Oggetto del Consiglio n. 120 del 18 dicembre 2025 - Verbale

Oggetto n. 120/XVII del 18/12/2025

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, DEL D.LGS. 175/2016 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente AGGRAVI dichiara aperta la discusisone sulla proposta indicata in oggetto e iscritta la punto 5.07 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione TESTOLIN.

Interviene la Consigliera MINELLI.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta adottata dalla Giunta regionale con atto n.1446 in data 14 novembre 2025, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016 alla data del 31 dicembre 2024. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto";

preso atto che con la citata proposta di deliberazione al Consiglio la Giunta regionale ha indicato quanto segue:

"Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 4204/XVI, in data 18 dicembre 2024 "Razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre2023 dellepartecipazionipubblicheexarticolo 20delD.lgs.175/2016.Individuazione dellepartecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", laquale:

non disponeva alcuna azione di razionalizzazione (cfr. tabella 05. azioni di razionalizzazione

- Riepilogo, di cui all'Allegato A della citata deliberazione);

individuava, per l'anno 2025 e per il successivo triennio 2025-2027 (rivedibili per gli anni 2026 e 2027 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione), gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate per le motivazioni riportate nell'ambito della medesima deliberazione, stabilendo, in particolare, che dette società fossero tenute a mantenere un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, che garantisse, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

stabiliva che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate, fossero tenute al rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 899, in data 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle procedure di reclutamento del personale.

Richiama il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito denominato "TUSP" e, in particolare l'articolo 20, comma 1, TUSP, per cui, fermo quanto previstodall'articolo24,comma1,TUSP, leamministrazionipubblicheeffettuanoannualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione ocessione.

Precisacheidettipianidi razionalizzazionesonoadottati,cosìcome stabilitodall'articolo20,comma 2, TUSP, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino i seguenti presupposti:

  1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

  2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

  3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

  4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

  5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

  6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Rammenta, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera d), TUSP, quanto disposto dall'articolo 10, comma 6 bis, del disegno di legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancioeresilienzaeprimemisure dirafforzamentodellestruttureamministrative ediaccelerazione esnellimentodelleprocedure),convertito inlegge,conmodificazioni,dall'articolo 1,comma1,della legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 TUSP, ovvero ai fini della determinazione della consistenza del fondo vincolato determinato in relazione alle perdite registrate dalle società partecipate dalle pubblicheamministrazioni.

Ricordachelasocietà CompagniaValdostanadelleAcque- CompagnieValdòtainedesEauxS.p.A. (CVA S.p.A.) è società facente parte del comparto energetico, così come specificamente evincibile dall'oggettosocialedellamedesima,nonché società chehaemessounostrumentofinanziario diverso dalle azioni, in data antecedente al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che per CVA S.p.A., nonché per le società da essa controllate, in quanto ricomprese nella definizione di "società quotate" di cui al TUSP, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, TUSP, le disposizioni del decreto solo se espressamenteprevisto.

Ritiene, in continuità con i provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni regionali precedentemente adottati, che, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 20 TUSP, trovando applicazione diretta nei confronti dell'amministrazione pubblica, impone, in generale, che la ricognizione debba avere a oggetto l'intero panorama delle società a partecipazione pubblica di una pubblica amministrazione, anche in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, in ragione, altresì, di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, TUSP, il quale prevede che le disposizioni del TUSP sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, il che impone necessariamente una ricognizione totale delle partecipazioni regionali.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, TUSP "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Rammenta, conseguentemente, che la Regione, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, TUSP, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, TUSP, ovvero:

  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ricorda, inoltre, eccezionalmente, che ai sensi dell'articolo 4:

comma 3, TUSP al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

comma 7, TUSP sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

comma 9, TUSP, per quanto di interesse, i Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1;

comma 9-quater, TUSP, le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero- caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Ricorda,inaggiunta,che,condecreto delPresidentedellaRegionen.654, indata29settembre2017, è stata disposta l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 TUSP e il contestuale mantenimento di Progetto Formazione S.c.r.l. e SimaS.p.A..

Rammenta che, con riguardo a Casino de la Vallée S.p.A., l'articolo 26, comma 12-sexies, TUSP, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 TUSP, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate allagestionedellecasedagioco aisensidellalegislazionevigente(cfr. leggeregionale30novembre 2001, n. 36) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e) TUSP, mentre le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, TUSP si applicano a decorrere dal 31 maggio2018.

Sottolinea, come detto, che la ricognizione dell'Amministrazione regionale debba riguardare tutte le partecipazionisocietarieechelalegge regionale10aprile1997,n.12 (RegimedeibenidellaRegione autonoma Valle d'Aosta), in particolare, all'articolo 32, comma 2, stabilisce che per lepartecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.

