Oggetto del Consiglio n. 4204 del 18 dicembre 2024 - Verbale

Oggetto n. 4204/XVI del 18/12/2024

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 3.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione TESTOLIN.

Intervengono i Consiglieri AGGRAVI, MARGUERETTAZ, MINELLI, MARQUIS, PERRON e AGGRAVI (secondo intervento).

Replica il Presidente della Regione TESTOLIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri MARQUIS (astensione) e MINELLI (contrario).

IL CONSIGLIO

Vista la proposta adottata dalla Giunta regionale con atto n. 1360 in data 8 novembre 2024, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto";

Preso atto che con la citata proposta di deliberazione al Consiglio la Giunta regionale ha indicato quanto segue:

"Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama:

la deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 2933/XVI, in data 22 novembre 2023 "Razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", la quale:

non disponeva alcuna azione di razionalizzazione (cfr. tabella 05. azioni di razionalizzazione - 05.05. riepilogo di cui all’Allegato A della citata deliberazione);

individuava, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, TUSP, per l’anno 2024 e per il successivo triennio 2024-2026 (rivedibili per gli anni 2025 e 2026 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con esclusione delle società Casinò de la Vallée S.p.A. e CVA S.p.A. e sue controllate per le motivazioni di cui alla medesima deliberazione;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito denominato "TUSP" e, in particolare l’articolo 20, comma 1, TUSP, per cui, fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Precisacheidettipianidi razionalizzazionesonoadottati,cosìcome stabilitodall’articolo20,comma 2, TUSP, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino i seguenti presupposti:

  1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;

  2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

  3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

  4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

  5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

  6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

Rammenta, con riferimento all’articolo 20, comma 2, lettera d), TUSP, quanto disposto dall’articolo 10,comma6bis,deldecretolegge 31maggio2021,n.77(Governance delPianonazionaledirilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 TUSP, ovvero ai fini della determinazione della consistenza del fondo vincolato determinato in relazione alle perdite registrate dalle società partecipate dalle pubblicheamministrazioni.

Ricordachelasocietà CompagniaValdostanadelleAcque CompagnieValdôtainedesEauxS.p.A. (CVA S.p.A.) è società facente parte del comparto energetico, così come specificamente evincibile dall’oggettosocialedellamedesima, nonchésocietà chehaemessounostrumentofinanziario diverso dalle azioni, in data antecedente al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che per Compagnia ValdostanadelleAcque-CVAS.p.A., nonchéperlesocietà daessacontrollate,inquantoricomprese nella definizione di "società quotate" di cui al TUSP, trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, TUSP, le disposizioni del decreto solo se espressamenteprevisto.

Ritiene,incontinuità conipianidirazionalizzazioneperiodica precedentementeadottati,che,inogni caso, la disposizione di cui all’articolo 20 TUSP, trovando applicazione diretta nei confronti dell’amministrazione pubblica, impone, in generale, che la ricognizione debba avere ad oggetto l’intero panorama delle società a partecipazione pubblica di una pubblica amministrazione, anche in un’otticaditrasparenzadell’azione amministrativa,inragione,altresì,di quantostabilitodall’articolo 1, comma 2, TUSP, il quale prevede che le disposizioni del TUSP sono applicate avendo riguardo all’efficientegestionedellepartecipazioni pubbliche,allatutelaepromozionedella concorrenzaedel mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, il che impone necessariamente una ricognizione totale delle partecipazioniregionali.

Rileva che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, TUSP "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Rammenta, conseguentemente, che la Regione, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, TUSP, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2, TUSP, ovvero:

  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  3. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ricorda, inoltre, eccezionalmente, che ai sensi dell’articolo 4:

comma 3, TUSP al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

comma 7, TUSP sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

comma 9, TUSP, per quanto di interesse, i Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1;

comma 9-quater, TUSP, le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano alla costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda,inaggiunta,che,condecreto delPresidentedellaRegionen.654, indata29settembre2017, èstatadispostal’esclusione dall’applicazionedelledisposizioni dell’articolo4TUSPeil contestuale mantenimento di Progetto Formazione s.c.r.l. e SimaS.p.A..

Rammentache,conriguardoallasocietà CasinòdelaValléeS.p.A.,l’articolo 26,comma12-sexies, TUSP, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 TUSP, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (cfr. legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo20,comma2,lettere a)ede)TUSP,mentreledisposizioni dicuiall’articolo14,comma 5, TUSP si applicano a decorrere dal 31 maggio2018.

Ribadiscechelaricognizionedell’Amministrazione regionaledebbariguardaretuttelepartecipazioni societarie e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), in particolare, all’articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglioregionale.

Rileva come il provvedimento di revisione periodica deve, in aggiunta, contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati nel tempo, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 20 TUSP.

