Oggetto del Consiglio n. 4128 del 20 novembre 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 4128/XVI - D.L. n. 166: "Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024".
Bertin (Presidente) - Punto n. 5 all'ordine del giorno. Il DL 166 è composto da 13 articoli. È stato presentato un emendamento da parte della quinta Commissione consiliare, un emendamento del Presidente della Regione e un emendamento da parte dell'assessore Bertschy.
Relatore per la I Commissione consiliare e la capofila dell'omnibus, anche a nome dei relatori Malacrinò e Cretier per le Commissioni II e III, è il consigliere Rosaire che appunto, in quanto capofila della I Commissione consiliare, assume la relazione anche per le altre Commissioni.
Ha chiesto la parola il consigliere Rosaire per la relazione, ne ha facoltà.
Rosaire (UV) - Prima Commissione consiliare permanente-Istituzioni e autonomia. Commissione capofila. Disegno di legge n. 166. Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.
Il presente disegno di legge, finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale, modifica alcune leggi regionali afferenti ambiti diversi e si compone di 13 articoli distinti per settori di intervento.
Il filone è quello di non mutare radicalmente la disciplina legislativa vigente e di apportare modifiche necessarie volte a migliorare la comprensione del testo, coniugando meglio le varie leggi in vigore con le nuove normative con le quali, in qualche modo, hanno un collegamento.
Per quanto riguarda il metodo di lavoro seguito, ogni Commissione ha esaminato gli articoli di rispettiva competenza e, dove l'ha ritenuto necessario, ha apportato le modifiche del caso.
La II Commissione, nel corso della riunione in data 28 ottobre 2024, ha esaminato gli articoli:
- 3, che reca disposizioni in materia di regime dei beni della Regione Valle d'Aosta di cui è la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, finalizzate all'aggiornamento e alla semplificazione del procedimento di alienazione dei beni immobili regionali. L'obiettivo è quello di conciliare l'interesse della Regione a non svendere i propri beni con quello a non mantenere, nel proprio patrimonio, beni non più funzionali alle finalità istituzionali che implicano oneri di custodia, di messa in sicurezza e di gestione eccessivamente elevati;
- 13, recante, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
La II Commissione, nella riunione in data 28 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.
La III Commissione, nel corso della riunione in data 29 ottobre 2024, ha esaminato:
- l'articolo 6, che inserisce nella legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), l'articolo 7bis, al fine di promuovere comportamenti informati e responsabili da parte di coloro che si trovano sul territorio regionale, con riferimento alla presenza di situazioni di rischio presenti sullo stesso, nonché in relazione alla frequentazione di ambienti montani, tenuto conto delle caratteristiche, della morfologia e delle variabili climatiche del territorio stesso. La novella intende promuovere una cultura dell'informazione e un maggior senso di responsabilità, che consentano di prevenire, o comunque limitare, i casi di persone in pericolo e gli incidenti causati da condotte sprovvedute o negligenti, come rilevato sempre più frequentemente dalla Protezione civile;
- l'articolo 8, che reca una modificazione alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali), in linea con quanto previsto in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, al fine di definire gli aspetti di carattere procedimentale per l'adozione della disciplina riguardante la gestione della sicurezza stradale lungo la rete viaria di competenza della Regione e degli Enti locali;
- l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di agricoltura. Più nel dettaglio il comma 1 modifica l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, che disciplina gli aiuti destinati ai consorzi di miglioramento fondiario, al fine di garantire una maggiore chiarezza della legge, in modo da contemplare il finanziamento di tutti gli oneri progettuali attesi. Il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017-2019), che stabilisce il finanziamento, sotto forma di anticipazione, di alcuni aiuti previsti dal programma di sviluppo rurale 2014/2020 a favore delle aziende agricole. Tenuto conto che alcune aziende agricole devono ancora percepire in tutto o in parte l'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, l'articolo proposto prevede un'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, dal termine per la restituzione dell'anticipo ottenuto;
- l'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale e pubblica), al fine di precisare, in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con lo Stato, che la deroga, prevista dall'articolo modificato, alla norma generale che fissa la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti pubblici in 36 mesi riguarda i contratti di lavoro finalizzati alla realizzazione degli interventi rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, come stabilito dal decreto-legge 9 gennaio 2021, n. 80.
