Oggetto del Consiglio n. 3781 del 10 luglio 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3781/XVI - Inizio della discussione generale sul D.L. n. 141: "Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale".
Bertin (Presidente) - Passiamo al punto n. 4.01. Il DL 141 è composto da 34 articoli, Padovani è relatore per le Commissioni IV e V. Si è prenotato il consigliere Padovani per la relazione. Ha chiesto d'intervenire da seduto vista anche la lunghezza dell'intervento. Ha chiesto la parola il consigliere Padovani, ne ha facoltà.
Padovani (FP-PD) - La finalità del presente disegno di legge è quella di disciplinare la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di formazione professionale e lavoro. Il testo, per ciò che concerne la formazione professionale, vuole definire un quadro normativo aggiornato e coerente con l'evoluzione che ha caratterizzato il relativo sistema negli ultimi 20 anni.
Per effetto delle numerose evoluzioni normative intervenute a livello statale, la formazione professionale ha infatti subito molteplici trasformazioni, sia nei contenuti che sulla struttura dell'offerta: è il caso, in primis, della filiera lunga della formazione tecnico-professionale, che ha visto nascere e consolidarsi il sistema di istruzione e formazione professionale e che si è progressivamente estesa in senso verticale con la formazione tecnica superiore. Poi la progressiva introduzione del sistema duale, che ha realizzato un significativo investimento su nuove modalità di apprendimento fondate su un'alternanza tra formazione in aula e sul posto di lavoro e sulla valorizzazione del contratto di apprendistato e dei tirocini, un sistema sul quale la Regione dovrà vigilare affinché le esperienze di apprendimento in contesto lavorativo siano effettivamente legate ai curricula scolastici, coerenti con il percorso di formazione e non viceversa e che la selezione delle aziende ospitanti avvenga in base ai requisiti necessari a garantire il massimo della tutela e della sicurezza alle studentesse e agli studenti.
Importanti cambiamenti hanno anche riguardato la centralità delle competenze sia nella formazione permanente che nei processi di valorizzazione degli apprendimenti degli adulti, con ripercussioni significative sul piano della costruzione dell'offerta e delle politiche formative.
Anche il tema del lavoro è ridefinito in ragione dell'evoluzione normativa succedutasi e del cambiamento del contesto di riferimento.
Le riforme introdotte a partire dal 2014 hanno avviato un processo di cancellazione di un sistema di politica del lavoro basato sulla combinazione tra l'erogazione di politiche passive per il disoccupato e incentivi all'assunzione per il datore di lavoro. Il nuovo modello definito a livello statale avrebbe dovuto introdurre, secondo il legislatore, un sistema di promozione e protezione sociale e del lavoro, in un contesto flessibile di transizione lavorativa collegato a una maggiore sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici.
Nel sistema dei servizi per il lavoro, così come ridefinito, un ruolo fondamentale è ricoperto dai soggetti, pubblici o accreditati, che intervengono quali attori del processo di riforma chiamati ad attuare un nuovo modello basato sui seguenti principi:
- presa in carico del disoccupato;
- rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro;
- condizionalità obbligatoria tra politiche attive e passive;
- valutazione del servizio a processo e a risultato,
- garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
Viste le importanti evoluzioni intervenute e sopra descritte, che hanno modificato sensibilmente il panorama di riferimento, si è quindi preferito optare per una nuova legge, abrogando la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2003, anziché procedere a modificazioni puntuali. L'obiettivo ambizioso del presente disegno di legge è infatti quello di creare e rendere effettivo sul territorio un sistema integrato tra le politiche formative e i servizi per il lavoro, qualificandosi come obiettivo strategico dell'azione di governo della Valle d'Aosta.
Nello specifico, il disegno di legge emendato nelle Commissioni competenti, che hanno espresso poi il parere favorevole a maggioranza, si compone di cinque capi contenenti 34 articoli.
Il capo I è dedicato ai principi generali e si compone di 3 articoli. L'articolo 1 detta le finalità della legge, in particolare richiama le competenze della Regione in materia di servizi e politiche attive del lavoro e di formazione professionale, nonché le modalità di esercizio delle funzioni conferitele. Descrive poi gli obiettivi dell'azione della Regione volti alla crescita culturale e professionale della persona, individuando nel dettaglio le finalità a cui essa tende, ovvero:
- la promozione dell'adattabilità, dell'occupazione, dell'attivazione al lavoro e dell'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici;
- la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione e sostegno del lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di impresa;
- l'affiancamento delle misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite percorsi utili all'acquisizione di nuove competenze;
- la promozione della parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento, quella salariale e l'incremento del numero dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato nei diversi livelli e settori, garantendo politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
- il contributo al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, anche contrastando il lavoro precario e il lavoro irregolare, favorendo l'emersione di quest'ultimo attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
- il sostegno all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei migranti;
- la diffusione della cultura del lavoro in tutte le sue forme;
- l'agevolazione della possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro.
L'articolo 2 individua gli impegni della Regione per il perseguimento delle finalità in oggetto, riconducendoli:
- ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutte le cittadine e cittadini e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro cui accedere gratuitamente;
- a garantire la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici e a prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo;
- a incentivare la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla ricerca del lavoro;
- a potenziare le attività di osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi per il lavoro e delle misure rivolte all'apprendimento permanente;
- a rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento, l'inserimento e la permanenza nel lavoro e le forme di tutela del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti svantaggiati, dei detenuti e delle fasce maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- a dotarsi di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato con le politiche del lavoro e le politiche in materia di istruzione e inclusione sociale;
- a garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e alla definizione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
- a rafforzare la semplificazione amministrativa.