Rileva come il provvedimento di revisione ordinaria deve, in aggiunta, contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e periodica adottati nel tempo, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 20 TUSP.

Richiama:

le linee guida adottate dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti concernenti la "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.lgs 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" in data 21 novembre 2018;

la deliberazione n. 22/SEZAUT/INPR, in data 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 TUSP, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

l'allegato 3 delle citate linee guida del Dipartimento del tesoro - Corte dei conti contenente l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", consentendo, di conseguenza, un utilizzo facoltativo del detto formato;

le schede di rilevazione della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione che le amministrazioni possono utilizzare, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro, Portale Tesoro - Servizi Online in data 12 novembre 2024.

Ritiene di dare continuità all'impostazione assunta nelle precedenti deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche della Regione, con riferimento all'utilizzo dell'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e confrontabili i dati relativi ai diversi anni di rilevazione dellepartecipazioni.

Ritiene, in aggiunta, di dare continuità alla collocazione, in seno all'Allegato A, della relazione sulle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e periodicaadottatineltempo,nonchédell'analisi tecnicaasupportodelledecisionidi cuiallapresente deliberazione in ordine al mantenimento o alla razionalizzazione delle partecipazioni, e ciò al finedi un esercizio più efficace dell'azione amministrativa, fermo restando che l'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presentedeliberazione.

Richiama la deliberazione n. 15, in data 28 luglio 2025, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, avente a oggetto "Relazione sul controllo del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2023".

Rileva positivamente come la richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta:

"in continuità con le precedenti relazioni sulle revisioni ordinarie, accerta un grado di conformità al Testo Unico sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) apprezzabile, con una valutazione positiva circa la legittimità della detenzione delle partecipazioni societarie della Regione. La coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti dell'art. 20 del TUSP e le correlate azioni di razionalizzazione poste in essere consentono di confermare che la situazione è positiva, in linea con i rilievi e i suggerimenti forniti, nelle relazioni annuali, dalla Sezione nella propria funzione di organo ausiliario delle pubbliche amministrazioni";

abbia rimarcato come "La Regione ha deciso il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute con motivazioni ben argomentate ed esplicitate";

abbia evidenziato "che l'attenzione dedicata dalla Regione al proprio sistema delle partecipazioni societarie ha permesso azioni di contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, anche grazie all'adozione di linee di indirizzo strategiche che, nel rispetto dell'autonomia rimessa agli organismi partecipati, hanno consentito di presidiare le finalità pubbliche che sovrintendono l'agire delle società partecipate";

con riguardo a Iseco S.p.A., abbia rimarcato che "le motivazioni addotte dalla Regione possano essere considerate sufficienti a supportare la scelta di mantenere la partecipazione".

Richiama la legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027), e, in particolare, l'articolo 73, a mente del quale la Regione, relativamente agli interventi in materia di promozione dello sviluppo economico, della ricerca e dell'innovazione, operando anche nella valorizzazione della specializzazione intelligente nell'ambitodelletecnologiedellescienze dellavita,autorizzaFinaostaS.p.A. aporreinesseretuttele operazioni, anche attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, che comportino l'acquistodi una partecipazione in Bio4Dreams S.p.A., nel limite massimo di euro 1.000.000, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, dunque, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r.7/2006.

Richiama la legge regionale 28 luglio 2025, n. 22 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025- 2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) e, in particolare, l'articolo 36 relativoagli interventi per il rinnovo del complesso funiviario "Breuil- Cervinia - Plan Maison - Plateau Rosa" mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della società controllata CervinoS.p.A..

Ricorda, relativamente a Casino de la Vallée S.p.A., come il Tribunale di Aosta, in data 28 aprile 2025, con decreto, ha preso atto dell'integrale adempimento del piano concordatario omologato in data 26 maggio 2021 e ha ordinato l'archiviazione del procedimento.

Richiama la deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 4031/XVI, in data 18 ottobre 2024, di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2025-2027e, in particolare, l'obiettivo strategico, approvato con il DEFR 2023/2025, relativo alle "Valutazioni in ordine alla governance della società Casinò de la Vallée S.p.A. successivamente alla chiusura della procedura di concordato in continuità prevista al 31 dicembre 2024", a fronte del quale,con deliberazione di Giunta regionale n. 1566, in data 2 dicembre 2024, è stato conferito un incarico a Finaosta S.p.A. per l'elaborazione di uno studio giuridico e l'eventuale svolgimento delle attività prodromiche all'affidamento della gestione della casa da gioco e della correlata attività alberghiera e per la definizione dei rapporti con il soggetto terzogestore.

