Oggetto del Consiglio n. 601 del 11 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 601/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME CONCERNENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA."
PRESIDENTE: La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (UV): Ce projet de loi concerne le collège des prud'hommes de l'unité sanitaire locale (revisori dei conti). En effet, suite à la loi 181 dont on parle dans le rapport, on a changé les organes de l'unité sanitaire locale et ce n'est plus comme avant où à l'art. 15 de la loi 80/83 on parlait seulement du président de l'assemblée générale du comité de gestion. On a ajouté maintenant le collège des prud'hommes fixé par l'art. 13 de la loi susmentionnée au nombre de 3, dont un est nommé par le Ministère du Trésor, un autre par la Région et le troisième par l'assemblée générale de l'unité sanitaire locale. Les tâches de ce collège sont énumérées dans l'art. 4.
L'art. 3 prévoit les incompatibilités pour les membres de ce collège.
En effet on a parlé plusieurs fois dans la presse des problèmes des finances, des budgets et des prêts des U.S.L.; qui sont souvent incontrôlés.
Cet organe est prévu pour établir des rapports trimestriels, qui doivent être présentés à la Junte et être envoyés après comme compte-rendu au Ministère compétent, pour avoir une situation réelle des frais qu'on doit soutenir chaque mois pour les unités sanitaires locales.
Je pense qu'il soit indispensable d'arriver nous aussi à cette approbation, et nous espérons qu'avec cela on aura un moyen supplémentaire pour contrôler l'activité des unités sanitaires locales.
A la suite de la discussion qu'on a faite en commission, je pensais, au nom même de la commission, de présenter des amendements. En particulier pour la question qui se rattache au premier alinéa de l'art. 3 où il est dit: "Coloro che si trovino in uno dei casi d'ineleggibilità, incompatibilità a componente di comitato di gestione di unità sanitaria locale."
Il faudrait dire maintenant: "Coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità, incompatibilità a consigliere comunale." Celà à cause de la loi n. 154, là où il est prévu le règlement et les incompatibilités pour ce qui concerne ces conseillers régionaux, municipaux et même les représentants à ce niveau.
A l'art. 5 il y a deux alinéas à changer et en particulier le 4ème:
"Ai componenti del Collegio compete unicamente un'indennità mensile lorda pari a, rispettivamente per il presidente, per gli altri membri, 70%, 60%."
C'est changé et cela devrait devenir: "Al presidente e componenti del Collegio per ogni giornata di seduta è dovuto un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per il presidente ed i componenti della commissione regionale di controllo, istituita con legge regionale 15.5.1978, n. 11".
Et au dernier alinéa de l'art. 5:
"Alla relativa spesa prevista di 18.000.000". On pense à 12.000.000 de lires à cause de ce changement, car ce n'est plus 70%, comme il était prévu par le 3ème alinéa, mais c'est égal aux membres de la Commission régionale de contrôle.
PRESIDENT.: La discussion générale est ouverte. Y a-t-il quelqu'un qui demande la parole? Personne.
Comme vient de dire M. Rollandin, il y a des amendements en ce qui concerne l'art. 3 et l'art. 5. On peut donc passer au vote de l'art. 1.
Art. 1
(Istituzione del collegio dei revisori dell'U.S.L.)
Ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è istituito il collegio dei revisori dei conti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je donne lecture de l'art. 2:
Art. 2
(Nomina e composizione del collegio dei revisori)
Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno eletto dall'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale ed uno nominato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente.
I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, eleggibili a consiglieri comunali ed essere esperti in materia contabile-amministrativa.
Il Collegio dura in carica quanto l'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.
I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.
In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.
Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di tutti i suoi membri.
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 3:
Art. 3
(Ineleggibilità e incompatibilità)
Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
- coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;
- coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'Unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure che coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
- i membri dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale;
- coloro che abbiano un rapporto di impiego o convenzionale con l'Unità sanitaria locale;
- i membri della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolga in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
PRESIDENT: Le Conseil est appelé à se prononcer sur l'amendement présenté par l'Assesseur Rollandin, où on dit: "Coloro che si trovino in uno dei casi d'ineleggibilità, incompatibilità a componente di un comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta" il faudrait dire: "Coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità, incompatibilità a consigliere comunale."
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 3 amendé:
Art. 3
(Ineleggibilità e incompatibilità)
Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
- coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a Consigliere comunale;
- coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'Unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure che coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
- i membri dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale;
- coloro che abbiano un rapporto di impiego o convenzionale con l'Unità sanitaria locale;
- i membri della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolga in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 4:
Art. 4
(Compiti del collegio dei revisori)
Al collegio dei revisori dei conti spetta:
- vigilare sulla questione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
- esaminare i conti consuntivi e redigere una propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce alla Regione ed all'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.
Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 5:
Art. 5
(Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità)
Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
Ai componenti del collegio compete unicamente un'indennità mensile lorda pari, rispettivamente per il presidente e per gli altri membri, al 70% e al 60% di quella fissata per i componenti del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 giugno 1981, n. 28.
Ai componenti del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Alla relativa spesa, prevista in lire 18 milioni annui circa, farà fronte l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, mediante imputazione al capitolo di spesa "Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali" dei suoi bilanci di previsione annuali.
PRESIDENT: A l'art. 5 il y a deux amendements:
"Ai componenti del collegio compete unicamente una indennità mensile lorda pari, rispettivamente per il presidente e per gli altri membri, al 70% e al 60% di quella fissata per i componenti del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale dal secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 giugno 1981, n. 28."
"Al presidente ed ai componenti del collegio, per ogni giornata di seduta, è dovuto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per il presidente ed i componenti della commissione regionale di controllo, istituita con legge regionale 15 maggio 1978, n. 11."
Et au dernier alinéa de l'art. 5:
"Alla relativa spesa, prevista di 18.000.000" annui circa, farà fronte l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta"
change:
"Alla relativa spesa, prevista in lire 12 milioni annui circa, farà fronte l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta."
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 5 amendé:
Art. 5
(Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità)
Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
Al presidente ed ai componenti del collegio, per ogni giornata di seduta, è dovuto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per il presidente ed i componenti della commissione regionale di controllo, istituita con legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.
Ai componenti del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Alla relativa spesa, prevista in lire 12 milioni annui circa, farà fronte l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, mediante imputazione al capitolo di spesa "Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali" dei suoi bilanci di previsione annuali.
RESULTAT DU VOTE
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: Je présente la lecture de l'art. 6:
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
RESULTAT DU VOTE
Présents et votants: 25; majorité: 18; avis favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
PRESIDENT: On peut passer au vote secret.
Le Conseil est appelé à se prononcer sur la loi en vote secret.
RESULTAT DU VOTE
Présents et votants: 28; avis favorables: 27; avis contraires: 1
Le Conseil approuve.