Oggetto del Consiglio n. 4320 del 28 gennaio 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4320/XVI - D.L. n. 174: "Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".
Bertin (Presidente) - Passiamo al punto seguente all'ordine del giorno, punto n. 3.02.
Il disegno di legge n. 174 è composto da 29 articoli. È stato depositato un emendamento da parte del gruppo della Lega; relatore è il consigliere Malacrinò che si è prenotato e a cui passo la parola.
Malacrinò (FP-PD) - Il disegno di legge che andremo a discutere introduce modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tenuto conto delle novità introdotte dalla normativa statale di riferimento e, in particolare dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, dai decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività), dal decreto 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi), infine dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dal titolo VI del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che, nell'ottica di semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo, rendendo l'apparato pubblico meno costoso e più capace di dare risposte ai bisogni della comunità, hanno inciso e modificato importanti istituti disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quali la conferenza di servizi, la segnalazione certificata di inizio attività e l'esercizio del potere sostitutivo e del silenzio assenso.
Analoga esigenza di coordinamento con la normativa statale sopravvenuta in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, come disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni) rende opportuno la revisione della legge regionale 19/2007 nella parte in cui viene disciplinato l'accesso ai documenti amministrativi.
Sempre in ragione delle esigenze di coordinamento con la normativa statale in materia di dichiarazioni sostitutive e dei relativi controlli sulle stesse, sono state apportate modificazioni al fine di adeguare la normativa regionale con quanto previsto dagli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), modificate dall'articolo 264, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).
In ultimo, si è provveduto a uniformare la legge regionale 19/2007 al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati, UE 2016 n. 679.
Il presente disegno di legge si compone di 29 articoli, particolarmente tecnici, che andrò a illustrare.
L'articolo 1 si compone di un solo comma, che sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 19/2007, specificando, in linea con le finalità di semplificazione individuate dalla normativa statale, i principi e le finalità a cui la disciplina dell'azione amministrativa deve ispirarsi.
L'articolo 2 si compone di un solo comma, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2007. In particolare viene eliminato il termine di 10 giorni tra l'adozione della comunicazione del provvedimento.
L'articolo 3 si compone di un solo comma che inserisce, dopo l'articolo 3 della legge regionale 19/2007, l'articolo 3bis in materia di uso di strumenti informatici e telematici.
L'articolo 4 si compone di un solo comma, che sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 19/2007 in materia di decorrenza dei termini.
L'articolo 5 reca "Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 19/2007". Il comma 1 inserisce il comma 1bis al fine di prescrivere che la proroga dei termini per l'integrazione documentale possa essere concessa su domanda motivata dal richiedente per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e deve essere oggetto di espresso accoglimento o di rigetto motivato.
Il comma 2 inserisce, al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2007, la precisazione che la comunicazione personale motivata, con la quale è data notizia agli interessati della sospensione dei termini e della data a partire dalla quale i termini riprendono a decorrere, deve recare la data di riattivazione del procedimento coincidente con lo spirare dei termini previsti per la sospensione, ovvero con l'integrale ricezione della documentazione richiesta.
L'articolo 6 si compone di un solo comma che reca modificazioni all'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, sostituendone il comma 2, al fine di precisare che il potere sostitutivo può essere esercitato, oltre che su richiesta dell'interessato, anche d'ufficio dal titolare del medesimo potere sostitutivo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
L'articolo 7 si compone di un solo comma, che modifica il comma 1 dell'articolo 6bis della legge regionale 19/2007, al fine di precisare che l'obbligo informativo, ivi previsto in caso di conflitti di interesse da parte del soggetto onerato, deve essere adempiuto con la massima tempestività, al fine di evitare possibili ritardi con ricadute negative sui tempi complessivi del procedimento.
L'articolo 8 si compone di un solo comma che aggiunge al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19/2007 un periodo finale, al fine di prevedere che l'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale.