Rileva, così come riportato nell'Allegato A, che il numero di partecipazioni indirette sia aumentato rispetto alla revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche regionali, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 4204/XVI, in data 18 dicembre 2024, in ragione della costituzione di società o acquisto di partecipazioni in società già esistenti, da parte di CVA S.p.A. o società da essa controllate; invero, il Gruppo CVA, entro cui sono conteggiate anche CVA S.p.A. medesima e le società incuiquestapossiedeunapartecipazione minoritariaalcapitalesociale,ècostituito, alladata del 31 dicembre 2024, di 171società.

Richiamalaleggeregionale13ottobre 2021,n.26(Disposizioniinmateria dioperazionisocietariedi Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdòtaine des Eaux S.p.A. (CVA S.p.A.)) con la quale la Regione ha riconosciuto nuovamente la strategicità del Gruppo CVA in ragione del contributo al perseguimento delle finalità istituzionali volto all'attuazione degli orientamenti indirizzati verso una transizione energeticagreen.

Ritiene, in generale, di rimarcare, anche in tale sede, la strategicità del Gruppo CVA.

Richiama, così come meglio argomentato nell'ambito della citata deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 4204/XVI, in data 18 dicembre 2024, gli insegnamenti forniti da:

Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, deliberazione n. 77/2023;

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 154/2024;

Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2016, sullo «schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», parere, in data 21 aprile 2016, n. 968.

Richiama, in aggiunta la deliberazione 15/2025 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, la quale ha rimarcato:

in generale, che "Le valutazioni, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, sulle decisioni di mantenimento/acquisizione/dismissione/razionalizzazione delle società partecipate non si esauriscono nell'analisi dei dati di bilancio. L'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati, infatti, risulta essere solo il primo indispensabile tassello per la valutazione da parte del socio pubblico sulla convenienza a detenere partecipazioni, in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Si pensi alle valutazioni in punto di indispensabilità della società per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, ovvero a quelle legate al tipo di attività svolta, sulla base di una valutazione complessiva delle performance potenziali della società, nel contesto territoriale e nel settore economico in cui opera";

specificamente, con riguardo a CVA S.p.A., che "La Sezione prende atto di quanto riportato nella deliberazione del Consiglio regionale e invita la Regione a proseguire nell'attività di monitoraggio del Gruppo CVA, attesa la sua valenza strategica nel settore energetico".

Ritiene, alla luce di quanto innanzi rimarcato, oltre che sulla base delle motivazioni riportate nell'ambito della deliberazione di Consiglio regionale, Oggetto n. 4204/XVI, in data 18 dicembre 2024,lequaliinquestasedesi richiamanointegralmente,cheCVAS.p.A. debbapoteragiresecondo le logiche proprie di un'attività imprenditoriale operante sulmercato.

Ritiene, tuttavia, come già innanzi specificato, che la ricognizione debba avere a oggetto l'intero panoramadellesocietà apartecipazionepubblicadiunapubblica amministrazione,ancheinun'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, e ciò, in aggiunta, perché "il disposto di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP non può mai tradursi in una estromissione delle società quotate dal perimetro oggettivo dell'analisi annuale dell'assetto degli organismi partecipati" (Corte dei conti, Sezione regionaledicontrolloperlaToscana, deliberazionen.13/2022),diversamente"l'omissione, nel piano di revisione annuale di cui all'art. 20 TUSP, delle società "quotate" costitui[rebbe] un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne infic[erebbe] parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Piemonte, deliberazione n.110/2022).

Prende, dunque, atto della ricognizione e dell'analisi, contenuta nelle schede dell'Allegato A, compiuta, ai sensi dell'articolo 20 TUSP, dai competenti uffici regionali, con il supporto di quelli di CVA S.p.A., delle partecipazioni detenute da CVA S.p.A..

Rileva,sulpunto,lacircostanzariportata nellaSezioneIdell'AllegatoA,ovvero cheilGruppoCVA abbia già dato corso, durante l'anno, a operazioni di fusione o cessione di alcune delle società costituite o delle partecipazioniacquisite.

Ritiene, conseguentemente, a fronte dei detti processi di aggregazione o cessione, delle finalità perseguite dal Gruppo CVA e del peculiare settore in cui opera il Gruppo, di non disporre ulteriori azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, o di società in cui CVA S.p.A. abbia una partecipazione.

Ritiene,tuttavia,chelaRegione, inqualità disociopubblico,ancorchéinvia indiretta,periltramitedi Finaosta S.p.A., debba invitare CVA S.p.A. a favorire processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ove consentito e possibile, volti a conciliare le logiche di mercato con quelle pubblicistiche di salvaguardia dei principi declinati all'articolo 1, comma 2, TUSP (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e salvaguardia degli equilibri finanziari della Regione.

