Oggetto del Consiglio n. 4610 del 16 aprile 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4610/XVI - Interrogazione: "Potestà legislativa della Regione rispetto alle norme di natura pensionistica contenute nella legge regionale di disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale".
Bertin (Presidente) - Il punto n. 8 verrà affrontato successivamente. Punto n. 9. Il Presidente della Regione ne ha facoltà.
Testolin (UV) - La Consigliera chiede del percorso intrapreso con i sindacati rispetto ai tre emendamenti inviati ai Consiglieri martedì 25 marzo 2025, in particolare gli incontri avvenuti su questo tema, quando sono stati consegnati loro il parere dell'INPS, il testo degli emendamenti e i pareri acquisiti.
Per quanto riguarda il primo quesito, il contenuto dell'emendamento è stato presentato alle organizzazioni sindacali in data 18 febbraio 2025, a margine di un altro incontro.
Il testo non è stato consegnato anche perché il contenuto e il senso dell'emendamento, riallineamento delle disposizioni statali, erano chiari.
L'organizzazione SAVT ha immediatamente compreso il significato e gli effetti della proposta e manifestato sin da subito al Presidente la propria contrarietà. Le altre organizzazioni sindacali non si sono espresse in merito.
È stato concordato in quella sede l'invio di una richiesta di parere all'INPS.
È stato quindi organizzato, su richiesta del SAVT, un incontro tecnico in data 27 febbraio 2025 con i rappresentanti del SAVT e la parte regionale tecnica, nel corso del quale sono state illustrate le ragioni della proposta di emendamento ritenuta necessaria e ineludibile.
In quell'occasione è stato anche comunicato di avere inoltrato, per scrupolo e come concordato, la richiesta di parere all'INPS per verificarne la posizione in ordine all'applicabilità della normativa regionale dopo la novella legislativa dello Stato.
In particolare, è stato richiesto all'INPS se le disposizioni regionali in materia di collocamento a riposo per limiti di anzianità potessero considerarsi ancora applicabili e in tal senso come l'INPS, a fronte dei collocamenti a riposo da parte degli enti della Valle d'Aosta, avrebbe poi in concreto calcolato l'assegno pensionistico e liquidato il TFR e il TFS.
All'esito dell'incontro del 27 febbraio con il SAVT, l'emendamento era rimasto in sospeso in attesa di parere dell'INPS che è arrivato solo venerdì 21 marzo con il DL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio di mercoledì 26.
Visto il tenore della risposta dell'INPS, considerato come la materia sia di competenza esclusiva dello Stato, e ravvisata l'urgenza e la necessità di trasparenza normativa per tutti gli enti del Comparto unico regionale, l'emendamento è stato presentato in aula.
La seconda domanda, "Se la Regione, prima del 26 marzo 2025, poteva legiferare rispetto alle norme di natura pensionistica contenute negli articoli 64 e 65 della legge regionale 22/2010 o tali articoli fossero invece illegittimi": le disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge regionale 22/2010 riguardavano la materia della previdenza sociale, ambito che, ai sensi dell'articolo 117 II comma della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato, alla quale la normativa regionale è sempre stata allineata.
In effetti, risulta opportuno evidenziare come la legge 22 riportasse "40 anni di anzianità lavorativa", ma come in realtà gli uffici dell'Amministrazione regionale, (dopo la modifica normativa in ultimo approvata dal DL 201/2011, nello specifico con decorrenza a partire dal 2019, prima ce ne erano state altre che avevano cambiato di mese in mese tutti gli anni la durata dell'età lavorativa da prendere in considerazione) procedessero al pensionamento d'ufficio solo al compimento del 42esimo anno di lavoro più 10 mesi per gli uomini e del 41esimo anno lavorativo più 10 mesi per le donne allineandosi, di fatto, alla normativa nazionale; quest'allineamento ha implicato che il collocamento a riposo dei dipendenti del Comparto unico della Valle d'Aosta venisse sempre alle stesse condizioni previste per il restante personale del pubblico impiego in Italia.