L'articolo 9 si compone di un solo comma che sopprime l'ultimo periodo del comma 1bis dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, relativo alla specificazione del responsabile del procedimento in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e opere.
L'articolo 10 si compone di un solo comma che sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2007, al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla pubblicazione delle deliberazioni relative ai criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, prevedendone la pubblicazione esclusivamente nel sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.
L'articolo 11 reca modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 19/2007 in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
L'articolo 12 reca modificazione all'articolo 16 della legge regionale 19/2007 relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 10bis della legge 241/1990.
L'articolo 13 si compone di un solo comma, che modifica il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2007, abrogando alcuni richiami normativi al codice dell'amministrazione digitale che oggi risultano superati.
L'articolo 14 reca modificazione all'articolo 20 della legge regionale 19/2007 in materia di pareri e valutazioni tecniche.
L'articolo 15 si compone di un solo comma che inserisce, dopo l'articolo 20 della legge regionale 19/2007, l'articolo 20bis in materia di effetti del silenzio e dell'inerzia nel rapporto tra Amministrazioni pubbliche e tra pubbliche Amministrazioni e gestori di beni e servizi pubblici.
L'articolo 16 si compone di un solo comma, che aggiunge all'articolo 21 della legge regionale 19/2007 il comma 1bis, che prevede l'obbligo, per le strutture competenti dell'Amministrazione regionale, di individuare i procedimenti per i quali trovano applicazione gli istituti di semplificazione amministrative, quali la SCIA, il silenzio-assenso, la conferenza dei servizi e le ulteriori forme di semplificazioni previste dalla normativa vigente, dandone adeguata pubblicità nel sito web istituzionale per il tramite del competente Ufficio relazioni con il pubblico.
L'articolo 17 reca modificazioni della disciplina della SCIA contenuta nell'articolo 22 della legge regionale 19/2007, recependo le novità introdotte nell'ambito del predetto istituto di semplificazione dalla legge 241/1990.
L'articolo 18 reca modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 19/2007. Il comma 1 aggiunge un periodo volto a precisare che i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. Il comma 2 aggiunge il comma 1bis dell'articolo 23 della legge regionale 19/2007, il quale precisa che, nei casi in cui il silenzio-assenso dell'Amministrazione equivale al provvedimento di accoglimento, l'Amministrazione è tenuta, su richiesta dell'interessato, a rilasciare in via telematica un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.
L'articolo 19 si compone di un solo comma che sostituisce l'articolo 24 della legge regionale 19/2007 relativo ai principi generali in materia di conferenza dei servizi.
L'articolo 20 si compone di un solo comma che introduce l'articolo 28bis rubricato "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti" alla legge regionale 19/2007, in adeguamento all'articolo 14quinquies della legge 241/1990.
L'articolo 21 si compone di un solo comma, che inserisce l'articolo 31bis alla legge regionale 19/2007, che disciplina le dichiarazioni sostitutive per l'erogazione dei benefici economici.
L'articolo 22 reca modificazioni all'articolo 33 in materia di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, adeguando la normativa regionale agli articoli 71, comma 1, e 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
L'articolo 23 sopprime l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2007 che riguardava l'accesso diretto agli archivi dell'Amministrazione certificante, in adeguamento all'articolo 43, comma 2, del DPR 445/2000, al fine di semplificare e accelerare il procedimento e la comunicazione di dati tra le Amministrazioni pubbliche.
L'articolo 24 si compone di un solo comma che aggiorna, sotto il profilo dei richiami normativi, l'articolo 40 della legge regionale 19/2007, alla normativa eurounitaria e statale vigente in materia di protezione dei dati personali.
L'articolo 25 si compone di un solo comma, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 19/2007, al fine di adeguare la disposizione alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
L'articolo 26 si compone di un solo comma, che inserisce nella legge regionale 19/2007 l'articolo 43bis, che disciplina l'istituto di accesso civico, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
L'articolo 27 si compone di un solo comma, che inserisce l'articolo 45bis alla legge regionale 19/2007, che prevede una disposizione generale di rinvio, per quanto non disciplinato dalla medesima legge regionale, alle disposizioni di cui alla legge 241/1990 o alla normativa di settore.