Ritiene, in aggiunta, necessario, nel rispetto di quanto previsto dalla "Procedura di autodisciplina relativaallatrasparenzainformativa",approvata dalConsigliodiamministrazionediCVA S.p.A.,in data 14 febbraio 2025, e già operativa a decorrere dal 28 febbraio 2025, che la Società continui a garantire un adeguato flusso informativo, verso il socio Finaosta S.p.A. eRegione.

Rileva, sotto diverso profilo, come, dalla ricognizione compiuta, non emerga alcuna operazione di razionalizzazione ancora in corso, così come esplicitato in seno all'Allegato A, diversa da quelle in essere in seno al Gruppo CVA, sulle quali, in ragione di quanto innanzi rappresentato, si ritiene che l'Amministrazione regionale non debba intervenire, se non nei limiti detti.

Sottolinea come sia stata effettuata, a cura degli uffici competenti, l'analisi dell'assetto complessivo dellepartecipazionidetenutedirettamentee indirettamente,alladatadel31dicembre 2024,esiastata verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal TUSP, con riferimento alle disposizioni innanzi richiamate, per il mantenimento o l'adozione di misure di razionalizzazione, i cui esiti e le cui precisazioni, come già precisato, sono contenuti nell'AllegatoA.

Evidenzia che, così come riportato nell'Allegato A, la Regione, alla data del 31 dicembre 2024, detiene partecipazioni in un totale di 198 società, distinte in:

partecipazioni dirette in 11 società, compresa la partecipazione in un consorzio, di cui 5 di controllo;

partecipazioni indirette in 188 società, compresa la partecipazione nel medesimo predetto consorzio, di cui 132 di controllo.

Ritiene di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune, in ragione dell'analisi di competenza, necessariamente ancora in corso di svolgimento, da parte di tutti gli attori coinvolti, in forza dell'esito degli approfondimenti e della implementazione dello studio di cui all'articolo 40, comma 1, della l.r. 22/2021 affidato a FinaostaS.p.A.,pervenutiall'Amministrazione regionale,connota49/25/Part,indata 25luglio2025.

Dà atto che, ai fini della predisposizione del piano di revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione, gli uffici regionali hanno trasmesso le proprie valutazioni a Finaosta S.p.A., per un confronto preventivo, in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in seno alle società partecipate da Finaosta S.p.A..

Ritiene, ciò premesso, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione alla datadel31dicembre2024,accertandole cosìcomedadeliberatoedidisporne ilmantenimentosenza interventidirazionalizzazione,conle precisazionicompiuteinmeritoalGruppo CVA,avendo verificato, gli uffici competenti, il permanere del perseguimento delle finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'Allegato A.

Richiama l'articolo 19, comma 5, TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimentodeglionericontrattualie delleassunzionidipersonaleetenuto conto,inoltre,diquanto stabilito all'articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggettoopera.

Richiama, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di rafforzamentodeiprincipiditrasparenza, contenimentodeicostierazionalizzazione dellaspesanella gestione delle società partecipate dalla Regione" e, in particolare, gli articoli 2, 5 e8.

Richiama, in aggiunta, la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, di approvazione delle linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, aggiornate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 454, in data 29 aprile 2024 e dalla deliberazionediGiuntaregionalen.899, indata6agosto2024e,nello specifico,laSezioneinerente al commento allo "Articolo 5 - Assunzione del personale", disciplinante le linee guida regionali in materia di reclutamento del personale, da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, volte a favorire pratiche e metodologie, nel concreto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione, finalizzate al reclutamento dei candidati migliori in relazione alle esigenze delle società a controllo pubblicoregionale.

Richiama,sottoulterioreprofilo,gli obiettivisulcomplessodellespesedi funzionamentoesuquelle del costo del personale delineati con deliberazione del Consiglio regionale n. 2933/XVI, in data 22 novembre 2023, nei confronti delle società in housee di quelle controllate, rilevando come occorra opportunamente dare evidenza, nell'Allegato B della presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati, dalle società in housee da quelle controllate, in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati, aventi per oggetto l'anno 2024, posto che i relativi bilanci sono stati approvati nel corso dell'anno2025.

Ritiene, in sede di definizione dei nuovi obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche alla luce di quanto sopra delineato,prevederecheidettiobiettivi nontrovinoapplicazioneneiconfronti diCVAS.p.A.edelle sue controllate, stante la non applicabilità dell'articolo 19TUSP.

