Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 322 del 10 giugno 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 322/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER L'INQUADRAMENTO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIA' INCARICATO DI PRESTAZIONI DI LAVORO IN QUALITA' DI ASSISTENTE.- MODIFICAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Come sapete, il precedente disegno di legge non è stato vistato dalla Commissione di Coordinamento; quindi è stato rivisto e oggi viene ripresentato in questi termini. L'art. 1 è rimasto invariato, all'art. 2 il Coordinamento aveva detto come seconda annotazione, che l'ammissione nel ruolo generale del personale svolgente attività di assistenza ai lavori è previsto che avvenga senza concorso. La Commissione di Coordinamento ha fatto questa osservazione perché nella precedente legge si diceva che venivano inquadrati tutti al 4° livello; quindi nell'art. 2 specifichiamo che "sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, previo concorso riservato per titoli ed esami, il personale assunto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con compiti di assistenza ai lavori". Faremo già il concorso per l'inserimento al 4° livello, che si svolgerà - la giunta è delegata - a livello di colloquio sia per l'esame di francese, sia per l'esame delle materie tecniche, altrimenti rischiamo di slittare di un anno o un anno e mezzo prima di fare i due concorsi di 4° e 5° livello.

Veniamo ora al punto principale dove la Commissione di Coordinamento aveva detto che il disegno legislativo non appariva in linea generale conforme alle esigenze del contenimento della spesa pubblica, cosa che abbiamo contestato come Giunta al Presidente del Coordinamento, ed anche a livello governativo, perché questo non è assolutamente vero, in quanto tutti gli assistenti con contratto edile guadagnano di più del dipendente regionale. Di conseguenza dei 111 che erano, ne sono rimasti 108, perché 3 si sono licenziati; tutti quelli che venivano inquadrati nel 4° livello guadagnano molto meno che non con il contratto degli edili, mentre quelli del 5° livello più o meno pareggiavano. Questa è la ragione per la quale abbiamo fatto l'art. 3 in sostituzione, dove si dice che "al personale inquadrato nel ruolo speciale d'esaurimento vengono estese le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale".

Come viene inquadrato questo personale? La posizione economica individuale viene determinata alla data di inquadramento, dal 90% del trattamento economico complessivo lordo maturato sino alla data odierna, cioè vengono inquadrati con il 90% del loro trattamento economico, diminuito dell'importo rapportato ad un anno, della differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale corrisposta alla stessa data ai dipendenti regionali di ruolo e l'importo dell'indennità di contingenza, ed inoltre escluso l'importo della 14^ mensilità, perché l'assistente ha la 14 mensilità, cosa che non ha il dipendente regionale. Questo è il punto principale di modifica al precedente disegno di legge; quindi, mentre prima si inquadravano al 4° livello, con 45 posti per concorso al 5° livello, con lo stipendio del personale regionale, per cui in definitiva ci rimettevano, anche se poi veniva dato loro un premio una tantum secondo l'anzianità che serviva a coprire le spese che loro avevano per il congiungimento fra le due carriere, ora invece vengono inquadrati direttamente nel ruolo del personale regionale con una diminuzione rispetto a quello che era il guadagno al momento dell'inquadramento stesso.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.

COUT - (P.C.I.): Volo per dire che voteremo questa legge per gli stessi motivi per cui l'abbiamo votata l'altra volta. Già allora avevamo fatto presente che questa è una sanatoria, alla quale d'altronde anche noi avevamo chiesto che si arrivasse, e che è stata tra l'altro concordata con i Sindacati. Vogliamo ribadire ancora una volta che se c'erano errori, questi si erano verificati prima, quando sono stati assunti questi assistenti attraverso delle procedure criticabili, come lo stesso Assessore Borbey aveva detto. Si tratta di un'eredità che veniva anche da prima; molte delle questioni che vengono riprese in queste modifiche, sono determinate dal fatto che a questi assistenti erano stati assegnati alla fine dei lavori completamente diversi da quelli per cui erano stati assunti.

L'importante è che con questa legge si metta un punto a questo modo di assumere il personale; è per questa ragione che siamo d'accordo a votare la legge con le modifiche proposte.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Vorrei solo precisare ai Colleghi che hanno fatto cenno che c'era la voce di recenti assunzioni, che nei due mesi precedenti la prima volta che ho presentato questa legge non è stato più assunto nessun assistente. Questo disegno di legge infatti precisa che possono entrare di ruolo quelli che hanno almeno un anno di anzianità, per cui è chiaro che nessuno è stato assunto da un anno a questa parte.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1.

