Oggetto del Consiglio n. 2745 del 27 settembre 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2745/XVI - D.L. n. 103: "Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali)".
Bertin (Presidente) - Punto n. 7. Si esamina il nuovo testo predisposto dalla V Commissione consiliare. Sono stati presentati sette emendamenti dal gruppo della Lega. Il relatore per la maggioranza è il consigliere Padovani, relatore per la minoranza il consigliere Manfrin. Il consigliere Padovani si è prenotato per la relazione, svolgerà la relazione da seduto in quanto un dolore alla schiena di oggi gli impedisce di farlo in piedi. Consigliere, a lei la parola.
Padovani (FP-PD) - Mi scuso ma oggi non sono al meglio delle mie possibilità fisiche, quindi parlerò da seduto.
Questo DL arriva alla fine di un percorso in Commissione che ci ha visti audire, oltre all'Assessore alla sanità accompagnato dai dirigenti, diversi soggetti che si occupano di questa materia, dagli assistenti sociali alle associazioni che si occupano di disabilità.
Il nuovo testo di Commissione è una sintesi delle varie proposte avanzate nell'ottica di aggiornare gli interventi a favore delle persone e delle famiglie con difficoltà, adeguandoli alle nuove necessità e rendendoli più accessibili.
Il presente disegno di legge reca modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010 n. 23 (Testo unico in materia di interventi di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) - d'ora in poi la chiamerò soltanto legge regionale - al fine di aggiornare e introdurre nuove azioni complementari e attualizzare gli interventi a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso misure economiche e socio-assistenziali a favore di minori, di giovani adulti e delle loro famiglie, di soggetti non autosufficienti e di coloro che versano in condizioni di difficoltà socio-economica, per rapportarle al contesto territoriale attuale e alle esigenze emerse nell'ultimo periodo di applicazione della legge regionale.
L'intervento normativo persegue, in particolare, l'obiettivo di fornire un quadro normativo adeguato e stabile all'interno della disciplina degli interventi economici regionali a sostegno delle famiglie e di promozione sociale, in grado di garantire disposizioni chiare, di facile lettura e di immediata interpretazione.
Il disegno di legge si compone di venticinque articoli, dei quali di seguito si riassumono gli aspetti più significativi.
L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale, precisando che i destinatari degli interventi sono coinvolti in percorsi di sostegno soltanto quando espressamente indicato dalla legge regionale stessa o da disposizioni attuative della stessa.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della legge regionale al fine di aggiornare il riferimento normativo in materia di modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente quale strumento per garantire l'accesso equo alle misure presenti nel testo normativo. Nella formulazione attuale dell'articolo 4 lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla legge regionale è individuato nell'indicatore regionale della situazione economica attualmente non più utilizzato.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge regionale. Tale modificazione è stata introdotta per esplicitare all'interno del testo normativo la modalità di calcolo del minimo vitale, che costituisce la soglia di sussistenza mensile per il singolo nucleo familiare. Nello specifico, il minimo vitale si calcola moltiplicando il valore stabilito annualmente con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento, come definita ai fini dell'ISEE.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 8 della legge regionale concernente l'erogazione di assegni di cura per affidamenti al fine di riformularne il contenuto. La modificazione proposta prevede la possibilità di riconoscere un assegno di cura anche in caso di affidamento familiare a tempo parziale. Gli assegni di cura sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria e l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente. Infine, è prevista, tra le fattispecie che possono beneficiare del contributo, anche quella delle famiglie affidatarie di giovani compresi tra i 18 e i 21 anni, per i quali nella minore età fosse stata disposta una presa in carico dei servizi sociali o socio sanitari regionali e per i quali si è valutata la necessità di permanenza presso la famiglia affidataria.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori, al fine di rimodularne il contenuto per uniformarlo alle altre disposizioni contenute nel testo normativo. La modificazione proposta elimina, con finalità di semplificazione, l'elenco dettagliato dei requisiti di accesso e della documentazione da produrre, demandati ad apposita deliberazione attuativa della Giunta regionale.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 11 della legge regionale, che prevede l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti. Tale sostituzione deriva dalla necessità di distinguere fra il voucher concesso per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti e quello concesso per la frequenza dei servizi di doposcuola. Inoltre è stata introdotta la possibilità di presentare domande di voucher anche per i minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.
L'articolo 7 introduce l'articolo 11bis nella legge regionale, al fine di disciplinare, separatamente rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del presente DL, le domande di voucher per la frequenza dei servizi di doposcuola. Anche in questo caso è stata introdotta la possibilità di beneficiare del contributo per i minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.
L'articolo 8 sostituisce l'articolo 13 della legge regionale recante la disciplina dei contributi per l'inclusione sociale al fine di rendere la norma di più facile applicazione, delimitandone la finalità. Sono inoltre modificati i requisiti di accesso alla misura in quanto non è più prevista la presentazione da parte del richiedente dell'ISEE dei soggetti tenuti a presentare gli alimenti.
L'articolo 9 sostituisce l'articolo 14 della legge regionale riformulandone in particolare il comma relativo ai motivi di esclusione dalla fruizione dei contributi. Nello specifico, sono eliminate le fattispecie di abbandono o rifiuto di svolgere un'attività formativa tenuto conto della difficoltà di attuare un'efficace attività di controllo rispetto alle stesse. Infine, l'articolo in esame demanda a una deliberazione attuativa l'elenco puntuale delle spese per le quali non è possibile concedere il contributo.
L'articolo 10 prevede l'introduzione dell'articolo 15bis nella legge regionale al fine di riconoscere un contributo economico a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza per supportarle nei percorsi di autonomia ed emancipazione.
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 16 della legge regionale, ampliando l'ambito di competenza della commissione preposta alla valutazione di alcune domande di contributo previste dall'articolo 12 e dal capo III della medesima legge regionale, prevedendo l'intervento della stessa non solo per gli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica di cui al capo III, ma anche per l'erogazione dei contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia di quel predetto articolo 12.
L'articolo 12 reca modificazioni al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale, prevedendo la presentazione di progetti inerenti alla pronta accoglienza, l'accompagnamento e il reinserimento sociale da parte di Enti locali della Valle d'Aosta ed enti del terzo settore aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale.
L'articolo 13 sostituisce l'articolo 18 della legge regionale, prevedendo che gli assegni di cura vengano concessi al fine di garantire un sostegno alla domiciliarità per le persone anziane. Per tale ragione è previsto un limite massimo di età per l'accesso agli assegni di cura. Inoltre è ridotto il periodo di residenza minima prevista per i familiari conviventi della persona anziana non residente per poter beneficiare del contributo, purché venga perfezionato il trasferimento di residenza entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Tali assegni sono erogati anche in favore di minori qualora gli stessi siano in possesso della certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992.
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 19 della legge regionale, consentendo l'accesso ai contributi per il pagamento delle sole rette inerenti alla permanenza presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private. Viene inoltre ridotto il periodo di residenza del richiedente nel territorio regionale che non dovrà essere inferiore a tre anni, salvo segnalazione dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali che comprovi l'assenza o l'inadeguatezza di reti familiari o di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.
L'articolo 15 sostituisce l'articolo 20 della legge regionale, consentendo l'accesso al voucher per l'acquisto di servizi privati al fine di migliorare la qualità della vita delle persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 92 n. 104.
L'articolo 16 prevede l'introduzione dell'articolo 21bis nella legge regionale, che disciplina l'erogazione di contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica, per le spese connesse all'assunzione diretta di uno o più assistenti personali, o, in alternativa, di un contributo mensile per il caregiver familiare. Tali contributi erano finora disciplinati con deliberazione dalla Giunta regionale.
L'articolo 17 sostituisce l'articolo 22 della legge regionale, estendendo a favore di tutte le persone residenti nel territorio regionale con disabilità grave, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, la concessione di contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente mediante l'assunzione di uno o più assistenti personali, attualmente riservata alle persone con disabilità fisica o sensoriale.
L'articolo 18 prevede la modificazione al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale, al fine di consentire, semplificando la relativa procedura, che le modalità di erogazione dei contributi di cui alla legge regionale siano stabilite senza necessità di acquisire il parere della Commissione consiliare competente, ciò anche tenuto conto della clausola valutativa di cui all'articolo 25, che già prevede la trasmissione alla Commissione consiliare competente di una relazione in merito allo stato di attuazione degli interventi, dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate, delle tipologie di beneficiari e delle risorse stanziate ed erogate.