Rileva, sotto tale aspetto, ovvero relativamente alle attività compiute dalla Regione in attuazione del piano di razionalizzazione/revisione periodica delle partecipazioni pubbliche regionali di cui alla deliberazione di Consiglio regionale, oggetto n. 2933/XVI, in data 22 novembre 2023, come sia, inoltre, necessario dare conto dei risultati conseguiti con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), la quale fornisce specifiche disposizioni in materia di riorganizzazione/razionalizzazionedellepartecipazioni regionali,specificamenteconriferimentoalla cessione, anche parziale, da parte di Finaosta S.p.A. della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A., detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell’articolo 5 della l.r.7/2006.

Richiama:

le linee guida adottate dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti concernenti la "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.lgs 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" in data 21 novembre 2018;

la deliberazione n. 22/SEZAUT/INPR, in data 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’articolo 20 TUSP, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

l’allegato 3 delle citate linee guida del Dipartimento del tesoro – Corte dei conti contenente l’esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’articolo 20, comma 1, TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", consentendo, di conseguenza, un utilizzo facoltativo del detto formato;

le schede di rilevazione della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione che le amministrazioni possono utilizzare, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro, Portale Tesoro - Servizi Online in data 20 novembre 2023.

Ritiene di dare continuità all’impostazione assunta dalle precedenti deliberazioni aventi per oggetto l’approvazionedelpianodirazionalizzazione periodicadellepartecipazionipubblichedella Regione, con riferimento all’utilizzo dell’allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell’applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e confrontabili i dati relativi ai diversi anni di rilevazione dellepartecipazioni.

Rileva, nondimeno, a fronte delle risultanze dei costanti approfondimenti compiuti dagli uffici preposti, come sia possibile rendere ancor più chiaro l’esito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche regionali, collocando, in seno all’Allegato A (Sezione I), la relazione sulle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati nel tempo, nonché l’analisi tecnica a supporto delle decisioni di cui alla presente deliberazione in ordine al mantenimento o alla razionalizzazione delle partecipazioni, precedentemente contenute, invece, in premessa alla deliberazione di Consiglio regionale, e ciò al fine di un esercizio più efficace dell’azione amministrativa, fermo restando che l’Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiama la deliberazione n. 27, in data 10 ottobre 2024, della Sezione regionale di controllo della CortedeicontiperlaRegioneValle d’Aosta,aventeadoggetto"Relazione sulcontrollodelpianodi revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste al 31.12.2022", evidenziando come delle osservazioni da essa compiute, in particolare relativeallevalutazionipendentiper IsecoS.p.A,StrutturaValled’Aosta s.r.l.eimpiantiafune,sidà appositoriscontronellaSezioneIdell’Allegato Adellapresentedeliberazione,oltre chediseguito.

Rileva positivamente come la richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta:

"in continuità con le precedenti relazioni sulle revisioni ordinarie, accerta un grado di conformità al Testo Unico sulle società partecipate (d. lgs. n. 175/2016) apprezzabile, con una valutazione positiva circa la legittimità della detenzione delle partecipazioni societarie della Regione";

abbia evidenziato "che l’attenzione dedicata dalla Regione al proprio sistema delle partecipazioni societarie ha permesso azioni di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, anche grazie all’adozione di linee di indirizzo strategiche che, nel rispetto dell’autonomia rimessa agli organismi partecipati, hanno consentito di incidere sulla governance complessiva e sulle scelte operative fondamentali del settore, al fine di presidiare le finalità pubbliche che sovrintendono l’agire delle società partecipate".

Sottolinea come sia stata effettuata, a cura degli uffici competenti, l’analisi dell’assetto complessivo dellepartecipazionidetenutedirettamentee indirettamente,alladatadel31dicembre 2023,esiastata verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal TUSP, con riferimento alle disposizioni innanzi richiamate, per il mantenimento o l’adozione di misure di razionalizzazione, i cui esiti, come già precisato, sono contenuti nell’AllegatoA.

Evidenzia che, così come riportato nell’Allegato A, la Regione, alla data del 31 dicembre 2023, detiene partecipazioni in un totale di 181 società, distinte in:

partecipazioni dirette in 11 società, compresa la partecipazione in un consorzio, di cui 5 di controllo;

partecipazioni indirette in 170 società, di cui 120 di controllo.

Rileva, così come riportato nell’Allegato A, che il numero di partecipazioni indirette sia aumentato rispetto alla revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche regionali, di cui alla deliberazione di Consiglioregionale,oggetton.2933/XVI, indata22novembre2023,inragione dellacostituzionedi società o acquisto di partecipazioni in società già esistenti, da parte di CVA S.p.A. o società da essa controllate; invero, il Gruppo CVA, entro cui sono conteggiate anche CVA S.p.A. medesima e le società incuiquestapossiedeunapartecipazione minoritariaalcapitalesociale,ècostituito, alladata del 31.12.2023, di 155società.