L'articolo 3 stabilisce il rispetto delle pari opportunità e la conciliazione dei tempi di lavoro e cura quali principi cui deve ispirarsi l'intero sistema di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per il lavoro.
Il capo II, composto da quattro articoli è dedicato all'attività di programmazione, in un'ottica di continuità con la normativa vigente, di cui riprende, in parte, le previsioni.
L'articolo 4 disciplina il piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per il lavoro: confermandolo quale strumento di individuazione e realizzazione delle politiche del lavoro, delle azioni di formazione professionale e di orientamento e sviluppo dei servizi per il lavoro e declinandone i contenuti. L'articolo prevede, inoltre, che la Giunta riferisca annualmente al Consiglio regionale sul relativo stato di attuazione e individua la struttura regionale deputata all'attuazione, prevedendo la possibilità di avvalersi dell'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Ciò risponde a una logica di semplificazione dell'attività degli uffici e permette di delegare agli istituti di patronato e di assistenza sociale attività di carattere meramente amministrativo, oltre a prevedere la possibilità per la Regione di concedere agli istituti di patronato e di assistenza sociale contributi commisurati alle attività svolte nell'attuazione del piano.
L'articolo 5 è dedicato al programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale e delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro realizzati in esecuzione del piano triennale.
L'articolo 6 disciplina il Consiglio per le politiche del lavoro, confermandone il ruolo di sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano triennale e disciplinandone le funzioni, riconoscendo altresì al Consiglio, nell'ambito dell'attività relativa alla formulazione di proposte alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza, la facoltà di proporre azioni specifiche in relazione a puntuali esigenze.
L'articolo 7 disciplina il nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, la sua composizione e le sue funzioni che sostituisce il Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro, rimasto, di fatto, inattivo.
Il capo III è dedicato ai servizi per il lavoro e si compone di 10 articoli.
L'articolo 8 istituisce il sistema regionale dei servizi per il lavoro, sancendo il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona ed evidenziando il ruolo attivo della Regione per renderlo effettivo, attraverso un sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione, promuovendo un sistema di politiche di attivazione al lavoro. Specifica inoltre che i centri per l'impiego sono la porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo. Prevede il necessario coordinamento tra le politiche regionali in materia di servizi al lavoro e i settori della formazione, dello sviluppo economico, dell'istruzione e delle politiche sociali ed elenca nel dettaglio le finalità delle politiche regionali, ravvisandole:
- nella realizzazione di un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
- nel promuovere la sussidiarietà tramite il riconoscimento del ruolo ricoperto dalle parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;
- nel garantire la condizionalità, cioè l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro, e individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;
- nel promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati e le disoccupate;
- nel promuovere l'integrazione e il coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, le politiche dell'apprendimento e le misure volte all'inclusione sociale;
- nell'assicurare alle imprese servizi volti a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
- nel promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza, così da evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;
- nel promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese.
L'articolo 9 definisce i compiti della Regione e i livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione della Regione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e nel governo del sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.
Elenca dettagliatamente gli interventi per:
- favorire l'inserimento lavorativo, provvedendo a valorizzare il ruolo dei centri per l'impiego e garantendo una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
- adottare criteri generali e modelli di intervento per rendere omogenei i servizi erogati;
- individuare gli strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi e alle politiche per il lavoro;
- svolgere le funzioni di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche e delle prestazioni erogate;
- definire, sulla base della normativa vigente, in regime di accreditamento dei soggetti operanti sul territorio;
- assicurare la presenza e la funzionalità del nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e statali.
L'articolo 10 istituisce la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, ne elenca i soggetti che la costituiscono, prevede l'accreditamento degli operatori privati disponendo che i criteri e le modalità per l'accreditamento siano definiti dalla Giunta regionale.
L'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, attribuisce alla struttura regionale competente la funzione di osservazione del mercato del lavoro.
L'articolo 12 disciplina il sistema informativo del lavoro, promuove la digitalizzazione dei servizi e ne favorisce l'accesso diretto degli utenti. Evidenzia, infine, come il sistema informativo del lavoro operi in connessione con i sistemi regionali, statali ed eurounitari.
L'articolo 13 disciplina il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, descrivendo le fonti di alimentazione, le attività finanziabili e la composizione del relativo Comitato di amministrazione, dettando le modalità di nomina e il funzionamento del Comitato.
L'articolo 14 è dedicato ai progetti di utilità pubblica, la cui definizione è in capo alla Giunta regionale. Specifica che gli stessi sono volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, prevedendone l'utilizzo temporaneo e straordinario in progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, di norma promossi dagli Enti locali e dalle loro forme associative e non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del progetto in cui sono inseriti.
L'articolo 15, anche alla luce dei drammatici fatti di cronaca degli ultimi anni, è dedicato alla sicurezza sul lavoro. Si identifica il tema della sicurezza come valore promosso dalla Regione per il tramite del Comitato regionale di coordinamento, in conformità alla normativa statale vigente in materia, prevedendo che la Regione programmi specifiche azioni in collaborazione con gli Enti locali e le organizzazioni sindacali e datoriali e favorisca la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con campagne informative e di sensibilizzazione anche nelle istituzioni scolastiche e il monitoraggio del fenomeno degli incidenti sul lavoro.
L'articolo 16 si inserisce nell'ambito della strategia per il lavoro introdotta dall'Amministrazione regionale, che ha portato all'approvazione da parte del Consiglio per le politiche del lavoro dell'"Alleanza per il lavoro di qualità", quale strumento atto ad aumentare l'attrattività e la performance del mercato del lavoro regionale mediante un modello cooperativo tra i vari stakeholder.