L'articolo 19 reca modificazioni all'articolo 25 della legge regionale, prevedendo la trasmissione della relazione inerente il monitoraggio e l'attuazione della medesima legge regionale alla Commissione consiliare competente da parte della Giunta per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali con cadenza annuale.
L'articolo 20 sostituisce l'articolo 27 della legge regionale, prevedendo in particolare che le prestazioni obbligatorie di cui al DL relative alla cura di persone in stato di bisogno e inserite presso strutture residenziali socio-assistenziali siano assicurate dal Comune, previamente informato, in cui il soggetto è residente al momento dell'ingresso in struttura.
L'articolo 21 reca modificazioni all'articolo 28 della legge regionale contenente le disposizioni finanziarie attualmente vigenti.
L'articolo 22 reca le disposizioni transitorie, al fine di specificare che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente DL, relativi agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del presente DL, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi della legge regionale 23/2010 già adottati alla medesima data.
L'articolo 23 reca le abrogazioni.
Gli articoli 24 e 25 recano, infine, le disposizioni finanziarie.
Presidente - Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin per la relazione di minoranza, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Oggi, come è già stato detto, ci troviamo a discutere il DL 103, presentato dal Governo regionale il 28 aprile, ed è un DL che vuole andare a modificare una legge cardine rispetto ad alcuni aspetti del sostegno, non soltanto alle persone con disabilità, ma per le persone in generale con difficoltà e appunto si propone di essere un testo unico giustamente così come è definito.
Il Testo unico, leggendo la relazione di accompagnamento del relativo DL, "persegue l'obiettivo di fornire un quadro giuridico, organico e stabile nella disciplina delle erogazioni alle famiglie, anche composte da un solo soggetto, degli interventi economici regionali di sostegno e promozione sociale, ponendosi come strumento normativo in grado di fornire agli interessati disposizioni chiare, di facile lettura e immediata interpretazione, riordinando in un unico testo tutti gli interventi normati dagli anni Ottanta ad oggi e che attualmente formano un mosaico frastagliato e di difficile identificazione".
Un lavoro sicuramente imponente su cui è importante, secondo me, fare un piccolo inquadramento. L'evoluzione del testo infatti che ci apprestiamo a modificare, dalla sua adozione ad oggi, è del 2010, quindi nei 13 anni di vigenza è stato variato sei volte e in tutte le sei occasioni con interventi puntuali.
L'intervento che è stato effettuato e che è più ampio su questo testo è quello della legge regionale 37/2021, che ha modificato due commi dell'articolo 1, un comma dell'articolo 14 e un comma dell'articolo 15. Questo è l'intervento più articolato che si è appunto svolto nel 2021.
Ho voluto riassumere però una serie di modifiche che sono intervenute nel testo, quelle che vi ho prima annunciato, ovvero con la legge regionale 10 dicembre 2010 n. 40 viene modificato il comma 3 dell'articolo 28; con la legge regionale del 13 dicembre 2011 n. 30 viene modificato il comma 2bis dell'articolo 28; con la legge regionale 13 dicembre 2013 n. 18 si abroga il comma 2bis dell'articolo 28 e si modifica il comma 1 dell'articolo 6; con la legge regionale 11 febbraio 2020 n. 1 si inserisce la lettera c) al comma 1 dell'articolo 16; con la legge regionale 5 agosto 2021 n. 24 viene sostituito il comma 3 dell'articolo 11 e, come abbiamo detto poc'anzi, con la legge regionale 22 dicembre 2021 n. 37 vengono modificati il comma 1 dell'articolo 13, lettera c), del comma 5, sempre dell'articolo 13, il comma 2 dell'articolo 14, la lettera b) e il comma 3 dell'articolo 14 e il comma 2 dell'articolo 15, quindi modifiche minime.
In tredici anni, come possiamo notare, non si è modificato l'impianto normativo organico; ci sono state poche impercettibili variazioni, mentre oggi assistiamo a una modifica che, a differenza di tutte quelle che sono avvenute finora, non costituisce un'implementazione degli interventi economici di sostegno e/o promozione sociale, ma disegna nuovi interventi sostituendoli a quelli esistenti. Questo però sottolinea un primo e fondamentale problema: nell'affrontare queste modifiche non risulta che sia stato prima considerato nel suo insieme il funzionamento e l'interazione tra i precedenti e organici interventi e i nuovi strumenti di policy.
La mancanza di tale visione complessiva e sinergica degli interventi contenuti nel DL 103 è testimoniata non soltanto dal numero di articoli che vengono sostituiti del testo madre - su 23 articoli del testo unico ne vengono sostituiti 19, modificati 3 e ne vengono addirittura introdotti 2 nuovi -, ma anche dalle tempistiche con cui questi emendamenti sono stati introdotti a distanza di due settimane o addirittura di pochi giorni uno dall'altro. Questo è ovviamente un tema che abbiamo già più volte evidenziato, cioè accade spesso che la Giunta depositi un testo, si arrivi in Commissione e ci si trovi di nuovo già con degli emendamenti sempre da parte della stessa Giunta, il che ci solleva la questione del "ma prima di depositare un testo, viene letto? Viene esaminato? Viene approfondito a sufficienza o soltanto dopo che si è depositato a quel punto si rende conto di quello che si è scritto?".
Tempistiche a parte però non si può non considerare il fatto che le modifiche al testo originale, depositato il 28 aprile 2023, sono state introdotte con numerosi emendamenti presentati dall'Assessore al suo stesso DL e che, a fronte di una sostituzione della quasi totalità delle norme del Testo unico, risulta davvero difficile parlare ancora di modifica e non di un nuovo testo unico, che nulla ha a che vedere con il precedente. Questa, che è una questione di tecnica legislativa, solleva dunque una domanda fondamentale: le nuove politiche di sostegno sociale in esso contenute, sono state oggetto di programmazione nel Piano per la salute e il benessere sociale recentemente approvate o sono frutto di una scelta senza una strategia condivisa alla base?
Venendo poi all'articolato, risulta indispensabile prendere atto di quanto era stato originariamente previsto e soprattutto del confronto sviluppato in V Commissione con le associazioni che si occupano di disabilità e con le strutture che trattano il tema delle politiche sociali.
Alcuni degli interventi introdotti dal DL 103, e su questo hanno concordato la quasi totalità dei Commissari, sono attesi da tempo e sono una giusta innovazione rispetto a una norma datata che sta ormai mostrando le trame.
Come è ovvio, questo DL interviene sulla totalità delle misure di assistenza che sono erogate in forza dalla 23/2010, ma ci sono alcuni interventi specifici che riguardano maggiormente il mondo della disabilità.
Come già esplicitato, sono da giudicare positivamente, ad esempio, l'estensione prevista all'articolo 15 degli interventi alle forme di disabilità grave, così come l'introduzione prevista all'articolo 16 del diritto agli interventi economici direttamente in legge e non subordinati a successive deliberazioni, il che snellisce le procedure e semplifica il quadro.
Ci sono però, come sappiamo, alcuni interventi, al netto della questione formale di cui abbiamo discusso prima, di revisione della legge su cui sono le stesse associazioni che hanno sollevato alcune eccezioni.
Sempre sull'articolo 16 per i contributi a favore della disabilità gravissima, è stato evidenziato come l'articolo riprenda testualmente l'attuale deliberazione della Giunta regionale che già eroga questi contributi, con il rischio di irrigidire eccessivamente le erogazioni e il sistema di modificarle.
Oltre a questo sul punto sorge un ulteriore dubbio che riguarda la soglia dei 65enni, poiché se è vero che i contributi per la disabilità gravissima sono normalmente legati a disabilità che sono non dovute al naturale invecchiamento della persona, è altrettanto vero che, per come è formulato l'articolo, dal testo pare emergere che alcuni ultra 65enni siano diversi dagli altri, ad esempio, il contrasto lo troviamo nell'articolo 17 dove vi è l'estensione a tutte le forme di disabilità dei sostegni economici, azione sicuramente positiva, ma che lascia scoperte le fasce di età compresa fra 0 e i 18 anni e gli ultra 65enni. Questo è un problema che rimane importante, perché in età infantile spesso il caregiver rinuncia parzialmente o totalmente a un'opportunità di lavoro e in alcune attività, ad esempio, quelle libero professionali o di artigianato, diventa molto difficile conciliare l'attività genitoriale con quella lavorativa, quindi l'assistenza alla persona con disabilità viene penalizzata in termini economici a causa della mancata previsione di sostegni al lavoro del genitore.