Rileva, sotto tale profilo, come la Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, con deliberazione n. 77/2023, ha chiarito che "la Sezione non ignora che le Sezioni riunite in sede di controllo e la Sezione delle autonomie hanno affermato in relazione alla diversa fattispecie dei piani di razionalizzazione (straordinari e periodici) di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP che le partecipazioni dirette e indirette nelle società quotate hanno rilevanza ai fini delle valutazioni ivi previste, sebbene non espressamente richiamate nelle suddette disposizioni",ma principio fondamentale del TUSP è quello dell’inapplicabilità delle sue disposizioni alle società quotate e a quelle da esse controllate, se nonperespressorichiamo, "in altre parole, anche quando la norma si riferisce all’amministrazione, resta prevalente il surrichiamato principio ove, oggettivamente, venga in rilievo la peculiare qualificazione della società",con la conseguenza che "Per tale ragione, nell’ambito del TUSP le società quotate sono richiamate solo in poche disposizioni. Tra esse, come detto, non figura l’art. 5". Da ciò consegue, secondo tale orientamento giurisprudenziale, che "il relativo atto deliberativo dell’amministrazione controllante - conseguente a una deliberazione della società quotata - attenga meramente ai rapporti interni tra Ente e società, e non debba, quindi, essere sottoposto al vaglio della Sezione di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP".

Rileva, ulteriormente, come la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 154/2024, ha specificato che "L’art. 5 TUSP, poi, deve essere letto in relazione anche con altre disposizioni contenute nel medesimo plesso normativo, ed in particolare gli artt. 14, 20 e 21 [?]".

Richiama il parere, in data 21 aprile 2016, n. 968 reso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissionespecialedel16marzo2016, sullo«schemadidecretolegislativorecante Testounicoin materiadisocietà apartecipazionepubblica,inattuazione dell’articolo2dellalegge7 agosto2015,n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» in cui è rimarcato che l’articolo 1, comma 5, TUSP sia coerente con il principio, accolto dal sistema positivo vigente, secondo cui per le società quotate in mercati regolamentati opera interamente un regime di mercato.

Richiamalaleggeregionale13ottobre 2021,n.26(Disposizioniinmateria dioperazionisocietariedi Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (CVA S.p.A.)) con la quale la Regione ha riconosciuto nuovamente la strategicità del Gruppo CVA in ragione del contributo al perseguimento delle finalità istituzionali volto all’attuazione degli orientamenti indirizzati verso una transizione energeticagreen.

Ritiene, in generale, di rimarcare, anche in tale sede, la strategicità del Gruppo CVA.

Ritiene,conseguentemente,cheCVAS.p.A., inquantosocietà quotataaisensidelTUSP,debba poter agire secondo le logiche proprie di un’attività imprenditoriale operante sul mercato, diversamente opinando non solo verrebbe snaturata la natura stessa di società quotata, attribuita dal TUSP, a cui sono ricollegate determinate prerogative, ma verrebbe sottratta ogni forma di autonomia decisionale alla società in favore di penetranti forme di controllo pubblicistiche, escluse tanto dalla summenzionataSezionedelcontrollosugli enti,quantodallostessoTUSP,secondo laletturafornita dal Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con quanto, anche, osservato da Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 13/2022, secondo cui "l’esclusione delle società quotate dall’applicazione generale del TUSP risponde all’esigenza di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati, escludendo forme di penalizzazione, rispetto ai concorrenti, per le società a partecipazione pubblica che vi operano; il peculiare regime è anche dovuto alla circostanza che tali società sono già sottoposte ad una disciplina di settore, la quale - attraverso stringenti regole speciali di governance e di disclosure – favorisce l’attuazione delle finalità previste dal TUSP (i.e., l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)".

Ritiene, tuttavia, come già innanzi rimarcato e specificamente sottolineato nella Sezione I dell’Allegato A, che la ricognizione debba avere ad oggetto l’intero panorama delle società a partecipazione pubblica di una pubblica amministrazione, anche in un’ottica di trasparenza dell’azioneamministrativa,eciò, inaggiunta,perché "il disposto di cui all’art. 1, comma 5, del TUSP non può mai tradursi in una estromissione delle società quotate dal perimetro oggettivo dell’analisi annuale dell’assetto degli organismi partecipati" (Cortedeiconti,Sezioneregionale dicontrolloper la Toscana, deliberazione n. 13/2022), diversamente "l’omissione, nel piano di revisione annuale di cui all’art. 20 TUSP, delle società "quotate" costituirebbe un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficerebbe parzialmente la legittimità, non avendo l’Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Piemonte, deliberazione n.110/2022).

Prende, dunque, atto della ricognizione e dell’analisi, contenuta nell’Allegato A, compiuta ai sensi dell’articolo 20 TUSP, dai competenti uffici regionali, con il supporto di quelli di CVA S.p.A., delle partecipazioni detenute da CVA S.p.A..

Rileva,sulpunto,lacircostanzariportata nellaSezioneIdell’Allegato A,ovverocheilGruppoCVA abbia già dato corso, durante l’anno, ad operazioni di fusione o cessione di alcune delle società costituite o delle partecipazioniacquisite.

Ritiene, conseguentemente, a fronte dei detti processi di aggregazione o cessione, delle finalità perseguite dal Gruppo CVA e del peculiare settore in cui opera il Gruppo, di non disporre ulteriori azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, o di società in cui CVA S.p.A. abbia una partecipazione.

