Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 4449 del 26 febbraio 2025 - Resoconto

OGGETTO N. 4449/XVI - Illustrazione della PL n. 117: "Disposizioni per la valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta".

Bertin (Presidente) - Siamo al punto n. 6. Chiedo al collega Perron se facciamo la relazione oggi e la discussione domani? Va bene, punto n. 6. La proposta di legge 117 è composta da 11 articoli, sono stati depositati due emendamenti da parte del gruppo Forza Italia e tre emendamenti da parte del consigliere Perron. Il relatore, come detto, è il consigliere Perron, a cui passo la parola per illustrare la relazione.

Perron (LEGA VDA) - Cercherò di ottimizzare un po' i tempi. Questa legge ha avuto un iter piuttosto lungo, è stata depositata, come è stato detto, a fine luglio 2023, ha avuto un po' di ritardi, alcuni nostri, alcuni dovuti a contingenze più generali, a partire dall'aprile 2024, quando abbiamo chiesto le audizioni, e oggi siamo finalmente arrivati in fondo alla legge.

L'obiettivo di questa legge, se vogliamo identificare l'esprit de loi, la Montesquieu, oggi il Settecento va di moda, la rivoluzione americana, adesso parliamo dell'esprit de loi, l'obiettivo, lo spirito di questa legge è promuovere gli artisti in Valle come persone fisiche, non legate ad altri soggetti, quindi in un certo modo disintermediare e rendere codificato il rapporto con l'Ente regionale, ma anche comunale, come vedremo, degli artisti.

È una legge che noi consideriamo pionieristica, una legge che ha degli elementi a nostro avviso fortemente meritocratici, nel senso che la maggiore attività dell'artista significa maggiori fondi, maggiori rimborsi, quindi dipende un po' dal livello dell'artista, e allo stesso tempo di sostegno, perché ovviamente più un artista ha della visibilità anche di tipo regionale più chiaramente è favorito nella sua attività, ha dei palcoscenici più ampi e chiaramente può aumentare il suo livello di farsi conoscere maggiormente, anche se è un artista più piccolo.

Venendo alla relazione che già i colleghi hanno, nella relazione abbiamo indicato alcuni punti di principio, il completo sviluppo delle arti rappresenta da sempre uno degli indici più significativi per giudicare una società nel suo grado di civiltà, non è un caso che, quando andiamo a vedere delle rovine antiche, stiamo guardando la forma di espressione artistica che esse hanno in qualche modo prodotto e sono figlie della loro visione del mondo.

La possibilità per ogni individuo di scoprire, affinare e realizzare il proprio talento e le proprie inclinazioni artistiche deve quindi essere annoverata tra gli obiettivi che ogni entità politica dovrebbe porsi. Una società composta da persone creative, realizzate, che si sentono sostenute e valorizzate nelle loro espressioni artistiche, incoraggiate dalle manifestazioni più classiche fino a quelle più originali e anticonformistiche è una società che si sviluppa in ogni campo, da quello psicologico personale a quello civile e comunitario, da quello sociale a quello economico.

Perché abbiamo inserito parti e un espresso riferimento alle attività più originali anticonformistiche? Perché non sta giustamente all'Ente pubblico dare un giudizio in qualche modo specifico o forse anche estetico, né morale a un'attività artistica, ma in qualche modo ampliarla maggiormente. Faccio un esempio: se in Valle d'Aosta si volessero fare dei Festival di Heavy Metal estremo, mi hanno raccontato anni fa, ad esempio, ci furono delle difficoltà su questo. Altri paesi europei, ad esempio in Austria, fanno dei Festival di quel tipo, di Heavy Metal estremo, e riempiono, ad esempio, delle località piccole con migliaia di visitatori che arrivano da tutte le parti. Sull'espressione artistica quindi non ci deve essere, a nostro giudizio, un blocco alla base e con questa legge certamente non sarebbe possibile.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, per le sue piccole dimensioni geografiche e per la sua esigua popolazione, presenta sia fattori limitanti alla valorizzazione dei propri artisti, sia potenziali punti forti. Se un artista valdostano non può chiaramente attingere a grandi numeri, questo lo sappiamo, siamo 127 mila, un quartiere di Torino, e quindi rischia di vedere la sua attività ristretta a un pubblico limitato, i nostri confini e le nostre caratteristiche possono altresì costituire una sorta di protezione e successiva proiezione competitiva verso altre realtà regionali o nazionali.