La III Commissione, nella riunione in data 29 ottobre 2024, ha espresso parere favorevoli sugli articoli sopracitati.
La IV Commissione, nel corso della riunione in data 31 ottobre 2024, ha esaminato:
- l'articolo 4, recante modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), al fine di semplificare il procedimento amministrativo di autorizzazione, favorire l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la riduzione di oneri e adempimenti non necessari, riordinare e semplificare la normativa vigente. L'obiettivo, in questo caso, è di favorire la tutela dei diritti individuali, limitando i vincoli ritenuti non indispensabili e rendendo quindi il trasporto pubblico maggiormente inclusivo, concedendo a tutte le categorie di persone con disabilità la possibilità di decidere con quale tipologia di mezzo spostarsi;
- l'articolo 12, recante modificazioni alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta), apportando una serie di interventi finalizzati a correggere e specificare l'ambito applicativo della disposizione, anche in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con lo Stato, in coerenza con il principio di leale collaborazione.
La IV Commissione, nel corso della riunione in data 31 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati.
La V Commissione, nel corso della riunione in data 30 ottobre 2024, ha esaminato:
- l'articolo 1, che reca modificazioni all'articolo 9bis della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), in materia tutto ciò di tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale, al fine di adeguare la normativa regionale alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante una revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio che elimina, in particolare, la definizione in misura fissa dell'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- l'articolo 2, che reca modificazioni alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 (Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione), in materia di fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, per meglio chiarirne l'ambito applicativo prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per il personale tenuto a effettuare il rientro, che può essere pomeridiano o serale, per l'espletamento degli obblighi di servizio, di usufruire del servizio di mensa nella misura massima di un pasto al giorno;
- l'articolo 5, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 25 gennaio del 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), al fine di renderlo coerente con l'articolo 7, non prevede l'approvazione dell'accordo di programma con l'Azienda USL della Valle d'Aosta in seguito alle modificazioni introdotte dalla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3;
- l'articolo 10, che reca modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie). Tali modificazioni proposte hanno l'obiettivo di limitare il vincolo normativo a oggi vigente relativamente al requisito della residenza sul territorio regionale per l'accesso agli interventi finanziari previsti dalla legge in argomento. A tal fine l'intervento prevede che, relativamente ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali rivolti ai medici, ai posti aggiuntivi di formazione specialistica con relative borse di studio rivolti ai laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per laureati non medici dell'area sanitaria e ai posti riservati per le professioni sanitarie, sia ammesso, a condizione che gli altri requisiti previsti siano rispettati, l'accesso dei candidati che non siano in possesso del requisito della residenza in Valle d'Aosta.
La V Commissione, nella riunione in data 30 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopracitati con l'emendamento all'articolo 10 presentato dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali.
La I Commissione ha svolto il ruolo di capofila del disegno di legge e, nella riunione in data 4 novembre 2024, ha esaminato l'articolo 7, che reca una modificazione alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992 (Istituzione del Difensore civico), in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con lo Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione. In particolare, è novellato il comma 1 dell'articolo 2quinquies della legge regionale 17/2001, eliminando ogni riferimento lessicale che possa essere interpretato nel senso di limitare l'azione di tutela del Garante dei diritti delle persone con disabilità alle sole persone con disabilità residenti, domiciliate anche pro tempore o aventi stabile dimora in Valle d'Aosta, escludendo così coloro che si trovino sul territorio regionale solo occasionalmente.
La I Commissione, nella riunione in data 4 novembre 2024, ha espresso parere favorevole sull'articolato sopracitato.