Ritiene,tuttavia,chelaRegione, inqualità disociopubblico,ancorchéinvia indiretta,periltramitedi Finaosta S.p.A., debba invitare CVA S.p.A. a favorire processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ove consentito e possibile, volti a conciliare le logiche di mercato con quelle pubblicistiche di salvaguardia dei principi declinati all’articolo 1, comma 2, TUSP (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e salvaguardia degli equilibri finanziari della Regione.

Rileva, sotto diverso profilo, come, dalla ricognizione compiuta, non emerga alcuna operazione di razionalizzazione ancora in corso, così come esplicitato in seno all’Allegato A, diversa da quelle in essere in seno al Gruppo CVA, sulle quali, in ragione di quanto innanzi rappresentato, si ritiene che l’Amministrazione regionale non debba intervenire, se non nei limiti detti.

Ritiene di non disporre alcuna azione di razionalizzazione e, in particolare, di fusione, per Struttura Valle d’Aosta s.r.l., in ragione delle risultanze rimarcate in seno alla Sezione I dell’Allegato A, e dall’altro, allo stato, della mancanza di ragionevoli esigenze di opportunità, anche a fronte del primarioruolocheèstatonuovamente riconosciutoallaSocietà conleggeregionale16maggio2024 n.5(Disposizioniinmateriadi patrimonioimmobiliareconferitodallaRegione allasocietà Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d’Aoste StructureS.à.r.l.).

Ritiene di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un’eventuale operazione di fusione tra le società esercentiimpiantiafune,all’esito dell’aggiornamentoedellaimplementazione dellostudiodi cuiall’articolo40,comma1, dellal.r.22/2021affidatoaFinaosta S.p.A.condeliberazionediGiunta regionale n. 1131, in data 16 settembre 2024, in coerenza con quanto disposto nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici di cui al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio2025/2027.

Ritiene, inoltre, di non disporre alcuna azione di razionalizzazione per Iseco S.p.A., all’esito delle valutazionitecnichecompiuteinseno allaSezioneIdell’Allegato A,nonchéinforzadell’importanza che la partecipazione in detta Società riveste per l’Amministrazione regionale, che consente di poter averecostantecontezza,periltramite diFinaostaS.p.A.,dellostatodell’arte inambitodirecuperoe trasformazionedelsierodellatte,utile all’eliminazionedelrischiodi inquinamentoeallaproduzione di un prodotto avente un valore commerciale e del processo di organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d’Aosta, introdotto con legge regionale n. 7, in data 30 maggio 2022 (Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla leggeregionale7dicembre1998,n. 54,allaleggeregionale30marzo 2015,n.4,eallalegge regionale 22 dicembre 2021, n. 35).

Ritiene, in aggiunta, in ragione dell’esito infruttuoso della procedura di cessione parziale della partecipazioneazionariainAostaFactor S.p.A.,cheFinaostaS.p.A.prosegual’attività didirezionee coordinamentoneiconfrontidellaControllata, ancheattraversoilmantenimentodell’operatività delle Strutture di Gruppo all’uopo costituite quali strumenti volti a garantire dette logiche e verifichi l’adeguatezza del sistema di governo e di controllo e, se del caso, implementi le azioni di consolidamento del Gruppo Finanziario Finaosta, mediante rafforzamento dei poteri di direzione e coordinamento e dei correlati presidi di controllo nei confronti della società controllata Aosta Factor S.p.A.,nelrispettodelledisposizioni delTestounicodelleleggiinmateria bancariaecreditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015) in materia di gruppo finanziario.

Dà atto che, ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione di cui alla presente deliberazione, gli uffici regionali hanno trasmesso le proprie valutazioni a Finaosta S.p.A., per un confronto preventivo all’adozione della presente, in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in seno alle società partecipate da Finaosta S.p.A..

Ritiene, ciò premesso, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione alla datadel31dicembre2023,accertandole cosìcomedadeliberatoedidisporne ilmantenimentosenza interventi di razionalizzazione avendo verificato, gli uffici competenti, il permanere del perseguimento delle finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell’Allegato A.

Richiama l’articolo 19, comma 5, TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimentodeglionericontrattualie delleassunzionidipersonaleetenuto conto,inoltre,diquanto stabilito all’articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggettoopera.

Richiama, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamentodeiprincipiditrasparenza, contenimentodeicostierazionalizzazione dellaspesanella gestione delle società partecipate dalla Regione) e, in particolare, gli articoli 2, 5 e8.

Richiama, in aggiunta, la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, di approvazione delle linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, aggiornate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 454, in data 29 aprile 2024 e dalla deliberazionediGiuntaregionalen.899, indata6agosto2024e,nello specifico,laSezioneinerente al commento allo "Articolo 5 - Assunzione del personale", disciplinante le linee guida regionali in materia di reclutamento del personale, da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, volte a favorire pratiche e metodologie, nel concreto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione, finalizzate al reclutamento dei candidati migliori in relazione alle esigenze delle società a controllo pubblicoregionale.