L'articolo 28 reca le necessarie abrogazioni conseguentemente alla normativa statale ed eurounitaria sopravvenute.
L'articolo 29 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
La seconda Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 27 gennaio 2025, ha preso in esame il disegno di legge 174, "Modificazioni della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)" e ha espresso a maggioranza parere favorevole.
Presidente - La relazione del disegno di legge è stata illustrata, apriamo la discussione generale. La discussione generale è aperta. Invito i colleghi a prenotarsi, se vogliono intervenire. Assessore Caveri, ne ha facoltà.
Caveri (UV) - Sarà naturalmente il Presidente, successivamente, a ribadire l'importanza di queste norme. Io tenevo solo a dire che questo è stato un lavoro molto importante, come ha detto il relatore, che ringrazio, e che parte da alcuni aspetti del PNRR.
Il PNRR ha luci e ombre: oggi abbiamo ricordato le ombre delle questioni delle concessioni, scelte italiane ad inserirlo nel PNRR, con un errore notevole nella chiave soprattutto della sovranità energetica; ricordo che comunque in sede ufficiale di incontri del PNRR con il ministro Fitto abbiamo spiegato le ragioni per le quali questo aspetto delle concessioni lo si doveva rivedere, adesso vedremo nel nuovo ruolo che Fitto avrà.
In questo caso, invece, è stato un lavoro molto importante, che è stato svolto da una parte degli esperti del PNRR, i famosi Mille Esperti che, nel caso della Valle d'Aosta, sono stati quattordici, alcuni dei quali giuristi di grande capacità che, assieme alla task force che segue e che ha seguito il PNRR, ha fatto delle proposte concrete attraverso anche la regia del responsabile della task force, il dottor Gianpaolo Lalicata, che ringrazio per questo suo lavoro quotidiano su dei dossier che sono particolarmente delicati perché molto eterogenei fra di loro.
La logica era quella di analizzare la situazione di una serie di procedure nella logica di un loro efficientamento; questo non ha riguardato esclusivamente l'Amministrazione regionale, ma anche il sistema degli Enti locali.
Abbiamo evidenziato delle situazioni contraddittorie: chi metteva un certo periodo per fare una SCIA, chi ne metteva un altro; si trattava di fare in modo che anche nel rapporto, soprattutto con il cittadino, che è quello più interessato a una semplificazione amministrativa e burocratica, di avere dei comportamenti omogenei, cioè non è possibile che c'è chi aspetta molto tempo, chi invece ha la risposta in tempi rapidi.
Il confronto con il legislativo della Giunta è stato molto positivo, a me è capitato spesso di incontrare questo gruppo di lavoro che ha limato in maniera molto efficiente, avendo anche degli aspetti comparativi con le altre Regioni italiane.
Oggi quindi possiamo dire che questa proposta, apparentemente fredda e burocratica, ha invece come logica ridurre i tempi, avere certezza e semplificare, che è un po' il mantra che in questi anni fra di noi ci siamo spesso ripetuti. Si può dire che anche attraverso il PNRR oggi si propongono delle migliorie che, sicuramente, avranno degli effetti positivi e che - questo ci tengo a ricordarlo, in conclusione - si incrociano anche con la progressiva digitalizzazione della pubblica Amministrazione che avrà, nel rapporto con i cittadini, nuove piattaforme e anche una capacità di poter seguire le pratiche in maniera migliore; questo insieme di normative, che si collegano anche ad un efficientamento digitale, credo che saranno degli elementi positivi per il futuro della nostra Amministrazione.
Presidente - Altri in discussione generale? Non vedo prenotazioni, chiudo la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Se c'è una replica da parte del Governo... Si è prenotato il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - Non ci sono molte osservazioni da aggiungere alla relazione puntuale da parte del consigliere Malacrinò e all'intervento del collega Caveri.