Presidente - Con l'illustrazione del provvedimento legislativo possiamo aprire la discussione generale. La discussione generale è aperta. Vi sono interventi? Altrimenti chiudo la discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Ovviamente, come gruppo, faremo una valutazione articolo per articolo del provvedimento, però ritengo sia utile, anzi indispensabile, concentrarsi su un articolo che abbiamo già discusso in occasione della riunione della Commissione consiliare competente, che è l'articolo 11. L'articolo 11, che viene fatto rientrare all'interno di questa legge, di questa omnibus, che tendenzialmente dovrebbe portare dei risultati, delle modifiche necessarie, urgenti, insomma, una manutenzione dell'articolato. La domanda, alla lettura di quest'articolo, sorge decisamente spontanea e spero che questo mio intervento possa servire come spunto di riflessione: a cosa serve quest'articolo esattamente? Lo leggiamo nella relazione che è allegata appunto nell'articolato e la finalità di quest'articolo è: "Al fine di precisare, in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con lo Stato, in applicazione del principio di reale collaborazione, che la deroga prevista dall'articolo modificato alla norma generale, che fissa la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti pubblici a 36 mesi, riguarda i contratti di lavoro finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza". In sostanza, sembra che, leggendo quest'articolo... che senza quest'intervento, i dipendenti in questione - stiamo parlando di ARER -, quindi i dipendenti di ARER che si occupano di ristrutturazioni, non potrebbero rimanere in servizio - che sono stati assunti legati al progetto a tempo determinato - oltre la data del 31 dicembre 2026, oppure che non potessero essere prorogati oltre i 36 mesi. In realtà, l'articolo che si va a modificare recita precisamente... quindi quest'emendamento qui, l'articolo 11, si inserisce su una legge esistente. Cosa dice questa legge esistente? Al comma 2 dice: "Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1, in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione da parte di ARER di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, prorogabili non oltre la data del 31 dicembre 2026. In via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento regionale 12 febbraio 2013 n. 1 - che sono le disposizioni per l'accesso al Comparto Unico Valle d'Aosta -, fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento regionale). Cosa cambia quindi con tutto questo? Niente, perché è già previsto, cioè il fatto che potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 e il fatto che potessero essere prorogati per 36 mesi rimane, non cambia nulla per i dipendenti di ARER. Che cosa cambia? Molto semplice: il decreto-legge 44/2023, convertito in legge 74/2023, all'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle Regioni, Province autonome, città metropolitane e Comuni, la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che - sentite bene - in via transitoria consente alle Pubbliche Amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima Amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità ai suddetti territoriali fino al 31 dicembre 2026. Cosa succede quindi? Le Regioni, le Province, i Comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo - immaginiamo alquanto selettivo -, e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta alla stabilizzazione della qualifica ricoperta delle persone non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35, decreto legislativo 30 marzo, n. 165. Verbis brevis o brevis verbis, la formula che preferite. Senza questa modifica legislativa, il personale che dice sostanzialmente che le persone che si occupavano assunte per il PINQuA e per il 110% da ARER alla fine del loro servizio avrebbero terminato il loro servizio e ovviamente, se avessero voluto poi essere assorbite da ARER, avrebbero dovuto fare un concorso. Con questa modifica si dice semplicemente che i fondi per i progetti di cui sopra sono per la realizzazione del PNRR e non sono invece fondi appunto per il PINQuA e per il 110 e, sulla base di questo, queste persone possono essere assunte a tempo indeterminato. Questa necessità non arriva certo dallo Stato, non è che lo Stato ti dice: "Ascolta, siccome mi devi assumere due dipendenti di ARER, modificami questa norma, così almeno me li stabilizzi". Ne dubito fortemente che lo Stato si preoccupi, visto che voi scrivete che c'è il principio di leale collaborazione con lo Stato, dell'assunzione, della stabilizzazione di due dipendenti di ARER.
Ci troviamo quindi di fronte a una norma che ha, come si suol dire, nom e cognom e che non cambia nulla, è un po' come girare il materasso dal lato invernale a quello estivo, a meno che tu non sia il materasso, allora lì la cosa cambia ed effettivamente, i materassi ci sono e sono due e potranno essere stabilizzati e assunti a tempo indeterminato dalla Pubblica Amministrazione con questa modifica, che non cambia nulla, non sposta nulla e non è necessaria. Noi, ovviamente, norme ad hoc per i materassi non ne voteremo, se lo farete voi... vi facciamo un grosso in bocca al lupo ma riteniamo che evidentemente qui si sia fatta una norma chiamiamola pre-elettorale.
Presidente - Siamo in discussione generale, vi sono altri interventi? Se non vedo prenotazioni, chiudo la discussione generale. Non vedo prenotazioni, la discussione generale è chiusa. Per il Governo? Ha chiesto la parola l'assessore Sapinet, ne ha facoltà, siamo in fase di replica.