Richiama,sottoulterioreprofilo,gli obiettivisulcomplessodellespesedi funzionamentoesuquelle del costo del personale delineati con deliberazione del Consiglio regionale n. 2045/XVI, in data 30 novembre 2022, nei confronti delle società in house e di quelle controllate, evidenziando come occorra opportunamente dare evidenza, nell’Allegato B della presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati, dalle società in house e da quelle controllate, in ordine all’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati, aventi per oggetto l’anno 2023, posto che i relativi bilanci sono stati approvati nel corso dell’anno2024.

Ritiene, in sede di definizione dei nuovi obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche alla luce di quanto sopra delineato,prevederecheidettiobiettivi nontrovinoapplicazioneneiconfronti diCVAS.p.A.edelle sue controllate, stante la non applicabilità dell’articolo 19TUSP.

Rileva come sia opportuno definire i predetti obiettivi specifici anche nei confronti di Casinò de la Vallée S.p.A., atteso che la procedura di concordato preventivo, omologata in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di Aosta, si conclude in data 31 dicembre 2024.

Precisa che i detti obiettivi specifici da assegnare a Casinò de la Vallée S.p.A. non devono compromettere, però, eventuali azioni di revisione della governance societaria, per il rilancio della Società e della correlata attività alberghiera, ulteriormente in approfondimento, così come meglio dettagliatonell’ambitodelDocumento diEconomiaeFinanzaRegionale(DEFR) periltriennio2025-2027.

Osservacome,aisensidell’articolo 19,comma6,TUSPlesocietà acontrollopubblicogarantiscono ilconcretoperseguimentodegliobiettivi dicuialcomma5tramitepropri provvedimentidarecepire, ovepossibile,nelcasodelcontenimento deglionericontrattuali,insededi contrattazionedisecondo livello.

Osserva,inoltre,come,aisensidell’articolo 19,comma7,TUSPiprovvedimenti eicontrattidicuiai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Rileva, così come specificato nel report inerente alle previsioni economiche di primavera 2024 della Commissione europea, pubblicate in data 15 maggio 2024, che si verte ancora in situazione di incertezzaedirischiodirevisione alribassodelleprospettiveeconomiche, principalmenteacausadel persistere delle generali tensioni geopolitiche e del potenziale moderato inasprimento delle condizioni di finanziamento a livellomondiale.

Ritiene,pertanto,allaluceditale complessocontestoeconomicoepolitico, diindividuareperl’anno 2025 e per il successivo triennio 2025-2027 (rivedibili per gli anni 2026 e 2027 in sede di approvazionedelfuturopianodirazionalizzazione) iseguentiobiettivispecificiannuali epluriennali, sulcomplessodellespesedifunzionamento, ivicompresequelleperilpersonale, neiconfrontiditutte lesocietà controllate,nelcuiambitodefinitorio virientranoanchelesocietà inhouse,conesclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate per le motivazionianzidette:

mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società che garantisca, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio economico di bilancio.

Ritiene, inoltre, di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate:

sono tenute al rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 899, in data 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle procedure di reclutamento del personale.

Ritiene, ulteriormente che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, evidenzino le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati, anche in forza dell’articolo 19, comma 5, TUSP, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all’esercizio 2025.

Ritiene, pertanto, in esito all’istruttoria favorevole compiuta dai competenti uffici, di approvare la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati "A" e "B"."

Richiamata la deliberazione n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296, in data 25 marzo 2024;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta al Consiglio regionale di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze patrimonio e società partecipate, in vacanza del Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciannove e voti contrari due (presenti: trentacinque; votanti: ventuno; astenuti: quattordici, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, LAVY, LUCIANAZ, MANFRIN, MARQUIS, PERRON, PLANAZ, RESTANO e SAMMARITANI);

DELIBERA

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto contenuto nell’Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la ricognizione e l’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, possedute dalla Regione, alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 20 TUSP, accertandole così come di seguito e disponendo il loro mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, avendo verificato, gli uffici competenti, la sussistenza dei vincoli di cui all’articolo 4 TUSP (salvo per ciò che concerne Alpifidi s.c. relativamente alla partecipazione detenuta da Nuova Energia s.r.l., Banca di credito cooperativo valdostana e Confidi centro nord) e il permanere della stretta necessarietà della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, così come meglio esplicitato nelle singole schede dell’Allegato A:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

DIR. 1

Finaosta S.p.A.

100%

100%

DIR. 2

Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.

100%

100%

DIR. 3

Casinò de la Vallée S.p.A.

99,96%

99,96%

DIR. 4

In.Va. S.p.A.

75,357%

75,357%

DIR. 5

Sitrasb S.p.A. – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo

63,50%

63,50%

DIR. 6

Avda S.p.A.

49%

49%

DIR. 7

R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

42%

42%

DIR. 8

S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane S.p.A.

28,72%

28,72%

DIR. 9

Valeco S.r.l.

20%

20%

DIR. 10

Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A.

10,63%

10,63%

DIR. 11 (+IND. 16)

Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte exchange point

0,31%

0,54%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI FINAOSTA S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 1

Aosta Factor S.p.A.

79,31%

79,31%

IND. 2

Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.

100%

100%

IND. 3

Cervino S.p.A.

86,33%

86,33%

IND. 4

Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A.

