Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4613 del 16 aprile 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4613/XVI - Interpellanza: "Disciplina del trattamento economico dei segretari degli enti locali".

Bertin (Presidente) - Punto n. 33. Consigliere Aggravi, ne ha facoltà.

Aggravi (RV) - L' interpellanza nasce da una situazione tanto tecnica quanto apparentemente ingiusta, che coinvolge una categoria centrale per il buon funzionamento degli enti locali, i segretari comunali.

L'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali è un ente di diritto pubblico istituito dalla nostra Regione. Essa ha, tra i suoi compiti principali, la tenuta dell'Albo dei Segretari e la gestione giuridico-economica dei Segretari comunali, titolari di incarico a tempo indeterminato, e ne è a tutti gli effetti il datore di lavoro.

Ebbene, richiamiamo la deliberazione 26 del 5 novembre 2024 in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha deciso di fornire un utile supporto agli enti locali per la determinazione della retribuzione di posizione dei Segretari per il periodo 2015-2021. Come riportato nelle premesse, per tutto questo periodo, la determinazione della retribuzione di posizione è avvenuta in modo autonomo da parte dei singoli enti, in assenza di un riferimento ufficiale, creando disparità evidenti tra i vari segretari.

Un'azione che, seppur formalmente inquadrata come supporto tecnico, ha impattato direttamente sulla composizione del trattamento economico degli stessi, incidendo sul loro trattamento fondamentale e sul futuro trattamento pensionistico.

Ma ciò che desta maggiore perplessità è che l'Agenzia - senza alcuna concertazione sindacale e in apparente palese contrasto con quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione - ha adottato criteri difformi e discriminatori nel calcolo della retribuzione di posizione, ci stiamo riferendo in particolare a quanto accaduto, tra l'altro, con riferimento a casi di convenzioni tra Comuni più grandi.

In questi ambiti, per scelta della stessa Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 comma 3bis della legge 6, è stato affidato a un solo Segretario comunale l'incarico su più enti complessi, in un contesto organizzativo amministrativo particolarmente articolato.

Eppure, proprio in questi casi, l'Agenzia ha deciso arbitrariamente di abbattere i punteggi già assegnati con propria deliberazione nel 2015, fino al 40%, fissandoli a un valore convenzionale di 92,55. Questo ha comportato una decurtazione importante della retribuzione.

A peggiorare l'apparente disparità, va rilevato che tale penalizzazione è stata applicata solo ai segretari incaricati nelle sedi più complesse, nessuna decurtazione, invece, è stata applicata ad altre convenzioni dove il punteggio integrale è stato correttamente utilizzato.

Possiamo chiamarla discriminazione? Una discriminazione che colpisce direttamente chi sostanzialmente aveva in carico delle sedi di particolare complessità organizzativa e non soltanto, perché o si riconosce a quei segretari la complessità e la responsabilità del lavoro svolto, come tutti, oppure, per parità di trattamento, bisognerebbe rivedere al ribasso anche le retribuzioni degli altri, con ovvie conseguenze di sistema ma soprattutto di eventuali contenziosi.

Che dire? Non possiamo sostanzialmente ritenere giusta, almeno dalle informazioni che abbiamo, questa situazione e a fronte appunto di una complessa e intricata situazione che abbiamo cercato di rappresentare nelle premesse, il più possibilmente in maniera chiara, interpelliamo il Governo regionale per conoscere:

se sia a conoscenza della deliberazione dell'Agenzia dei Segretari n. 26/2024 e degli effetti discriminatori da essa prodotti nella determinazione della retribuzione di posizione dei Segretari nel periodo 2015-2021;

quali iniziative intenda assumere, se ne intende assumere, anche in raccordo con l'Agenzia, per ripristinare una condizione di equità e legittimità nel trattamento economico dei Segretari degli Enti locali, tenuto conto dei punteggi attribuiti nel 2015, delle funzioni effettivamente svolte;

se si ritenga opportuno procedere a un aggiornamento e a una revisione della disciplina contrattuale anche in sede di concertazione, per tenere conto delle convenzioni tra enti e della nuova configurazione delle sedi di segreteria post 2015;

quali misure si intendano adottare per evitare ulteriori ritardi nell'aggiornamento del trattamento economico dei segretari per il periodo successivo a quello citato, garantendo certezza normativa e soprattutto omogeneità applicativa.

Presidente - Risponde il Presidente della Regione.

Testolin (UV) - L'Amministrazione regionale non ha ricevuto formale comunicazione della deliberazione in questione, peraltro resa pubblica dall'Agenzia con la pubblicazione all'Albo Pretorio online sul sito internet istituzionale.

Tuttavia la struttura Enti locali, in via collaborativa, ha esaminato tale deliberazione e ci ha riportato come, rispetto alla stessa, vada innanzitutto precisato che la materia relativa alla retribuzione di posizione dei Segretari degli Enti locali, così come previsto per il periodo 2015-2021 dall'allora vigente articolo 7, comma 1, lettera A del Testo Unico della dirigenza, era soggetta alla procedura di concertazione.