Scopo della presente legge è quindi valorizzare questi elementi forti, favorendo l'emergere degli artisti valdostani e incentivandone la crescita quantitativa e qualitativa al fine di incentivare la proiezione della loro attività verso realtà oltre i nostri confini regionali, quindi in qualche modo cercare di usare le nostre debolezze geografiche situazionali come un qualcosa di proiettivo verso l'esterno.

Inoltre, il marcato afflusso turistico estivo e invernale di cui il nostro territorio giova, unito agli ingenti sforzi passati e in essere volti alla valorizzazione del settore culturale regionale, i quali hanno permesso la creazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale, presenti regolarmente nella nostra offerta culturale, possono rappresentare una vetrina, nonché una modalità di confronto e di crescita degli artisti locali attraverso scambi e contatti fra omologhi di ogni settore che giungono nella nostra regione. Qui poi, quando si parlerà di ogni articolo, chiaramente questo è il tema per cui, se degli artisti grossi, internazionali, nazionali, vengono sul nostro territorio, sarebbe bene, a livello di principio, cercare di fare il più possibile del protezionismo sugli artisti valdostani, laddove è possibile, e in qualche modo poter utilizzare questi palchi o queste manifestazioni per proporre gli artisti anche della Valle d'Aosta, ma questo è un principio che sarà poi stabilito successivamente.

Con la presente legge si interviene quindi sulla persona fisica degli artisti, lo ripetiamo, inclusi in un albo degli artisti valdostani, il quale consente di ottenere benefici specifici previsti e descritti dettagliatamente in seguito. Specifichiamo che in questo caso non è un albo professionale, la Regione non ha competenza di fare albi professionali o di creare professioni, ma un albo regionale suo.

La presente legge compendia la legislazione attualmente in vigore senza modificare, né intaccare impianti normativi esistenti; anche questo è un punto per noi importante, nel senso che non va a toccare ciò che c'è già, che riguarda appunto associazioni e altre forme di sovvenzioni, ma si pone a latere, vuole porsi come un canale che ad oggi non c'è, ma potrebbe essere fatto, andando quindi a coprire settori ad ora non normati e ha un'angolatura differente, la persona fisica appunto, che attualmente non rientra nel quadro legislativo legato all'arte e all'offerta culturale.

Come già ricordato, la presente proposta di legge si compone di 11 articoli.

Andando a guardare gli articoli più nello specifico, l'articolo 1 definisce le finalità della legge, ovvero la valorizzazione in loco e la proiezione degli artisti regionali verso altre realtà regionali, nazionali e internazionali. Riconosce inoltre benefici economici ad artisti residenti in Valle o soggetti che svolgono la propria attività artistica verso il territorio regionale. Questo è l'articolo 1.

Riguardo all'articolo 2, definisce i beneficiari della legge, cioè gli artisti in qualità di persone fisiche, enucleandole otto, qui sono c'è un refuso, ho dato la vecchia relazione, comunque adesso sono dopo gli emendamenti otto le categorie, le tipologie artistiche, comprese nella definizione, sono stati aggiunti i grafici con l'emendamento dei colleghi di Forza Italia.