In particolare. si sancisce il lavoro di qualità come obiettivo principale promosso dalla Regione. Si definiscono inoltre le azioni introdotte per il suo raggiungimento quali:
- l'educazione alla legalità, consistente in interventi formativi e informativi sui temi del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
- il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, specie nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- le azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire l'emersione del lavoro sommerso;
- la promozione di misure innovative o sperimentali di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentivazioni di progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o da imprese private per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
Da ultimo prevede la responsabilità sociale delle imprese quale integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
L'articolo 17 promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nelle libere professioni e nelle attività di impresa ed è rivolto a disoccupati e disoccupate non di lunga durata e occupati, target pertanto non sovrapponibili a quelli contemplati dalla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31. In particolare, li identifica quali strumenti di politica attiva volti all'accesso al mercato del lavoro e al reimpiego, con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori e dalle lavoratrici espulsi dal mercato del lavoro.
L'articolo prevede anche che gli stessi siano sostenuti con servizi di orientamento e assistenza sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività. Promuove i servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito dell'attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento.
Il capo IV detta disposizioni in materia di formazione professionale e si compone di 13 articoli.
L'articolo 18 istituisce il sistema regionale della formazione professionale. In particolare, si prevede che il sistema garantisca un'offerta diversificata di opportunità formative e professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale e di favorire lo sviluppo socio-economico e l'innovazione del territorio. Si specificano i possibili destinatari individuandoli nelle cittadine e nei cittadini italiani, cittadine e cittadini appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea e nei cittadini e nelle cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea e negli apolidi.
Vengono riconosciute l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale quali componenti essenziali del sistema formativo e si valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle Università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
Si elencano le finalità del sistema regionale della formazione professionale: ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile; fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio; favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, statale e locale; elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze; promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità; promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine di origine straniera.
Si precisa, infine, che gli interventi di formazione professionale realizzati concorrono al sistema informativo unitario statale della formazione professionale.
L'articolo 19 definisce i compiti della struttura regionale competente in materia di formazione professionale per il raggiungimento delle finalità del sistema regionale della formazione professionale nel dettaglio. Proseguendo dà atto che l'offerta regionale di formazione professionale in ottemperanza alla normativa eurounitaria è pianificata sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e degli esiti occupazionali stimati.
L'articolo 20 disciplina l'apprendimento in alternanza e il sistema duale. Promuove il raccordo tra formazione e lavoro, in particolare attraverso i tirocini curriculari e i contratti di apprendistato e individua il sistema duale quale strumento per una formazione di qualità. L'articolo prevede che la Giunta regionale adotti specifiche disposizioni per regolare le modalità per l'attuazione del sistema duale. Disposizioni - lo dicevo prima - che dovranno far sì che le esperienze di apprendimento in contesto lavorativo siano legate ai curricula scolastici, siano altresì coerenti con il percorso di formazione e non viceversa e che la selezione delle aziende ospitanti avvenga in base ai requisiti necessari a garantire il massimo della tutela e sicurezza alle studentesse e agli studenti.
La Giunta regionale determinerà anche i requisiti dei soggetti che vi partecipano e gli incentivi, che saranno concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, eventualmente corrisposti a questi ultimi.
L'articolo 21 introduce una specifica disciplina dell'IeFP evidenziandone in particolare la finalità volta all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale, nonché alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa. Prevede che l'emanazione delle linee guida per la definizione dell'orientamento delle attività formative sia in capo alla Giunta regionale. Precisa che l'offerta di IeFP fa parte del sistema regionale integrato professionalizzante e ne prevede la programmazione con cadenza di norma triennale. Incardina nella struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale la competenza relativa alla definizione delle procedure per l'attuazione dei percorsi di IeFP. Si individuano infine i soggetti che concorrono all'attuazione dell'offerta formativa.
L'articolo 22, dedicato alle studentesse e agli studenti a rischio di abbandono scolastico senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con il Centro regionale per l'istruzione degli adulti al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
L'articolo 23 disciplina la formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo. I destinatari sono soggetti inoccupati o disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori e lavoratrici in condizioni di fragilità o persone in condizione di precarietà e giovani dai 16 ai 29 anni (fascia di età definita in considerazione del fatto che l'assolvimento dell'obbligo all'istruzione avviene a 16 anni) e prevede specifiche iniziative a beneficio dei giovani cosiddetti "Neet" e di quelli che necessitano di un sostegno per l'accompagnamento dallo studio al lavoro.
L'articolo 24 è dedicato alla formazione superiore, promuovendo lo sviluppo di figure professionali altamente qualificate, necessarie in settori particolarmente specializzate. Viene promosso anche lo sviluppo dell'intera filiera formativa professionalizzante superiore, sostenendo in particolare gli ITS, l'IFTS, anche attraverso la stipulazione di accordi transregionali e transnazionali.
L'articolo 25 conferma la centralità della formazione continua e ne illustra le finalità, ovvero l'innalzamento alla professionalità delle risorse umane, il sostegno dei processi di innovazione e di internazionalizzazione e la competitività delle imprese, la promozione della qualità del lavoro, della mobilità professionale e dello sviluppo delle carriere e la promozione dell'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici. Nell'articolo si valorizza anche il contratto di apprendistato, promuovendone l'attivazione in tutte le forme previste dalla normativa vigente. Ancora, si elencano gli aspetti oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
L'articolo 26 disciplina la formazione permanente, ne promuove l'attivazione in un'ottica di lifelong learning, al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze, ne illustra modalità di realizzazione, valorizzando l'apprendimento realizzatosi in qualsiasi contesto. Alla fine individua i soggetti erogatori della formazione permanente.