Art. 1

E' istituito un ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento straordinario di personale incaricato di prestazioni di assistenza ai lavori appaltati dall'Amministrazione regionale.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende 108 posti di Coadiutore tecnico (4° livello ruolo del personale tecnico).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2

Art. 2

Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, previo concorso riservato per titoli ed esami, il personale assunto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con compiti di assistenza ai lavori, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno, anche se attualmente adibito a mansioni diverse, e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28.7.1956, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'età massima e per il titolo di studio per gli assistenti con più di quattro anni di servizio.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale di cui alle leggi regionali 28.7.1956, n. 3, 10.11.1966, n. 13, 7.3.1973, n. 6, 15.5.1974, n. 14, 30.4. 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data dell'inquadramento stesso, dal 90% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio contrattuale e aumenti periodici maturati, diminuito dell'importo rapportato ad un anno della differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale corrisposta alla stessa data ai dipendenti regionali di ruolo e l'importo dell'indennità di contingenza corrisposta agli assistenti ed escluso l'importo della 14a mensilità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dell'aumento periodico o classe di progressione economica di cui all'art. 3 della legge regionale 30.4.1980, n. 18, corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all'articolo precedente, e del periodo espresso in mesi già maturato per lo scatto biennale successivo.

Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con futuri aumenti retributivi, a qualsiasi titolo corrisposti, fatta eccezione per gli aumenti derivanti dall'aggiornamento periodico dell'indennità integrativa speciale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

In sede di applicazione del precedente articolo 4, al personale in possesso del diploma di scuola media superiore con anzianità effettiva inferiore a quattro anni è attribuita la terza classe; al personale non in possesso del predetto diploma la seconda classe.

Per anzianità effettiva si intende la somma dei periodi di anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel precedente contratto.

Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

E' fatto assoluto divieto di assumere personale per l'assistenza ai lavori appaltati dall'Amministrazione regionale, salvo nel caso di sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Gli eventuali provvedimenti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto, ferma restando la responsabilità di chi li dispone.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A e C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

SEGRETERIA GENERALE

- un posto di Ragioniere (5° livello ruolo del personale di ragioneria)

ASSESSORATO ALLE FINANZE

- due posti di Segretario (5° livello ruolo del personale amministrativo)

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- due posti di Segretario (5° livello ruolo del personale amministrativo)

- quaranta posti di Geometra (5° livello - ruolo del personale tecnico)

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge i posti di nuova istituzione di cui all'articolato precedente saranno conferiti mediante concorsi interni riservati ai dipendenti di ruolo, ivi compresi quelli inquadrati nei ruoli speciali, in possesso dei prescritti titoli di studio, nonché ai dipendenti sprovvisti del titolo di studio richiesto, purché titolari almeno da un quinquennio di posti di 4° livello o con un'anzianità di servizio in qualità di assistente di oltre 5 anni.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lorde lire 850.000.000 per l'anno 1982 e in annue lorde lire 1.970.000.000 a decorrere dall'1.1.1983 graverà sui capitoli 20900, 20950, 21000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Al finanziamento dell'onere di cui al comma precedente si provvede: per l'anno 1982 mediante riduzione per lire 850.000.000 dello stanziamento del capitolo 23310 del bilancio preventivo per l'esercizio 1982 che presenta la necessaria disponibilità e che a decorrere dall'1.1.1983 è soppresso; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per £ 3.940.000.000 delle disponibilità relative al Programma 1.2.- Personale regionale, all'uopo integrato di pari importo con riduzione del programma 2.1.2.: Altri interventi, in relazione alla soppressione del capitolo 23310.

A decorrere dal 1983 l'onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 9 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 23310 "Spese per direzione e contabilizzazione di lavori a carico della Regione"

£ 850.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"

£ 820.000.000

Cap. 20950 "Compensi al personale per lavoro straordinario"

£ 22.000.000

Cap. 21000 "Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni"

£ 8.000.000

Totale in aumento £ 850.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 10 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.

Art. 11

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

2.1 Interventi a carattere generale 2.1.2. Altri interventi

anno 1983 £ 1.970.000.000

anno 1984 £ 1.970.000.000

Totale in diminuzione £ 3.940.000.000

Variazione in aumento

1. Spese di funzionamento istituzionale 1.2. Personale regionale

anno 1983 £ 1.970.000.000

anno 1984 £ 1.970.000.000

Totale in aumento £ 3.940.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 11 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 12 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 21

Votanti: 21 Maggioranza:18 Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto.

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 2

Il Consiglio approva