100%

100%

IND. 5

Courmayeur Mont Blanc Funivie -

C.M.B.F. S.p.A.

92,74%

92,74%

IND. 6

Funivie Monte Bianco S.p.A.

50,001%

50,001%

IND. 7

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.

68,72%

68,72%

IND. 8

Iseco S.p.A.

20%

20%

IND. 9

Monterosa S.p.A.

94,57%

94,594%

IND. 10

Pila S.p.A.

84,69%

93,982%

IND. 11

Progetto Formazione S.c.r.l.

91,77%

91,77%

IND. 12

S.I.V. Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.

100%

100%

IND. 13

Sima S.p.A.

49%

49%

IND. 14

Struttura Valle d’Aosta – Structure VDA S.r.l.

100%

100%

II Livello – per il tramite di Aosta Factor S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 17

Alpifidi S.c.

0,5%

0,4%

II Livello – per il tramite di Cervino S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 9

Monterosa S.p.A.

0,015%

94,594%

IND. 10

Pila S.p.A.

4,04%

93,982%

IND. 18

Air Zermatt ag S.a.

0,434%

0,375%

II Livello – per il tramite di Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 9

Monterosa S.p.A.

0,012%

94,594%

IND. 10

Pila S.p.A.

1,7035%

93,982%

II Livello – per il tramite di Funivie Monte Bianco S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

0,17%

93,982%

II Livello – per il tramite di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

2,0733%

93,982%

II Livello – per il tramite di Monterosa S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 10

Pila S.p.A.

2,875%

93,982%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI SITRASB S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 15

S.I.S.E.X. S.a.

50,00%

31,75%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI IN.VA S.p.A.

I Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 16 (+DIR.

11)

Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte exchange point

0,31%

0,54%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI CVA S.p.A.

II Livello

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 19

Deval S.p.A.

100%

100%

IND. 20

CVA Energie S.r.l.

100%

100%

IND. 21

CVA Smart Energy

100%

100%

IND. 22

CVA Eos S.r.l.

100%

100%

IND. 23

Valdigne Energie S.r.l.

75%

75%

IND. 24

Le Brasier S.r.l.

13,70%

13,70%

IND. 25

Telcha S.r.l.

10,98%

10,98%

IND. 26

Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole

S.p.A. Società Agricola - Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

3%

3%

III Livello – per il tramite di CVA Energie S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 27

Società Cooperativa Elettrica Gignod S.c.

0,009%

0,009%

IND. 28

Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c.

0,007%

0,007%

III Livello – per il tramite di CVA Smart Energy S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 29

Nuova Energia S.r.l.

75%

75%

IND. 30

RS Service S.r.l.

70%

70%

IND. 31

R.T.S. S.r.l.

70%

70%

III Livello – per il tramite di CVA Eos S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 32

EOS San Giorgio S.r.l.

100%

100%

IND. 33

REN 167 S.r.l.

100%

100%

IND. 34

REN 170 S.r.l.

100%

100%

IND. 35

REN 208 S.r.l.

100%

100%

IND. 36

SR Investimenti S.r.l.

100%

100%

IND. 37

Agreen Energy S.r.l.

70%

70%

IND. 38

Renergetica S.p.A.

60%

60%

IND. 39

Eos Monte Rughe S.r.l.

51%

51%

IND. 40

Eos San Severo 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 41

Eos Serra 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 42

Eos Serra 2 S.r.l.

20%

20%

IV Livello – per il tramite di SR Investimenti S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 43

Denergia Sviluppo Holding S.r.l.

100%

100%

IND. 44

Solar Italy XIV S.r.l.

100%

100%

IND. 45

SR Investimenti 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 46

Bloomotion S.r.l.

100%

100%

IND. 47

Helio Trinitapoli S.r.l.

100%

100%

IND. 48

Lindo S.r.l.

100%

100%

IND. 49

Me Progetto Uno S.r.l.

100%

100%

IND. 50

Medusa Energia Solare S.r.l.

100%

100%

IND. 51

Mottalciata.PV S.r.l.

100%

100%

IND. 52

Nettuno Solar S.r.l.

100%

100%

IND. 53

Onda Solare S.r.l.

100%

100%

IND. 54

Sicilia Energy S.r.l.

100%

100%

IND. 55

Solar Italy VIII S.r.l.

100%

100%

IND. 56

Solar Italy XI S.r.l.

100%

100%

IND. 57

Solar Italy XIII S.r.l.

100%

100%

IND. 58

Solar Italy XVIII S.r.l.

100%

100%

IND. 59

Solar Italy XIX S.r.l.

100%

100%

IND. 60

Solar Italy XXII S.r.l.

100%

100%

IND. 61

Tridente Solar S.r.l.

100%

100%

IND. 62

Byopro Dev 2 S.r.l.

20%

20%

IND. 63

Byopro Dev 3 S.r.l.

20%

20%

IND. 64

Cairone 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 65

Cairone 3 S.r.l.

20%

20%

IND. 66

Clanis Sun S.r.l.

20%

20%

IND. 67

Duna Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 68

Fila Sviluppi S.r.l.