L'articolo 27 è dedicato alla formazione per persone con disabilità e ne individua le finalità ravvisabili nel realizzare la piena integrazione lavorativa mediante percorsi inclusivi, prevedendo che tale formazione possa realizzarsi anche mediante la stipula di convenzioni di integrazione lavorativa. Detto articolo disciplina poi la formazione per persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, con esplicito riferimento ai detenuti reclusi presso la Casa circondariale di Brissogne e ai cittadini soggetti a misure restrittive della libertà personale, evidenziando come essa miri a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso l'acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali, il potenziamento di quelle già appese e il supporto all'autoconsapevolezza e alla motivazione.
L'articolo 28 disciplina l'attuazione delle iniziative formative descrivendo innanzitutto le modalità di realizzazione dell'offerta pubblica regionale. Prevede in seguito che i percorsi formativi organizzati e autofinanziati dalle imprese o da organismi di formazione ai fini del rilascio di qualifiche, certificazioni e abilitazioni professionali siano soggetti al riconoscimento o autorizzazione da parte della Regione. Assegna l'attività di coordinamento sull'accesso individuale alla formazione da parte dei cittadini e delle cittadine alla Regione. In ultimo disciplina l'accreditamento degli organismi formativi nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità, disponendo che i requisiti relativi a capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richiesti agli organismi formativi siano differenziati in funzione dell'accesso o meno al finanziamento pubblico e delle diverse tipologie di attività formativa erogata. Infine introduce una semplificazione quanto all'assolvimento dei requisiti infrastrutturali e logistici qualora l'attività formativa sia erogata all'interno di spazi didattici facenti parte di una sede scolastica o di altra struttura già accreditata dalla Regione per la formazione, anche al fine di evitare la duplicazione dei controlli.
L'articolo 29 introduce la possibilità di prevedere interventi a favore degli organismi di formazione accreditati al fine di promuovere il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, prevedendo che possano riguardare: la riorganizzazione didattica e organizzativa, l'aggiornamento professionale degli operatori, l'innovazione didattica e metodologica e il miglioramento infrastrutturale.
L'articolo 30 disciplina la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi. Li identifica quali strumenti di politica attiva del lavoro, correlati alla valorizzazione delle competenze apprese in tutti i contesti. Prevede che sarà la Giunta regionale a definire le modalità di disciplina del relativo sistema.
Il capo V infine detta le disposizioni finali e si compone di quattro articoli: l'articolo 31 prevede le disposizioni transitorie e precisa che le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi del capo II della legge regionale 7/2003 e dai relativi documenti attuativi restino dagli stessi regolati sino al loro previsto termine in un'ottica di continuità del sistema.
L'articolo 32 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 21 luglio 2009 dando precedenza ai familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro nelle procedure di avviamento di personale a selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, secondo periodo della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli enti del comparto unico regionale, demandando alla Giunta, previo parere del Consiglio permanente degli Enti locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il relativo esercizio.
L'articolo 33 dispone le necessarie abrogazioni in coordinamento con le modificazioni apportate dal presente disegno di legge, mentre l'articolo 34 reca le disposizioni finanziarie.
Presidente - Sono stati depositati su questo disegno di legge quattro emendamenti dalle Commissioni IV e V, un emendamento del consigliere Aggravi, venti emendamenti del gruppo PCP, due emendamenti del gruppo della Lega.
Gli emendamenti del gruppo della Lega sono pervenuti dopo le ore 09:30 e su richiesta del consigliere Manfrin, la Conferenza dei Capigruppo informalmente ha ritenuto comunque di ammettere gli emendamenti in questione. Sono stati inoltre depositati un ordine del giorno del gruppo Lega e quattro ordini del giorno del gruppo PCP.
L'emendamento n. 8 del gruppo PCP, che reintroduce l'articolo 3 della legge regionale 7/2003, abrogato dalla discussione, comporta oneri finanziari, pertanto deve ritenersi inammissibile in questa fase. Resta comunque la possibilità di illustrarlo, di discuterlo ma non votarlo.
Apriamo la discussione generale. La discussione generale è aperta. Qualcuno si prenota per la discussione generale? Invito i Consiglieri a prenotarsi. Ha chiesto la parola il consigliere Aggravi, ne ha facoltà.
Aggravi (RV) - Il disegno di legge n. 141 che oggi approda in aula interessa e interesserà un'ampia fetta dei nostri giovani che potenzialmente occuperanno un'altrettanto ampia fetta del mercato del lavoro locale, al netto di chi ovviamente poi farà delle altre scelte.
Questo disegno di legge è stato presentato il 17 aprile scorso dal Governo ed è approdato al Consiglio politiche del lavoro del 17 maggio, Consiglio politiche del lavoro di cui faccio parte e su cui tornerò anche per esprimere quella che poi sarà la posizione complessiva del gruppo Rassemblement Valdôtain.
L'iter che poi ha avuto nelle Commissioni ha visto il coinvolgimento di molti soggetti, anche l'esame di alcune memorie e alcune proposte e penso che possa essere e sia stato soprattutto un lavoro utile e interessante, ma analizzare un disegno di legge che aggiorna una ventennale, se non erro, disciplina, quindi è una legge che mette mano a qualcosa che viene da un bel po' di tempo - e lo dico anche in termine economico perché di cicli ne abbiamo visti in 20 anni - ovviamente ci deve portare anche a fare delle valutazioni un pochettino più ampie e di contributo all'esame complessivo di un intero settore.
