Oggetto del Consiglio n. 272 del 24 febbraio 2026 - Resoconto
OBJECT N° 272/XVII - Communications du Président de la Région.
Aggravi (Président) - Point 2 à l'ordre du jour. La parole au président Testolin.
Testolin (UV) - Come avrete appreso dagli organi di stampa, con la sentenza n. 16 del 2026, depositata lo scorso 19 febbraio 2026, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", così come modificate dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale nell'anno 2025 delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali".
La decisione della Corte è intervenuta nel merito su alcune disposizioni della legge regionale 54/1998, che costituisce in Valle d'Aosta la legge organica di disciplina dell'ordinamento degli enti locali del suo territorio.
Più nel dettaglio, si tratta del comma 2ter dell'articolo 30bis, che prevede la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi. A seguito della sentenza, pertanto, per tali Comuni non esiste più alcun limite di ricandidabilità, così come avviene nel resto d'Italia.
Si evidenzia che la previsione della legge regionale non ha avuto alcun concreto effetto pregiudizievole, in quanto in occasione delle ultime elezioni generali comunali a nessun sindaco è stato impedito di ricandidarsi, dato che tutti gli amministratori allora in carica avevano al massimo svolto tre mandati consecutivi.
Il secondo punto del comma 7 dell'articolo 22 reca il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali, sarà quindi ora possibile che uno o più assessori siano scelti al di fuori dei componenti i rispettivi Consigli. In questo caso, essendo una facoltà e non un obbligo, la disciplina regionale che prevede la possibilità di modificare in corso di mandato la composizione della Giunta fa sì che le amministrazioni locali valdostane potranno valutare la possibilità di nominare anche assessori esterni, modificando in tal senso il proprio Statuto, come previsto dall'articolo 47, comma 4, del Testo unico degli enti locali.
Terzo punto del comma 6 dell'articolo 22, che prevede il divieto che della Giunta facciano parte, oltre che il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco, cioè i figli, i genitori, i suoceri, le nuore e i generi. La pronuncia della Corte, invece, ritiene che debba essere applicata la disposizione di cui all'articolo 64 del Testo unico degli enti locali, che vieta che facciano parte della Giunta comunale i parenti e gli affini fino al terzo grado del solo sindaco, senza nessuna limitazione per il vicesindaco. Per tale caso la decisione potrebbe avere un impatto immediato su alcune amministrazioni, in quanto la disposizione deve essere letta attualmente nel senso che il divieto di far parte della Giunta si estende anche ai parenti e affini del sindaco, fino al terzo grado, quindi anche gli zii, i nipoti, le cognate, i cognati, i fratelli e le sorelle, mentre nessun limite di parentela o di affinità potrà essere opposto al vicesindaco, ancorché eletto in Valle d'Aosta a suffragio universale e diretto, al pari del sindaco.
La decisione della Corte costituzionale si fonda sulla riconduzione delle disposizioni dichiarate incostituzionali alla materia della parità di accesso agli uffici pubblici, anche non elettivi, invocando a sostegno la necessità di garantire in tale ambito il rispetto delle corrispondenti disposizioni statali contenute nel Testo unico degli enti locali, per assicurare il rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il principio di parità di accesso agli uffici pubblici, non solo elettivi, di cui all'articolo 51 della Costituzione.
Il pronunciamento della Corte, al di là degli aspetti concreti che essa determina, e che come detto non risultano particolarmente problematici, induce però una riflessione sull'ampiezza che oggi può effettivamente riconoscersi alla potestà legislativa primaria che lo Statuto speciale dal 1993 attribuisce alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali.
Président - A demandé la parole le collègue Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Ringrazio il Presidente per questa comunicazione, però spiace dover osservare a distanza di tempo che quello che avevamo detto si è realizzato. Se quest'Aula ha buona memoria, chi c'era nella scorsa Legislatura si ricorderà che in realtà quello che venne formulato come un emendamento che differiva dalle disposizioni nazionali ampliava la possibilità di avere dei mandati ulteriori, quindi ampliava la possibilità, da parte dell'elettorato, di avere un diritto ulteriore - e ovviamente per chi si candidava - e non lo restringeva.
Spiace ricordare che in quest'aula venne portato quell'emendamento - ce lo possiamo dire, colleghi - altrimenti il PD quella legge non l'avrebbe votata. Venne portato quell'emendamento - vedo la collega che sorride - altrimenti il Partito Democratico quella legge non l'avrebbe votata.
