Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2817 del 11 ottobre 2023 - Resoconto

OGGETTO N. 2817/XVI - Interrogazione: "Informazioni sulle deroghe all'obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra e sulle modalità di calcolo delle volumetrie".

Bertin (Presidente) - Punto n. 16. Risponde l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.

Guichardaz J. (FP-PD) - La consigliera Guichardaz chiede nella prima domanda "nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione ricadente nella tipologia di nuova costruzione di fabbricati posti nelle zone di tipo A e adiacenti a edifici di pregio e/o inseriti all'interno del tessuto storicamente consolidato dei centri abitati, è ammissibile applicare la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 13/2007, qualora l'impossibilità di poter impiegare un manto di coperture in lose di pietra sia dovuta al fatto che il progetto del nuovo edificio, così come autorizzato dalla Soprintendenza, preveda la realizzazione di tetti piani. E nel caso, quale sia la corretta procedura da seguire per l'applicazione della suddetta deroga".

La domanda 2: "se, nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione con applicazione della legge regionale 24/2009 di fabbricati posti nelle zone di tipo A, nel calcolo della volumetria ammissibile totale del nuovo edificio ricostruito debbano essere considerati anche i volumi emergenti dal terreno relativi al corpo scala comune e al vano ascensore monta auto e alle scale di emergenza a servizio dell'autorimessa comune ".

In relazione alle interrogazioni in questione, comunico solo che i quesiti assegnatimi riguardano anche tematiche di competenza dell'Assessorato del collega Sapinet, al quale l'iniziativa è stata inviata per conoscenza. In ogni caso, visto che le strutture tecniche si sono confrontate, rispondo io, naturalmente senza entrare nel merito di interventi specifici, valutati tecnicamente dalle strutture preposte, in riferimento all'applicazione della legge regionale 24/2009, leggendo ciò che mi è stato fornito dagli uffici, essendo la questione - come avete potuto verificare dalla lettura delle domande - molto tecnica.

In ogni caso, prima di entrare nel merito della risposta, mi permetto di evidenziare, a titolo del tutto personale, che non mi è chiaro - magari è un limite mio - il significato e l'obiettivo dell'interrogazione stessa, in quanto in premessa riferisce a casi singoli, riferiti a soggetti privati o comunque riconoscibili come tali, esplicitando poi successivamente tematiche puntuali meramente tecniche. Poi, nelle domande assume però un rilievo più generale, forse consapevole che un Consiglio regionale non può impegnarsi su ciascun caso, atteso che gli edifici potenzialmente oggetto di intervento e di attenzione in Valle d'Aosta sono alcune migliaia e che, in ogni caso, le questioni attinenti a fatti riferiti a persone specifiche, a iter specifici, non sono questioni che si trattano pubblicamente.

Per cui, interpretando le sue domande che ho letto per far capire anche il tono ed il significato, in termini generali, riferibili ad una pluralità di interventi edilizi derivanti dall'applicazione della Legge Casa e della legge regionale 13/2007 esplicito quanto di seguito mi è stato rappresentato sia dagli uffici della Soprintendenza, sia dagli uffici ai lavori pubblici.

Alla domanda n. 1, per quanto riguarda la derogabilità dell'obbligo della copertura del tetto in lose in pietra, di cui alla legge regionale 13/2007, si ricorda che la Legge Casa deroga agli strumenti urbanistici comunali, ma non a norme di rango giuridico superiore quali quelle regionali.

La derogabilità alla copertura dei tetti in lose di pietra segue dunque le procedure ordinarie stabilite dalla legge regionale 13/2007, anche se l'intervento edilizio riguarda l'applicazione della legge regionale 24/2009, come già evidenziato in risposta alla precedente interrogazione del mese di aprile 2023.

In tal caso, il proponente, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 5 (deroghe della legge regionale 13/2007), può presentare al Comune soluzioni diverse dall'uso delle lose che saranno valutate nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo.

In merito al secondo quesito, il calcolo dei volumi di Legge Casa, intendendo sia volumi esistenti, sia volumi incrementati, è dato dal prodotto delle superfici lorde agibili per altezza lorda. Come ricordato nelle premesse dell'interrogazione, la DGR (Deliberazione Giunta Regionale) 514/2012 e successive modificazioni, che riporta la disciplina attuativa della l.r. 24/2009, stabilisce la definizione di superficie lorda agibile come la superficie dell'unità abitativa con l'esclusione, tra l'altro, di corpi scala comune e ascensori comuni.

Questi elementi, essendo esclusi dalla Legge Casa, dovranno pertanto sottostare a disciplina ordinaria dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.

Presidente - Consigliera Erika Guichardaz, ha facoltà di intervenire.

Guichardaz E. (PCP) - Sì, ha capito bene Assessore, nel senso che si tratta di interventi, ma si tratta anche di un'applicazione di leggi regionali, quindi, naturalmente, dal momento che noi siamo dei legislatori regionali, dobbiamo capire se in quegli interventi, anche puntuali, sono state applicate le leggi o meno; questo lo aveva detto anche in una replica l'assessore Sapinet in cui mi diceva "Una volta che è concluso l'iter, potremo comunque valutare la questione o meno".

Ricordo poi che anche su casi specifici si è venuti addirittura in Commissione: sia sulle villette di La Thuile, che molto probabilmente avevano ben poco a che fare con il Consiglio regionale, sia sulla questione di "The Stone" di Valtournenche. L'unica questione per cui non si è voluto consentire un passaggio anche in Commissione è il condominio "Vista Mare" che ci sarà sull'Arco di Augusto. Ma nella sua risposta è molto significativo, perché era puntuale la domanda: non chiedevo una deroga qualsiasi, ma chiedevo la deroga alla lettera a) della legge regionale. Quindi, su nuovi edifici, se effettivamente si può applicare la lettera a), immagino che, da ora in avanti, si possa dire a tutti i Valdostani che in un centro storico se uno demolisce e rifà casa può applicare la deroga alla lettera a). Guardo anche l'architetto Distort: secondo me, anche rispetto alla questione che riguarda proprio i professionisti, se uno sa che anche in un centro storico da adesso in avanti può demolire e rifare casa mettendo un tetto piano, credo che questa sia una grande agevolazione per i cittadini che d'ora in avanti potranno applicare quella deroga.

Lo dico perché, leggendo invece quella legge regionale, nella mia ignoranza, non mi sembrava che si potesse applicare ma che si parlasse invece di edifici esistenti e di contesti urbanistici, quindi all'interno di un contesto urbanistico se farlo o meno.

Anche rispetto ai dubbi che avevo sul vano casa e sulla questione dei monta auto, è stato nuovamente rappresentato che questi sono esclusi da quella parte, quindi vanno assolutamente conteggiati.

Inutile dire che i dubbi rispetto all'applicazione della Legge Casa sono molti e lo dico perché spesso si demonizza la Legge Casa - lo abbiamo fatto anche diverse volte qui - molto probabilmente anche l'interpretazione che si dà o l'applicazione della stessa: se io utilizzo parti condonate o se utilizzo cose che non potrei utilizzare, molto probabilmente non è che sto utilizzando la Legge Casa facendo una cosa che non andava bene, ma molto probabilmente sto facendo un atto che non andava fatto.

Sotto questo punto di vista le assicuro, Assessori, sia Guichardaz che Sapinet, che torneremo sul tema anche con approfondimenti magari di rango giuridico, proprio per avere anche un supporto rispetto alla questione dell'applicazione del Piano Casa che, ripeto, è una legge regionale e quindi va applicata ad Aosta come altrove nello stesso modo.