È indiscutibile la necessità di avere lavoratori formati e tecnici e io mi sento di dire ancora di più che è un grandissimo errore denigrare quei lavori che non sono da "colletto bianco", nel senso che sempre di più abbiamo la necessità di avere delle persone formate in campi di cui spesso abbiamo proprio carenza anche di offerta di lavoro: ad esempio, sui dati consolidati del 2022, sono quelli che ho trovato, gli addetti del comparto industriale in Valle d'Aosta erano più di 11 mila e quelli del comparto del commercio, alberghi e ristoranti più di 12 mila; più del 40% degli occupati in settori che tendenzialmente possono dare più possibilità a chi segue percorsi di questa formazione sono tutt'altro che di secondo piano nell'ambito complessivo della nostra realtà.
Non si risolve sicuramente tutto con un disegno di legge, lo sappiamo, lo vediamo e, analizzando i contenuti dei vari articoli, è chiaro, è uno schema molto dispositivo che poi deve avere delle relative attuazioni, in questo senso però questo disegno di legge è l'asse legislativo portante di un ambito che, proprio per i numeri semplici che ho cercato di esporre, ci deve permettere, io direi deve permettere di salvare la nostra società da un sogno e da una valutazione che spesso viene fatta di una società che possa vivere soltanto di servizi. In realtà non è così, perché l'economia e soprattutto anche nel riparto fiscale si regge sulla produzione, non soltanto sul servizio, serve ovviamente del valore aggiunto, che, fino a prova contraria, anche utilizzando qualsiasi tipo di tecnologie avanzate, determina la trasformazione della materia in qualche cos'altro, quindi necessariamente sono degli ambiti di produzione e non di servizio per quanto anche i servizi siano importanti.
Non è un discorso di poco conto perché ovviamente siamo in un momento anche complesso, un momento, che, tra l'altro, porta anche a delle considerazioni magari un po' più alte rispetto al dettaglio degli articoli in esame ma, secondo me, sono importanti e da tener conto. Se noi andiamo a vedere, in particolare dalle crisi - e ne cito più di una perché non è solo una - che dal 2008 in avanti ci sono state sul nostro tessuto economico, e dobbiamo ampliare il nostro sguardo anche all'ambito nazionale e non soltanto locale... ha visto la manifestazione di un andamento molto particolare che, tra l'altro, è stato messo chiaramente in luce dalla Banca d'Italia, non solo nella presentazione fatta qui all'Università della Valle ma anche nella presentazione del report a livello nazionale, ovvero quello che le aziende, quindi sostanzialmente poi chi esprime la domanda di lavoro... quelle più piccole sotto i nove addetti hanno invertito sostanzialmente il loro numero e sono sempre meno rispetto a quelle più grandi, quindi quelle oltre i 250 addetti. Sotto i nove addetti, tra l'altro, abbiamo quelle mini e micro imprese, che sono l'asse portante, non soltanto della nostra economia regionale, ma anche in senso lato di quella nazionale. Questo incide notevolmente sulla natura stessa del tessuto economico e tende a concentrare sempre di più verso l'impresa più grande, quindi verso altre logiche, verso un altro tipo di produzione, rispetto alla piccola impresa. Dico questo perché giustamente è stato inserito più di un passaggio nell'ambito del disegno di legge, anche la valorizzazione del lavoro autonomo, comunque dell'impresa di sé stessi, che deve essere fatta e che, a giudizio almeno di chi parla, deve essere ancora più valorizzata perché è quella che crea ancor di più valore aggiunto e soprattutto crea quel valore aggiunto personale che è tipico dell'imprenditore.
Magari in Valle d'Aosta questo trend può avere poco senso, perché imprese sopra i 250 addetti le contiamo abbastanza, forse la più grande impresa ha sede dove noi stiamo discutendo, anche se definirla un'impresa dobbiamo... se penso al manuale di scienza delle finanze, il Carrocci diceva: "Anche l'impresa pubblica è un'impresa, ha un imprenditore un po' particolare che a volte entra anche nelle attività dell'imprenditore privato", però l'impresa pubblica, come l'impresa privata, ha delle caratteristiche anche comuni e lo diciamo in una realtà dove l'economia mista comunque rimane, perché, al di là delle grandi cose che si dicono, non soltanto in Valle d'Aosta ma anche in Italia e direi anche in Europa, visto che siamo vicini ai campioni dell'economia "mista", che è la Francia, questo è innegabile, soprattutto quando si parla di energia e anche di auto... quindi l'analisi è un pochettino più complessa.
Dobbiamo però dire che questo trend avrà un impatto pesante sul nostro futuro e quest'impatto avrà anche un effetto e un'evoluzione su un passaggio se vogliamo anche un pochettino più ideologico, mi si passi il termine, e lo dico rispetto a un passaggio sul quale io ho già espresso qualche perplessità, ma, dal punto di vista più concettuale e più ideologico - lo dico anche perché ci sono dei colleghi o, meglio, delle colleghe, che hanno presentato degli ordini del giorno e degli emendamenti che vanno in certo senso ideologico -, per me rimane un grande vuoto il fatto che il relatore della legge non abbia detto nulla di ideologico per una volta, spero che lo faccia in discussione generale, perché altrimenti sostanzialmente sarebbe una lode continua aperto il Job Act che non so a lui quanto piaccia, però quello che nasce da questa riforma parte anche da lì.
Il termine del diritto al lavoro stabile e dignitoso è un passaggio che c'è nell'articolo 8 e che si apre ovviamente a tutta una serie di considerazioni. Mi riallaccio al ragionamento che facevo, c'è un'evoluzione delle nostre imprese, c'è un'evoluzione dei rapporti tra l'impresa e il lavoratore, perché ovviamente più cresce la dimensione dell'impresa più le tipologie di contrattazione sono differenti, quindi ci sarà sicuramente una maggior complessità nei meccanismi di contrattazione, nella definizione dei livelli retributivi e ovviamente degli aggiornamenti contrattuali, che, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di un'impresa pubblica, sono un po' anche tanto il cruccio dei bilanci regionali, perché, parlando di Enti locali, vediamo che gli aggiornamenti sono tutt'altro che banali.