Per gli ultra 65enni il problema è ancora più spinoso perché se nella fase 0-18 nella maggior parte dei casi esiste una rete familiare che può occuparsi anche economicamente delle necessità, nel caso dell'ultra 65enne questo è più difficile, se non quasi impossibile, quindi il rischio è che la persona rimanga completamente priva di sostegni. È vero che ci sono misure legate alle persone anziane, alle persone non autosufficienti, però talvolta si perde la possibilità di disporre di queste risorse, come l'assistente personale, come i voucher per acquistare i servizi o, peggio ancora, essere costretti ad andare in struttura quando magari le condizioni generali di salute della persona permetterebbero di non farlo, anche a fronte dell'allungamento dell'aspettativa e del miglioramento della qualità della vita. Questo è sicuramente un elemento su cui, quando si parla di disabilità, bisogna fare i conti.
Ulteriori criticità si rilevano in tutto l'articolato dove si definiscono alcune incompatibilità con altre misure che avrebbero potuto essere maggiormente coordinate sia perché si ripetono divieti, sia perché si definiscono dei conflitti che appaiono superflui. Risulta utile evidenziare a questo proposito quanto quest'articolato possa definirsi una legge quadro e non una legge orizzontale e come risulti incomprensibile quindi vietare la cumulabilità di determinati aiuti, soprattutto se concessi dallo Stato.
In parole povere se una persona ne ha diritto, per quale motivo la si priva di un aiuto? In questo senso andranno ovviamente gli emendamenti. Proprio per questo risulta quanto mai necessario riesaminare la questione legata alla non cumulabilità a fronte delle necessità di famiglie e utenti, che hanno bisogno non soltanto di soldi, ma anche di servizi e i servizi, come sappiamo, costano.
Su tutto però è da registrare una contestazione di metodo che mi sento di condividere pienamente: sia il testo presentato, sia gli emendamenti successivi introducono delle modifiche molto importanti nel dispositivo in esame e le associazioni concordano con la necessità di una consultazione preventiva, organica e ben strutturata, che possa prevenire le criticità e coinvolgere direttamente chi ha a che fare con questi problemi tutti i giorni.
Infine, rispetto all'utilizzo della terminologia, sono da evidenziare i sette emendamenti presentati successivamente, che servono esclusivamente per cambiare una definizione e inserire quella del "percorso di sostegno".
Come sappiamo, a livello nazionale viene utilizzato il PAI quale piano riconosciuto e utilizzato in tutte le Regioni e indica una cosa precisa sulla quale ci si può confrontare tanto tra famiglie quanto tra funzionari di diverse Regioni.
L'introduzione di un'ulteriore definizione, di un'ulteriore sigla non fa che aumentare la confusione visto che nell'elenco delle definizioni troviamo il "percorso di vita", il "progetto di vita", il "progetto assistenziale individualizzato", il "progetto di vita personalizzato" e, infine, il "progetto di vita individualizzato".
È inutile ribadire che con tutte queste definizioni il rischio concreto è quello di perdere i riferimenti. Se a livello nazionale tutti parlano di PAI, continuare a essere comprensibili e a capirsi tra Regioni a livello nazionale dovrebbe essere una priorità.
Rispetto al testo presentato, però durante l'esame della Commissione competente riteniamo che siano stati fatti dei passi avanti che ritengo utile evidenziare.
Innanzitutto sono stati recepiti due emendamenti presentati dal gruppo Lega, ovvero l'emendamento 4, limitatamente al comma 3, che interviene sull' articolo 16 del DL 103, introduce la definizione di "caregiver", con riferimento alla definizione contenuta nel comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Quest'emendamento definisce, in maniera inequivocabile, la figura del caregiver familiare in maniera da potersi uniformare con le altre norme regionali e nazionali.
Il secondo emendamento, il n. 6, recepisce e definisce in maniera più efficace le strutture che devono erogare le prestazioni economico-assistenziali previste dalla legge, introducendo la definizione "la Regione eroga tramite le competenti strutture", in maniera da evitare che un cambio di organizzazione possa ingenerare confusioni e ingessature. Senza questa definizione, infatti, si rischiava di legare le mani ad una futura Giunta che potrebbe decidere, ad esempio, che i contributi per i servizi alla prima infanzia - sempre nell'ottica che ormai il sistema educativo non è più dai 3 ai 18 anni ma da 0 ai 18 anni - siano gestiti da una struttura che si occupa di istruzione e, nel caso in cui volesse farlo, si dovrebbe cambiare una legge con un percorso sicuramente molto più lungo e complesso.
Infine risulta importante esprimere soddisfazione per il recepimento della modifica dell'articolo 19, che interviene sull'articolo 25 della 23/2010, concernente la relazione annuale da presentare alla Commissione consiliare competente. In un primo momento questa era prevista con una cadenza biennale ma, a seguito dei rilievi evidenziati sia in Commissione, sia sollevati dal Comitato paritetico di controllo, è stata ripristinata la cadenza annuale, consentendo così al Consiglio, alle associazioni e ai cittadini un monitoraggio più puntuale delle misure.
Infine, quale considerazione di ordine generale sul tema della disabilità dei sostegni, da più parti, e da quest'Aula in primis, è stata sollevata la necessità di intervenire per rinnovare la legge regionale 14/2008. Questa volontà è stata ribadita con l'approvazione di un ordine del giorno che impegna una revisione dell'impianto organico complessivo della norma insieme al Comitato interistituzionale per la disabilità ed è strettamente connessa alla modifica della 23/2010 che stiamo discutendo oggi, perché il rischio è che con tutti questi provvedimenti puntuali e urgenti alcuni aspetti possano poi rimanere tra le righe o perdersi per strada. Mettere quindi mano alla 14/2008 con il coinvolgimento di tecnici e associazioni rappresenta lo snodo fondamentale su cui innestare a cascata tutte le altre normative di settore. Ringrazio profondamente quest'Aula per l'attenzione dedicatami.
Presidente - Prima di aprire la discussione generale, sospendiamo brevemente i lavori del Consiglio per arieggiare i locali. Dieci minuti e riprendiamo. Il Consiglio è sospeso.
La seduta è sospesa dalle ore 11:09 alle ore 11:30.
Bertin (Presidente) -Riprendiamo i lavori. Dopo l'esposizione delle relazioni, apriamo la discussione generale sul DL 103. La discussione generale è aperta. Chi vuole intervenire in discussione generale è pregato di prenotarsi. Ha chiesto la parola la consigliera Minelli, ne ha facoltà. Prego i colleghi di prendere posto.
Minelli (PCP) - Con il DL 103 si apportano ulteriori modifiche alla normativa sulla disabilità, che sono in linea di massima condivisibili, ma che non risolvono una serie di problemi di criticità legati alla situazione delle persone con disabilità. Come abbiamo infatti sottolineato in diverse occasioni, è necessario e non è più rinviabile un intervento organico che riguardi la legge 14, già parzialmente modificata con la Omnibus, e la legge 23, in modo da armonizzare meglio tutta la normativa.
Crediamo che non abbia molto senso procedere con dei "rappezzi" e con delle toppe che possono sì servire ma che sono insufficienti e soprattutto crediamo essere poco rispettosi delle persone a cui queste stesse norme sono dedicate. È una questione che è stata ripetutamente affrontata anche nella V Commissione consiliare: ce ne hanno parlato in particolare le associazioni che si occupano di disabilità, le quali ci hanno caldamente raccomandato di metterci tutti al lavoro e hanno ovviamente assicurato il loro contributo.
Un'altra osservazione che è stata formulata in Commissione - direi quasi un appello perché senza nessuna distinzione tutti ce l'hanno detto - è stata quella di condividere preventivamente con le associazioni le linee delle modifiche che si vogliono inserire nei testi di legge. Questo ha uno scopo, che è anche duplice: da una parte una razionalizzazione del lavoro, dall'altra anche dei tempi che richiede la revisione di una normativa delicata e complessa qual è quella che riguarda il mondo della disabilità. L'invito quindi che ripetiamo ancora una volta è di mettere mano a una legge organica, ma di farlo in stretta collaborazione con le associazioni fin dalle prime battute.