Eliminata dalla normativa nazionale la facoltà del pensionamento d'ufficio al raggiungimento dell'età contributiva utile alla maturazione del diritto di pensione, se non al compimento del 67esimo anno di età, gli articoli della legge regionale, così come concepiti, non potevano più essere applicati in quanto, come già detto, la previdenza sociale è materia di competenza esclusiva dello Stato.
Continuare ad applicare la normativa regionale avrebbe dunque comportato oneri non previsti per l'INPS, esponendo l'Amministrazione a rischio di contenziosi e a potenziali responsabilità erariali derivanti da collocamenti a riposo effettuati in assenza di una normativa legittima.
Infine il terzo quesito, "Se anche il comando d'ufficio e le norme recepite sulla mobilità sono riferite a materia di competenza dello Stato o invece a scelte dell'Amministrazione": in questo caso la disciplina della normativa della mobilità rientra nell'organizzazione degli uffici e pertanto la Regione ha potestà legislativa in merito. Il comando d'ufficio, e più in generale tutta la disciplina della mobilità, è dunque il frutto di una scelta voluta e condivisa con gli Enti locali.
Presidente - Per la replica, consigliera Erika Guichardaz.
Guichardaz E. (PCP) - Presidente, mi permetta, le chiederò poi anche la risposta scritta, ma molte cose non mi tornano.
Intanto mi sembra di aver compreso, da quello che lei ha letto, che l'unico parere che è stato richiesto dalla Regione è un parere rivolto all'INPS, quindi non abbiamo approfondito in nessun altro modo rispetto a questa tematica che è una tematica di estrema importanza; anche rispetto alla risposta dell'INPS che, come sa, io ho anche chiesto, ma poi c'era stata data alla fine della votazione in aula, non si parla di previdenza sociale, ma si dice chiaramente che investe aspetti di carattere giuslavoristico, quindi dice sostanzialmente una cosa molto diversa rispetto a quella che lei in questo momento sta sostenendo.
Dopodiché c'è anche stata un'altra norma nel 2015, la 124, la famosa Legge Madia, che andava in qualche modo anche lì a stabilire che l'Amministrazione poteva procedere al pensionamento d'ufficio del lavoratore solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, quindi non mi sembra che fossimo così allineati come ci è stato detto, ma su questo naturalmente farò ulteriori verifiche.
Quello che mi preme sottolineare, perché poi è materia complessa, si è detto molto e c'è stata molta confusione, è che purtroppo questa misura produce anche degli effetti retroattivi, quindi va a discriminare ulteriormente molti lavoratori che sono ancora attualmente in servizio, perché oltre a dover posticipare la data del loro pensionamento avranno anche dei ritardi rispetto al pagamento della buona uscita.
In più, guardando le proiezioni che ritroviamo su alcuni siti, perché in qualche modo già si è provato a verificare quanto dovrebbe accadere, si parla addirittura di tagli che possono raggiungere il 20%, quindi non dei piccoli tagli come in qualche modo era stato evocato.
Dalla risposta 3 è evidente che alcuni allineamenti che abbiamo voluto fare con lo Stato, quindi la questione del comando d'ufficio piuttosto che altre questioni rispetto alla mobilità, sono frutto invece totalmente di scelte politiche e non sicuramente di adeguamenti alla normativa nazionale, perché qualche competenza comunque ci rimane.
Ritengo grave, ma l'ha detto già in discussione degli emendamenti, che su una materia così complessa ci si sia ridotti a un preavviso di poche ore, perché questo è stato, e anche a un approfondimento che evidentemente non c'è stato, perché se l'unico parere che abbiamo acquisito è quello dell'INPS, sinceramente credo che molto probabilmente, visto l'impatto che avrà sui lavoratori e sui dipendenti, si poteva attendere e chiedere anche qualche parere aggiuntivo.