C'è poi però un fenomeno molto particolare, e questo è stato anche oggetto di valutazione nell'ambito del Consiglio politiche lavoro, qualche volta lo abbiamo anche già detto, noi abbiamo dei dati sull'occupazione molto positivi, che, tra l'altro, è una cosa in particolare un po' anomala, perché io penso che nei prossimi anni, perché purtroppo sono fenomeni che si possono poi soltanto analizzare puntualmente in maniera successiva... quello che stiamo vivendo è un po' anomalo, abbiamo un'alta inflazione, stiamo uscendo dall'inflazione, abbiamo un'occupazione piena, va bene, però in realtà, per assurdo, nella fase discendente dell'inflazione, quest'occupazione è sempre piena e che in realtà dovrebbe essere, secondo quelle che sono oggi ancora delle leggi di macroeconomia, per quanto possano magari essere smentite, per quanto magari in tempo passato anche lavorare una sola ora di lavoro non è considerato un lavoro ma nelle statistiche c'è, però dobbiamo fare delle valutazioni in tal senso, perché giustamente formiamo le persone, poi devono cercare un lavoro, ma è giusto e su questo sono pienamente d'accordo, magari con sfumature diverse e con meccanismi diversi che però ci possa essere la giusta retribuzione.
In questo senso quello che poi mi preoccupa moltissimo, che è il passaggio iniziale, è che appunto le imprese più piccole, quelle che poi in realtà per assurdo pagano anche più tasse, perché poi abbiamo anche questo, e quindi nel bilancio complessivo generano più entrate, rischiano di essere pesantemente in difficoltà. Non è una cosa che possiamo risolvere con un disegno di legge o con un provvedimento del Governo regionale, sono delle dinamiche molto più alte, molto più complesse, dove però quello che si può fare è frutto poi dell'applicazione di molte previsioni di questa legge, non soltanto del piano triennale.
Noi abbiamo poi oggi un fenomeno, e lo dico proprio per il passaggio del lavoro stabile e dignitoso, in cui il lavoro con contratto a tempo indeterminato è cresciuto, quello a tempo determinato è diminuito, il lavoro autonomo è stabile; quello mi preoccupa molto perché vuol dire che c'è un trend che va in determinate situazioni che rischiano di generare una crisi nel sistema imprenditoriale e piccolo imprenditoriale locale e anche nazionale. Il fatto che siano cresciuti i contratti a tempo indeterminato ci dovrebbe dire: "Bene, abbiamo raggiunto l'obiettivo perché quello è il lavoro stabile e dignitoso". Io probabilmente, anche per esperienza personale, vengo da un mondo dove in realtà si era sempre un po' tra coloro che sono sospesi, perché si sa che nel mondo privato non è proprio sempre così, quello che dico da analisi del contesto complessivo cos'è? Che non è detto che questi contratti a tempo indeterminato si traducano poi effettivamente in uno stipendio che si possa definire magari dignitoso, ma io non ne faccio una questione morale, io dico che il rischio è che questo stipendio, come si sta vedendo nell'ambito attuale della congiuntura attuale, non sia poi funzionale a controbattere il costo della vita e quindi l'alta inflazione, perché il vero problema che oggi c'è è questo e abbiamo anche dei numeri molto chiari.
In tal senso, ripeto, sono delle logiche molto più alte e molto più grandi rispetto ai contenuti di questo disegno di legge, ci sono dei fenomeni che dovranno essere analizzati ancora in maniera più puntuale e io direi che il prossimo triennio ci determinerà e ci permetterà di capire se ci sarà una reale uscita dallo sciame inflazionistico, che genera necessariamente un aggravio nei confronti non soltanto delle famiglie degli occupati, ma anche delle stesse imprese nel poter fare i dovuti investimenti e controbattere la perdita di potere d'acquisto; detto questo, molto sarà dei provvedimenti che saranno conseguenti al disegno di legge 141.
Per questo motivo ci siamo anche permessi, faccio mea culpa, non sono riuscito a presentarlo in Commissione, lo presento già, così può essere parte del dibattito, l'emendamento che ho presentato è una clausola valutativa che coinvolge giustamente anche il Comitato paritetico di valutazione sulle leggi perché è una legge estremamente complessa, estremamente ampia, che queste analisi io mi auguro che, al di là di farle nell'ambito dell'Assessorato, del Consiglio o quant'altro, vengano anche fatte in maniera complessiva per capire effettivamente se quest'intervento normativo poi ha delle necessità di mise à jour oppure di modifica, e lo dico anche perché è uno strumento che ritengo essere estremamente importante quello anche del monitoraggio e della valutazione rispetto al di là dei meccanismi che già sono presenti nell'ambito delle politiche del lavoro, perché è giusto fare un bilancio delle cose.
Detto questo, e soprattutto perché, come ho più volte detto e ho più volte espresso la mia posizione nell'ambito del Consiglio politiche del lavoro, quale rappresentante della minoranza, è quella di un ruolo di osservatore e di critica razionale dei provvedimenti presentati. In tal senso si vuole mantenere anche oggi e anche nell'esame di questo disegno di legge, pur sperando di aver dato qualche elemento in più di valutazione per la discussione generale, per quanto possibile, perché si sarebbe dovuto fare un ragionamento molto più puntuale e più approfondito, noi ci asterremo nei confronti del voto del disegno di legge, non in senso contrario ma in senso, ripeto, di critica razionale, perché il giudizio complessivo dell'efficacia di questo provvedimento si può fare soltanto comprendendo qual è la natura e il contenuto dei successivi provvedimenti attuativi, sui quali sia in Commissione, sia nell'ambito del Consiglio politiche del lavoro cercheremo comunque di fare la nostra parte come abbiamo fatto sino ad oggi.