Riguardo all'articolato, riteniamo in particolare positivo che all'articolo 15 ci sia l'estensione degli interventi alle forme di disabilità grave. Buona anche in generale l'introduzione dell'articolo 15bis attraverso l'articolo 10, che riconosce un contributo economico a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza, una richiesta che avevamo già formulato nella precedente legislatura. È però un articolo che non contempla e non risolve tutte le situazioni, perché i benefici restano limitati a chi ha dei figli minori e bisognerà lavorare perché invece questi vadano estesi a tutte le donne.
All'articolo 16 segnaliamo che sarebbe stato auspicabile introdurre il diritto agli interventi economici direttamente in legge anziché subordinarli ad apposita deliberazione, perché a noi sembrava una scelta che poteva semplificare il quadro. Crediamo comunque che questa deliberazione debba essere in qualche modo sottoposta all'esame della V Commissione e delle associazioni del mondo della disabilità e per questo motivo abbiamo presentato un sub-emendamento all'emendamento 5 proposto dai colleghi del gruppo Lega.
Venendo all'articolo 17, sicuramente significativo e importante, l'estensione a tutte le forme di disabilità dei sostegni economici; come è già stato detto, rimane però scoperta la fascia tra 0 e 18 anni e quella degli oltre 65enni e questo non va assolutamente bene. Si tratta, infatti, di un'esclusione piuttosto grave, poiché sia in età infantile e poi ancora dopo i 65 anni il sostegno alle persone con disabilità viene a mancare proprio nel momento in cui, per ragioni anagrafiche, unite alle altre che già ci sono, queste persone hanno maggiori esigenze. Considerato che il DL in oggetto reperisce nuove risorse per l'estensione dei soggetti economici, sarebbe opportuno reperirle anche per le fasce che sono escluse.
I colleghi della Lega hanno proposto degli emendamenti che, rispetto alle proposte che c'erano state prima dell'estate, introducono alcune modifiche; abbiamo visto che non tutto è stato confermato, poi ce le illustreranno ma in ogni caso si tratta di proposte che condividiamo perché sono realmente migliorative del testo di legge e quindi noi le voteremo. Anche sulla base dell'accoglimento di queste proposte, valuteremo il nostro voto al DL.
Presidente - Siamo in discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Marquis, ne ha facoltà.
Marquis (FI) - Anche noi, come gruppo di Forza Italia, facciamo due considerazioni su questo DL che tratta sostanzialmente degli interventi economici a sostegno della promozione sociale a tutela delle categorie più deboli. In particolare, come è stato già evidenziato da chi mi ha preceduto, viene trattato il tema della disabilità: in questa proposta di legge si cerca di dare delle soluzioni a dei problemi che ci sono da anni e che trovano difficoltà a essere risolti; in particolare mi soffermo sull'articolo 22 sul quale avevamo presentato una proposta di legge nello scorso anno. Finalmente con quest'iniziativa viene trattato lo stesso argomento che allora non era stato approvato perché c'erano delle difficoltà di tipo finanziario e viene data soddisfazione anche all'esigenza dell'accesso ai benefici dell'assistenza personale anche per chi ha della disabilità psichica.
Così come quest'iniziativa, ce ne sono anche altre: è stato richiamato prima l'articolo 15, ci sono altri articoli che sono meritevoli di menzione, però quello che interessa credo in questa fase è evidenziare, da una parte che si prova a dare soddisfazione a delle esigenze personali, a delle esigenze che sono state rilevate dagli uffici nell'applicazione della precedente legge in vigore, ma dall'altra permane il problema che è stato evidenziato e cioè che serve ed è indifferibile affrontare la trattazione di quest'argomento attraverso la legge 14/2008. Questo perché bisogna dotarsi di una visione d'insieme, di una visione organica che dia la possibilità di dare copertura sistematica a tutte alle esigenze di chi ha maggiori difficoltà, perché questa sostanzialmente riflette una modalità di approccio di natura puntuale e non discende da una visione organica attuale, ma da una visione che si riferiva agli anni 2008 e 2010. Queste modificazioni se da una parte tentano di dare delle risposte, dall'altra però necessitano di una trattazione organica della materia. È necessario quindi intraprendere questo percorso che è stato sollecitato anche dalle associazioni durante le audizioni di rappresentanza del mondo della disabilità, effettuare un lavoro di comune accordo, dove si condividano gli indirizzi per affrontare queste tematiche che sono sicuramente non semplici, che richiedono una particolare attenzione ma che non possono essere trattate diversamente, perché altrimenti non si riescono a dare delle risposte soddisfacenti rispetto ai bisogni che le famiglie e i soggetti in difficoltà hanno nella loro quotidianità.
Per questa ragione, anche alla luce di quanto è stato evidenziato dai colleghi e dall'esame anche degli emendamenti che sono stati avanzati, noi sosterremo il provvedimento, in funzione anche di come il Governo e la maggioranza si porrà nella discussione di questi emendamenti, valuteremo il nostro voto sul provvedimento.
Presidente - Siamo sempre in discussione generale; la discussione generale è aperta, se qualcuno intende intervenire, questo è il momento, altrimenti chiudo la discussione generale. Non ci sono richieste d'intervento, pertanto la discussione generale è chiusa. Per la replica del Governo, ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Il disegno di legge di modifica che oggi analizziamo, il 103, innanzitutto richiede un serio ringraziamento e anche seri complimenti ai due relatori, sia di maggioranza che di minoranza. Questo sia per la scelta di connotare politicamente la loro relazione, sia soprattutto perché - e, da questo punto di vista, rinnovo i complimenti al Presidente della V Commissione - la scelta che è stata fatta è anche quella di seguire un percorso sia sull'articolato del DL 103 che sulle motivazioni; tutto ciò cercando di fare anche una sintesi di quanto successo in Commissione. Il disegno di legge, di fatto, interviene sulla modifica della legge regionale 23/2010: considerato che sono intercorsi tredici anni da quando tale legge è stata promulgata e considerate le necessità che via via si sono rappresentate, è necessario procedere a una modifica. Sia l'oggetto di questa legge, sia il fatto che mondo è cambiato sottolineano quanto il DL 103 - e quindi tutto il dibattito che ne è seguito - risulta essere di un'azione rilevante per un Consiglio tutto. Sicuramente l'inizio di avvio di riforma della 103 travalica l'attuale Governo, ma il lavoro che si è posto negli ultimi mesi connoterà sicuramente il prossimo futuro perché legati alla riforma della 23/2010 ci sono tantissimi contributi che intervengono soprattutto sulle fragilità della nostra comunità. Quello quindi che oggi cercheremo di fare è di dare una soluzione la migliore possibile che è passata attraverso una lunga serie di dibattiti e avvenimenti.
Nella mia relazione io cercherò di fare una sintesi più che politica amministrativa, perché politicamente il 103 resta in piedi da solo: è una legge stand-alone si direbbe in gergo, quindi una legge che per il suo oggetto e per la comunità alla quale si rivolge è rilevantissima, ma il percorso amministrativo e di ascolto che c'è stato in Commissione è un percorso che naturalmente ha visto delle sintesi. Alcune di esse - e io ringrazio i colleghi che sono intervenuti in dibattito generale cercando delle aperture sugli emendamenti - si cercherà di spiegarle nuovamente, mentre di altre bisognerà assolutamente dire che se n'è già dibattuto. L'oggetto del contendere, per il quale è stato corretto presentare degli emendamenti questa mattina, darà la possibilità di rinverdire un confronto che c'è stato in Commissione sia in mia assenza che con la presenza dei vari portatori di interessi che sono stati coinvolti; è importante il fatto che ci siano questi emendamenti perché, di fatto, sono già stati ampiamente affrontati. Alcuni di questi giustamente in termini politici comunicativi sembrano escludere... ma, in realtà, il lavoro che è stato fatto, anche grazie alle proposte arrivate in Commissione e le proposte arrivate dalla Commissione... sono assolutamente inclusive. Attraverso l'introduzione di nuove azioni, complementari e di attualizzazione, si è intervenuti sulla 23 a distanza di circa tredici anni. Dalla sua approvazione si è reso necessario modificare la disciplina di alcune misure, di introdurne di nuove e di procedere all'abrogazione di altre oramai sospese da una decina di anni, attualizzando le stesse secondo l'evolversi delle condizioni socio-economiche della nostra società, tenendo inoltre conto delle esigenze emerse nell'ultimo periodo di applicazione sempre della ex - chiamiamola così - 23/2010. Le misure economiche e socio-assistenziali sono destinate praticamente a tutta la comunità fragile della nostra Valle d'Aosta, cioè i minori, i giovani adulti e le loro famiglie, i soggetti non autosufficienti e coloro che versano in condizioni di difficoltà socio-economica. Sono state apportate modifiche e aggiornamenti formali per rendere il testo normativo maggiormente chiaro e contemporaneo.