Vediamo un attimo l'articolo, in realtà così decliniamo le varie tipologie, la prima: coloro che svolgono attività musicale, che può essere solista o di band, coloro che svolgono attività nel settore della danza, coloro che svolgono attività nel settore del teatro, coloro che svolgono attività di arte scultoria di tipo contemporaneo, anche qui ci togliamo dalla questione settore tradizionale, che è già ampiamente normato, svolgono attività di arte pittorica, compreso il disegno, svolgono attività di fotografia e, ultimi due, svolgono attività di scrittura, sia in forma poetica che in forma di prosa, e l'ultimo: svolgono attività di grafica e di servizi a essa connessa legati all'arte moderna di cui dicevamo prima che è l'emendamento.

Andando avanti, l'articolo 3 - qui c'è un punto chiaramente fondamentale - istituisce un albo degli artisti valdostani diviso in due sezioni denominate spettacoli dal vivo, cioè banalmente coloro che devono fare una prestazione artistica e arte, invece coloro che producono qualcosa, a loro volta comprendenti le sette sottosezioni dei settori artistici già esposti nell'articolo 2. Andando di nuovo a guardare rapidamente l'articolo 3 in cui sono declinate appunto c'è la sezione spettacoli dal vivo, che comprende la sottosezione musica, solisti oppure band, sottosezione di danza e sottosezione teatro, quindi questo è un primo ramo dove c'è una prestazione artistica che viene in qualche modo fatta, b) sezione arte comprendente una sottosezione di arti plastiche e pittoriche comprendenti scultura, pittura e disegno, nonché una sottosezione di fotografia, attenzione perché qua fotografia parliamo chiaramente di chi fa una fotografia di tipo artistico, una sottosezione di scrittura e una sottosezione di grafica. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere presentata alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno; l'albo è aggiornato e pubblicato con cadenza annuale, quindi ogni anno teoricamente gli artisti possono presentare la loro candidatura all'albo.

L'articolo 4 determina l'istituzione di una Consulta per gli artisti valdostani, su questo ci sono state delle critiche, noi invece ribadiamo la sua funzione in quanto ci deve essere un qualcosa, un qualcuno che può e deve filtrare in qualche modo le richieste, nominata dalla Giunta regionale e ne specifica le funzioni, anche in questo caso, andando a guardare l'articolo nello specifico, la Consulta sarebbe composta da cinque soggetti, di cui uno facente funzione di Presidente, e immaginiamo qualcuno che abbia il polso della situazione artistica e possa fare da collegamento sia tra gli artisti e l'Ente regionale, sia tra l'Ente regionale e l'Ente comunale, insomma, filtrare e fare da referente. Siamo convinti che persone capaci e competenti nel settore potrebbero davvero fare la differenza sotto molteplici punti di vista.

Guardando l'articolo 5, qui veniamo a parlare invece di cose più materiali, c'è la parte dei vantaggi economici per le attività degli iscritti all'albo, diviso in contributi e sussidi, nonché per possibili attribuzioni tramite bandi. Vengono contemplati, inoltre, possibili fruizioni di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato degli stessi, cioè il principio per cui chi fa arte in Valle possa vedere riconosciuta in qualche modo la possibilità di richiedere gratuitamente degli spazi regionali per organizzare le proprie attività.

L'articolo 6 tratta i contributi per le spese di trasferta, quindi questo è un altro vantaggio di tipo economico, differenziate per la doppia sezione dell'albo e demanda alla Giunta regionale la definizione dei parametri e delle modalità di rimborso; anche questo, tecnica legislativa, è poi la Giunta regionale che deve muoversi sugli aspetti più specifici.

L'articolo 7 istituisce i contributi e i percorsi di formazione e perfezionamento e sancisce inoltre la computabilità, insieme alle spese di trasferta, in caso di corsi svolti fuori dal territorio regionale, quindi per chi andasse fuori dal territorio regionale - e ciò è auspicato e auspicabile - chiaramente ci sarebbe una forma di rimborso di cui poi parlerò.