20%

20%

IND. 69

Fioriti S.r.l.

20%

20%

IND. 70

GRIFONI PV S.r.l.

20%

20%

IND. 71

Maiella Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 72

Nora Solare S.r.l.

20%

20%

IND. 73

PFM S.r.l.

20%

20%

IND. 74

Poggio Olivastro S.r.l.

20%

20%

IND. 75

Salomone 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 76

San Giorgio Rinnovabili Prima

S.r.l.

20%

20%

IND. 77

Sant'Alessio Rinnovabili Prima

S.r.l.

20%

20%

IND. 78

Siamaggiore S.r.l.

20%

20%

IND. 79

Sicilia Power S.r.l.

20%

20%

IND. 80

Solar Liri S.r.l.

20%

20%

IND. 81

Solar PV Uno S.r.l.

20%

20%

IND. 82

Sole d'Abruzzo S.r.l.

20%

20%

IND. 83

SR Foggia 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 84

SR Toritto 01 S.r.l.

20%

20%

IND. 85

SR Troia 1 S.r.l.

20%

20%

IND. 86

STM22 S.r.l.

20%

20%

IND. 87

STM24 S.r.l.

20%

20%

IND. 88

STM25 S.r.l.

20%

20%

IND. 89

Tep Renewables (Chiaramonte

Gulfi 1 PV) S.r.l.

20%

20%

IND. 90

Tep Renewables (Eubea Licodia 1

PV) S.r.l.

20%

20%

IND. 91

Tep Renewables (Scicli 1 PV)

S.r.l.

20%

20%

IND. 92

Tep Renewables (Vittoria 1 PV)

S.r.l.

20%

20%

IND. 93

Tep Renewables (Vittoria 2 PV)

S.r.l.

20%

20%

IND. 94

Vittoria Progetti S.r.l.

20%

20%

IND. 95

Vittoria Sviluppi S.r.l.

20%

20%

IND. 96

Solar Italy XXI S.r.l.

19%

19%

IV Livello – per il tramite di Renergetica S.p.A.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 97

REN 146 S.r.l.

100%

60%

IND. 98

REN 148 S.r.l.

100%

60%

IND. 99

REN 152 S.r.l.

100%

60%

IND. 100

REN 154 S.r.l.

100%

60%

IND. 101

REN 156 S.r.l.

100%

60%

IND. 102

REN 157 S.r.l.

100%

60%

IND. 103

REN 159 S.r.l.

100%

60%

IND. 104

REN 160 S.r.l.

100%

60%

IND. 105

REN 165 S.r.l.

100%

60%

IND. 106

REN 166 S.r.l.

100%

60%

IND. 107

REN 168 S.r.l.

100%

60%

IND. 108

REN 169 S.r.l.

100%

60%

IND. 109

REN 171 S.r.l.

100%

60%

IND. 110

REN 172 S.r.l.

100%

60%

IND. 111

REN 173 S.r.l.

100%

60%

IND. 112

REN 175 S.r.l.

100%

60%

IND. 113

REN 176 S.r.l.

100%

60%

IND. 114

REN 177 S.r.l.

100%

60%

IND. 115

REN 178 S.r.l.

100%

60%

IND. 116

REN 179 S.r.l.

100%

60%

IND. 117

REN 180 S.r.l.

100%

60%

IND. 118

REN 182 S.r.l.

100%

60%

IND. 119

REN 183 S.r.l.

100%

60%

IND. 120

REN 184 S.r.l.

100%

60%

IND. 121

REN 185 S.r.l.

100%

60%

IND. 122

REN 186 S.r.l.

100%

60%

IND. 123

REN 187 S.r.l.

100%

60%

IND. 124

REN 188 S.r.l.

100%

60%

IND. 125

REN 190 S.r.l.

100%

60%

IND. 126

REN 191 S.r.l.

100%

60%

IND. 127

REN 192 S.r.l.

100%

60%

IND. 128

REN 193 S.r.l.

100%

60%

IND. 129

REN 194 S.r.l.

100%

60%

IND. 130

REN 195 S.r.l.

100%

60%

IND. 131

REN 196 S.r.l.

100%

60%

IND. 132

REN 197 S.r.l.

100%

60%

IND. 133

REN 198 S.r.l.

100%

60%

IND. 134

REN 199 S.r.l.

100%

60%

IND. 135

REN 200 S.r.l.

100%

60%

IND. 136

REN 201 S.r.l.

100%

60%

IND. 137

REN 203 S.r.l.

100%

60%

IND. 138

REN 204 S.r.l.

100%

60%

IND. 139

REN 205 S.r.l.

100%

60%

IND. 140

REN 206 S.r.l.

100%

60%

IND. 141

REN 207 S.r.l.

100%

60%

IND. 142

REN 209 S.r.l.

100%

60%

IND. 143

REN 210 S.r.l.

100%

60%

IND. 144

REN 158 S.r.l.

65%

39%

IND. 145

ZAON S.r.l.

51%

30,60%

V Livello – per il tramite di Solar Italy XIV S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 146

Agro Solar I S.r.l.

100%

100%

IND. 147

Agro Solar II S.r.l.