Vado a una sintesi delle misure introdotte. La prima è il contributo e il sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza. Come è noto, infatti, il fenomeno è in crescita anche nella nostra regione ed è quindi necessario porre a favore delle donne vittime di violenza, oltre ad azioni di protezione e supporto socio-psicologico, anche un supporto economico per coloro che si trovano anche in situazioni di necessità. La finalità è quella di agevolare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica con risorse regionali che andranno a integrare, come già fatto da altre Regioni, quelle azioni già previste con il "reddito di libertà". Tali risorse sono insufficienti a soddisfare tutte le situazioni presenti nel territorio regionale in quanto nel corso del 2022 alla Valle d'Aosta sono stati destinati circa 18 mila euro.
Quest'introduzione è collegata anche a una serie di iniziative consiliari che ci sono ed è collegata all'approvazione del piano approvato in questi mesi e sul quale il Consiglio ha fortemente dibattuto. Tutto questo anche per rendere un minimo di coerenza rispetto al fatto che a volte, quando si dice: "Fermiamoci un attimo, facciamo dei ragionamenti", lo si fa perché, da un punto di vista amministrativo e con atti, ad esempio, questa è una legge che concretamente si porta avanti la politica... Alcune volte nel semplice evidenziare delle iniziative puramente politiche è vero che si esprime una vicinanza e un'opinione, ma sicuramente si è meno concreti che nell'introdurre normative nuove che vanno a integrare dei fondi statali che, magari, per questo tipo di politiche non erano assolutamente congrui.
Seconda, il contributo a favore di persone con disabilità gravissima e/o affette da sindrome laterale amiotrofica, cioè la SLA. La modifica del testo di legge fornisce la copertura ai contributi che vengono concessi alle persone con disabilità gravissima, ahimè, compresa la SLA, per consentire loro la permanenza presso il proprio domicilio. Tali contributi sono prevalentemente finanziati con fondi statali ed erano disciplinati con deliberazione di Giunta regionale. La misura ha quindi la finalità di coprire le spese derivanti dall'assunzione di uno o più assistenti personali e di concedere un contributo per l'assistenza garantita dal caregiver familiare - ne abbiamo parlato questa mattina parlando di EXPOAID - e allo stesso tempo però gli viene data una dignità legislativa e non solo di delibera di Giunta regionale.
Per quanto riguarda le misure modificate, è stato modificato il voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti e per la frequenza del servizio di doposcuola: è stata infatti introdotta la possibilità di accedere al contributo anche ai minori di profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale. Diversi istituti scolastici infatti hanno segnalato la presenza di minori di famiglie profughe di tali territori sul territorio regionale e noi riteniamo quindi doveroso consentire anche a questi minori l'accesso a tali strutture.
Inoltre, relativamente ai contributi per l'inclusione sociale, tale misura infatti trova attualmente difficile attuazione in quanto prevede la presentazione, oltre all'indicatore ISEE del nucleo richiedente, anche dell'ISEE dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 483 del Codice civile, che spesso non si prestano alla presentazione di questo tipo di documentazione: ne è dimostrazione il fatto che nel 2022 le domande accolte sono state solo sedici. Per tale ragione si è previsto di non richiedere più la presentazione di tale ulteriore attestazione ISEE, consentendo così un più facile accesso alle persone che però, in concreto, sono in difficoltà.
Modifichiamo anche gli assegni di cura per il sostegno alla domiciliarità: si prevede infatti la possibilità di accesso alle persone con più di 65 anni e si rivede la natura stessa dell'intervento, che diventa un sostegno alla domiciliarità e non più un'alternativa all'istituzionalizzazione. Tali assegni garantiscono alla persona la possibilità di permanere presso il proprio domicilio, sostenendo i costi per l'assunzione di assistenti personali, a copertura della fascia compresa tra i 18 e i 65 anni. Sono previsti inoltre i contributi per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità grave che vengono estesi - questo è stato richiamato sia dalla collega Minelli che dal collega Marquis - a tutte le tipologie di disabilità e non più solo a quelle di tipo fisico o sensoriale.
Nel nuovo testo sono ricompresi i minori, accogliendo la proposta inoltre formulata in audizione di V Commissione da parte delle associazioni delle persone con disabilità. Ricordo che già solo l'introduzione della modifica di quest'articolazione è frutto di una serie di sollecitazioni e di iniziative che naturalmente si sono dipanate lungo "n" iniziative consiliari presentate con tanta sensibilità da tanti colleghi diversi. Immagino che questo sia partito ben prima dell'attuale maggioranza e dell'attuale consiliatura e il fatto di arrivare già solo con questa modifica è un ulteriore merito al lavoro di tutto il Consiglio nel momento in cui il DL 103 verrà votato e diventerà legge.
Un'altra modifica riguarda i contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie riabilitative, articolo 19. Si riduce infatti da cinque a tre anni il periodo di residenza storica, salvo i casi in cui la comprovata assenza o inadeguatezza di reti familiari renderebbe l'istituzionalizzazione priva di alternative. Si riconosce insomma il contributo per il pagamento delle sole rette inerenti alla permanenza presso strutture private in quanto, per quelle pubbliche, il pagamento è già in funzione dell'ISEE.
Ultima modifica, secondo me, di riferimento è il voucher per l'acquisto di servizi. La misura infatti è stata ripristinata: era sospesa dal 2013 con l'articolo 16 della legge 18/2013 e si è ritenuto di farla rivivere per sostenere le famiglie delle persone con disabilità che vivono un disagio derivante dal dover sostenere spese per garantire, ad esempio, cure fuori Valle al disabile. Le spese da rimborsare potrebbero essere quelle per viaggio, vitto e alloggio dei familiari che accompagnano la persona disabile.
Nel ringraziare tutti per il lavoro che è stato fatto - prima di tutto in Consiglio, poi in Commissione e oggi nuovamente in Consiglio - vorrei sottolineare come, a mio parere, questa sia la migliore risposta che evidenzia quanto la Regione Autonoma Valle d'Aosta nel corso della sua storia, e anche adesso, è vicina assolutamente a tematiche come quelle rappresentate dalla splendida iniziativa voluta dalla ministra Locatelli a Rimini con EXPOAID. Soprattutto questo dimostra concretamente che - anche se queste sono occasioni per ascoltare anche gli altri - nel quotidiano, tutti i giorni, il Dipartimento, l'Assessorato - che ringrazio per il lavoro fatto - il Consiglio e le Commissioni, indipendentemente da queste splendide iniziative, lavorano nel concreto per portare avanti una politica vicino alla comunità e alle persone più fragili.
Presidente - Ci sono altri interventi? Le dichiarazioni di voto le facciamo magari dopo. Passiamo all'analisi del testo. Ricordo che il testo è quello predisposto dalla V Commissione. Iniziamo dall'articolo n. 1. Ci sono richieste di intervento su quest'articolo? Se non vi sono, metto in votazione l'articolo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 35
L'articolo n. 1 è approvato all'unanimità.
Possiamo dare lo stesso risultato per l'articolo n. 2? Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato. Articolo 8. Stesso risultato. Articolo 9. Stesso risultato. All'articolo n. 10 vi è il primo emendamento della Lega. Per illustrare l'emendamento, si è prenotato il consigliere Manfrin a cui passo la parola.
Manfrin (LEGA VDA) - Quest'emendamento è collegato all'emendamento n. 2, quindi farò un'unica illustrazione. Sono due emendamenti che vanno nella direzione tracciata dalle associazioni che abbiamo audito.