Pertanto, il CPEL, in data 22 febbraio 2022, ha dato avvio, con apposita direttiva rivolta alla delegazione trattante di parte pubblica, alle prescritte relazioni sindacali concluse lo scorso 19 marzo 2024, con l'approvazione dell'ulteriore deliberazione 12/2024 con la quale il Comitato esecutivo del CPEL, con un atto unilaterale, ha stabilito i criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei segretari degli enti locali, disponendo di darne comunicazioni agli enti locali e all'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con la citata deliberazione n. 26/2024, avendo ritenuto che rientrasse nella competenza generale dell'Agenzia in materia di gestione dei Segretari, prevista dall'articolo 3 del regolamento 499 fornire supporto agli enti locali per gli adempimenti in tale materia, ha preso atto dei risultati della rilevazione svolta presso gli Enti locali e dell'elaborazione dati eseguita da un esperto appositamente incaricato, nonché della verifica effettuata in collaborazione con alcuni rappresentanti dell'ARSEL (Associazione regionale segretari enti locali della Valle d'Aosta) per fornire un utile supporto agli enti ai fini della determinazione degli importi effettivi della retribuzione di posizione dei dirigenti e dei segretari comunali e delle Unité des Communes valdôtaines per il periodo 2015-2021.

Poi ha trasmesso, di conseguenza, ai Comuni e alle Unités des Communes valdôtaines i suddetti dati in quanto utili ai fini della liquidazione di quanto spettante ai segretari a titolo di retribuzione di posizione per il periodo considerato, quindi 2015-2021, oppure alla regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie.

Pertanto i presunti effetti discriminatori prodotti dalla determinazione della retribuzione di posizione dei Segretari per il periodo 2015-2021 non possono essere imputati all'Agenzia, la quale si è limitata a quantificare gli effetti in termini finanziari dell'applicazione dei suddetti criteri.

Quest'amministrazione non è peraltro a conoscenza se i singoli enti locali abbiano tenuto conto del sopra citato atto dell'Agenzia.

Per la seconda domanda, la disciplina vigente prevede un intervento sostitutivo del Presidente della Regione nei confronti dell'Agenzia, previsto al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 46/98, solo nei casi di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia stessa, situazione che, al momento, non si ravvisa per il caso in questione.

Inoltre, i criteri generali per il periodo 2015-2021, sulla base dei quali è stata impostata la fase di concertazione che ha portato all'autodeterminazione da parte del CPEL degli importi della retribuzione di posizione dei Segretari degli Enti locali per il periodo 2015-2021 sono stati stabiliti in conformità a specifici precedenti accordi contrattuali, precisamente all'accordo 26 settembre 2007, ancora applicabile, il quale fissa il punteggio massimo del valore di 92,55 per i Comuni, escluso Aosta, e di 97,69 per l'Unité des Communes valdôtaines, a prescindere dal risultato della somma dei punteggi attribuiti dall'Agenzia ai singoli enti convenzionati, e poi dall'accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto Unico della Regione Valle d'Aosta del 5 ottobre 2011 e all'articolo 61, che stabilisce gli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Unités rispettivamente in 11.948 euro e in 28.327 euro.

Per le ultime domande, la numero 3 e la numero 4, infine, non si può che ribadire che la delegazione trattante di parte pubblica degli enti locali della Valle d'Aosta per la contrattazione collettiva di settore riguardante i dirigenti, così come anche per le categorie, è rappresentata dal CPEL e non dall'Amministrazione regionale.

Le faccio una copia, anche perché è molto articolato.

Presidente - Consigliere Aggravi per la replica.

Aggravi (RV) - La ringrazio per la copia, è un tema sicuramente complesso, come tutti quelli che riguardano la contrattazione, o meglio, i rapporti di lavoro.

Sicuramente torneremo a parlare del tema, o comunque in senso lato del tema dei segretari comunali anche nel corso dell'evoluzione della riforma, chiamiamola così, della legge 6, certo è che, quando le cose non sono definite, ovviamente rischiano di sfociare in dubbi, situazioni di problema o, in maniera più diretta, in contenziosi, quindi mi riservo ovviamente di leggere la risposta, soprattutto i passaggi più complicati e anche di vedere i riferimenti che lei ha fatto nel corso della risposta.

Le domande 3 e 4 ovviamente sono state rappresentate in maniera più bonariamente provocatoria, quindi ci siamo capiti, certo è che, a giudizio di chi analizza la situazione nel suo complesso, una discriminazione la si vede però; ripeto, passiamo da un principio: se vogliamo efficientare, semplificare in questo caso le sedi di segreteria e anche la collaborazione tra enti (ovviamente se abbiamo un'unione di enti complessi, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista anche della territorialità e quant'altro) è giusto che chi ne ha responsabilità sia giustamente retribuito.

Sto parlando non solo dei tecnici ma anche eventualmente degli amministratori, perché su questa posizione siamo sempre stati chiaramente consapevoli del fatto che. in base al rischio e in base al ruolo, è giusto che ognuno sia remunerato.

Sulle remunerazioni è sempre meglio fare chiarezza in tutti i campi.

Presidente - Anticipo che dopo il punto n. 35, all'ordine del giorno verrà affrontato il punto n. 46, come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo di ieri.