Sapinet (UV) - Buongiorno colleghi. Intervengo brevemente sull'articolo 11, un impegno già assunto in occasione della legge regionale 12 del 29 luglio con la variazione di bilancio. Sulla questione l'Ufficio legislativo si era confrontato con i competenti uffici dei relativi Ministeri, con una corrispondenza riservata, un impegno quindi a meglio dettagliare una norma, una disposizione precisa, che dà la possibilità di derogare ai 36 mesi nell'utilizzo del personale, che è conseguente all'attività connessa ai cantieri in corso con finanziamenti PNRR di ARER, in particolare delle finanziamento PINQuA, che è finanziato con i 23,2 milioni e i nove lotti di lavori già tutti aggiudicati, nella maggior parte già avviati con lavori in corso, quindi una corrispondenza che rimane, che è, come detto, riservata e andava a definire meglio e a concretizzare questo procedimento.
Presidente - Altri? Ha chiesto la parola il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - In senso più ampio un disegno di legge che va a dare alcuni chiarimenti, a meglio specificare sulle varie questioni e sui vari argomenti, alcuni sono di carattere procedurale, alcuni di necessità organizzativa. Io vorrei soffermarmi sull'articolo 6, che è un articolo che ha un impatto molto importante per il futuro dei comportamenti sul nostro territorio, un territorio di montagna, un territorio che ha una morfologia, delle caratteristiche, delle variabili climatiche molto importanti e quest'articolo va a sottolineare l'importanza del principio dell'autoresponsabilità sul territorio e sulla fruibilità dei nostri sentieri, delle nostre strade, delle nostre attività outdoor e va a sdoganare un percorso di responsabilizzazione all'interno dei fruitori, soprattutto delle attività che si svolgono sul nostro territorio.
Credo sia un concetto che in altri contesti, anche europei, sia già molto sviluppato e che debba entrare un po' nella consuetudine, nella mentalità di chi svolge delle attività e che deve assumersi coscientemente le responsabilità della pericolosità e delle eventuali criticità che possono esserci nel confrontarsi con il territorio, un concetto di rischio zero che non esiste e che fa parte anche di questo particolare momento di cambiamenti climatici, anche geomorfologici, che caratterizzano soprattutto i territori molto particolari come quello valdostano. All'interno di questo disegno di legge ci sono altre indicazioni molto più puntuali, questo è un principio un po' più ampio che mi sembrava corretto sottolineare e farne rilevare l'importanza in questo particolare contesto temporale.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dopo la conclusione delle repliche passiamo all'analisi dell'articolato del disegno di legge. La parola al consigliere Cretier.
Cretier (FP-PD) - Facciamo le dichiarazioni di voto dopo?
Presidente - Sì, le facciamo alla fine. Articolo 1, ci sono interventi su quest'articolo? Metto in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani)
L'articolo n. 1 è approvato.
Articolo n. 2. Ci sono interventi? Lo metto in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 35
L'articolo n. 2 è approvato all'unanimità.
All'articolo n. 3 vi è l'emendamento presentato dalla Presidenza della Regione. Lo diamo come illustrato o vuole essere illustrato? Lo diamo come illustrato. Metto in votazione l'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Invito i colleghi a votare. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'emendamento è approvato.
Posso dare lo stesso risultato sull'articolo n. 3? Stesso risultato. Metto ora in votazione l'articolo n. 4. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 8 (Aggravi, Baccega, Brunod, Ganis, Lucianaz, Marquis, Planaz, Restano)
L'articolo n. 4 è approvato.
Metto ora in votazione l'articolo n. 5. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 5 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo n. 6. Ha chiesto la parola il consigliere Restano, ne ha facoltà.
Restano (RV) - Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo di Rassemblement Valdôtain e per significare e aggiungere una considerazione, oltre a quella del Presidente che ha presentato quest'articolo, che riteniamo anche noi molto importante, perché introduce un concetto fondamentale per chi pratica la montagna e sport di montagna, ovvero l'autoresponsabilità, che è, direi, la parola chiave di quest'articolo. Due parole in più vanno spese perché forse con quest'articolo cerchiamo di colmare una lacuna legislativa a livello nazionale, una lacuna che ha portato a una giurisprudenza che è assai discussa e a volte mi permetto di dire ha portato delle storture giurisprudenziali.