Le associazioni hanno rilevato un problema che il gruppo Lega ritiene assolutamente condivisibile, ovvero ci sono giustamente degli articoli che prevedono delle erogazioni, mentre poi ai commi di questi articoli - mi riferisco all'articolo 16 - si impedisce la cumulabilità di questi aiuti e di queste erogazioni con quelli che potrebbero magari arrivare dal livello nazionale.
Accade che, a livello regionale, c'è la possibilità di avere questo tipo di aiuto, però se dovesse esserci un aiuto similare a livello nazionale, questo non è cumulabile, quindi impedisco a chi ne ha diritto di percepire l'aiuto che arriva da parte nazionale.
Riteniamo che, così come è stato rappresentato, la possibilità di poter percepire le erogazioni da qualunque parte arrivino non faccia che aiutare, sostenere, e quindi mettere in condizione le famiglie, di poter offrire un miglior servizio appunto ai loro assistiti. Per tali ragioni io direi che con questi due emendamenti si va semplicemente a togliere il divieto di cumulo, quindi si permette di integrare l'aiuto locale con quello nazionale, dando la possibilità di avere sicuramente un'offerta migliore.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Come richiamato nella mia breve relazione, questo è uno dei temi che è stato affrontato in Commissione. Io capisco perfettamente il fatto che ripresentarlo in aula serve anche a dare contezza, ma abbiamo trattato il tema a margine di una serie di sollecitazioni che erano arrivate perché è un tema rilevante che non permette la possibilità, di fatto, che l'emendamento venga accolto e mi spiego meglio. La previsione dell'articolo 15bis è finalizzata a integrare le risorse statali già previste per fornire un aiuto economico alle donne vittime di violenza che, tuttavia, ad oggi sono sufficienti a garantire il sostegno per sole quattro donne.
Con le risorse regionali di cui all'articolo 15bis, che non è collegato a quest'emendamento, sarà possibile quindi sostenere i progetti di autonomizzazione per un numero maggiore di donne.
L'emendamento non è accoglibile in quanto il principio di non cumulabilità è finalizzato a distribuire equamente le risorse disponibili e, peraltro, attualmente la disciplina, che è presente anche in delibera di Giunta, già prevede la possibilità che i contributi non possano essere cumulati, per cui ci sono degli aspetti tecnici legati all'impossibilità della cumulabilità. Poi c'è un intervento sul 15bis, che è un articolo che analizzeremo successivamente, che permette di integrare gli attuali fondi statali che darebbero riscontri a pochissime donne sul territorio valdostano, aumentandone di gran lunga il numero.
Per tali ragioni, non su quest'articolo specifico e non su quest'emendamento ma su quelli successivi, noi di fatto andiamo assolutamente in linea con quanto voi rappresentate con quest'emendamento che, tuttavia, tecnicamente non può essere approvato.
Presidente - Per dichiarazione di voto, ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Vede, Assessore, io non ho in realtà compreso la sua spiegazione, che sostanzialmente definisce tecnicamente non sostenibile l'accettazione di quest'emendamento.
Torno all'articolo 15bis. Adesso sorgono alcuni problemi anche rispetto al vecchio testo, il nuovo testo, quello di Commissione, quello che è stato depositato, quindi c'è una certa confusione anche rispetto alla questione degli emendamenti ma sia il vecchio testo che il nuovo concordano e coincidono con questo comma 4. Al comma 4 dell'articolo che verrà inserito con quest'articolo, quindi il 15bis, e all'articolo successivo su cui è basato l'emendamento n. 2 viene detto: "I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi aventi le medesime finalità". Io sinceramente, Assessore, non ho compreso quali siano le motivazioni per le quali tecnicamente questi non siano cumulabili. Lei ha detto semplicemente che ci sono delle altre misure che consentono la cumulabilità con una maggiore redistribuzione ma io non vedo quali siano le difficoltà nel dire semplicemente: "c'è questo contributo, vogliamo il divieto di cumulabilità, se arriveranno degli altri contributi similari a cui potranno avere accesso, si potrà avere accesso", mi sembra una cosa abbastanza lineare.
Se lei quindi riesce a spiegarmi tecnicamente quale sia il problema, io la ringrazio; in caso contrario, ovviamente, noi voteremo convintamente quest'emendamento.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Una precisazione unicamente per condividere la stessa perplessità. Evidentemente non abbiamo le competenze per comprendere quanto è stato detto, non abbiamo gli elementi per farlo, però la spiegazione dell'Assessore non è stata esaustiva, non è stata chiara, nel senso che lei ha fatto riferimento alla possibilità che tutta la parte successiva dell'articolato in qualche modo vada nella direzione che si auspica con quest'emendamento. Ecco che allora diventa difficile capire perché non si possa votare questa proposta che chiede appunto di togliere l'idea della non cumulabilità. Noi voteremo l'emendamento perché crediamo invece che abbia una sua ratio e possa essere preso in considerazione. Tra l'altro, c'era stato anche il tempo - parlo del periodo precedente quando si è discusso il DL, e già i colleghi della Lega di questo ne avevano parlato - di spiegarlo meglio, però non ci è arrivata alcuna spiegazione in quel senso.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Il DL in dibattito introduce l'articolo 10. L'articolo 10 introduce l'articolo 15bis che io ho citato rispetto al tema della non cumulabilità, quindi, di conseguenza, ho cercato di rappresentarvi - ma è un'opportunità il fatto di avere l'occasione di rifarlo -, che, di fatto, con quello che è previsto dal 103 noi aumentiamo la possibilità di avere degli utenti che necessitano di questo tipo di interventi ma, allo stesso tempo, sulla cumulabilità non c'è la possibilità di intervenire come è previsto dagli emendamenti previsti.
Anche su alcuni emendamenti che tratteremo dopo, ad esempio sulle misure previste per i minori e per gli anziani, nel leggere la risposta sui vari emendamenti, noi spiegheremo che magari rispetto a quell'articolo dobbiamo dire di no, ma che quello che voi chiedete in quell'articolo viene poi previsto da un articolo successivo del DL, cosa che abbiamo già fatto anche in Commissione.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli per un minuto.
Minelli (PCP) - Solo per dire che il fatto di ampliare in qualche modo la platea non ha nulla a che vedere con la cumulabilità: sono due concetti diversi. Evidentemente io non ho ancora capito, ma è un problema mio a questo punto.
Presidente - Metto in votazione l'emendamento della Lega. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rollandin, Rosaire, Sapinet, Testolin)
L'emendamento non è approvato.
Per mozione d'ordine, la parola al consigliere Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Le vorrei chiedere conferma del fatto che un collega che non aveva ancora espresso il voto ha visto il suo voto espresso sul tabellone prima ancora che si sedesse, quindi, Presidente, le chiederei cortesemente il rispetto in quest'aula del diritto di poter votare liberamente e di non vedere che un collega vota a nome di un altro, perché questa non è la prima volta che succede. Le chiederei quindi cortesemente di verificare questi comportamenti perché sinceramente sono inaccettabili.
Presidente - Adesso votiamo l'articolo n. 10. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 35
L'articolo n. 10 è approvato all'unanimità.
Articolo n. 11. Stesso risultato. Articolo n. 12. All'articolo n. 13 vi sono due emendamenti della Lega. Il Consigliere Manfrin si è prenotato per illustrare gli emendamenti.
Manfrin (LEGA VDA) - Gli emendamenti n. 3 e n. 4 sono emendamenti che, come abbiamo scritto nella relazione, sono finalizzati a garantire il sostegno alternativo all'istituzionalizzazione di tutte le persone non autosufficienti e non solo di quelle di età pari o superiore a 65 anni. Tutto ciò in linea con l'articolo che poi segue, cioè l'articolo 14, che modifica l'articolo 19, che prevede il sostegno alle rette delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative a tutte le persone non autosufficienti senza previsioni legislative di un limite di età. Quest'emendamento recepisce le indicazioni che sono state formulate durante le audizioni delle associazioni con disabilità e di cui ho voluto rendere edotta quest'Aula nella mia relazione rispetto ad alcune questioni e cioè relativamente al fatto che abbiamo una fascia di età che interviene fra i 18 e i 65 ma nulla viene detto nella fascia da 0 a 18 e nella fascia over 65. Con quest'emendamento si va a cancellare la parte relativa all'età sostituendo le "Persone di età pari o superiore a 65 anni" con "Persone non autosufficienti", questo per quanto riguarda l'emendamento n. 4.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 3, viene modificato con "Assegni di cura a sostegno della domiciliarità per persone non autosufficienti". Ovviamente, se questi emendamenti non verranno recepiti, il nostro gruppo su questo articolo si asterrà.