Ci sono sicuramente da parte nostra delle perplessità, qualcuna l'abbiamo espressa nell'ambito delle Commissioni, ci sono anche dei contenuti che possono essere condivisibili. È la stessa posizione che cerco di mantenere, almeno finché farò parte del Consiglio politiche del lavoro perché giustamente, soprattutto negli organi di concertazione, è giusto che ci sia anche una voce magari rispettosa delle valutazioni e delle posizioni altrui, ma comunque critica, perché altrimenti dalla concertazione si finisce alla corporazione, che è un qualcosa che oggettivamente è ben distante dalle mie vedute e dalle vedute del nostro gruppo.
Detto questo, invece per quello che riguarda gli ordini del giorno, cercheremo di intervenire ordine del giorno per ordine del giorno ed esprimere le nostre posizioni in merito.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Erika Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Il disegno di legge 141 disciplina la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche del lavoro della nostra Regione in materia di formazione professionale e lavoro, un testo che si propone di definire un quadro normativo aggiornato e coerente con l'evoluzione avvenuta nel mondo del lavoro e della formazione professionale, un quadro però che, a nostro avviso, enfatizza le riforme introdotte dal Job Act, non tiene conto della competenza primaria dell'istruzione professionale, ma allo stesso tempo stressa in qualche modo il concetto di raccordo proprio con l'istruzione professionale, pone il concetto di condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o la fruizione dei servizi per lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva, trasforma i progetti di inclusione sociali, più noti come PIA, come politica attiva e non più come un contratto di lavoro, dimentica completamente il rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, che sappiamo essere di grandissima attualità in questo momento e forse magari interverrà anche l'assessore Caveri perché non abbiamo avuto il tempo di vedere la delibera di ieri, ma in qualche modo già in una deliberazione che è uscita ieri forse qualcosa sotto questo punto di vista viene detto, ma poteva valere la pena inserirlo almeno all'interno di questo disegno di legge.
Nonostante la disponibilità dell'Assessore competente, che riconosciamo sicuramente, questa riforma - e l'ha detto anche chi mi ha preceduto - forse andava maggiormente condivisa, e lo dico anche alla luce delle audizioni dei vari portatori di interesse che hanno posto diverse osservazioni e proposte, che, in qualche modo, abbiamo cercato di recepire, almeno quelle che erano vicine alla nostra sensibilità, attraverso emendamenti e ordini del giorno.
Partiamo quindi dalla relazione del disegno di legge, il documento che esprime gli intenti e sostanzia un po' la visione delle proposte, ritroviamo, come dicevo, le citate riforme del Job Act su cui noi siamo fortemente contrarie e per cui proprio nei giorni scorsi abbiamo dato la disponibilità per certificare le firme e per chiedere proprio l'abrogazione di queste riforme, ci sarà un ordine del giorno in questo senso. Evidentemente forse altri, che certificavano le firme, e forse hanno anche firmato quelle proposte evidentemente potevano non condividerle.
Si fa poi riferimento al nuovo modello definito a livello statale che introduce di converso un sistema di promozione e protezione sociale del lavoro in un contesto flessibile, di transizione lavorativa, collegato a una maggiore sicurezza per i lavoratori, un concetto di lavoro flessibile, che, secondo noi, non va di pari passo con un sistema di promozione e di promozione sociale che adesso dovrebbe essere collegato. Spesso la flessibilità non è garanzia di una vita dignitosa da parte del cittadino e spesso non consente una programmazione proprio della vita stessa di questi cittadini, quindi deve essere ben sostenuta forse, e questo non lo ritroviamo nel disegno di legge, da un welfare anche di carattere sociale e su questo ci siamo anche confrontati in Commissione con l'Assessore e capiamo bene che molto è demandato alle future deliberazioni della Giunta regionale, quindi se si avrà il buon cuore poi di prendere in considerazione proprio queste osservazioni, altrimenti in legge forse questi concetti non li ritroviamo.
Per quanto riguarda poi il pezzo sulla materia di formazione professionale, non ritroviamo quella distinzione tra l'istruzione e la formazione professionale; il sistema di istruzione in particolare non può essere legato esclusivamente a una pianificazione legata e correlata alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, anche su questo ci sarà un ordine del giorno. L'istruzione per noi deve mantenere un suo ruolo formativo, quindi non solo di addestramento professionale legato ai bisogni delle imprese, che spesso cristallizza delle disparità e difficilmente può stare al passo con l'evoluzione della società, quindi spesso le esigenze vengono rappresentate forse in momenti diversi rispetto a quelli che andrebbero posti rispetto alla formazione. Esprimiamo poi grandi criticità e perplessità sul sistema duale.
Rispetto alle persone con disabilità, abbiamo proposto degli emendamenti perché ci pare che il testo rimanga anche in questo caso un po' vago, mentre per noi ci deve essere una maggiore esplicitazione e una maggiore presa in carico e una certa incisività proprio su questo tema. Queste sono alcune delle motivazioni per cui non voteremo questo provvedimento e, ripeto, per noi questa riforma doveva veramente prendere le distanze da riforme nazionali, come quelle del Job Act, che, secondo noi, hanno nel tempo fatto vedere tutte le loro criticità, doveva puntare meno sulla questione della flessibilità, doveva comunque cercare di arginare quel sistema duale su cui le forze progressiste da tempo rappresentano delle criticità.