Osserva come, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, TUSP le società a controllo pubblico garantiscono ilconcretoperseguimentodegliobiettivi dicuialcomma5tramitepropri provvedimentidarecepire, ovepossibile,nelcasodelcontenimento deglionericontrattuali,insededi contrattazionedisecondo livello.

Osserva,inoltre,come,aisensidell'articolo 19,comma7,TUSPiprovvedimenti eicontrattidicuiai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Rileva, così come specificato nel report inerente alle previsioni economiche di primavera 2025 della Commissioneeuropea,pubblicateindata 19maggio2025,chesiprospetta unacrescitadelPILreale dell'1,1% nel 2025 nell'UE e dello 0,9% nella zona euro, sostanzialmente allo stesso ritmo registrato nel 2024, a fronte di un'accentuata incertezza politica mondiale e delle tensionicommerciali.

Ritiene,pertanto,allaluceditale perdurantecomplessocontestoeconomicoe politico,diindividuare, per l'anno 2026 e per il successivo triennio 2026-2028 (rivedibili per gli anni 2027 e 2028 in sede di approvazione del futuro piano di revisione ordinaria), i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate per le motivazionianzidette:

mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società che garantisca, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio.

Ritiene, inoltre, di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate, sono tenute al:

rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 899, in data 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle procedure di reclutamento del personale.

Ritiene, ulteriormente che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, evidenzino le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati, anche in forza dell'articolo 19, comma 5, TUSP, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all'esercizio 2026.

Ritiene, pertanto, in esito all'istruttoria compiuta dai competenti uffici, di approvare la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati "A" e "B".

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1437, in data 6 novembre 2025, concernente la definizione dell'articolazione della macro-struttura dell'Amministrazione regionale, e, in particolare, i punti 3 e 4 del dispositivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696, in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta al Consiglio regionale di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, in vacanza del Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli ventuno (presenti: trentatré; votanti: ventuno; astenuti: dodici, i Consiglieri BACCINI, BELLORA, CENTOZ, DOMANICO, FORCELLATI, GUICHARDAZ, MANFRIN, MINELLI, PERRON, TORRIONE, TUCCARI e ZUCCHI);

DELIBERA

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto contenuto nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la ricognizione e l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, possedute dalla Regione, alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 20 TUSP, accertandole così come di seguito e disponendo il loro mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, salve le precisazioni compiute in merito al Gruppo CVA al successivo punto 6), avendo verificato, gli uffici competenti, la sussistenza dei vincoli di cui all'articolo 4 TUSP (salvo per ciò che concerne Banca di credito cooperativo valdostana e Confidi centro nord relativamente alla partecipazione detenuta da Nuova Energia s.r.l.) e il permanere della stretta necessarietà della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, così come meglio esplicitato nelle singole schede dell'Allegato A:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

DIR. 1

Finaosta S.p.A.

100%

100%

DIR. 2

Società di Servizi Valle d'Aosta

S.p.A. - Société de Services Vallée d'Aoste S.p.A.

100%

100%

DIR. 3

Casino de la Vallée S.p.A.

99,96%

99,96%

DIR. 4

In.Va. S.p.A.

75,357%

75,357%

DIR. 5

SITRASB S.p.A. - Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo

63,50%

63,50%

DIR. 6

AVDA S.p.A.

49%

49%

DIR. 7

R.A.V. S.p.A. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

42%

42%

DIR. 8

S.A.V. S.p.A. - Società Autostrade Valdostane S.p.A.

28,72%

28,72%

DIR. 9

Valeco S.r.l.

20%

20%

DIR. 10

Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A.

10,63%

10,63%

DIR. 11 (+IND. 16)

Consorzio TOPIX - Torino e Piemonte exchange point

0,36%

0,63%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI FINAOSTA S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 1

Aosta Factor S.p.A.

79,31%

79,31%

IND. 2

Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.

100%

100%

IND. 3

Cervino S.p.A.

86,33%

86,33%

IND. 4

Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdòtaine des Eaux S.p.A. - CVA S.p.A.

100%

100%

IND. 5

Courmayeur Mont Blanc Funivie -

C.M.B.F. S.p.A.

92,74%

92,74%

IND. 6

Funivie Monte Bianco S.p.A.

50,001%

50,001%

IND. 7

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.

68,72%

68,72%

IND. 8

Iseco S.p.A.

20%

20%

IND. 9

Monterosa S.p.A.

94,57%

94,59%

IND. 10

Pila S.p.A.

84,69%

93,982%

IND. 11

Progetto Formazione S.c.r.l. - Projet Formation S.c.r.l.

91,77%

91,77%

IND. 12

Société Infrastructures Valdòtaines S.r.l. - S.I.V. S.r.l.

