Oggetto del Consiglio n. 4554 del 2 aprile 2025 - Verbale
Oggetto n. 4554/XVI del 02/04/2025
REIEZIONE DI MOZIONE: "AVVIO DI INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE UNA ATTIVITÀ DI TUTELA E DI PREVENZIONE DALL'EFFETTO NOCIVO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE".
Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri LUCIANAZ e AGGRAVI e iscritta al punto 4.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere LUCIANAZ.
Interviene la Consigliera MINELLI.
Replica l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, CAVERI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri MANFRIN (favorevole), BACCEGA (favorevole), l'Assessore CAVERI (astensione) e il Consigliere LUCIANAZ (favorevole).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quindici (presenti: trentaquattro; votanti: quindici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, DI MARCO, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTA la l.r. n. 25 del 4 novembre 2005 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni", ed in particolare l'art.1 che prescrive tra le finalità della legge, al comma 3, lettera d), di garantire "l'informazione completa e tempestiva ai cittadini";
VISTA la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" che riporta tra le finalità, è bene ribadirlo, all'art.1, comma 1,
- lettera b), promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’UE;
- lettera c), assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- lettera a), assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di CEM;
VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge quadro di cui sopra, secondo il quale i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; competenza ora in parte già trasferita alla struttura regionale, con l'applicazione della l.r. 16/2024;
VISTO l'articolo 1, comma 2, della medesima legge quadro, il quale stabilisce che "Le Regioni a Statuto speciale provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti";
VISTO l'articolo 8, comma 1, della suindicata legge, il quale prevede che "Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti";
VISTI i commi 1 e 2, dell'articolo 8, della medesima legge, inerenti le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti: la Regione deve attenersi ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
RICORDATO che secondo l'AGCM i criteri di localizzazione consistono spesso in divieti di installazione in ampie zone del territorio, soprattutto nelle aree a destinazione residenziale, che non solo impediscono lo sviluppo o la stessa realizzazione della rete, ma - sempre a detta di AGCM - possono comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche, ponendosi in antitesi con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione: ciò in quanto l'inserimento di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale potrebbe determinare una inefficienza della rete degli operatori che si tradurrebbe nella necessità per questi ultimi di installare un maggior numero di impianti per compensare l'impossibilità di installare gli stessi in determinate zone del Comune;
APPURATO che il segnale 5G si prende in modo abbastanza forte anche in aperta campagna, in cima a colline dove non esistono abitazioni, strade o antenne;
RIPRESO l'art. 10, comma 1, della legge n. 214 del 30/12/2023 relativo all'innalzamento dei limiti approvato dal Senato (da 6 v/m a 15 v/m) avvenuto, si cita la dichiarazione governativa "nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione Europea", è bene ribadire che la Raccomandazione 1999/519/CE non è vincolante per gli Stati membri (ci sono infatti Stati europei che hanno posto valori anche inferiori) e quindi non è assolutamente indispensabile il recente aumento dei limiti;
TENUTO CONTO del fatto che la medesima legge "per il mercato e la concorrenza" ha disposto l'aumento dei limiti di esposizione ai Campi Elettromagnetici (spalancando in sostanza le porte al 5G), senza aver richiesto e quindi senza aver ottenuto nessun parere sanitario da parte dall'Istituto Superiore di Sanità e neppure dall'INAIL, come previsto dalla Riforma Sanitaria, legge n. 833/1978;
EVIDENZIATO che si tratta di cose mai vedute prima, cosa che non può non preoccupare le persone per bene e che, molto stranamente, nessuna autorità italiana sente il dovere di accertare;
RILEVATO che perfino l’ANCI si è vista costretta ad intervenire pesantemente, su questo genere di iniziative e (stigmatizzando la proposta di innalzamento dei limiti consentiti, spalmati sulle 24 ore) bollandola come provvedimento suscettibile di "effetti indesiderati": sostiene giustamente ANCI che i cittadini e le comunità locali vanno accompagnati per comprendere ed accogliere le nuove tecnologie, e non puniti con espedienti che esautorano la gestione e il controllo dei processi autorizzativi rischiando, in questo modo, di innalzare il livello conflittuale tra comuni e TelCo;
ALLA LUCE del dossier, elaborato dalla Camera dei Deputati, del 20 novembre 2023 che accompagnava il ddl Concorrenza, sempre in riferimento all'art.10 sull'innalzamento delle soglie elettromagnetiche, simenziona l'ultima stesura sullo "Stato di attuazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico", trasmessa alle Camere a finesettembre 2022. Nella Relazione annuale al Parlamento si ha modo di leggere che "nell'ambito degli approfondimenti resisi necessari in relazione allo sviluppo della banda ultra larga e alla diffusione delle tecnologie multimediali" il Ministero dell'Ambiente, della Salute, dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT), l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPRA e l'ARPA ritengono "l'aumento dei limiti non necessario in ottica prudenziale, nel dubbio di effetti negativi di lungo periodo per la salute umana";
EVIDENZIATO l'aumentato rischio di cancro correlato all'esposizione alle radiofrequenze, evidenziato anche nel report "Impatto sulla salute del 5G" del Gruppo di Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS). Il report richiesto dalla Commissione Europea e pubblicato nel 2021 ha infatti preso in esame oltre 3000 articoli scientifici e documenta ampiamente i rischi per la salute e la sicurezza correlati alla tecnologia 5G. Le conclusioni indicano che: le radiofrequenze sono pericolose per la salute e sono un probabile cancerogeno per l'uomo;
SOTTOLINEATO che il rapporto voluto dalla Commissione Europea chiede di applicare il Principio di Precauzione riducendo l'esposizione della popolazione alle RF a livelli significativamente più bassi di quelli indicati da ICNIRP (osservati dall'Arpa regionale), adottando sistemi di comunicazione cablati per luoghi pubblici (scuole, biblioteche, etc.) e privati; suggerendo inoltre di creare aree libere da radiazioni a radiofrequenza in luoghi di ritrovo pubblico;
PRESO ATTO del fatto che il 23 luglio 2024 è stata approvata dai soli 19 Consiglieri di maggioranza del Consiglio regionale la nuova legge "Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni (?)";
IMPEGNA
l’Assessore competente
1) a osservare quanto prescritto dalla legge regionale 25/2005, la quale mira a garantire "l'informazione completa e tempestiva ai cittadini";
2) a fornire risposte sull'iter delle competenze derogate dagli enti locali alla Struttura regionale con l.r. 16/2024;
3) a valutare, in ottemperanza all'art.1, comma 2, della legge quadro 36/2001 la stesura di una specifica norma di attuazione sulla gestione dell'attività della radiotelecomunicazione sul territorio valdostano;
4) a promuovere una pronta e sinergica collaborazione con le strutture sanitarie competenti al fine di garantire alla popolazione valdostana la più ampia attività di tutela e di prevenzione dall'effetto nocivo delle radiazioni elettromagnetiche.
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