Presidente - Gli emendamenti sono stati illustrati, ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Emendamenti n. 3 e n. 4: una delle finalità perseguite con la revisione della legge regionale 23/2010 è quella di fare chiarezza su due misure previste dalla normativa vigente per l'erogazione di contributi per l'assunzione di assistenti personali da parte delle persone non autosufficienti.
Gli attuali articoli 18 e 22 della 103 sono rispettivamente destinati alle persone non autosufficienti in generale (articolo 18) e a sostegno delle persone disabili e adulte ma di età inferiore ai 65 (l'articolo 22). L'obiettivo pertanto è di fare ordine e chiarezza ma di non escludere nessuno. Infatti, con il nuovo articolo 18 si precisano i destinatari che sono le persone adulte oltre i 65 anni e i minori disabili introdotti con un emendamento in Commissione, il n. 13 che poi leggerò. Per le persone disabili adulte ma di età inferiore ai 65 anni i contributi per l'assunzione di assistenti personali sono previsti dall'articolo 22: per cui quello che non è presente nella 18, come ho cercato di spiegare poc'anzi, è previsto nel 22. Pertanto tutte le persone non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età, possono beneficiare di contributi per l'assunzione di assistenti personali con il nuovo testo della 103 che riforma la 23. Si ritiene quindi che, tenuto conto di quanto sopra, la rubrica dell'articolo 18 sia corretta, così come il comma 1. Quindi l'emendamento sarebbe da ritirare oppure ci asterremo.
Per completezza, perché così tendiamo anche a dare un po' di contezza all'Aula anche di quello che abbiamo affrontato in Commissione, quando in Commissione abbiamo inserito l'auto-emendamento della V Commissione, l'emendamento 13, abbiamo detto quanto segue: "L'emendamento n. 13 - che quindi oggi è già previsto nel testo della 103 - intende cogliere il contributo presentato in sede di audizione nelle Commissioni consiliari competenti dalle associazioni che rappresentano le persone con disabilità in merito alla possibilità di assicurare un contributo per l'assistente personale anche a favore dei minori con disabilità grave. Tale misura era prevista nella legge regionale 23 ma, essendo stata utilizzata solo in un caso, è poi stata di fatto eliminata. Le persone con disabilità, che sono considerate tali per disposizione normativa nazionale fino a 65 anni, beneficiano dei contributi per assumere assistenti personali ai sensi dell'articolo 22 della 23. Le persone con disabilità oltre i 65 anni beneficiano invece di contributi riconosciuti anche alle persone anziane non autosufficienti". Restavano quindi scoperti con la nuova formulazione della legge, prima del presente emendamento, i minori con disabilità grave ai sensi della 104. La decisione di eliminare tale previsione è dipesa dalla presenza di un'unica richiesta in oltre dieci anni.
Detto ciò, in Commissione, a seguito di un dibattito, è stato presentato l'emendamento 13, che è stato approvato, è diventato il testo della 103 e quindi, diventando tale, è l'attuale articolo 18 e l'attuale articolo 22. In questa maniera l'articolo 18 e l'articolo 22, in due momenti diversi, non escludono nessuno dai contributi di riferimento per quanto riguarda le assistenti personali.
Spero con quest'ulteriore disamina di essere riuscito, nonostante le evidenti difficoltà, a sintetizzare il perché, seppure è assolutamente legittimo presentare emendamenti e emendamenti nuovi, il fatto che alcuni di questi siano stati ampiamente dibattuti in aula di Consiglio, ha dignità politica ma in termini amministrativi queste scelte sono già state fatte e a favore di quanto scritto negli emendamenti presentati. Per questo motivo, naturalmente, questi due emendamenti, visto che sono già stati recepiti, non possono essere votati e ci asterremo.
Presidente - Ci sono dichiarazioni di voto su questi emendamenti? Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'emendamento n. 3 della Lega. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rollandin, Rosaire, Sapinet, Testolin)
L'emendamento n. 3 della Lega non è approvato.
L'emendamento n. 4 è collegato al 3 e quindi decade insieme alla non approvazione dell'emendamento n. 3. Votiamo ora l'articolo n. 13 del DL. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n 13 è approvato.
Mettiamo ora in votazione l'articolo n. 14. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 35
L'articolo n. 14 è approvato all'unanimità.
Articolo 15. Stesso risultato. All'articolo n. 16 vi è l'emendamento n. 5 della Lega a cui si è collegato anche un sub-emendamento di PCP. Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Per onore di verità, va detto che una parte di quest'emendamento è già stata recepita rispetto alla definizione del caregiver e questo è avvenuto in Commissione. Di questo ne abbiamo dato atto e ringraziamo ovviamente il lavoro di tutta la Commissione, perché riteniamo che con questo chiarimento, con questa specifica sicuramente siamo andati a definire in maniera puntuale che cos'è la figura del caregiver e in questa maniera si evita che si ingeneri confusione.
Ovviamente di questo è stato dibattuto, ma anche qui avevamo enunciato già in Commissione, il Presidente lo sa e l'Assessore anche, che avremmo ripresentato questi emendamenti. Questo perché l'emendamento 5 che discutiamo intende ricomprendere all'ammissione del contributo, a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e del contributo mensile per il caregiver familiare, tutte le persone con disabilità gravissime, SLA compresa, siano essi i minori, adulti o anziani, prevedendo inoltre che le modalità attuative delle prestazioni economico-assistenziali previste dall'articolo 21bis siano disciplinate con delibera di Giunta regionale e non dettagliate in legge. Su questo anche le associazioni erano intervenute perché l'andare a ingessare alcune erogazioni con delle disposizioni di legge introduce il pericolo di renderle poco elastiche e implica anche che, nel caso si debba intervenire per modificarle, vi sia necessità di farlo con legge. Con quest'emendamento abbiamo un'estensione rispetto a coloro che possono usufruire di questi sostegni e abbiamo una maggiore elasticità nella misura. Anche su questo, in caso di voto non favorevole al nostro emendamento, il nostro gruppo si asterrà.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Ringrazio il collega Manfrin per aver voluto rendere evidente che quest'emendamento è, di fatto, già stato parzialmente accolto in Commissione con riferimento all'opportunità di non prevedere in legge alcuni aspetti di dettaglio, rinviandone la disciplina a una delibera di Giunta successiva. Si ritiene di non poter accogliere l'emendamento, e anche su questo c'è stato un confronto in Commissione, perché l'estensione della misura a favore di tutte le persone con disabilità gravissima, indipendentemente dall'età - e ciò in quanto il processo naturale di invecchiamento comporta la perdita progressiva delle funzionalità e il raggiungimento in molti casi di condizioni di gravissima disabilità -, è stata già prevista. Per tali persone ci sono infatti altre forme di sostegno, di cui abbiamo parlato nella presentazione della risposta ai precedenti due emendamenti, che sono praticamente a favore delle persone anziane. Mi riferisco all'articolo 18 per l'assunzione di assistenti personali e del servizio di assistenza domiciliare di strutture residenziali, mentre questa misura, che comporta peraltro l'erogazione di importanti e significativi e pertanto non sostenibili per la generalità delle persone anziane, è destinata alle persone con disabilità gravissima di età inferiore ai 65 anni e alle persone affette da SLA o da forme gravi di demenza o da morbo di Alzheimer, indipendentemente dall'età, proprio in considerazione dell'eccezionale stato di invalidità che tali patologie comportano.