L'articolo 8 sancisce il principio - e qua siamo di nuovo ai principi - per cui agli artisti iscritti all'albo possono essere riservate occasioni annuali di esibizione artistica nelle varie forme precipue di ogni campo artistico, in forma gratuita nelle strutture regionali e in quelle che vedono la compartecipazione regionale; vengono incentivate inoltre le sinergie con le realtà comunali, come dicevamo prima.

L'articolo 9 sancisce il principio per il quale gli artisti iscritti all'albo possono essere inseriti in ottica promozionale e, laddove le condizioni contrattuali con soggetti terzi lo consentano, in esibizioni e spazi espositivi di manifestazioni organizzate dalla Regione, anche qualora esse siano di livello nazionale e internazionale. È il discorso che facevamo prima riguardo al fatto che, quando c'è qualcosa di organizzato sul territorio regionale da parte di grandi artisti, si deve fare, a nostro avviso, tutto il possibile per lasciare degli spazi di visibilità anche agli artisti regionali, chiaramente se il livello lo consente e previa una valutazione della Consulta. Spesso, purtroppo - e questo lo dico - molti grandi artisti non vogliono la partecipazione di altri ai loro concerti, perché io parlo soprattutto di quello che conosco meglio, questa è una cosa decisamente negativa, ma con un Ente regionale forte che pone dei paletti prima si potrebbero, a nostro avviso, mettere delle condizioni e fare del sano protezionismo sugli artisti della Valle d'Aosta.

Arriviamo all'articolo 10, si rinvia alla Giunta regionale, con propria deliberazione, a definire le funzioni della Consulta, i parametri, le modalità di calcolo dei rimborsi, nonché ogni ulteriore aspetto necessario per l'applicazione della presente legge. Anche qua siamo nella tecnica legislativa, i dettagli vengono messi dopo, non è una novità di questa legge, non è una novità nostra, ma è così che viene fatto, la legge rappresenta un quadro dei principi.

L'articolo 11 dispone degli oneri finanziari e definisce le coperture per l'applicazione della presente legge. Leggo rapidamente soltanto questa parte qua finanziaria meramente economica, che a qualcuno potrà sembrare un po' dissonante rispetto all'aspetto artistico, ma su questo voglio fare la citazione che già ebbi in modo di fare scherzosamente al presidente Testolin, la citazione è di Oscar Wilde: "Quando i banchieri si trovano a cena, parlano di arte, quando gli artisti si trovano a cena, parlano di soldi", quindi purtroppo dobbiamo parlare di soldi anche noi, purtroppo o per fortuna, anche gli artisti, soprattutto gli artisti, parlano di soldi e, nonostante uno pensi che l'arte sia così disinteressata, gli artisti devono campare, quindi parliamo anche noi di soldi, di vil denaro. L'articolo 11 ha subito, tra l'altro, una variazione, leggo già direttamente la parte, perché ovviamente la legge è un po' vecchia: "L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 200 mila per l'anno 2025, 200 mila per l'anno 2026, 200 mila per l'anno 2027. A questo lascio le parti più tecniche che possiamo anche lasciarle... abbiamo aggiunto ancora un ultimo emendamento su questo punto che però in questo momento non ritrovo nei documenti... ma insomma siamo arrivati in fondo.

Io direi che a questo punto, per ottimizzare i tempi, la relazione è stata esplicitata e letta, domani con i prossimi interventi potremo rientrare nel dettaglio sulle varie parti, sui riscontri alle associazioni, su compatibilità finanziarie, il parere del CPEL e molti aspetti, che in questo momento direi possiamo tranquillamente spostare a domani vista l'ora.

Presidente - Come concordato precedentemente con il consigliere Perron, la discussione generale è rinviata a domani, riprendiamo domani alle ore 09:00.

I lavori del Consiglio si interrompono per questa sera, ci aggiorniamo domani mattina alle ore 09:00.

---

La seduta termina alle ore 19:49.