100%

100%

V Livello – per il tramite di SR Investimenti 2 S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 148

Aje S.r.l.

100%

100%

IND. 149

Be Ascoli S.r.l.

100%

100%

IND. 150

Be Solar 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 151

Be Solar 4 S.r.l.

100%

100%

IND. 152

Biotwin S.r.l.

100%

100%

IND. 153

Biotwin 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 154

Cavaglià PV S.r.l.

100%

100%

IND. 155

Corvo S.r.l.

100%

100%

IND. 156

Domus Solar 2 S.r.l.

100%

100%

IND. 157

Enki Impianti Fotovoltaici S.r.l.

100%

100%

IND. 158

Felcino S.r.l.

100%

100%

IND. 159

Flusi S.r.l.

100%

100%

IND. 160

Har Projects S.r.l.

100%

100%

IND. 161

Morgana Projects S.r.l.

100%

100%

IND. 162

Tabata Projects S.r.l.

100%

100%

IND. 163

Valle S.r.l.

100%

100%

IND. 164

Vivaterra Green S.r.l.

100%

100%

V Livello per il tramite di Zaon S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 165

REN 174 S.r.l.

100%

30,60%

V Livello per il tramite di Denergia Sviluppo Holding S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 166

Energia Sei S.r.l.

100%

100%

IND. 167

Sviluppo S.r.l.

100%

100%

VI Livello per il tramite di Sviluppo S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND. 168

Energia Uno S.r.l.

100%

100%

IND. 169

Energia Due S.r.l.

100%

100%

III Livello per il tramite di CVA Smart Energy S.r.l.

Denominazione

Quota di partecipazione

Quota complessiva di partecipazione della Regione

IND 17

Alpifidi S.c.

0,0028%

0,4%

IND 170

Banca di credito cooperativo valdostana – cooperative de credit valdotaine – società cooperativa

0,011%

0,01%

IND 171

Confidi centro nord – società cooperativa di garanzia fidi

0,0067%

0,01%

  1. di individuare per l’anno 2025 e per il successivo triennio 2025-2027 (rivedibili per gli anni 2026 e 2027 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nei confronti di tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate per le motivazioni anzidette:

  2. mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società che garantisca, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio economico di bilancio;

  1. di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, con esclusione di CVA S.p.A. e delle sue controllate:

  2. sono tenute al rispetto degli indirizzi delineati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornati da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 899, in data 6 agosto 2024, volti a garantire la concreta attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle procedure di reclutamento del personale;

  1. di stabilire che tutte le società controllate, nel cui ambito definitorio vi rientrano anche le società in house, evidenzino le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di cui al precedente punto 2) assegnati in forza dell’articolo 19, comma 5, TUSP, e dell’obiettivo di cui al precedente punto 3), nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, relativo all’esercizio 2025;

  1. di non disporre alcuna azione di razionalizzazione e, in particolare, di fusione, per Struttura Valle d’Aosta S.r.l., per le motivazioni espresse in premessa;

  1. di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un’eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune, all’esito dell’aggiornamento e della implementazione dello studio di cui all’articolo 40, comma 1, della l.r. 22/2021 affidato a Finaosta S.p.A. con deliberazione di Giunta regionale n. regionale n. 1131, in data 16 settembre 2024, in coerenza con quanto disposto nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici di cui al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2025-2027;

  1. di non disporre alcuna azione di razionalizzazione e, in particolare, di cessione, per Iseco S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa;

  1. di non disporre alcuna azione di razionalizzazione nei confronti di CVA S.p.A. e delle società da essa controllate, invitando però la Capogruppo CVA S.p.A. a favorire processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ove consentito e possibile, volti a conciliare le logiche di mercato con quelle pubblicistiche di salvaguardia dei principi declinati all’articolo 1, comma 2, TUSP (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e salvaguardia degli equilibri finanziari della Regione;

  1. di stabilire che Finaosta S.p.A., in ragione dell’esito infruttuoso della procedura di cessione parziale della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A., prosegua l’attività di direzione e coordinamento nei confronti della Controllata, anche attraverso il mantenimento dell’operatività delle Strutture di Gruppo all’uopo costituite quali strumenti volti a garantire dette logiche e verifichi l’adeguatezza del sistema di governo e di controllo e, se del caso, implementi le azioni di consolidamento del Gruppo Finanziario Finaosta, mediante rafforzamento dei poteri di direzione e coordinamento e dei correlati presidi di controllo nei confronti della società controllata Aosta Factor S.p.A., nel rispetto delle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015) in materia di gruppo finanziario;

  1. di prendere atto, nell’Allegato B alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all’effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con deliberazione del Consiglio regionale n. 2045/XVI, in data 30 novembre 2022;

  1. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all’articolo 20, commi 3 e 4, TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all’articolo 15, comma 1, TUSP, nonché a tutte le società partecipate, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti specificamente ai punti 2) e 3) che precedono;

  1. di incaricare i competenti uffici di effettuare la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente agli Allegati "A" e "B", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, sottosezione "Enti controllati", voce "Società partecipate".

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