Ricordiamo che l'articolo di riferimento e la nuova 103 di fatto non sono null'altro che un inserimento e una modifica della 23 vecchia: ecco perché prima, all'emendamento 1, ho parlato di 10 e di 15bis perché il nuovo articolo 10 diventa il 15bis della futura nuova 23. Detto ciò, questo tema non permette la possibilità di avere un intervento di questa natura, anche ai sensi delle normative nazionali che distinguono tra persone con disabilità, anziani e giovani, per tutta una serie di motivi. Naturalmente nella risposta che poi darò all'emendamento n. 6 il senso logico rimane lo stesso, perché tale emendamento non fa null'altro che intervenire su un'altra categoria ma sempre nell'intento di questo distinguo che è inserito all'interno anche delle normative nazionali.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Il sub-emendamento all'emendamento della Lega interviene sullo stesso articolo, sullo stesso comma e introduce un concetto un po' diverso, cioè si chiede di inserire dopo la formula "propria deliberazione" - ci stiamo riferendo alla deliberazione di Giunta -: "previo parere della Commissione consiliare competente e sentite le associazioni del mondo della disabilità". Ovviamente lo scopo è quello di coinvolgere la Commissione ma, soprattutto, di dare una risposta a una sollecitazione plurima che è venuta durante le audizioni. Infatti, indistintamente, tutte le associazioni che abbiamo ricevuto hanno sottolineato l'importanza per il futuro anche di coinvolgere nella fase preventiva, preparatoria le loro competenze e non di essere in qualche modo auditi quando la situazione è già definita. È già stato fatto in altre occasioni e crediamo che possa essere un di più che va a beneficio del lavoro di tutti e anche delle ricadute sul mondo della disabilità.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Colgo assolutamente in maniera positiva lo spirito politico con la quale la collega Minelli rappresenta questo tema, che, tra l'altro, abbiamo anche dibattuto in Commissione rispetto, ad esempio, alla clausola valutativa, che inizialmente era stata prevista nella prima versione di modifica della 23 con una clausola valutativa biennale, quindi ogni due anni, che invece è passata a uno solo. A parte che, da un punto di vista tecnico, nel momento in cui non venissero approvati gli emendamenti precedenti anche questo decadrebbe indipendentemente dalla sua valenza, nel forte confronto continuativo che c'è sia con gli uffici che con la parte politica rispetto a questo tema si è fatta una scelta molto seria rispetto al fatto che naturalmente rimangono assolutamente coinvolti, ai sensi di tutti gli atti collegati, alla 5/2000 il CELVA e il territorio, ma di fatto inserire questa valutazione solo su quest'articolo sarebbe addirittura depauperante. Per tali ragioni tutte quante le associazioni sono continuamente coinvolte in tal senso e possiamo anche dirci che buona parte della modifica della legge 23 è venuta proprio da una serie di sollecitazioni che in parte sono arrivate dalle associazioni stesse e in parte sono state verificate dagli uffici - tra l'altro, nella risposta ai vari emendamenti l'ho evidenziato - in merito alle risposte che arrivavano concretamente rispetto alle richieste di contributo sui vari articoli. Per alcuni articoli, oltre ad avere rappresentato nella vecchia legge 23/2010 delle problematiche che venivano evidenziate dagli utenti, venivano poi di fatto anche a concretizzarsi criticità perché nessuno faceva domande di contributo. La sintesi di tutti questi e la sintesi di quanto rappresentato di fatto coglie, in maniera assolutamente positiva, lo spirito politico di questo sub-emendamento e addirittura lo supera. Per questo motivo ci asterremo.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Minelli per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Ho ascoltato l'Assessore e questa volta credo di aver capito quello che voleva dirci; in buona sostanza gli emendamenti che sono stati presentati, questo in particolare, non credo che sia riduttivo rispetto all'intero spirito della legge perché questo interviene sulla delibera che riguarda i criteri anche per i contributi e quindi le associazioni, secondo me, andrebbero sentite. Inoltre, anche gli altri emendamenti che sono stati presentati dai colleghi - e questo è dovuto al fatto che abbiamo fatto un lavoro di Commissioni dove eravamo presenti e abbiamo ascoltato chi è venuto qui a spiegarci i problemi - sono proprio centrati su delle richieste specifiche. Ora lei ci dice che le associazioni vengono continuamente coinvolte nei vari tavoli, eccetera: può darsi ma il problema è che poi molto di quello che chiedono non viene recepito e allora forse a poco serve coinvolgerle se poi non si danno risposte precise a quello che loro stessi chiedono.
Poi lei dice: "Capisco lo scopo politico, il mettere in evidenza certe cose", va bene, ci può stare, qui però si tratta anche di un lavoro che viene fatto a seguito di un'istruttoria in Commissione. Si sentono le persone, arrivano delle richieste, si valutano e molto spesso queste richieste contribuiscono a far sì che escano dei testi di legge o comunque anche delle deliberazioni migliorate. Questo è il tentativo e qui davvero mi sembra che non recepiamo, che siamo un po' sordi alle richieste che vengono da chi quotidianamente si confronta con una realtà, che è molto complessa e di cui noi credo tutti quanti, io per prima, capiamo poco non dovendola vivere in prima persona.
Presidente - Possiamo mettere in votazione l'emendamento n. 5 della Lega all'articolo n. 16. La votazione dell'emendamento è aperta. Consiglieri, chi ha intenzione di votare è pregato di farlo, altrimenti chiudo la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rollandin, Rosaire, Sapinet, Testolin)
L'emendamento non è approvato.
Con la non approvazione dell'emendamento decade anche il sub-emendamento di PCP, come decade il secondo emendamento della Lega, collegato al primo emendamento che non è stato approvato. Metto ora in votazione l'articolo n. 16. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'articolo n. 16 è approvato.
All'articolo n. 17 vi sono gli emendamenti n. 6 e 7 della Lega. Ha chiesto la parola il consigliere Manfrin per l'illustrazione, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Con questi emendamenti andiamo a provare a inserire, ma la risposta credo che l'abbia data diffusamente l'Assessore, un principio, cioè quello di estendere la fruizione e il godimento degli aiuti e dei sostegni anche alle persone che hanno meno di 18 e più di 65 anni. Come negli altri casi abbiamo la necessità di estendere la possibilità di fruire dei contributi in questo caso per la vita indipendente, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, ovvero l'oggetto e le finalità della legge, e l'articolo n. 2, ossia la definizione degli interventi, dalla 23/2010, che disciplinano e indirizzano gli interventi previsti dalla legge a favore di persone in condizione di non autosufficienza senza determinazione di un limite di età, minori compresi. Se si voterà quest'emendamento, si potrà estendere quest'aiuto; se invece si deciderà di bocciarlo, come si è fatto finora, evidentemente quest'aiuto non verrà esteso. In caso in cui, come per i precedenti emendamenti, questi due emendamenti non venissero recepiti, il gruppo Lega su quest'articolo si asterrà.
Presidente - Ha chiesto la parola l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - L'emendamento non è accoglibile per le stesse motivazioni che avevo richiamato rispetto all'emendamento precedente, cioè in quanto trattasi di misure collegate. La previsione infatti dell'articolo 22, destinato a favorire la vita indipendente delle persone con disabilità, non è sostenibile per i minori che giuridicamente non possono essere considerati indipendenti. Per loro è previsto il sostegno con la misura di cui all'articolo 18, comma 2: per cui anche in questo caso, come avrete avuto occasione di notare, ci muoviamo su quest'ambivalenza.
Cogliendo spunto da quanto richiamato poc'anzi dalla collega Minelli, è vero quello che ha detto che esiste un tavolo interistituzionale delle disabilità, che nel corso di questi tredici anni si è riunito e ha rappresentato, anche in sede di altri tavoli, ad esempio, quello sulle violenze di genere, tutta una serie di istanze da parte del mondo associativo che sono state raccolte e sono oggi presenti nel DL 103 di modifica della legge 23.
Presidente - Ci sono dichiarazioni di voto su quest'emendamento? Se non ci sono, metto in votazione l'emendamento n. 6 della Lega. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 19 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Grosjacques, Jean-Pierre Guichardaz, Jordan, Lavevaz, Malacrinò, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Rollandin, Rosaire, Sapinet, Testolin)
L'emendamento non è approvato.
Non essendo approvato l'emendamento, anche l'emendamento n. 7 decade. Votiamo ora l'articolo n. 17. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 16
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano, Sammaritani)
L'emendamento all'articolo 17 è approvato.
Metto ora in votazione l'articolo n. 18. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 35
L'articolo n. 18 è approvato all'unanimità.
Articolo n. 19. Stesso risultato. Articolo 20. Stesso risultato. Articolo 21. Stesso risultato. Articolo 22. Stesso risultato. Articolo 23. Stesso risultato. Articolo 24. Stesso risultato. Articolo 25. Stesso risultato. Se vi sono dichiarazioni di voto, altrimenti metto in votazione la legge nel suo insieme. Non vedo richieste per dichiarazione di voto, metto in votazione la legge. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 2 (Erika Guichardaz, Minelli)
Il DL è approvato.