Questi sono dei provvedimenti che richiedono, da parte dell'Amministrazione e soprattutto delle strutture deputate, un'attenzione particolare, e per questo ringrazio gli uffici del legislativo, la dottoressa Quattrocchio, che si è spesa su questo provvedimento normativo per cercare di assorbire tutte le positività che la normativa nazionale in questi anni ha elaborato e anche di migliorarle, laddove è possibile, per rendere il rapporto tra cittadino e Amministrazione pubblica il più fluente e trasparente possibile.
Sono delle attività di snellimento della burocrazia, molte volte ci si pone come obiettivo proprio quello di alleggerire il carico amministrativo per gli utenti e per cercare di velocizzare i rapporti.
In questi passaggi ci sono alcune situazioni che focalizzano l'attenzione proprio sulla celerità della comunicazione tra Amministrazione e anche sull'avanzamento degli atti.
Questo penso sia un provvedimento che sia anche molto tecnico, faccia parte di una buona amministrazione e possa dare nel tempo, con la sua osservanza, delle risposte concrete ai nostri concittadini.
Presidente - Ci sono altri interventi? Non vedo richieste di intervento, mettiamo in votazione l'articolo n. 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani).
L'articolo n. 1 è approvato.
Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 stesso risultato.
All'articolo n. 22 è stato depositato, come anticipato in precedenza, un emendamento da parte della Lega. Si è prenotata la consigliera Foudraz per illustrare l'emendamento: ne ha facoltà.
Foudraz (LEGA VDA) - L'articolo 22 di questo disegno di legge interviene, appunto, con modificazioni all'articolo 33 della legge regionale 19/2007 in materia di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, andando quindi a inserire il comma 5bis alla sopra richiamata legge regionale che dispone, nel caso di dichiarazioni mendaci, la revoca di eventuali benefici.
L'emendamento proposto dal gruppo Lega Vallée d'Aoste vuole quindi ricomprendere anche le persone con disabilità all'interno delle categorie per le quali restano comunque fermi gli interventi economici, andando quindi a inserire, dopo la parola "minori", la frase ", delle persone con disabilità".
Presidente - Il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - La ratio di questa deroga dell'articolo 5bis nell'ultimo periodo, così come evidenziata dalla collega, è un po' diversa, nel senso che tendenzialmente vuole andare a tutelare quelle situazioni di fragilità economica importante, che si riconoscono nella concessione di benefici ai minori perché in particolari condizioni, e così anche a delle famiglie con gravi situazioni finanziarie, e non quella di tutela di persone con disabilità che possono anche avere una situazione economica diversa.
La tutela delle persone con disabilità passa attraverso altre situazioni, altre normative e altri istituti che sicuramente sono molto ben presenti.
La salvaguardia delle concessioni finanziarie ed economiche è funzionale esclusivamente al sostegno di situazioni gravi, per cui in questo contesto non sarebbe impossibile approvarlo, ma, in coerenza anche con quello che è il dettato del DPR a livello nazionale, andremo ad astenerci rispetto a questo emendamento.
Presidente - Consigliera Foudraz, a lei la parola.
Foudraz (LEGA VDA) - Io credo che per evitare eventuali dubbi interpretativi, qualora dovessero verificarsi delle situazioni di questo tipo, perché potrebbe capitare che delle persone con disabilità producano delle dichiarazioni mendaci... Questo era proprio per evitare appunto qualsiasi spiacevole equivoco a livello interpretativo, quindi noi non ritireremo l'emendamento.
Presidente - Mettiamo in votazione l'emendamento, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rosaire, Sapinet, Testolin).
L'emendamento non è approvato.
Mettiamo ora in votazione l'articolo n. 22. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rosaire, Sapinet, Testolin).
L'articolo n. 22 è approvato.
Articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 stesso risultato.
Mettiamo in votazione, se non ci sono dichiarazioni di voto, la legge nel suo insieme. Non vedo richieste, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35 Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani).
Il disegno di legge è approvato.