100%

100%

IND. 13

Sima S.p.A.

49%

49%

IND. 14

Struttura Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l.

100%

100%

II Livello - per il tramite di Aosta Factor S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 17

Alpifidi S.c.

0,79%

0,62%

II Livello - per il tramite di Cervino S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 9

Monterosa S.p.A.

0,015%

94,594%

IND. 10

Pila S.p.A.

4,04%

93,982%

IND. 18

Air Zermatt A.G. S.a.

0,434%

0,375%

II Livello - per il tramite di Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 9

Monterosa S.p.A.

0,012%

94,594%

IND. 10

Pila S.p.A.

1,7035%

93,982%

II Livello - per il tramite di Funivie Monte Bianco S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

0,17%

93,982%

II Livello - per il tramite di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

2,0733%

93,982%

II Livello - per il tramite di Monterosa S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

2,875%

93,982%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI SITRASB S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 15

S.I.S.E.X. S.a.

50,00%

31,75%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI IN.VA S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 16 (+DIR.

11)

Consorzio TOPIX - Torino e Piemonte exchange point

0,36%

0,63%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI CVA S.p.A.

II Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 19

Deval S.p.A.

100%

100%

IND. 20

CVA Energie S.r.l.

100%

100%

IND. 21

CVA Smart Energy

100%

100%

IND. 22

CVA Eos S.r.l.

100%

100%

IND. 23

Valdigne Energie S.r.l.

75%

75%

IND. 24

Le Brasier S.r.l.

13,70%

13,70%

IND. 25

Telcha S.r.l.

10,98%

10,98%

IND. 26

Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole

S.p.A. Società Agricola - Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

3%

3%

III Livello-periltramitediCVA EnergieS.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 27

Società Cooperativa Elettrica Gignod S.c.

0,009%

0,009%

IND. 28

Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.

0,014%

0,014%

III Livello - per il tramite di CVA Smart Energy S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 29

Nuova Energia S.r.l.

75%

75%

IND. 30

RS Service S.r.l.

70%

70%

IND. 31

R.T.S. S.r.l.

70%

70%

III Livello - per il tramite di CVA Eos S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 32

Eolica Cancellara S.r.l.

100%

100%

IND. 33

Eos San Giorgio S.r.l.

100%

100%

IND. 34

REN 166 S.r.l.

100%

100%

IND. 35

REN 167 S.r.l.

100%

100%

IND. 36

REN 170 S.r.l.

100%

100%

IND. 37

REN 188 S.r.l.

100%

100%

IND. 38

REN 207 S.r.l.

100%

100%

IND. 39

REN 208 S.r.l.

100%

100%

IND. 40

Renergetica S.p.A.

100%

100%

IND. 41

Solar Italy X S.r.l.

100%

100%

IND. 42

Solar Italy XXIV S.r.l.

100%

100%

IND. 43

Solar Italy XXV S.r.l.

100%

100%

IND. 44

Solar Italy XXVI S.r.l.

100%

100%

IND. 45

Solar Italy XXVII S.r.l.

100%

100%

IND. 46

SR Investimenti S.r.l.

100%

100%

IND. 47

SV Land S.r.l.

100%

100%

IND. 48

Agreen Energy S.r.l.

70%

70%

IND. 49

Eos Monte Rughe S.r.l.

70%

70%

IND. 50

Sunnerg Gropu S.r.l.

60%

60%

IND. 51

Eos San Severo 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 52

Eos Serra 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 53

Eos Serra 2 S.r.l.

20%

20%

IND. 54

Fresagrandinara Wind S.r.l.

20%

20%

IND. 55

Tufillo Wind S.r.l.

20%

20%

IV Livello - per il tramite di Renergetica S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 56

REN. 146 S.r.l.

100%

100%

IND. 57

REN. 148 S.r.l.

100%

100%

IND. 58

REN. 152 S.r.l.

100%

100%

IND. 59

REN. 154 S.r.l.

100%

100%

IND. 60

REN. 156 S.r.l.

100%

100%

IND. 61

REN. 157 S.r.l.

100%

100%

IND. 62

REN 159 S.r.l.

100%

100%

IND. 63

REN 160 S.r.l.

100%

100%

IND. 64

REN 165 S.r.l.

100%

100%

IND. 65

REN 168 S.r.l.

100%

100%

IND. 66

REN 169 S.r.l.

100%

100%

IND. 67

REN 171 S.r.l.

100%

100%

IND. 68

REN 172 S.r.l.

100%

100%

IND. 69

REN 173 S.r.l.

100%

100%

IND. 70

REN 175 S.r.l.