Ho ascoltato con piacere la relazione del relatore, che ha in qualche modo epurato la parola "Job Act" da tutta la sua relazione, l'ha letta dal testo che abbiamo ma, in sostanza, ha tolto, evidentemente è forse è una sorta di pudore in questo senso, immagino che interverrà però in discussione generale, quindi potremo anche comprendere quali sono le motivazioni, perché sono veramente poche, potevamo seguire il testo tranquillamente dal testo del disegno di legge, ci saranno state delle motivazioni, quindi aspettiamo poi di avere delle risposte per poter in qualche modo intervenire.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Di Marco, ne ha facoltà.
Di Marco (PA) - Apro questo mio intervento in discussione generale anticipando che il gruppo consiliare di Pour l'Autonomie voterà a favore di questo disegno di legge, con cui si va a disciplinare in modo certamente più aggiornato e adeguato l'organizzazione dei servizi al lavoro e alla formazione professionale della nostra Regione.
I motivi che sono a fondamento di questa nostra decisione si trovano sostanzialmente nelle nuove disposizioni introdotte rispetto alla precedente legge regionale n. 7 del 31 marzo del 2003, che viene, con questo atto, abrogata. Per ragioni di brevità di intervento, non sto qui a ripercorrerle tutte, ma voglio soffermarmi almeno su alcune che consideriamo di grande rilevanza.
Al comma 2 dell'articolo 1 di questo disegno di legge è specificato che la "Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale". Consideriamo quest'affermazione quanto mai illuminata, in quanto sottolinea due concetti di grande importanza. In primo luogo mette al centro di ogni iniziativa la persona, riconoscendogli un ruolo centrale ed essenziale nel processo complesso e articolato che porta ogni comunità a perseguire il suo sviluppo sia in ambito sociale che economico, finalizzato a raggiungere il più alto livello di benessere possibile. Il concetto può sembrare scontato ma, in realtà, a nostro giudizio va sempre ribadito e sottolineato per far sì che si realizzi quell'integrazione virtuosa tra mondo della politica e mondo della società civile, grazie a cui i provvedimenti varati dal primo siano sempre espressione concreta delle istanze e dell'interesse del secondo. In secondo luogo pone l'accento sull'importanza del lavoro e della formazione professionale nell'ambito della crescita di una comunità. Il lavoro è una dimensione fondamentale della qualità di vita di ogni persona, perché partecipa in modo significativo alla sua salute fisica e psichica, determina autonomia economica, fortifica l'identità sociale e costituisce un dovere, come pure un diritto e uno strumento di inclusione e riscatto sociali. La formazione professionale declinata nelle sue forme - iniziale continua e permanente - è il processo essenziale attraverso cui i giovani, ma anche gli adulti acquisiscono le competenze e le conoscenze che sono loro necessarie a inserirsi, reinserirsi e aggiornarsi nel mondo del lavoro, esprimendo al massimo le proprie potenzialità. Entrambe sono materie vive che mutano e si trasformano con l'uomo e con la società, tanto che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a cambiamenti significativi in entrambi gli ambiti, accompagnati da evoluzioni normative introdotte a livello statale che ne hanno ridisegnato gli approcci e le politiche a essi rivolte.
Ora tocca a noi dare quelle risposte che il nostro mondo del lavoro attende e lo facciamo con questo disegno di legge che fissa finalità importanti. Sono tante e ne citerò solo alcune: incrementare politiche attive che promuovano la collocazione e la ricollocazione del lavoratore nel mondo del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sostenendo anche il lavoro autonomo, il lavoro associato e le creazioni di impresa; promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro, nella carriera e nella retribuzione, nonché la tutela del lavoro per le fasce di popolazione più fragili e a maggior rischio di esclusione sociale e lavorativa; migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, il loro benessere psicofisico e gli standard di sicurezza; porre in essere azioni di contrasto del lavoro precario e irregolare; favorire la formazione iniziale, continua e permanente mirata alla professionalizzazione e alla qualificazione del lavoratore. E contiene tutti gli elementi relativi all'organizzazione dei sistemi dei servizi per il lavoro, sia esso subordinato o autonomo e per la formazione professionale; e ai suoi strumenti che sono: il Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, della formazione professionale e dei servizi al lavoro; il Programma annuale attraverso cui realizzare la sua esecuzione; il Consiglio per le politiche del lavoro con ruolo di concertazione e indirizzo sui temi del lavoro; e il Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, con il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale.
Come gruppo consiliare di Pour l'Autonomie, crediamo fortemente che il lavoro stabile e dignitoso sia diritto fondamentale di ogni persona. E che vada incentivato con un efficace sistema di servizi al lavoro, che promuova il passaggio da un sistema di politiche assistenziali a un sistema di politiche di attivazione lavoro da parte dei diretti interessati. E che vada sostenuto con un sistema di formazione professionale che sappia elevare le conoscenze, i saperi e le competenze delle persone sia in fase formativa che poi durante tutto il loro percorso lavorativo. Riteniamo quindi che con questo testo normativo la nostra Regione crei i presupposti per rendere concreto questo diritto al lavoro mediante servizi al lavoro efficaci ed efficienti grazie anche alla formalizzazione della rete pubblico-privato, alle politiche attive di sostegno all'occupazione e a uno stretto coordinamento con gli ambiti che si occupano di formazione, istruzione e sviluppo sociale ed economico.
Un buon testo insomma che il nostro gruppo consiliare voterà con convinzione, nella certezza che possa apportare significativi miglioramenti al mondo del lavoro valdostano.
Presidente - Sono le ore 12:53, rimandiamo al pomeriggio gli interventi delle persone che si sono prenotate. Interrompiamo pertanto i lavori del Consiglio, che riprenderanno, sempre in discussione generale, alle ore 15:00.
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La seduta termina alle ore 12:53.