È chiaro che, introducendo questo concetto di autoresponsabilità, permettiamo a ogni singolo che affronta la montagna, o dei percorsi sciistici, o altri percorsi in Valle d'Aosta anche con la bicicletta la libertà di determinare in autonomia il proprio modo di affrontare il percorso, di affrontare la montagna, ma che impone ovviamente al contempo la piena responsabilità di quelle che sono state le scelte effettuate. Emergono dei dubbi quando questa persona viene accompagnata da qualcuno che ha la responsabilità dell'accompagnamento. Tutto ciò per dire che è stato un passo importante, ma che forse il percorso è ancora lungo, quindi ben venga quest'articolo, ma l'invito è quello, tutti insieme, di lavorarci ancora sopra per fare un ulteriore passo avanti e spronare chi nell'ambito - vedo che si è prenotato l'Assessore che si occupa di montagna - proprio di queste competenze... magari i nostri rappresentanti a Roma possano lavorare magari nelle future produzioni legislative per andare a chiarire ulteriormente quest'aspetto.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Caveri, ne ha facoltà.
Caveri (UV) - Questo tema è stato posto nel Coordinamento, nella Commissione che si occupa dei problemi della montagna. Ho illustrato un emendamento proposto dalla Valle d'Aosta nell'audizione che si è svolta al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge che si occupa di rendere più moderna la legge sulla montagna del 1994. Devo dire che con le diverse interazioni che abbiamo avuto sia con i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei, sia in particolare il senatore Durnwalder, ma anche ovviamente in collegamento con la senatrice Spelgatti, c'è stato un lavoro di Commissione e poi di Aula che ha consentito di avere, all'interno del testo già approvato dal Senato, una normativa che riguarda questo tema che dovrebbe andare a coprire anche quella parte che non può essere coperta dalla legge regionale, in particolare le questioni di tipo penale, che ovviamente non possono essere oggetto di una normativa di tipo regionale. Stiamo esaminando, anche con i colleghi che si occupano delle questioni della sentieristica e dell'impatto turistico, se sarà il caso ancora di meglio precisare il testo dell'articolato che è già stato approvato, che però è già un significativo passo in avanti. Adesso la legge va a finire alla Camera, avrò l'onore, come rappresentante per la montagna di tutte le Regioni italiane e delle Province autonome, di essere audito alla Camera, e torneremo sul punto se il caso. Già il testo attuale è significativo e comunque va credo apprezzato, e sono lieto che lei lo sia, che intanto la Regione ponga dei paletti all'interno della propria legislazione.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, metto in votazione l'articolo n. 6. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34
L'articolo n. 6 è approvato all'unanimità.
Metto in votazione l'articolo n. 7. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 13 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 7 è approvato.
Metto in votazione l'articolo n. 8. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 8 è approvato.
Metto in votazione l'articolo n. 9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 10 (Aggravi, Baccega, Brunod, Ganis, Erika Guichardaz, Lucianaz, Marquis, Minelli, Planaz, Restano)
L'articolo n. 9 è approvato.
All'articolo n. 10 vi è l'emendamento sostitutivo della V Commissione consiliare. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'emendamento sostitutivo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 10 è approvato.
Metto in votazione l'articolo n. 11. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 10 (Aggravi, Baccega, Brunod, Ganis, Erika Guichardaz, Lucianaz, Marquis, Minelli, Planaz, Restano)
L'articolo n. 11 è approvato.
All'articolo n. 12 vi è l'emendamento dell'assessore Bertschy, metto pertanto in votazione l'emendamento. Non ci sono interventi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 9 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Sammaritani)
L'emendamento è approvato.
Metto in votazione l'articolo n. 12. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani)
L'articolo n. 12 è approvato.
Metto in votazione l'articolo n. 13. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 13 è approvato.
Prima di passare alla votazione della legge nel suo complesso, vi sono dichiarazioni di voto sulla legge? Ha chiesto la parola il consigliere Cretier, ne ha facoltà.
