invece alle due risposte, cioè "quali sono le intenzioni del Governo regionale con riferimento a detta sentenza; in particolare, se si intenda legiferare in materia per armonizzare la nostra legislazione rispetto a quanto indicato nella sentenza della Corte costituzionale e in quale modo", ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione alle sentenze che dichiarano la legittimità costituzionale di una norma di legge comporta la cessazione dell'efficacia della stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta, come già ribadito in precedenza, il 25 febbraio del 2026, quindi non può che prendersi atto delle decisioni della Consulta e per esigenze di chiarezza e di organicità, così proprio come esplicitava lei nel suo intervento, intervenire non appena possibile sulla normativa regionale di riferimento, cioè la legge 54/1998, per assicurare la piena coerenza delle disposizioni censurate con le indicazioni scaturite dalla sentenza stessa, in modo da armonizzarci, ma su una normativa che rimane in capo all'Amministrazione regionale, andando ad adeguare la norma in quei frangenti identificati.

Presidente - Per la replica, la parola al collega Bellora.

Bellora (LEGA VDA) - Sarà una replica breve, come è stata breve la sua risposta, perché evidentemente in questo caso sono assolutamente soddisfatto di questa risposta, quindi immagino che alla fine toccherà a noi intervenire in questa materia e andare a riscrivere quelle parti di norme che sono state poste nel nulla dalla Corte costituzionale.

Io devo dire che la ringrazio per le belle parole che ha avuto sulla mia illustrazione, ma la materia che studio da 40 anni, il diritto, è sicuramente bello perché dà delle possibilità di approfondimento e anche da una breve interpellanza e da una sentenza tutto sommato semplice, perché io ho visto delle sentenze della Corte costituzionale delle quali era difficile veramente comprendere il significato, mentre questa è una sentenza, tutto sommato, molto chiara, possono emergere problemi giuridici molto interessanti.

Io credo che non sarà neanche un compito particolarmente difficile per quest'Assemblea andare a riscrivere queste norme perché le indicazioni della Corte costituzionale sono molto, molto chiare, quindi io credo che si tratterà solo di fare un lavoro di adeguamento rispetto ai principi molto netti datici dal giudice delle leggi.

Sullo sfondo poi invece si pone la questione che sollevava il collega Carrel nella sua precedente interpellanza su questa stessa sentenza, perché poi, nel momento in cui entriamo nel merito dei limiti alla potestà legislativa regionale su questa e altre tematiche, allora evidentemente dal diritto passiamo alla politica, ma questo è un altro argomento che non interessa in quest'interpellanza, mentre quello che era l'oggetto di quest'interpellanza ha avuto una risposta adeguata per la quale la ringrazio.