100%

100%

IND. 71

REN 176 S.r.l.

100%

100%

IND. 72

REN 177 S.r.l.

100%

100%

IND. 73

REN 178 S.r.l.

100%

100%

IND. 74

REN 179 S.r.l.

100%

100%

IND. 75

REN 180 S.r.l.

100%

100%

IND. 76

REN 182 S.r.l.

100%

100%

IND. 77

REN 183 S.r.l.

100%

100%

IND. 78

REN 184 S.r.l.

100%

100%

IND. 79

REN 185 S.r.l.

100%

100%

IND. 80

REN 186 S.r.l.

100%

100%

IND. 81

REN 187 S.r.l.

100%

100%

IND. 82

REN 190 S.r.l.

100%

100%

IND. 83

REN 191 S.r.l.

100%

100%

IND. 84

REN 192 S.r.l.

100%

100%

IND. 85

REN 193 S.r.l.

100%

100%

IND. 86

REN 194 S.r.l.

100%

100%

IND. 87

REN 195 S.r.l.

100%

100%

IND. 88

REN 196 S.r.l.

100%

100%

IND. 89

REN 197 S.r.l.

100%

100%

IND. 90

REN 198 S.r.l.

100%

100%

IND. 91

REN 199 S.r.l.

100%

100%

IND. 92

REN 200 S.r.l.

100%

100%

IND. 93

REN 203 S.r.l.

100%

100%

IND. 94

REN 204 S.r.l.

100%

100%

IND. 95

REN 205 S.r.l.

100%

100%

IND. 96

REN 206 S.r.l.

100%

100%

IND. 97

REN 209 S.r.l.

100%

100%

IND. 98

REN 210 S.r.l.

100%

100%

IND. 99

REN 211 S.r.l.

100%

100%

IND. 100

REN 212 S.r.l.

100%

100%

IND. 101

REN 213 S.r.l.

100%

100%

IND. 102

REN 214 S.r.l.

100%

100%

IND. 103

REN 215 S.r.l.

100%

100%

IND. 104

REN 158 S.r.l.

65%

65%

IV Livello - per il tramite di Solar Italy X S.r.l

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 105

Solar Italy VII S.r.l.

100%

100%

IND. 106

Solar Italy IX S.r.l.

100%

100%

IND. 107

Solar Italy XII S.r.l.

100%

100%

IND. 108

Solar Italy XX S.r.l.

100%

100%

IV Livello - per il tramite di SR Investimenti S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 109

Agro Solar I S.r.l.

100%

100%

IND. 110

Denergia Sviluppo Holding S.r.l.

100%

100%

IND. 111

SR Investimenti 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 112

Alpha Solare S.r.l.

100%

100%

IND. 113

Byopro Dev 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 114

Gamma Sun S.r.l.

100%

100%

IND. 115

Helio Trinitapoli S.r.l.

100%

100%

IND. 116

Lindo S.r.l.

100%

100%

IND. 117

Mars Solar S.r.l.

100%

100%

IND. 118

Me Progetto Uno S.r.l.

100%

100%

IND. 119

Medusa Energia Solare S.r.l.

100%

100%

IND. 120

Mottalciata.PV S.r.l.

100%

100%

IND. 121

Nettuno Solar S.r.l.

100%

100%

IND. 122

Onda Solare S.r.l.

100%

100%

IND. 123

Orbitale S.r.l.

100%

100%

IND. 124

Sicilia Energy S.r.l.

100%

100%

IND. 125

Solar Italy VIII S.r.l.

100%

100%

IND. 126

Solar Italy XI S.r.l.

100%

100%

IND. 127

Solar Italy XIII S.r.l.

100%

100%

IND. 128

Solar Italy XVIII S.r.l.

100%

100%

IND. 129

Solar Italy XIX S.r.l.

100%

100%

IND. 130

Solar Italy XXI S.r.l.

100%

100%

IND. 131

Solar Italy XXII S.r.l.

100%

100%

IND. 132

Tep Renewables (Vittoria 2 PV) S.r.l.

100%

100%

IND. 133

Tridente Solar S.r.l.

100%

100%

IND. 134

Byopro Dev 3 S.r.l.

20%

20%

IND. 135

Cairone 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 136

Cairone 3 S.r.l.

20%

20%

IND. 137

Clanis Sun S.r.l.

20%

20%

IND. 138

Duna Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 139

Fila Sviluppi S.r.l.

20%

20%

IND. 140

Fioriti S.r.l.

20%

20%

IND. 141

Grande Rinnovabili S.r.l.

20%

20%

IND. 142

GRIFONI PV S.r.l.

20%

20%

IND. 143

Maiella Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 144

Nora Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 145

PFM S.r.l.