Cretier (FP-PD) - Buongiorno a tutti. Una breve dichiarazione direi omnicomprensiva intanto su questa bellissima giornata che ci aspetta di lavoro in questa bellissima settimana. Nell'omnibus sono contenute una serie di modificazioni, integrazioni o abrogazioni rese necessarie per rispondere alle esigenze di manutenzione della legislazione in vigore, che necessita di ritocchi per migliorare alcuni passaggi normativi e la sua applicabilità. Questo è il mio pensiero. Ad esempio, l'articolo 6, in cui si responsabilizzano gli accompagnatori, o anche noi stessi, in particolare negli ambienti montani, ma per esteso in tutto il territorio regionale, pensando - e talvolta avendo la capacità - di rinunciare a raggiungere una meta e all'obiettivo prefissato. La rinuncia salva la vita, la nostra vita, ma anche di chi deve intervenire in condizioni estreme. Cito un articolo letto su un settimanale locale: "Solo il soccorso della Guardia di finanza ha tratto in salvo 48 persone" e vorrei anche citare Hervé Barmasse per una sua dichiarazione di rinuncia in un'intervista in una scalata in Nepal, che ha dovuto rinunciare per ovvi motivi, però, secondo me, ogni tanto la decisione deve essere presa e bisogna far la rinuncia. Siamo all'avanguardia nell'informazione, il sistema di Protezione civile, molto efficiente che abbiamo operativo qui in Valle, sempre non basta, il fondamento dell'articolo 6 è l'autoresponsabilità codificata dal Codice civile e in questo caso della realizzazione di interessi altrui senza rischiare la propria vita o di chi ci accompagna e allo stesso tempo dei soccorritori esperti, formati ma operativi in condizioni estreme.
L'articolo 8, la classificazione, gestione, manutenzione, controllo e tutela delle strade regionali. Il complicato reticolo delle strade regionali alquanto datate necessita fisiologicamente di interventi di manutenzione ordinaria e a volte straordinaria, con interventi finanziari importanti per garantire la percorribilità e la sicurezza del cittadino, del lavoratore, dello studente e del turista che sale in Valle. Certo è necessario anche pensare ad alternative per evitare la chiusura, l'isolamento delle attività economiche e dare la possibilità del rientro, che a volte sono impediti da situazioni di calamità molto pericolose.
L'articolo 9, il tema dell'agricoltura e l'azienda ad esso collegate. Le tempistiche certe volte sono ormai garantite da un complemento regionale che sarà approvato prossimamente, oggi spero. A volte i cambiamenti di gestione dei dati creano troppi intoppi temporali di pura lettura del dato, del valore dell'applicativo, per cui è necessario fare la proroga al 31 dicembre 2025 per quelle aziende in difficoltà. Nei casi di restituzione di somme anticipate, tali aziende - poche per il vero rispetto al totale - possono avere una boccata di ossigeno.
L'articolo 11, una deroga necessaria per realizzare gli interventi rientranti nel PNRR, rafforzando le capacità amministrative delle Pubbliche Amministrazioni, funzionali all'attuazione dello stesso. Sono solo alcuni esempi che sono collegati alla III Commissione di cui sono componente e la mission sono in particolare l'agricoltura, la salute del territorio, opere pubbliche e protezione civile, legate direttamente agli articoli sopracitati.
Come gruppo, voteremo il disegno di legge per le modifiche necessarie ad aperture e ad approvazioni da fare oggi. Il gruppo Federalisti Progressisti Partito Democratico voterà sicuramente questo disegno di legge.
Presidente - Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Voglio semplicemente ringraziare l'assessore Sapinet per averci detto che, per la stabilizzazione dei due dipendenti con nom e cognom di ARER, c'è stata addirittura una corrispondenza riservata tra l'Ufficio legislativo e il Ministero per definire la questione. Si può provare a prendere in giro qualcuno, poche persone per molto tempo o tante persone per poco tempo, non si possono prendere in giro tante persone per molto tempo, quindi banalmente vedremo che cosa accadrà e se, come abbiamo preconizzato, ci sarà un'assunzione a tempo indeterminato delle due persone in questione, avremo evidentemente avuto ragione noi e di questo ne prenderemo atto.
Come gruppo Lega abbiamo già espresso la nostra impostazione, il nostro pensiero sulla votazione dell'articolato, evidentemente sul complessivo della legge omnibus il gruppo Lega si asterrà.
Presidente - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo richieste, metto ora in votazione il disegno di legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
Il disegno di legge è approvato.
Sospendiamo brevemente i lavori del Consiglio per arieggiare i locali. Il Consiglio è sospeso.
La seduta è sospesa dalle ore 10:48 alle ore 11:18.
