Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4804 del 18 giugno 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4804/XVI - D.L. n. 193: "Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale)".

Bertin (Presidente) - Punto 4.01. Il disegno di legge n. 193 è composto da quattro articoli. Il relatore è il consigliere Rosaire. Ne ha facoltà.

Rosaire (UV) - La legge regionale 16 luglio 2024, n. 11, prevede all'articolo 14: "Progetti di utilità pubblica quale modalità di attuazione di misure di politiche attive finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, prevedendone l'utilizzo temporaneo e straordinario in progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità promosse dagli enti locali e dalle loro forme associative, rinviando poi la definizione degli stessi in capo alla Giunta regionale".

Come è noto, infatti, da tempo i progetti di pubblica utilità, gli ex LUS, rappresentano per la nostra regione una rilevante opportunità, sia per gli enti locali, che li utilizzano per interventi legati alla manutenzione del territorio, ma anche per gli altri ambiti di utilità collettiva, sia per le persone iscritte alle liste dei centri per l'impiego appartenenti alle categorie più fragili, che necessitano di reinserimento nel mercato del lavoro.

Le modificazioni proposte con il presente disegno di legge emergono e completano una stretta interlocuzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, finalizzata a semplificare il processo per l'attuazione della misura in favore degli enti locali, in esito alla quale si rende necessario riformulare l'articolo 14 in questione.

L'intento dell'amministrazione regionale, infatti, è prevedere, all'interno della misura di politica attiva, anche la copertura degli oneri derivanti dal versamento di una quota contributiva, ancorché non connessa a un vero e proprio rapporto di lavoro; ciò per consentire agli utenti interessati dalla misura in questione di conseguire il requisito contributivo utile per il collocamento a riposo.

Lo strumento individuato, a seguito delle interlocuzioni con l'INPS, è quello dei cantieri di lavoro, già sperimentato con successo in altre regioni.

Il presente disegno di legge formalizza pertanto le modalità di attuazione dei progetti e il riconoscimento del trattamento previdenziale e assicurativo, individuando i cantieri di lavoro previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 418: "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana", quale modalità di realizzazione dei progetti previsti dalla disposizione, rinviando alla vigente normativa, all'aspetto previdenziale e assicurativo, oggetto peraltro di corso finanziabile da parte della Regione per le misure realizzate.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 11/2024. In particolare, il comma 1 modifica il comma 1 del predetto articolo 14, stabilendo che i progetti in questione possono essere attuati sotto forma di cantieri di lavoro, quale modalità di realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 14, assegnando alla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, la definizione dei progetti e la relativa durata, oltre alla determinazione dell'indennità e degli ulteriori costi ammissibili.

Il comma 3 richiama infine l'obbligo previdenziale e assicurativo riconosciuto ai soggetti impiegati nei cantieri di lavoro, il cui versamento è a carico dei soggetti promotori e utilizzatori della misura, così come stabilito dalle disposizioni statali vigenti (nuovo comma 2bis dell'articolo 14).

L'articolo 2 prevede le disposizioni transitorie e stabilisce che allo stato le misure in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 11/2024, approvate o in corso di approvazione, sono realizzabili sotto forma di cantieri di lavoro.

L'articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 reca infine la dichiarazione di urgenza.

Presidente - La discussione generale è aperta. Se qualcuno vuole intervenire, è pregato d'iscriversi e di prenotarsi. Non vedo richieste d'intervento. La discussione generale è chiusa. Da parte del governo c'è la replica: assessore Bertschy, ne ha facoltà.

Bertschy (UV) - Ringrazio il Presidente di Commissione e tutti i componenti della IV Commissione per aver dato la possibilità di portare rapidamente in aula questa modifica alla legge n. 11 recentemente approvata.

È una modifica che avviene alla fine di una lunga interlocuzione con l'INPS e ha carattere tecnico e amministrativo, non politico.

L'obiettivo, già allora evidenziato, era quello di permettere di sviluppare un'ulteriore attività di politica attiva verso una fascia di popolazione che in alcune situazioni è a rischio di rientro nel mercato del lavoro. Attraverso questo obiettivo, si potranno mettere in campo ulteriori proposte in accordo con gli enti locali.

La modifica che andiamo ad attuare vuole dare un miglior perimetro all'interno della cornice amministrativa - data anche dalle leggi che sono state citate nella relazione del relatore e Presidente di Commissione Roberto Rosaire - e ci permetterà anche di semplificare l'attività e i rapporti tra INPS, amministrazione regionale ed enti locali.

Grazie ancora. Stiamo realizzando già i bandi per assegnare sia i progetti che le azioni politiche insieme agli enti locali, quindi nel corso del prossimo mese si attiverà definitivamente questo obiettivo.

Presidente - Non vedo altre richieste. Possiamo mettere in votazione? Consigliere Aggravi, in dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

Aggravi (RV) - Intervengo per una breve dichiarazione di voto.

Come è già stato detto dal relatore, e anche ribadito dall'Assessore, il disegno di legge in discussione interviene dal punto di vista tecnico per definire in modo più operativo le modalità di realizzazione dei progetti di pubblica utilità, con particolare riferimento ai cantieri di lavoro e agli obblighi previdenziali assicurativi.

Si tratta, giustamente, di un adeguamento tecnico necessario per consentire l'effettiva applicazione della norma, anche in considerazione delle osservazioni emerse nella fase attuativa e dei chiarimenti richiesti a livello nazionale, come rappresentato nella relazione, in particolare nelle interlocuzioni con l'Istituto nazionale di previdenza.

Ritenendo comunque sempre che il ricorso ai cantieri di lavoro rappresenti uno strumento straordinario e temporaneo, valutiamo positivamente il fatto che si siano fissati riferimenti più chiari per gli enti attuatori, evitando ogni incertezza e scongiurando anche l'insorgere di altre problematiche.

Detto questo, il nostro gruppo consiliare esprimerà voto favorevole sul disegno di legge.

Presidente - Possiamo mettere in votazione. La votazione è aperta sull'articolo 1. La votazione è chiusa.

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 23

Astenuti: 9 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron e Sammaritani).

Possiamo dare lo stesso risultato per l'articolo 2?

Per l'articolo 3, stesso risultato.

Per l'articolo 4, stesso risultato.

Mettiamo in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron e Sammaritani).

Il disegno di legge è approvato.