Fu quindi un emendamento di bandiera, semplicemente messo lì per accontentare il Partito Democratico, che altrimenti quella legge non l'avrebbe votata e non ci sarebbe stata la maggioranza, però l'effetto oggi è che ovviamente quella legge viene impugnata.
Io ho apprezzato particolarmente le parole che sono state pronunciate nella giornata di domenica da parte di chi è intervenuto per le celebrazioni della festa della nostra autonomia, ma in quell'occasione si è detto che fondamentalmente si doveva andare nella direzione di difendere la nostra autonomia, anche a costo di farsi impugnare delle leggi. Cosa su cui peraltro io sono d'accordissimo, assolutamente d'accordo, però realizzo un po' di targhe alterne.
Ai tempi noi questo l'avevamo detto, e voglio ricordare qui, ne citerò soltanto un pezzo, quello che disse, quando ci fu quella discussione, il collega Sammaritani, che evidenziò che: "L'intervento sulla disciplina del limite dei mandati appariva in contrasto con la recente pronuncia della Corte costituzionale 60/2023, con la quale la Consulta aveva individuato un fondamentale principio, riferito all'articolo 51 della Costituzione, consistente nel fatto che il diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali, altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza, e che a tali esigenze di uniformità di disciplina le Regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali, condizioni peculiari locali o eccezioni".
Restringere la possibilità di candidarsi sicuramente non era una caratteristica peculiare.
Se però quello che è stato detto era che si era disponibilissimi ad andare anche allo scontro, per rivendicare la nostra autonomia, registro che non si è voluto ovviamente andare allo scontro sulla questione che abbiamo recentemente trattato (cioè la questione che riguarda la prova di francese e il Commissario per la Valle d'Aosta), lì allo scontro non si è voluti andare, con tutte le motivazioni che uno ha potuto mettere in campo, ci mancherebbe altro, ma in altri casi, per far votare una legge elettorale nell'immediatezza della consultazione, e per fare un favore al partito che stava in maggioranza, lo si è voluto fare e questi sono gli effetti.
Presidente - Ha chiesto la parola il collega Centoz.
Centoz (PD-FP) - Due precisazioni, perché altrimenti poi la lettura diventa una lettura soltanto di parte.
Effettivamente l'emendamento è stato in qualche modo proposto e sostenuto dal Partito Democratico, ma forse dobbiamo inserire quell'emendamento in una discussione più generale, perché all'epoca non si parlava solo ed esclusivamente della modifica della legge sui Comuni, ma si parlava anche della modifica della legge elettorale e il Partito Democratico avrebbe voluto altri tipi d'interventi sulla legge elettorale.
Quella fu una mediazione, giusta o sbagliata, discutibile o non discutibile, ma quella fu una mediazione. Io continuo a sostenere e a ritenere che non porre dei limiti, consentire a una persona di candidarsi sostanzialmente a vita, sia un principio sbagliato. Ovviamente si rispetta una sentenza della Corte costituzionale, ci mancherebbe altro, prendiamo atto di questa sentenza, ciò che a me preoccupa di più è quello che ha detto giustamente il Presidente: "In una materia in cui abbiamo competenza primaria scopriamo di non avere margini di manovra così ampi come in realtà pensavamo di avere". Questo secondo me è l'elemento più importante.
Président - La parole à la collègue Minelli.
Minelli (AVS) - Ricordo anche io quel momento della votazione della legge elettorale, che poi le votazioni, ricordiamolo, erano due: la legge elettorale sui Comuni e la legge per il rinnovo del Consiglio regionale, su cui abbiamo avuto delle posizioni molto chiare e molto nette.
Concordo inoltre sul fatto che - lo abbiamo detto l'anno scorso in maniera direi piuttosto incisiva - non vada bene pensare di avere qualcuno che possa fare il sindaco a vita. Noi, se lo ricordate, non avevamo votato quell'emendamento, ma perché credevamo che fosse più importante salvaguardare il principio dei tre mandati, lo dico a onor del vero, perché invece la posizione che ha illustrato il collega Manfrin, e che era stata portata in particolare dal consigliere Sammaritani, era un'altra, cioè quella di sottolineare l'incostituzionalità della norma, però a quel punto anche ammettere l'importanza di una candidatura a vita, cosa che noi non condividiamo.
