Oggetto del Consiglio n. 257 del 4 ottobre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 257/73 - Disegno di legge regionale recante modificazioni agli articoli 94 e 182 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni agli articoli 94 e 182 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 ottobre 1973:
Gli ultimi tre commi dell'articolo 94 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione recitano:
"L'efficacia della graduatoria si limita ai posti messi a concorso.
Quando la graduatoria comprende un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, e taluno dei vincitori rinuncia o decade dalla nomina, l'Amministrazione potrà procedere, in sostituzione, alla nomina degli aspiranti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.
L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione è limitata fino ad un anno dalla data di approvazione della graduatoria".
Di conseguenza quando entro un anno dall'approvazione della graduatoria si rendono vacanti nuovi posti della stessa qualifica, non è presentemente consentito all'Amministrazione regionale di provvedere alla copertura dei posti stessi utilizzando la stessa graduatoria: ciò rende necessaria l'indizione di un nuovo concorso ed implica la perdita di parecchi mesi di tempo, a detrimento dei servizi in cui si verificano le singole vacanze.
È invece interesse dell'Amministrazione di riservarsi la facoltà di utilizzare la graduatoria risultante da un pubblico concorso ogni volta che ciò sia possibile e la vacanza si verifichi fino ad un anno dalla sua approvazione.
Per questo motivo si ravvisa l'opportunità che i Comuni sopra trascritti siano abrogati e sostituiti da quelli riprodotti nell'articolo 1 dell'unito disegno di legge, il che ha anche il pregio di ridurre l'entità delle spese concorsuali, gravanti sul bilancio regionale.
Con l'occasione si ravvisa la opportunità di modificare anche il primo comma dell'articolo 102 dell'ordinamento citato, il quale così recita:
"Al Segretario Generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria e contrattuali previste dalle leggi dello Stato e della Regione, compartecipazioni da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi".
La modificazione tende a rendere possibile il conferimento delle funzioni rogatorie dei contratti al Vice Segretario Generale anche al di fuori dei casi - come quelli di assenza o di legittimo impedimento del Segretario Generale - in cui il Vice Segretario già in atto sostituisce il Segretario Generale. Perché la modificazione ora prevista possa diventare operante debbono verificarsi due condizioni: la delega del Segretario al Vice Segretario Generale e la sua approvazione da parte della Giunta regionale. Quando la delega diventa operante e per la sua durata, il Vice Segretario sarà pertanto ammesso a godere, nei limiti di legge, delle quote di diritti di segreteria spettanti al Segretario. Il testo proposto è riprodotto nell'articolo 2 dell'unito disegno di legge.
Il giorno .... è stata udita la Commissione consultiva paritetica, di cui all'articolo 110 dell'ordinamento in precedenza citato, la quale ha espresso parere ....
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono il Consigliere CAVERI, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri VIGLINO, BORDON, MONAMI, FOSSON e RAMERA.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri CHANU e CAVERI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: diciotto;
- Voti contrari: quindici.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni agli articoli 94 e 182 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 32)
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Disegno di legge regionale n. 32
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n ...: MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 94 E 182 DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I tre ultimi commi dell'articolo 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"L'efficacia della graduatoria si limita, di regola, ai posti messi a concorso.
Quando la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti a concorso e taluno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina, l'Amministrazione può procedere, in sostituzione, alla nomina degli idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.
È altresì riservata all'Amministrazione la facoltà di procedere alla utilizzazione della stessa graduatoria per la copertura dei posti che si fossero resi vacanti nelle more del concorso o che si rendessero vacanti in seguito, limitatamente ai posti della stessa qualifica e grado per i quali siano richiesti i medesimi requisiti.
La facoltà di cui al secondo comma può essere esercitata fino ad un anno dopo la data di approvazione della graduatoria; la facoltà di cui al terzo comma fino a sei mesi dopo la stessa data."
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 182 delle norme in precedenza citate è abrogato e sostituito dal seguente:
"Al Segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. Con l'approvazione della Giunta Regionale il Segretario generale può delegare al Vice Segretario generale le funzioni rogatorie dei contratti: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al Segretario generale spetterà al Vice Segretario generale".
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 13,41.