20%

20%

IND. 146

Poggio Olivastro S.r.l.

20%

20%

IND. 147

Rosa del deserto 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 148

Salomone 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 149

San Giorgio Rinnovabili Prima S.r.l.

20%

20%

IND. 150

Sant'Alessio Rinnovabili Prima S.r.l.

20%

20%

IND. 151

Siamaggiore S.r.l.

20%

20%

IND. 152

Sicilia Power S.r.l.

20%

20%

IND. 153

Solar Liri S.r.l.

20%

20%

IND. 154

Solar PV Uno S.r.l.

20%

20%

IND. 155

Sole d'Abruzzo S.r.l.

20%

20%

IND. 156

Sole RF S.r.l.

20%

20%

IND. 157

SR Foggia 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 158

SR Manfredonia 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 159

SR Manfredonia 2 S.r.l.

20%

20%

IND. 160

SR Toritto 01 S.r.l.

20%

20%

IND. 161

SR Troia 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 162

STM22 S.r.l.

20%

20%

IND. 163

STM24 S.r.l.

20%

20%

IND. 164

STM25 S.r.l.

20%

20%

IND. 165

STM26 S.r.l.

20%

20%

IND. 166

Tep Renewables (Chiaramonte Gulfi 1 PV) S.r.l.

20%

20%

IND. 167

Tep Renewables (Licodia Eubea 1 PV) S.r.l.

20%

20%

IND. 168

Tep Renewables (Scicli 1 PV)

S.r.l.

20%

20%

IND. 169

Tep Renewables (Vittoria 1 PV) S.r.l.

20%

20%

IND. 170

Vittoria Progetti S.r.l.

20%

20%

IND. 171

Vittoria Sviluppi S.r.l.

20%

20%

Livello - per il tramite di SunnergGroup S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 172

Sunnerg Ltd.

100%

60%

IND. 173

IND. 174

Sunnerg Construction S.r.l.

Sunnerg Renewable Service S.r.l.

100%

60%

100%

60%

V Livello - per il tramite di Agro Solar I S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 175

Agro Solar II S.r.l.

100%

100%

Livello - per il tramite di SR Investimenti 2 S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 176

Aje S.r.l.

100%

100%

IND. 177

Be Ascoli S.r.l.

100%

100%

IND. 178

Corvo S.r.l.

100%

100%

IND. 179

Enki Impianti Fotovoltaici S.r.l.

100%

100%

IND. 180

Har Projects S.r.l.

100%

100%

IND. 181

Valle S.r.l.

100%

100%

IND. 182

Vivaterra Green S.r.l.

100%

100%

V Livello per il tramite di Denergia Sviluppo Holding S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 183

Energia Sei S.r.l.

100%

100%

IND. 184

Sviluppo S.r.l.

100%

100%

VI Livello per il tramite di Sviluppo S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 185

Energia Uno S.r.l.

100%

100%

IND. 186

Energia Due S.r.l.

100%

100%

III Livello per il tramite di Nuova Energia S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND 187

Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Cooperative de Credit Valdòtaine - Società cooperativa

0,0026%

0,002%

IND 188

Confidi centro nord - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi

0,0067%

0,01%

  1. di individuare per l'anno 2026 e per il successivo triennio 2026-2028 (rivedibili per gli anni 2027 e 2028 in sede di approvazione del futuro piano di revisione ordinaria) i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate per le motivazioni anzidette:

  2. mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società che garantisca, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

  1. di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate, sono tenute al:

  1. rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 899, in data 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle procedure di reclutamento del personale;

  1. di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, evidenzino le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di cui al precedente punto 2) assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, TUSP, e dell'obiettivo di cui al precedente punto 3), nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all'esercizio 2026;

  1. di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune, per le ragioni di cui in premessa;

  1. di non disporre alcuna azione di razionalizzazione nei confronti di CVA S.p.A. e delle società da essa controllate, invitando però la Capogruppo CVA S.p.A. a favorire processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ove consentito e possibile, volti a conciliare le logiche di mercato con quelle pubblicistiche di salvaguardia dei principi declinati all'articolo 1, comma 2, TUSP (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e salvaguardia degli equilibri finanziari della Regione;

  1. di prendere atto, nell'Allegato B alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società, in house e controllate, in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 2933/XVI, in data 22 novembre 2023;

  1. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20, commi 3 e 4, TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15, comma 1, TUSP, nonché a tutte le società partecipate, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti specificamente ai punti 2) e 3) che precedono;

  1. di incaricare i competenti uffici di effettuare la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente agli Allegati "A" e "B", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, sottosezione "Enti controllati", voce "Società partecipate".

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