Il nostro voto era stato poi contrario sulla legge, perché in essa erano contenuti - e sono contenuti, perché è la legge che è in vigore - tutta una serie di elementi che non potevamo e non possiamo condividere: anche il numero delle persone da eleggere in Consiglio e in Giunta nei Comuni più piccoli, il fatto che ci siano degli aspetti che, a nostro avviso, vanno nella direzione di scoraggiare la partecipazione e anche, a un certo punto, non dico di caldeggiare, ma di quasi giustificare l'astensionismo degli elettori.
Quello però che ricordo con nettezza era il dibattito che c'è stato e il fatto che sulla possibilità, che poi si è verificata, dell'incostituzionalità di quella norma, era stato utilizzato, da parte di varie persone, un tono persino un po' sprezzante, ricordo. Purtroppo questa è una cosa che succede spesso quando si fanno delle discussioni e qualcuno non è d'accordo su alcuni nodi.
Immagino che adesso si dovrà mettere mano a questa legge, non soltanto per la questione dei quattro mandati o dei mandati infiniti, ma anche sul resto.
Il Presidente ha accennato alla questione dell'elezione di parenti entro un certo grado e, se non ho capito male, ha detto che su alcune amministrazioni questo ha un impatto, può avere un impatto, quindi immagino su amministrazioni che sono vigenti. Bisognerà capire che cosa succederà, lo vedremo penso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, però forse una cautela in più, su questo e anche su altri aspetti, poteva esserci.
Président - A demandé la parole le collègue Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - È interessante riavvolgere il nastro per andare a rivedere quali erano le condizioni che hanno portato il legislatore regionale a intervenire. Se il legislatore regionale non avesse apportato nessuna modifica, oggi saremmo in un guaio esagerato, perché la legge vigente poneva un limite di tre mandati, quindi, se il legislatore non fosse intervenuto, i Sindaci che avevano fatto tre mandati non avrebbero potuto candidarsi.
Introducendo la possibilità, quindi trovando, come ha detto il collega Centoz, un compromesso, noi abbiamo permesso a tutti i sindaci che erano in carica di potersi ricandidare.
Durante la discussione - e hanno fatto bene a ricordare i dubbi che erano stati sollevati in particolare dall'avvocato Sammaritani, ma anche dai Consiglieri del PCP - avevamo detto che avremmo sostenuto le nostre tesi, perché ritenevamo che la potestà primaria dell'amministrazione regionale ci consentisse d'intervenire.
Lo abbiamo fatto anche in altri momenti, quando c'era il Covid, quando c'era una serie di provvedimenti e abbiamo cercato, in quella situazione, di dare delle interpretazioni. Purtroppo la Corte costituzionale - che ovviamente rispettiamo - ha preso degli indirizzi diversi. Se dovessi dire, non sono affatto contento, perché in base a questo principio la nostra potestà primaria voglio capire come potrà esprimersi, ma quell'intervento ha consentito lo svolgimento delle elezioni senza avere il rischio, quello sì, di invalidare tutto, perché il limite dei tre mandati era quello esistente in legge.
Oggi dobbiamo capire come potremo agire, perché se una norma viene dichiarata incostituzionale cosa accade? Si modifica automaticamente il testo di legge, oppure rientra in vigore il vecchio testo? È una serie di considerazioni che dovremo fare, perché se quella norma è incostituzionale e resuscita il vecchio testo, nel vecchio testo ci sono tre mandati.
Immagino che gli uffici e le varie interlocuzioni ci porteranno a dare una soluzione.
Dopodiché, io immagino che la collega che è intervenuta sia abbastanza esperta di parentele nell'ambito delle elezioni, quindi da questo punto di vista noi riteniamo che questo limite così stringente nella partecipazione delle Giunte comunali crei un problema.
Immaginare e non comprendere la specificità della Valle d'Aosta e il ruolo del sindaco e del vicesindaco purtroppo anche in questo caso non mi soddisfa.
Prendiamo atto e, laddove ci sono delle parentele, di primo, secondo, terzo, sesto grado, purtroppo ci adegueremo.
Presidente - Collega Minelli? Può esplicitare il fatto personale? Chiedo l'esplicitazione, almeno. Lei guardi me, non guardi il collega, lei espliciti il fatto personale a me. Prego, è una declaratoria. Va bene. Secondo me potete analizzare i gradi di parentela reciproca...
